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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2024, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1619/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Aprea, presso la quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Napoli, via Salvator Dalì n. 4
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata in Napoli, via Stanzione
n. 12, presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in atti proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 7558 del 2023 Parte_1
del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, a parziale accoglimento del suo ricorso, in relazione al contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato, stipulato in data 1° giugno 2015, e che vedeva l'odierna controparte quale società utilizzatrice, si limitava a riconoscere il suo inquadramento nel superiore livello III del CCNL applicato sino al 31 maggio 2016 e nel IV livello
1 dal 1° dicembre 2016, respingendo per il resto la domanda che concerneva sia altri precedenti contratti che la nullità di questo specifico contratto di somministrazione.
Censurava detta pronuncia, che non aveva dichiarato la nullità di detto ultimo contratto, nonostante risultasse pacifico e documentato che egli esponente dal 26 marzo 2018 al 1° febbraio 2019 avesse svolto le mansioni di Incaricato alla Registrazione (mandato per lo svolgimento di attività di Incaricato per il rilascio dei servizi di certificazione digitale), così occupandosi di assistere i clienti durante il processo di attivazione della loro identità digitale SPID con videoriconoscimento, attività che non presentava alcuna attinenza con quella di gestione del call center, che rappresentava la causale di assunzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con la declaratoria della nullità del contratto di somministrazione a tempo indeterminato del 1° giugno 2015 e, conseguentemente, di condannare la controparte utilizzatrice a riammetterlo in servizio, alle medesime condizioni già fruite, con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.
Si costituiva l' che resisteva all'appello. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello non può essere accolto.
Va rilevato che nel ricorso di primo grado parte ricorrente, odierna appellante, ha effettivamente fatto valere lo svolgimento dell'attività di Incaricato alla Registrazione, ma unicamente al fine del riconoscimento dell'inquadramento superiore, tutela che il Tribunale, in un contesto anche più ampio, ha accordato. Ha poi dedotto sull'invalidità del contratto, come ben specificato dal primo Giudice, sia per il vizio di forma ex artt. 20 e 21, sia per l'irregolarità ex art. 27 del d.l.vo n. 276 del 2003. Ha infatti sostenuto che il contratto in parola era nullo perché privo degli elementi richiesti ad substantiam dall'art. 21 lett. d), essendo in particolare privo dell'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità
e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate (argomenti tutti disattesi in primo grado e non riproposti). In alcuna parte del ricorso la svolta attività di IR viene posta in correlazione con la richiesta declaratoria di nullità del contratto di somministrazione o viene dedotta quale motivo di nullità del medesimo.
Sotto questo profilo, allora, l'appello è inammissibile.
Come ha, infatti, condivisibilmente statuito la S.C. (arg., ex plurimis, da Cass., III, 23.2.20002 n. 9211; cfr. anche Cass., VI, 1.2.2018 n. 2529), il divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum. modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.
2 L'assunto, comunque, è infondato. Infatti, a parte ogni riserva sulla non sussumibilità dell'attività di IR nel genus della gestione del call center, in ogni caso non emerge dal complesso sistema scaturente dal combinato disposto degli artt. 20, 21 e 27 del d.l.vo n. 276 del
2003 (nella versione ratione temporis vigente), una causa di nullità espressa dalla non esatta corrispondenza tra le mansioni svolte e quello invece riportate nella causale di assunzione.
Anzi, l'art. 23 comma 6, espressamente prevede che: “Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori” Dunque, lo svolgimento di mansioni diverse può essere fonti di responsabilità risarcitoria dell'utilizzatore, ma non generatore di nullità del contratto, con vincolo di costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore.
Tale previsione è d'altronde coerente con quella di cui all'art. 27, che omette il richiamo, ai fini della definizione dell'irregolarità della somministrazione, all'art. 21, lett., f), relativo appunto all'indicazione delle mansioni.
E', pertanto, sufficiente che siano correttamente riportate le ragioni tecnico-produttive legittimanti il ricorso allo strumento in parola e, al riguardo, non vi è alcuna deduzione sull'estraneità dell'attività svolta alle ragioni apposte per iscritto al contratto in esame, espresse dalla gestione del call center nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali”, tipologia rientrante nella fattispecie giustificativa di cui all'art. 20, comma 3, del d.l.vo in discorso e sull'effettività della quale non vi è alcuna contestazione.
A quanto esposto consegue il sicuro rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della complessiva particolarità dei profili trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
3 La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 3 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1619/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Aprea, presso la quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Napoli, via Salvator Dalì n. 4
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, elettivamente domiciliata in Napoli, via Stanzione
n. 12, presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in atti proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. 7558 del 2023 Parte_1
del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, a parziale accoglimento del suo ricorso, in relazione al contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato, stipulato in data 1° giugno 2015, e che vedeva l'odierna controparte quale società utilizzatrice, si limitava a riconoscere il suo inquadramento nel superiore livello III del CCNL applicato sino al 31 maggio 2016 e nel IV livello
1 dal 1° dicembre 2016, respingendo per il resto la domanda che concerneva sia altri precedenti contratti che la nullità di questo specifico contratto di somministrazione.
Censurava detta pronuncia, che non aveva dichiarato la nullità di detto ultimo contratto, nonostante risultasse pacifico e documentato che egli esponente dal 26 marzo 2018 al 1° febbraio 2019 avesse svolto le mansioni di Incaricato alla Registrazione (mandato per lo svolgimento di attività di Incaricato per il rilascio dei servizi di certificazione digitale), così occupandosi di assistere i clienti durante il processo di attivazione della loro identità digitale SPID con videoriconoscimento, attività che non presentava alcuna attinenza con quella di gestione del call center, che rappresentava la causale di assunzione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza impugnata, con la declaratoria della nullità del contratto di somministrazione a tempo indeterminato del 1° giugno 2015 e, conseguentemente, di condannare la controparte utilizzatrice a riammetterlo in servizio, alle medesime condizioni già fruite, con condanna al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.
Si costituiva l' che resisteva all'appello. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello non può essere accolto.
Va rilevato che nel ricorso di primo grado parte ricorrente, odierna appellante, ha effettivamente fatto valere lo svolgimento dell'attività di Incaricato alla Registrazione, ma unicamente al fine del riconoscimento dell'inquadramento superiore, tutela che il Tribunale, in un contesto anche più ampio, ha accordato. Ha poi dedotto sull'invalidità del contratto, come ben specificato dal primo Giudice, sia per il vizio di forma ex artt. 20 e 21, sia per l'irregolarità ex art. 27 del d.l.vo n. 276 del 2003. Ha infatti sostenuto che il contratto in parola era nullo perché privo degli elementi richiesti ad substantiam dall'art. 21 lett. d), essendo in particolare privo dell'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità
e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate (argomenti tutti disattesi in primo grado e non riproposti). In alcuna parte del ricorso la svolta attività di IR viene posta in correlazione con la richiesta declaratoria di nullità del contratto di somministrazione o viene dedotta quale motivo di nullità del medesimo.
Sotto questo profilo, allora, l'appello è inammissibile.
Come ha, infatti, condivisibilmente statuito la S.C. (arg., ex plurimis, da Cass., III, 23.2.20002 n. 9211; cfr. anche Cass., VI, 1.2.2018 n. 2529), il divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum. modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.
2 L'assunto, comunque, è infondato. Infatti, a parte ogni riserva sulla non sussumibilità dell'attività di IR nel genus della gestione del call center, in ogni caso non emerge dal complesso sistema scaturente dal combinato disposto degli artt. 20, 21 e 27 del d.l.vo n. 276 del
2003 (nella versione ratione temporis vigente), una causa di nullità espressa dalla non esatta corrispondenza tra le mansioni svolte e quello invece riportate nella causale di assunzione.
Anzi, l'art. 23 comma 6, espressamente prevede che: “Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori” Dunque, lo svolgimento di mansioni diverse può essere fonti di responsabilità risarcitoria dell'utilizzatore, ma non generatore di nullità del contratto, con vincolo di costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore.
Tale previsione è d'altronde coerente con quella di cui all'art. 27, che omette il richiamo, ai fini della definizione dell'irregolarità della somministrazione, all'art. 21, lett., f), relativo appunto all'indicazione delle mansioni.
E', pertanto, sufficiente che siano correttamente riportate le ragioni tecnico-produttive legittimanti il ricorso allo strumento in parola e, al riguardo, non vi è alcuna deduzione sull'estraneità dell'attività svolta alle ragioni apposte per iscritto al contratto in esame, espresse dalla gestione del call center nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali”, tipologia rientrante nella fattispecie giustificativa di cui all'art. 20, comma 3, del d.l.vo in discorso e sull'effettività della quale non vi è alcuna contestazione.
A quanto esposto consegue il sicuro rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In considerazione della complessiva particolarità dei profili trattati, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
3 La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 3 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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