Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2024, proposto da
LA NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Positano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Covo dei Saraceni dei F.lli NO S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dalle amministrazioni intimate in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 31.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 31.5.2024 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale della Campania ed al Comune di Positano la ricorrente ha invitato tali amministrazioni:
- a) “ a definire … il procedimento di acquisto, previa sclassificazione dell’area demaniale, su cui insiste parte dell’albergo di proprietà della comunione ereditaria ” nel senso di “ trasferire l’area in oggetto in favore della comunione ereditaria di cui la deducente è comproprietaria ”;
- “ b.1. - a non adottare alcun provvedimento che possa ulteriormente legittimare l’occupazione del suolo pubblico di cui alla concessione n. 15/2020 (ex 1/2004) in favore della Società “Covo dei Saraceni s.r.l.”, non avendo più la stessa alcun titolo legittimante ”;
- “ b.2. – a voler procedere alla voltura della concessione n. 15/2020 in favore della comunione ereditaria, essendo l’immobile nella sua piena disponibilità ” (v. pagg. 7 e 8 dell’istanza).
A fondamento di tale istanza la ricorrente ha dedotto:
- che la concessione n. 15/2020 è stata rilasciata illo tempore in favore della Covo dei Saraceni S.n.c., poiché alla data di rilascio della concessione tale società avrebbe avuto la disponibilità dell’immobile destinato all’omonimo albergo;
- di essere parte della comunione ereditaria che all’attualità è proprietaria dell’immobile / albergo Covo dei Saraceni in cui è stata inglobata l’area demaniale della quale è stata chiesto l’acquisto, previa sclassifica, e che è pendente il giudizio civile di divisione dinanzi al Tribunale di LE;
- che per l’effetto della proprietà da parte della comunione ereditaria di tale immobile sarebbero venuti meno: il presupposto di legittimazione della società Covo dei Saraceni in relazione alla concessione; la legittimazione di tale società alla definizione del procedimento di acquisto, previa sclassifica, della porzione di area demaniale su cui è stata realizzata parte dell’albergo;
- che in seguito a precedenti istanze il Comune di Positano con nota del 24.8.2023 ha comunicato l’avvenuto interessamento dell’Agenzia del Demanio, in quanto competente relativamente alle procedure di sclassifica in base all’art. 35 Cod. Nav.;
- che in tal modo sarebbe stata confermata la pendenza del procedimento di acquisto dell’area demaniale su cui insiste la suddetta struttura alberghiera;
- che l’obbligo alla definizione del procedimento di acquisto scaturisce dalla sentenza n. 335/2015 del Consiglio di Stato, che, a sua volta, ha disposto l’ottemperanza al D.P.R. adottato previo parere del Consiglio di Stato n. 1852 del 26.4.2010.
2. Con l’odierno ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. (notificato in data 28.10.2024 e depositato in pari data) la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate in relazione all’istanza presentata dalla ricorrente in data 31.5.2024, con declaratoria dell’obbligo di provvedere su tale istanza e nomina di Commissario ad acta.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha sostanzialmente posto le stesse deduzioni già svolte nell’ambito dell’istanza del 31.5.2024, censurando il silenzio delle amministrazioni per i motivi come di seguito rubricati:
“ I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 31 E 117 C.P.A.) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ART. 97 COST. – ART. 1 L. 241/1990) ”;
con il primo motivo la ricorrente ha lamentato la mancata definizione del procedimento nei termini normativamente prescritti;
“ II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. N. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST. – ART. 1 L. N. 241/1990) ”;
con il secondo motivo la ricorrente ha sostenuto l’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere alla luce delle circostanze sopravvenute costituite dalla titolarità della struttura alberghiera in capo alla comunione ereditaria e dalla pendenza decennale del procedimento volto all’acquisto, previa sclassificazione, dell’area demaniale su cui insiste parte dell’albergo di proprietà della comunione ereditaria.
3. Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Campania che hanno chiesto il rigetto del ricorso e dedotto:
- la competenza del Comune alla gestione ordinaria dei beni demaniali marittimi ed in ordine al rilascio / variazione dei titoli concessori, con conseguente estraneità delle amministrazioni statali in ordine a tali questioni;
- la perdurante pendenza della procedura di sclassifica ex art. 35 cod. nav. sull’area oggetto di contenzioso, procedura promossa dalla società Covo dei Saraceni; in particolare, la pendenza della stessa in fase istruttoria a causa della mancata produzione di documentazione richiesta dall’Agenzia del Demanio;
- l’assenza di qualsivoglia diritto in capo al soggetto richiedente la vendita del bene ad ottenere la stessa;
- il carattere meramente eventuale dell’alienazione del bene sclassificato, essendo la vendita rimessa alla valutazione di opportunità dell’amministrazione e ad apposito procedimento di pubblica evidenza;
- che con sentenza n. 815/2024 il Consiglio di Stato ha ordinato all’Agenzia del Demanio congiuntamente alla Capitaneria di Porto territorialmente competente di provvedere (entro il termine di 90 giorni dalla notifica della stessa) in esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 335/2015 nel giudizio in ottemperanza e di rinnovare il procedimento istruttorio correlato alla pendente procedura di sdemanializzazione di porzione di manufatto insistente su area demaniale marittima;
- che l’Agenzia ha effettuato sopralluogo, ha relazionato in merito alle determinazioni assunte ed ha invitato la società Covo dei Saraceni a produrre la documentazione necessaria per il prosieguo della fase istruttoria avendo rilevato incongruenze tra lo stato dei luoghi e lo stato originario;
- che, tuttavia, tale la società non ha fornito riscontro;
- che con comunicazione prot. n. 8487/2024 l’Agenzia del Demanio ha espresso alla Capitaneria di Porto, in quanto amministrazione procedente alla sdemanializzazione, l’impossibilità di fornire il proprio parere (vista la carenza di produzione documentale);
- che, quindi, sarebbe errata l’impostazione della ricorrente di ritenere che venga in rilievo una mera questione di variazione della titolarità dell’atto abilitativo all’uso del demanio marittimo;
- che nessun silenzio – inadempimento si sarebbe potuto formare sull’istanza della ricorrente non essendo pendente alcuna procedura di sdemanializzazione avviata dalla ricorrente stessa presso l’Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto;
- la competenza in materia della Capitaneria di Porto, con espressione da parte dell’Agenzia del Demanio di mere parere di natura endoprocedimentale;
- che l’assunto di parte ricorrente relativo al difetto di legittimazione della società Covo dei Saraceni a chiedere la definizione della procedura sarebbe in chiaro contrasto con quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 815/2024;
- per l’effetto, la non configurabilità del silenzio – inadempimento.
Non si sono costituiti il Comune di Positano e la controinteressata società Covo dei Saraceni.
4. All’udienza camerale del 13.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto realizza il cumulo di due diverse domande: la prima rivolta verso il Comune di Positano e relativa alla non adozione di “ alcun provvedimento che possa ulteriormente legittimare l’occupazione del suolo pubblico di cui alla concessione n. 15/2020 (ex 1/2004) in favore della Società “Covo dei Saraceni s.r.l.”, non avendo più la stessa alcun titolo legittimante ” e alla voltura della concessione n. 15/2020 in favore della comunione ereditaria per essere l’immobile struttura alberghiera nella piena disponibilità di quest’ultima; la seconda sostanzialmente rivolta verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio per definire il procedimento di acquisto, previa sclassificazione dell’area demaniale, su cui insiste parte dell’albergo di proprietà della comunione ereditaria nel senso di “ trasferire l’area in oggetto in favore della comunione ereditaria di cui la deducente è comproprietaria ”.
Tali due domande vanno affrontate separatamente.
6. Iniziando dalla prima domanda questa va respinta.
6.1. In effetti, quanto all’istanza di non adottare “ alcun provvedimento che possa ulteriormente legittimare l’occupazione del suolo pubblico di cui alla concessione n. 15/2020 (ex 1/2004) in favore della Società “Covo dei Saraceni s.r.l. ” a ben vedere la ricorrente ha chiesto al Comune di tenere una condotta omissiva (un non fare) e, quindi, non si vede dal punto di vista logico-giuridico come sul punto questo Collegio potrebbe adottare una pronuncia volta a dichiarare l’obbligo di provvedere nel senso di non adottare ulteriori provvedimenti. Peraltro, si tratterebbe di pronuncia che violerebbe il divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (di cui al primo periodo del comma 2 dell’art. 34 c.p.a.).
Vale a dire che nel caso di specie questo Collegio non può che accertare l’insussistenza del presupposto dell’obbligo giuridico in capo al Comune di provvedere in parte qua su tale istanza.
