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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 31/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 468/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 468/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Strambi Ferrini Maria Grazia
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Cerrato Danilo
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento dell'Avv. BASTONE RACHELE, curatrice speciale dei minori: (Casale Per_1
Per_
, 14.01.2011), ( , 15.02.2016) e , 30.10.2020), Per_3 Persona_4 Per_5 Persona_4
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli,
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti e il Curatore speciale dei minori hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente:
1-pronunciare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito al marito, SI.
per comportamento contrario ai doveri familiari, come ampiamente documentato ed CP_1
illustrato in parte motiva al ricorso;
2- disporre che le figlie minori, , e siano affidate in via Persona_6 Persona_7 Per_8
esclusiva alla madre ricorrente, , con collocazione abitativa presso la di lei Parte_1
residenza;
3- disporre che il padre possa incontrare le figlie minori in modalità protetta, solo in CP_1
presenza dei servizi sociali secondo tempi e modalità da determinarsi in relazione agli esiti del percorso di liberalizzazione delle visite;
4- disporre la presa in carico della figlia minore da parte del servizio di psicologia Persona_6
NPI territoriale per il periodo di tempo che verrà ritenuto opportuno anche in relazione agli esiti del percorso di liberalizzazione degli incontri padre-minori;
5- disporre che il padre delle minori, , corrisponda a titolo di contributo nel CP_1
mantenimento delle figlie minori, a mezzo della madre ricorrente un assegno pari ad euro 300,00 mensili (euro 100,00 per ciascuna figlia), tramite bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno
20 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente;
6- disporre che l'assegno unico resti percepito nella misura del 100% dalla madre ricorrente, collocataria delle figlie minori.
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio.
Parte resistente: autorizzare i coniugi a vivere separati, come sta già avvenendo;
– pronunciare la separazione personale dei coniugi, respingendo la richiesta di addebito a carico del marito proposta dalla SI.ra ; Parte_1
– disporre l'affido congiunto delle minori , e con residenza Persona_6 Persona_7 Per_8
stabile presso la madre, e con la possibilità del padre di vederle, inizialmente, come sta già sta avvenendo, con la supervisione dei Servizi Sociali, predisponendo un calendario di visite con
pagina 2 di 6 cadenze almeno settimanali, e di sentirle telefonicamente sempre con cadenze regolari, in ogni caso con le modalità che il Giudice riterrà più opportune, sia per quanto attiene alle visite, sia per quanto attiene ai colloqui telefonici. Successivamente ripristinare la regolarità degli incontri
e delle frequentazioni padre-figli secondo un criterio di graduale progressività sino alla liberalizzazione degli incontri ed alla fissazione di una turnazione con la madre sempre nel rispetto delle eSIenze scolastiche e ricreative delle minori;
– in considerazione delle reciproche condizioni economiche dei coniugi, disporre che nessun contributo al mantenimento sia dovuto alla SI.ra da parte del marito;
Parte_1
– in considerazione sia delle reciproche condizioni economiche e di salute dei coniugi, disporre
a carico del SI. un contributo mensile di € 100,00 per il mantenimento di ciascuna CP_1 figlia, e così per un totale di € 300,00. Disporre che il SI. si faccia carico CP_1 nell'interesse delle figlie esclusivamente del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e adeguatamente documentate;
Con il favore di spese e compensi professionali o, quanto meno, loro integrale compensazione.
Curatore speciale dei minori:
- affidare le figlie minori in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso quest'ultima;
- disporre che il padre possa incontrare le figlie minori solo alla presenza dei servizi sociali per la durata che verrà ritenuta opportuna dal Tribunale;
- disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio psicologia-NPI Persona_6
territoriale sino a quando non verranno liberalizzati gli incontri con il padre o per il periodo di tempo che verrà ritenuto opportuno dal Tribunale;
- disporre che l'intero nucleo venga ancora monitorato e supportato dal Servizio Sociale;
- disporre l'obbligo per il padre di contribuire mensilmente al mantenimento delle figlie minori nella misura che verrà ritenuta equa, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Casale Monferrato il Parte_1 CP_1
giorno 30.05.2020, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7,
P.I, anno 2020.
pagina 3 di 6 Dall'unione sono nate tre figlie: ( , 14.01.2011), ( , Per_1 Persona_4 Per_3 Persona_4
15.02.2016) e , 30.10.2020). Per_5 Persona_4
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con pronuncia di affidamento esclusivo dei figli e le correlate disposizioni economiche.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando le ulteriori domande, chiedendo a sua volta l'affido condiviso delle figlie.
Pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita documentalmente attraverso CTU psicodiagnostica e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali competenti.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, c. 1, c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle allegazioni e delle ampie emergenze processuali, compresa la CTU e le relazioni dei Servizi Sociali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
La domanda di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione e residenza anagrafica merita accoglimento, come già stabilito nell'ordinanza del 20.6.2024, non reclamata.
È infatti possibile derogare all'affido condiviso in ragione del comportamento di parte resistente, che ha giustificato l'emissione della misura cautelare, della detenzione in carcere prima e degli arresti domiciliari poi, nel procedimento penale n. 668/2024 r.g.n.r., per i reati cui all'art. 572 c.p. Tale soluzione appare tanto più necessaria anche in ragione delle conclusioni della CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali, che hanno restituito una situazione familiare complessa in cui la madre risulta adeguata e accudente mentre il padre persiste in un atteggiamento non sempre cooperativo, a tratti ambivalente, e fondamentalmente vittimistico (cfr. relazione 11.3.2025).
Al momento il calendario di incontri padre-figli continuerà ad essere stabilito dal Servizio
Sociali, con prosecuzione degli incontri in luogo neutro, e con facoltà dei Servizi di ampliare tempi e modalità (ad esempio con l'introduzione di incontri in luoghi esterni ai locali dei Servizi, come indicato nell'ultima relazione), fino alla eventuale liberalizzazione, qualora se ne ravvisino i presupposti.
pagina 4 di 6 È opportuno mantenere il monitoraggio sul nucleo dei Servizi Sociali, che si sono detti disponibili a proseguire tutti gli interventi in essere, monitoraggio e di tipo educativo, anche sulla ricorrente (cfr. relazione: il nucleo è stato inserito nel progetto di sostegno alla genitorialità positiva;
al padre è stato proposto di avvalersi dello sportello di ascolto rivolto ai papà; alla madre è stato proposto un intervento di tipo pedagogico che la supporti sul piano educativo con le figlie).
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO
AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento che deve essere posto a carico del padre, genitore non affidatario, il Collegio ritiene di aumentare quanto già stabilito in via provvisoria nella misura di euro 250 mensili, ad euro 300 complessivi (euro 100 per ciascun minore), in conformità alle conclusioni della stessa parte convenuta;
fermo il contributo del 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Vercelli e, tenuto conto della tipologia della pronuncia di affidamento, con attribuzione alla ricorrente della facoltà di richiedere e trattenere l'assegno unico universale al 100%.
Tale somma appare congrua in ragione del fatto che i minori trascorrono la totalità del tempo con la madre e che il convenuto, da quanto egli stesso ha dichiarato, al momento sarebbe disoccupato, ma ha sempre svolto in precedenza attività lavorativa sia come magazziniere che come macellaio;
la madre percepisce una pensione di invalidità al 75% (euro 346,66 mensili) e l'assegno unico
(euro 650,00 circa mensili). Da febbraio 2025, usufruisce di un'indennità pari ad euro 500,00 per il tirocinio lavorativo per la durata di sei mesi.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la fisionomia della lite e l'assenza di soccombenza prevalente del convenuto induce a dichiararle compensate per l'intero, comprese le spese di CTU liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 468/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 5 di 6
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in Casale Monferrato il giorno 30.05.2020, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, P.I, anno 2020.
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA le figlie minori: ( , 14.01.2011), ( , Per_1 Persona_4 Per_3 Persona_4
15.02.2016) e ( , 30.10.2020), alla madre, presso cui Per_5 Persona_4 Parte_1
manterranno residenza anagrafica e collocazione prevalente;
4. DISPONE che il padre possa incontrare i figli secondo un calendario predisposto dai Servizi
Sociali, come indicato in parte motiva;
5. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di sede con compiti di monitoraggio e di attivazione/prosecuzione di qualsiasi intervento di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno, come indicato in parte motiva;
6. PONE a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto dei figli minori CP_1
di euro 300 mensili (euro 100 per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Vercelli; l'assegno unico universale potrà essere richiesto dalla ricorrente per l'intero;
7. DICHIARA integralmente compensate tutte le spese di lite, comprese le spese di CTU liquidate separatamente.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di ConSIlio del 31.3.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 468/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Strambi Ferrini Maria Grazia
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Cerrato Danilo
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento dell'Avv. BASTONE RACHELE, curatrice speciale dei minori: (Casale Per_1
Per_
, 14.01.2011), ( , 15.02.2016) e , 30.10.2020), Per_3 Persona_4 Per_5 Persona_4
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli,
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti e il Curatore speciale dei minori hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente:
1-pronunciare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito al marito, SI.
per comportamento contrario ai doveri familiari, come ampiamente documentato ed CP_1
illustrato in parte motiva al ricorso;
2- disporre che le figlie minori, , e siano affidate in via Persona_6 Persona_7 Per_8
esclusiva alla madre ricorrente, , con collocazione abitativa presso la di lei Parte_1
residenza;
3- disporre che il padre possa incontrare le figlie minori in modalità protetta, solo in CP_1
presenza dei servizi sociali secondo tempi e modalità da determinarsi in relazione agli esiti del percorso di liberalizzazione delle visite;
4- disporre la presa in carico della figlia minore da parte del servizio di psicologia Persona_6
NPI territoriale per il periodo di tempo che verrà ritenuto opportuno anche in relazione agli esiti del percorso di liberalizzazione degli incontri padre-minori;
5- disporre che il padre delle minori, , corrisponda a titolo di contributo nel CP_1
mantenimento delle figlie minori, a mezzo della madre ricorrente un assegno pari ad euro 300,00 mensili (euro 100,00 per ciascuna figlia), tramite bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno
20 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente;
6- disporre che l'assegno unico resti percepito nella misura del 100% dalla madre ricorrente, collocataria delle figlie minori.
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio.
Parte resistente: autorizzare i coniugi a vivere separati, come sta già avvenendo;
– pronunciare la separazione personale dei coniugi, respingendo la richiesta di addebito a carico del marito proposta dalla SI.ra ; Parte_1
– disporre l'affido congiunto delle minori , e con residenza Persona_6 Persona_7 Per_8
stabile presso la madre, e con la possibilità del padre di vederle, inizialmente, come sta già sta avvenendo, con la supervisione dei Servizi Sociali, predisponendo un calendario di visite con
pagina 2 di 6 cadenze almeno settimanali, e di sentirle telefonicamente sempre con cadenze regolari, in ogni caso con le modalità che il Giudice riterrà più opportune, sia per quanto attiene alle visite, sia per quanto attiene ai colloqui telefonici. Successivamente ripristinare la regolarità degli incontri
e delle frequentazioni padre-figli secondo un criterio di graduale progressività sino alla liberalizzazione degli incontri ed alla fissazione di una turnazione con la madre sempre nel rispetto delle eSIenze scolastiche e ricreative delle minori;
– in considerazione delle reciproche condizioni economiche dei coniugi, disporre che nessun contributo al mantenimento sia dovuto alla SI.ra da parte del marito;
Parte_1
– in considerazione sia delle reciproche condizioni economiche e di salute dei coniugi, disporre
a carico del SI. un contributo mensile di € 100,00 per il mantenimento di ciascuna CP_1 figlia, e così per un totale di € 300,00. Disporre che il SI. si faccia carico CP_1 nell'interesse delle figlie esclusivamente del 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e adeguatamente documentate;
Con il favore di spese e compensi professionali o, quanto meno, loro integrale compensazione.
Curatore speciale dei minori:
- affidare le figlie minori in via esclusiva alla madre con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso quest'ultima;
- disporre che il padre possa incontrare le figlie minori solo alla presenza dei servizi sociali per la durata che verrà ritenuta opportuna dal Tribunale;
- disporre la presa in carico della minore da parte del Servizio psicologia-NPI Persona_6
territoriale sino a quando non verranno liberalizzati gli incontri con il padre o per il periodo di tempo che verrà ritenuto opportuno dal Tribunale;
- disporre che l'intero nucleo venga ancora monitorato e supportato dal Servizio Sociale;
- disporre l'obbligo per il padre di contribuire mensilmente al mantenimento delle figlie minori nella misura che verrà ritenuta equa, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Casale Monferrato il Parte_1 CP_1
giorno 30.05.2020, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7,
P.I, anno 2020.
pagina 3 di 6 Dall'unione sono nate tre figlie: ( , 14.01.2011), ( , Per_1 Persona_4 Per_3 Persona_4
15.02.2016) e , 30.10.2020). Per_5 Persona_4
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con pronuncia di affidamento esclusivo dei figli e le correlate disposizioni economiche.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando le ulteriori domande, chiedendo a sua volta l'affido condiviso delle figlie.
Pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita documentalmente attraverso CTU psicodiagnostica e l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali competenti.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, c. 1, c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle allegazioni e delle ampie emergenze processuali, compresa la CTU e le relazioni dei Servizi Sociali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
La domanda di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocazione e residenza anagrafica merita accoglimento, come già stabilito nell'ordinanza del 20.6.2024, non reclamata.
È infatti possibile derogare all'affido condiviso in ragione del comportamento di parte resistente, che ha giustificato l'emissione della misura cautelare, della detenzione in carcere prima e degli arresti domiciliari poi, nel procedimento penale n. 668/2024 r.g.n.r., per i reati cui all'art. 572 c.p. Tale soluzione appare tanto più necessaria anche in ragione delle conclusioni della CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali, che hanno restituito una situazione familiare complessa in cui la madre risulta adeguata e accudente mentre il padre persiste in un atteggiamento non sempre cooperativo, a tratti ambivalente, e fondamentalmente vittimistico (cfr. relazione 11.3.2025).
Al momento il calendario di incontri padre-figli continuerà ad essere stabilito dal Servizio
Sociali, con prosecuzione degli incontri in luogo neutro, e con facoltà dei Servizi di ampliare tempi e modalità (ad esempio con l'introduzione di incontri in luoghi esterni ai locali dei Servizi, come indicato nell'ultima relazione), fino alla eventuale liberalizzazione, qualora se ne ravvisino i presupposti.
pagina 4 di 6 È opportuno mantenere il monitoraggio sul nucleo dei Servizi Sociali, che si sono detti disponibili a proseguire tutti gli interventi in essere, monitoraggio e di tipo educativo, anche sulla ricorrente (cfr. relazione: il nucleo è stato inserito nel progetto di sostegno alla genitorialità positiva;
al padre è stato proposto di avvalersi dello sportello di ascolto rivolto ai papà; alla madre è stato proposto un intervento di tipo pedagogico che la supporti sul piano educativo con le figlie).
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO
AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento che deve essere posto a carico del padre, genitore non affidatario, il Collegio ritiene di aumentare quanto già stabilito in via provvisoria nella misura di euro 250 mensili, ad euro 300 complessivi (euro 100 per ciascun minore), in conformità alle conclusioni della stessa parte convenuta;
fermo il contributo del 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Vercelli e, tenuto conto della tipologia della pronuncia di affidamento, con attribuzione alla ricorrente della facoltà di richiedere e trattenere l'assegno unico universale al 100%.
Tale somma appare congrua in ragione del fatto che i minori trascorrono la totalità del tempo con la madre e che il convenuto, da quanto egli stesso ha dichiarato, al momento sarebbe disoccupato, ma ha sempre svolto in precedenza attività lavorativa sia come magazziniere che come macellaio;
la madre percepisce una pensione di invalidità al 75% (euro 346,66 mensili) e l'assegno unico
(euro 650,00 circa mensili). Da febbraio 2025, usufruisce di un'indennità pari ad euro 500,00 per il tirocinio lavorativo per la durata di sei mesi.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la fisionomia della lite e l'assenza di soccombenza prevalente del convenuto induce a dichiararle compensate per l'intero, comprese le spese di CTU liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 468/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
pagina 5 di 6
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in Casale Monferrato il giorno 30.05.2020, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 7, P.I, anno 2020.
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA le figlie minori: ( , 14.01.2011), ( , Per_1 Persona_4 Per_3 Persona_4
15.02.2016) e ( , 30.10.2020), alla madre, presso cui Per_5 Persona_4 Parte_1
manterranno residenza anagrafica e collocazione prevalente;
4. DISPONE che il padre possa incontrare i figli secondo un calendario predisposto dai Servizi
Sociali, come indicato in parte motiva;
5. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di sede con compiti di monitoraggio e di attivazione/prosecuzione di qualsiasi intervento di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno, come indicato in parte motiva;
6. PONE a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto dei figli minori CP_1
di euro 300 mensili (euro 100 per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Vercelli; l'assegno unico universale potrà essere richiesto dalla ricorrente per l'intero;
7. DICHIARA integralmente compensate tutte le spese di lite, comprese le spese di CTU liquidate separatamente.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di ConSIlio del 31.3.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
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