Decreto cautelare 18 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00835/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG. E. A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ingiunzione prot. n. -OMISSIS- emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AG.E.A., ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639/1910, notificata alla ricorrente in data 21.6.2022, con la quale si è richiesto alla Sig.ra -OMISSIS- il pagamento della complessiva somma di € 38.632,85 (di cui € 38.481,57 a titolo di sorte capitale ed € 152,28 a titolo di interessi) entro 30 giorni dalla notifica;
- in via presupposta, ove occorra, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso da AG.E.A., recante accertamento definitivo del credito in € 38.481,57 ed intimazione di restituzione delle relative somme, asseritamente mai ricevuto dalla ricorrente;
- in via presupposta, ove occorra, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso da AG.E.A., recante sospensione cautelare del procedimento di erogazione adottata ex art. 33 del D. Lgs. n. 228/2001 e relativa comunicazione dell’avvio del procedimento;
- in via presupposta, ove occorra, del Verbale della Guardia di Finanza di Porto Cesareo, prot. n. -OMISSIS-, redatto nei confronti di -OMISSIS- e notificato alla stessa in pari data, recante le risultanze dell’indagine avente ad oggetto la (presunta) indebita percezione di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico relativamente alle campagne 2010 e 2011, per l’importo complessivo di € 38.481,57;
- in via presupposta, ove occorra, della Circolare AG.E.A. n. 35 del 24.4.2001 e della Circolare AG.E.A. prot. ACIU.2005.210 del 24.5.2005;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to A. Scalcione.;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, premesso che sussiste la giurisdizione dell’adito G.A. trattandosi di controversia attinente al contestato difetto genetico delle condizioni di accesso ai contributi agricoli di che trattasi e in disparte la questione della condivisibilità (o meno) dell’eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso (per la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento AG.E.A. prot. n. -OMISSIS- recante l’accertamento definitivo del credito de quo), il ricorso appare comunque infondato (alla stregua della documentazione versata agli atti di causa), in quanto:
- risulta del tutto irrilevante l’asserita estraneità (o meno) della ricorrente ai fatti contestati dall’Amministrazione resistente comportanti l’indebita percezione dei contributi comunitari, stante l’acclarata assenza (non efficacemente smentita) dei presupposti fondanti l’assegnazione degli stessi;
- non appare essersi verificata la eccepita prescrizione del diritto di AG.E.A. ad intimare la restituzione dei contributi finanziari erogati, non avendo parte ricorrente, da un lato, dimostrato la sussistenza dell’elemento soggettivo della buona fede (necessario per l’applicazione dell’invocato più breve termine quadriennale di prescrizione) e, dall’altro, avuto riguardo al dies a quo del termine di prescrizione decennale previsto dall’art.2033 c.c.(per actio indebiti), decorrente (a giudizio del Tribunale) ai sensi dell’art.2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia da quando risulta conclusa l’istruttoria e accertata l’indebita percezione dei contributi comunitari ( ex multis T.A.R. Sicilia n.202/2021- Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 378/2018), nella fattispecie concreta dedotta in giudizio avvenuta ad opera del verbale della Guardia di Finanza di Porto Cesareo del 15.2.2018, a seguito della notifica del quale AG.E.A. ha, altresì, notificato alla odierna ricorrente proficuamente (peraltro anch’esso con valore interruttivo), richiamandolo, il provvedimento di sospensione cautelare del 12.7.2018 .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO