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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2184 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Chiaradia
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 22.04.2001, Parte_1 Parte_2
celebrato in Altomonte (CS) ( atto n.13, parte II serie A anno 2001). I coniugi si sono separati consensualmente con provvedimento di omologa del Tribunale di
Castrovillari, decreto n. cronol. 6043/2015 del 09.07.2015 (RG n. 681/2015).
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto n. cronol. 6043/2015 del
09.07.2015 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge
6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa emessa all'esito della separazione consensuale, sopra richiamata, in base alle quali: “I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
Le figlie e , ormai maggiorenni, resteranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 ma domicilieranno con il padre, sig. , presso la sua abitazione sita in Pt_1 Parte_1
Altomonte (CS) alla Via Balbia n. 120;
Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all'assegno di mantenimento ed in caso di mutamento delle condizioni economiche-lavorative, si impegnano reciprocamente a darne comunicazione;
I ricorrenti concordano che il sig. contribuirà a tutti i bisogni delle Parte_1 figlie ed , concordati dallo stesso con la sig.ra .” Per_1 Per_2 Parte_2
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i patti concordati tra le parti, in quanto non contrari a norme imperative, con la precisazione che nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento delle figlie, ormai maggiorenni. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , celebrato in data 22.04.2001 nel Comune di Parte_1 Parte_2
Altomonte (CS) (atto n.13, parte II serie A anno 2001), secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/6/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2184 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Chiaradia
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 22.04.2001, Parte_1 Parte_2
celebrato in Altomonte (CS) ( atto n.13, parte II serie A anno 2001). I coniugi si sono separati consensualmente con provvedimento di omologa del Tribunale di
Castrovillari, decreto n. cronol. 6043/2015 del 09.07.2015 (RG n. 681/2015).
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto n. cronol. 6043/2015 del
09.07.2015 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge
6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa emessa all'esito della separazione consensuale, sopra richiamata, in base alle quali: “I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
Le figlie e , ormai maggiorenni, resteranno affidate ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 ma domicilieranno con il padre, sig. , presso la sua abitazione sita in Pt_1 Parte_1
Altomonte (CS) alla Via Balbia n. 120;
Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all'assegno di mantenimento ed in caso di mutamento delle condizioni economiche-lavorative, si impegnano reciprocamente a darne comunicazione;
I ricorrenti concordano che il sig. contribuirà a tutti i bisogni delle Parte_1 figlie ed , concordati dallo stesso con la sig.ra .” Per_1 Per_2 Parte_2
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i patti concordati tra le parti, in quanto non contrari a norme imperative, con la precisazione che nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento delle figlie, ormai maggiorenni. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , celebrato in data 22.04.2001 nel Comune di Parte_1 Parte_2
Altomonte (CS) (atto n.13, parte II serie A anno 2001), secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/6/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola