Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 13/06/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 675 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. PETINO ANTONIO FEDERICO che insiste in atti e discute la causa riportandosi alle difese ivi spiegate e reiterate nelle note
Per l' è presente l'Avv. S. Leone in sostituzione dell'Avv. Perego N. che discute la causa CP_1
riportandosi alla memoria di costituzione e verbali di causa.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 15,55
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 13/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 675/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Antonino Federico Petino giusta Parte_1
procura in atti;
- opponente contro in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Perego opposto
Con ricorso depositato il 26.02.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante opponeva il provvedimento n. Prot. 7600.06/12/2023.0275180 con il quale l' ha richiesto il CP_1 CP_1
pagamento della somma di € 4.367,16 avendo ritenuto sussistente “la fruizione indebita dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato” con la
MOTIVAZIONE “I lavoratori indicati nella seguente tabella non rispettano almeno uno dei requisiti di legge, motivazione recupero L'assunzione incentivata è stata effettuata da imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020”; eccepiva
l'Infondatezza della motivazione del provvedimento di recupero ed esponeva di aver proceduto ad assumere la dipendente in virtù della Legge 178/2020 (art.1 cc. 10-15); che della lettura della citata Comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020,
(Comunicazione della Commissione Europea: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
CP_ Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – citata dall' nella motivazione riguardava, contrariamente all'assunto dell' il divieto di aiuti di Stato alle CP_1
Banche (Istituti di Credito), non, invece, a tutte le altre imprese, ivi comprese quelle che svolgono servizi commerciali anche in materia di investimenti finanziari, qual è una agenzia di promozione finanziaria (rientrante nella disciplina degli agenti di commercio); che l'agente
(anche se trattasi di promotore finanziario) non è certamente una Banca, ma svolge un servizio, non gestendo fondi e patrimoni propri e, per contro, non può accedere ai piani di intervento previsti per le Banche” e dunque l' aveva errato a ricondurre l'attività svolta CP_1
dalla società ricorrente (agente di commercio, promotore finanziario e assicurativo) al concetto di “Banca” in quanto trattasi di agente di commercio appartenente, per il commercio svolto, al settore Finanziario, con conseguente sua erronea parificazione agli Istituto di
Credito, in violazione manifesta della comunicazione della Commissione europea C(2020)
1863 final, del 19 marzo 2020 (che pone il divieto di aiuti alle Banche) che non ha mai fatto riferimento generico al “settore Finanziario”. Insisteva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che deduceva la legittimità CP_1 dell'operato dell'istituto, dia ver fatto corretta applicazione del dettato normativo;
che Il rapporto a tempo indeterminato intercorso con la lavoratrice Parte_2
intercorre dal 03/11/2021 ed è attualmente in essere. La procedura C.F._1 interna all' ha individuato la ditta in questione come appartenente al settore CP_3
finanziario. Nello specifico è stato individuato il codice ATECO corrispondente a 66.19.21 -
Promotori finanziari che preclude il godimento dell'agevolazione con conseguente sua revoca per il periodo dal 11/2021 al 09/2023 e addebito dell'importo complessivo di €4.367,16 comprensivo di sanzioni. Come chiarisce il messaggio del 26/09/2023, n.3353 (Doc. 2), CP_1
"L'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020. Nello specifico le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni
64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007." Diversamente da quanto riferisce il ricorrente la ComunicazioneC(2020) 1863 (Doc. 3) final deve essere interpretata nel senso di precludere un aiuto finanziario diretto non solo alle banche bensì genericamente anche agli “altri enti finanziari”. Pertanto è corretta l'eclusione delle imprese del settore finanziario”, chiedeva il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna rassegnate le conclusioni come da verbale ed all'esito della discussione, viene decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Il ricorso è fondato.
E' pacifico che il ricorrente possedeva tutti i requisiti pe potere godere dei benefici di cui alla
L. 178/2020, la regolarità contributiva.
L' deduce ed allega la legittimità del proprio operato solo facendo riferimento CP_1 all'appartenenza del ricorrente al novero delle società del settore finanziario, escluso dal settore degli aiuti di stato, sulla base della mera circostanza formale per la quale il “Codice
Ateco” con il quale il ricorrente è stato individuato, attraverso la procedura telematica UNICA, come appartenente al settore finanziario. Nello specifico è stato individuato il codice ATECO corrispondente a 66.19.21 - Promotori finanziari che preclude il godimento dell'agevolazione con conseguente sua revoca per il periodo dal 11/2021 al 09/2023. CP_ L' deduce “…l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito dell'applicazione della comunicazione C
(2020) 1863 final del 19 marzo, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nel”.
Il ricorrente svolge l'attività di promotore finanziario, circostanza non contestata dall' . CP_1
Giova osservare che ex art.162-bis Tuir si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti indicati nell'art 2, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo N.
38/05 e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime car atteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art.12-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 decreto legislativo n.
385/93
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma
2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo n.
385/93, nonché dell'art. 7 ter co. 1 bis L. 130/99».
I soggetti che operano come promotori finanziari non risultano riconducibili ad alcuna delle predette categorie di soggetti.
Pertanto, a parere di questo decidente, l'istante poteva fruire del beneficio senza incorrere nelle violazioni contestate né, peraltro, vi è alcuna disposizione di legge che riconosce valore legale e certificativo dell'attività svolta al codice ATECO, classificazione utilizzata dall'Istat per scopi statistici, fornendo dati ufficiali sulle attività economiche.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M 55/14 e successive modifiche ed integrazioni in ragione del valore della causa delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Petino Antonio Federico
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in persona del CP_1
legale rappresentante p. tempore-che si liquidano in €. 1.312,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore dell'Avv. Petino
Antonio Federico
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 15,55
Siracusa 13.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Bologna