6.2. Quanto poi alla domanda di voltura della concessione n. 15/2020 in favore della comunione ereditaria sull’asserito presupposto della proprietà dell’immobile in capo alla comunione ereditaria a ben vedere ciò che viene richiesto dalla ricorrente è l’adozione da parte del Comune di un provvedimento di autotutela volto ad incidere sulla concessione in essere con la società Covo dei Saraceni caducando il rapporto con questa ed instaurandone un altro con la ricorrente.
Tuttavia, prima di tutto sul punto non consta in alcun modo il consenso della società Covo dei Saraceni a tale operazione. Inoltre, la ricorrente non ha neppure chiarito precisamente chi siano gli altri comunisti nell’ambito della comunione ereditaria più volte richiamata e quale rapporto intercorra / intercorreva tra tale comunione ereditaria e la Covo dei Saraceni (ad esempio, locazione, comodato, affitto d’azienda ecc.) e/o quale atto sia successivamente sopravvenuto dopo il rilascio della concessione n. 15/2020 tale da eventualmente caducare il rapporto precedentemente in essere tra la comunione ereditaria e la Covo dei Saraceni.
Vale a dire che il carattere peculiarmente assai scarno delle allegazioni sul punto svolte dalla ricorrente non può che refluire a danno della stessa.
Ancora, neppure risulta un’autentica sopravvenienza la morte del padre della ricorrente ed il subentro della stessa nella comunione ereditaria, tenuto debitamente conto che il padre della ricorrente è morto nel lontano 22.7.1996 (v. relazione notarile allegata al ricorso) e che, pertanto, la ricorrente risulta comunista nell’ambito di tale comunione da quasi trenta anni.
Infine, un obbligo di provvedere del tipo di quello prospettato dalla ricorrente non risulta configurabile in capo al Comune di Positano, trattandosi in parte qua di istanza volta a ottenere l’esercizio di un potere di autotutela da parte del Comune, il quale, com’è noto, non è coercibile dall’esterno mediante l’istituto del ricorso avverso il silenzio – inadempimento (v. Consiglio di Stato, IV Sez., 29 marzo 2021, n. 2622).
Del resto, la scarsa chiarezza della ricorrente sui rapporti tra la comunione ereditaria e la Covo dei Saraceni finirebbe per coinvolgere l’amministrazione comunale in questioni prettamente civilistiche delle quali la ricorrente non ha in alcun modo chiarito gli esatti termini né nell’istanza suddetta, né tantomeno nel presente giudizio.
7. Passando alla seconda domanda, quella rivolta verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, relativa alla definizione del procedimento di acquisto del bene sul punto va parimenti affermata l’insussistenza dell’obbligo giuridico di provvedere.
In effetti, a tal proposito, oltre a doversi richiamare le considerazioni svolte sopra con riferimento la scarsa chiarezza offerta dalla ricorrente in ordine ai rapporti tra la comunione ereditaria e la Covo dei Saraceni, risulta assorbente il rilievo per cui nel caso di specie il provvedimento al quale aspira la ricorrente è direttamente il trasferimento della titolarità dell’area demaniale in favore della comunione ereditaria di cui fa parte.
Tuttavia, mentre è configurabile un obbligo giuridico di provvedere con riferimento a circostanziata istanza di sdemanializzazione di un bene (Consiglio di Stato, VII Sez., 23 febbraio 2024, n. 1838) non altrettanto può dirsi rispetto ad istanza volta direttamente all’acquisto del bene omettendo tutti i passaggi necessari relativi alla previa sclassificazione del bene, alla valutazione dell’amministrazione in ordine all’alienazione dello stesso o meno ed alla necessaria ulteriore procedura di evidenza pubblica in caso di decisione di alienare lo stesso.
Inoltre, nel senso della reiezione della proposta domanda depone nel caso di specie anche la sentenza n. 815/2024 del Consiglio di Stato citata dalla difesa erariale.
Con tale sentenza è stato accolto il ricorso in ottemperanza proposto soltanto dalla società Covo dei Saraceni ed è stato ordinato alla Capitaneria di Porto di LE e all’Agenzia delle Dogane – Campania di provvedere ad eseguire il giudicato nel senso “ di rinnovare il procedimento e approfondire l’istruttoria in relazione ai summenzionati profili concernenti gli usi del mare entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ”, con nomina quale commissario ad acta del Direttore Generale della Direzione Generale Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A fronte di una tale statuizione che è rivolta a vantaggio della sola società controinteressata neppure risulta postulabile un obbligo a provvedere nel senso a cui aspira la ricorrente.
8. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
9. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO