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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 23/10/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C.
Oggi 23.10.2025, alle ore 10,10, davanti al giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per parte appellante , l'avvocato CARLA Parte_1
TRAFICANTE è oggi sostituito dall'avvocato Federica Di Bartolomeo per parte appellata , personalmente presente, l'avvocato Controparte_1
SAMANTA LE DONNE. Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Carla Traficante Parte_1
APPELLANTE contro
, con l'avvocato Samanta Le Donne Controparte_1
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di violazioni del Codice della Strada
RAGIONI DELLA DECISIONE Non può essere accolto l'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di pace di Sulmona n. Sentenza n. 87/2025 del 03/06/2025 che ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_1 all'intimazione del pagamento di € 379,60, quale integrazione alla sanzione accertata col verbale n. 21/2020 per la violazione di ex art. 126 bis CDS, elevato da quell'Ufficio di Polizia Locale, sul presupposto che la sanzione era stata tempestivamente pagata il 31.07.2020 in misura ridotta. L'appellante – con motivi sufficientemente specifici per escludere l'inammissibilità denunciata dall'appellato – si duole che il primo giudice non abbia ritenuto idonea la prova della notificazione del verbale in data tale da escludere la tempestività del pagamento in misura ridotta. Di là dalla considerazione della pretesa rilevanza della documentazione del
“tracciamento” della lettera raccomandata estratta dal sito delle poste e della leggibilità del relativo documento (“… il verbale n. 21/2020 veniva spedito in data 06.07.2020 e che in data 08.07.2020 arrivava presso l'Ufficio postale di Tocco da Casauria (Pe) come si legge dal timbro postale apposto sul davanti della cartolina. Tale notifica si perfezionava in data in data 09.07.2020, come risulta dalla distinta riepilogativa estratta dal sito web di poste italiane, …”), non è condivisibile l'assunto che la notifica del verbale sia regolarmente avvenuta. L'appellante sostiene che “occorre prestare attenzione alle modalità di notifica che vi erano nell'anno 2020 periodo dell'emergenza COVID-19, in cui dapprima vigeva l'art. 108 D.L 18/2020 poi modificato dall'art. 46 del decreto legge n. 34 del 2020, anche noto come "Decreto Rilancio", entrato in vigore il 19 maggio 2020, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 46 del DL 34/2020, modificando l'articolo 108 del DL 18/2020, mirava a garantire la continuità dei servizi postali e la tutela della salute pubblica, introducendo modalità specifiche per la consegna di atti giudiziari e violazioni del codice della strada. Per le notifiche effettuate secondo queste modalità speciali, nei casi in cui l'addetto lasciasse l'atto al destinatario o a un suo sostituto, era previsto che il portalettere indicasse la dicitura "Dl 34/2020 art. 46" sull'atto notificato, come correttamente veniva riportato anche nella cartolina allegata nel giudizio di primo grado”. In realtà, l'art. 108 del d.l. n. 18/2020 modificato dall'art. 46 del d.l. n. 34/2020, nel testo applicabile alla specie in considerazione dell'epoca della notificazione, prevede che “per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”. E' quindi del tutto evidente che la valida indicazione delle modalità di consegna non può limitarsi all'apodittica e lacunosa formula “Dl 34/2020 art. 46”, occorrendo invece l'affermazione della effettuazione delle relative operazioni e delle specifiche “modalità di recapito” seguite: previo accertamento della presenza del destinatario, indicazione del destinatario o della persona incaricata del luogo di consegna (cassetta postale o altro luogo). L'omissione di tali formalità, indispensabili per la verifica della regolare notificazione, ne condizionano la validità (cfr., oltre a varie pronunce di merito, Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4671: “La notifica effettuata durante l'emergenza pandemica ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.l. n. 18 del 2000, nella versione antecedente alle modifiche introdotte in sede di conversione con l. n. 27 del 2020, ratione temporis applicabile, deve conformarsi ai parametri previsti dalla predetta disposizione e pertanto l'avviso di ricevimento deve attestare l'osservanza delle modalità di recapito ivi previste, in particolare con riferimento all'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, che rappresenta il presupposto di tale eccezionale modalità di notifica, non potendosi per contro limitare a richiamare gli estremi della disposizione”). Tale rilievo, che assorbe ogni altra questione, impone la reiezione del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente a rimborsare le spese di lite, liquidate in applicazione del primo scaglione della tabella n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e di decisione. Sussistono le condizioni per la declaratoria di cui all'art. 13, c. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello proposto nei confronti di avverso Controparte_1 la sentenza del Giudice di pace di Sulmona n. 87/2025 del 03/06/2025 – che integralmente conferma – dal che condanna a Parte_1 rimborsare all'altra parte le spese di lite, in ragione di € 462,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario del 15% ed accessori di legge. Dichiara che il è tenuto a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. Così deciso in Sulmona, il 22/10/2025 Sottoscrizione digitale del Giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
Proc. n. 330/2025 R.G.A.C.
Oggi 23.10.2025, alle ore 10,10, davanti al giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per parte appellante , l'avvocato CARLA Parte_1
TRAFICANTE è oggi sostituito dall'avvocato Federica Di Bartolomeo per parte appellata , personalmente presente, l'avvocato Controparte_1
SAMANTA LE DONNE. Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Carla Traficante Parte_1
APPELLANTE contro
, con l'avvocato Samanta Le Donne Controparte_1
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di violazioni del Codice della Strada
RAGIONI DELLA DECISIONE Non può essere accolto l'appello proposto dal avverso Parte_1 la sentenza del Giudice di pace di Sulmona n. Sentenza n. 87/2025 del 03/06/2025 che ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_1 all'intimazione del pagamento di € 379,60, quale integrazione alla sanzione accertata col verbale n. 21/2020 per la violazione di ex art. 126 bis CDS, elevato da quell'Ufficio di Polizia Locale, sul presupposto che la sanzione era stata tempestivamente pagata il 31.07.2020 in misura ridotta. L'appellante – con motivi sufficientemente specifici per escludere l'inammissibilità denunciata dall'appellato – si duole che il primo giudice non abbia ritenuto idonea la prova della notificazione del verbale in data tale da escludere la tempestività del pagamento in misura ridotta. Di là dalla considerazione della pretesa rilevanza della documentazione del
“tracciamento” della lettera raccomandata estratta dal sito delle poste e della leggibilità del relativo documento (“… il verbale n. 21/2020 veniva spedito in data 06.07.2020 e che in data 08.07.2020 arrivava presso l'Ufficio postale di Tocco da Casauria (Pe) come si legge dal timbro postale apposto sul davanti della cartolina. Tale notifica si perfezionava in data in data 09.07.2020, come risulta dalla distinta riepilogativa estratta dal sito web di poste italiane, …”), non è condivisibile l'assunto che la notifica del verbale sia regolarmente avvenuta. L'appellante sostiene che “occorre prestare attenzione alle modalità di notifica che vi erano nell'anno 2020 periodo dell'emergenza COVID-19, in cui dapprima vigeva l'art. 108 D.L 18/2020 poi modificato dall'art. 46 del decreto legge n. 34 del 2020, anche noto come "Decreto Rilancio", entrato in vigore il 19 maggio 2020, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 46 del DL 34/2020, modificando l'articolo 108 del DL 18/2020, mirava a garantire la continuità dei servizi postali e la tutela della salute pubblica, introducendo modalità specifiche per la consegna di atti giudiziari e violazioni del codice della strada. Per le notifiche effettuate secondo queste modalità speciali, nei casi in cui l'addetto lasciasse l'atto al destinatario o a un suo sostituto, era previsto che il portalettere indicasse la dicitura "Dl 34/2020 art. 46" sull'atto notificato, come correttamente veniva riportato anche nella cartolina allegata nel giudizio di primo grado”. In realtà, l'art. 108 del d.l. n. 18/2020 modificato dall'art. 46 del d.l. n. 34/2020, nel testo applicabile alla specie in considerazione dell'epoca della notificazione, prevede che “per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”. E' quindi del tutto evidente che la valida indicazione delle modalità di consegna non può limitarsi all'apodittica e lacunosa formula “Dl 34/2020 art. 46”, occorrendo invece l'affermazione della effettuazione delle relative operazioni e delle specifiche “modalità di recapito” seguite: previo accertamento della presenza del destinatario, indicazione del destinatario o della persona incaricata del luogo di consegna (cassetta postale o altro luogo). L'omissione di tali formalità, indispensabili per la verifica della regolare notificazione, ne condizionano la validità (cfr., oltre a varie pronunce di merito, Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4671: “La notifica effettuata durante l'emergenza pandemica ai sensi dell'art. 108, comma 1 del d.l. n. 18 del 2000, nella versione antecedente alle modifiche introdotte in sede di conversione con l. n. 27 del 2020, ratione temporis applicabile, deve conformarsi ai parametri previsti dalla predetta disposizione e pertanto l'avviso di ricevimento deve attestare l'osservanza delle modalità di recapito ivi previste, in particolare con riferimento all'accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, che rappresenta il presupposto di tale eccezionale modalità di notifica, non potendosi per contro limitare a richiamare gli estremi della disposizione”). Tale rilievo, che assorbe ogni altra questione, impone la reiezione del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente a rimborsare le spese di lite, liquidate in applicazione del primo scaglione della tabella n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e di decisione. Sussistono le condizioni per la declaratoria di cui all'art. 13, c. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello proposto nei confronti di avverso Controparte_1 la sentenza del Giudice di pace di Sulmona n. 87/2025 del 03/06/2025 – che integralmente conferma – dal che condanna a Parte_1 rimborsare all'altra parte le spese di lite, in ragione di € 462,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario del 15% ed accessori di legge. Dichiara che il è tenuto a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione. Così deciso in Sulmona, il 22/10/2025 Sottoscrizione digitale del Giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco