CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 271/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. RE ET Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. AN LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 271/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 3/3/2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
21.5.25
OGGETTO: d a cod: P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. CP_1
CA (deposito
, corrente in ZZ (BS), via RE Battisti 49/51, Controparte_2
bancario, cassetta di C.F.: , elettivamente domiciliata in ZZ (BS), via P.IVA_2
sicurezza, apertura di Padre M. Kolbe 43, presso lo studio dell'Avv. Fausto Pasotti, che la credito) rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto d'appello;
APPELLANTE
c o n t r o con sede e Direzione Generale in Milano (cod. fisc. Controparte_3
e numero Reg. Imprese di Roma ), in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da Avv. Stefano
Cremaschi, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC giusta procura in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 131/22 del
21.1.22
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'On. Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione ex adverso formulata in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia – n. 131/22 Giudice
Monocratico Dott. Scaffidi:
in via principale: accertare e dichiarare:
- relativamente al corrente promiscuo (sbf) n. 2599 rinumerato in n.
259951 ed infine n. 50002076 aperto precedentemente la CIRC del
09.02.2000, l'illegittima applicazione, ex art. 1283 cc, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- la mancata sottoscrizione da parte dell'attrice, successivamente l'emanazione della CIRC del 2000, del documento di adeguamento dell'applicazione della pari periodicità trimestrale degli interessi in avere e/o dare e, pertanto, accertare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli intessi passivi dall'apertura del c/c ad oggi;
ed al contempo accertare in ordine ai conti correnti n. CC n. 2599 oggi n.
50002076, n. 30033043, n. 30077598 e:
- l'applicazione di tassi d'interesse passivi superiori al tasso soglia trimestrale e/o tassi usurari in svariati trimestri sia con riferimento al TEG
su saldo capitale che al TEG bancario;
- la nullità della pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto
(C.M.S.) o, comunque, l'applicazione in forma diversa da quella convenuta contrattualmente;
- l'applicazione di spese al credito superiori a quelle contrattualmente convenute;
in via subordinata principale: in caso di richiesta di saldo della posizione debitoria della da parte di accertare e dichiarare: CP_1 CP_3
- relativamente al corrente promiscuo (sbf) n. 50002076 aperto precedentemente la CIRC del 09.02.2000, l'illegittima applicazione, ex
art. 1283 cc, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- la mancata sottoscrizione da parte dell'attrice dopo l'emanazione della
CIRC del 2000 del documento relativo al peggioramento delle condizioni contrattuali originarie, alla luce dell'introduzione tramite detta Circolare
della pari periodicità nella liquidazione degli interessi passivi ed attivi;
ed al contempo accertare e dichiarare in ordine ai conti correnti n.
50002076, 30033043, n. 30077598:
- l'applicazione di tassi d'interesse passivi superiori al tasso soglia trimestrale e/o tassi usurari in svariati trimestri sia con riferimento al TEG su saldo capitale che al TEG bancario;
- la nullità della pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto
(C.M.S.) o, comunque, l'applicazione in forma diversa da quella convenuta contrattualmente;
- l'applicazione di spese al credito superiori a quelle contrattualmente convenute;
e per l'effetto condannare la convenuta, anche in eventuale compensazione, a rifondere alla la somma di euro 357.000,00, CP_1
o quella quantificata in corso di causa mediante CTU contabile, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'applicazione della singola posta passiva al saldo effettivo;
in via istruttoria: disporre rinnovazione della C.T.U. contabile assunta nel giudizio di primo grado al fine di soddisfare integralmente il quesito formulato dal G.I. con l'ordinanza del 17.01.17 e segnatamente Pt_1
in merito alla CMS di cui al punto 3) del quesito, nonché, l'omessa indagine circa lo jus variandi di cui ai punti 4), 5), 6) e 7), oltre ad appurare se l'inclusione degli interessi moratori nel novero delle poste passive da valutare per la verifica dell'usurarietà delle pattuizioni determini l'accertamento di usura originaria, attraverso l'analisi dei contratti di apertura di conto corrente e delle condizioni applicate sulla scorta di quanto statuito dalla Cassazione a SS. UU. con la sentenza n. 19597/20.
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., all' a far data dall'inizio dei rapporti CP_3
bancari di conto corrente intrattenuti dall'attrice l'esibizione di tutta la documentazione contabile afferente a detto rapporto, ivi compreso il contratto di conto corrente originario, ed i singoli estratti conto completi di movimenti, estratti conto scalari e negoziale.
Spese di lite e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
Per l'appellata
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia la Corte
d'Appello adita
In via del tutto pregiudiziale: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
Si ribadiscono in ogni caso le conclusioni formulate in primo grado.
In via preliminare:
a) Accertarsi e dichiararsi che il preteso diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme cui si riferiscono le conclusioni avversarie relative al rapporto di conto corrente n. 2599, a suo tempo aperto presso la Filiale di
ZZ AN IA ed estinto in data 27 febbraio 2004 (cfr.
allegato 2), soggiace alla disciplina della prescrizione ordinaria e, pertanto,
al termine decennale stabilito dall'art. 2946 cod. civ. il quale decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dalla data di estinzione del conto corrente medesimo. E considerato che, nel caso in specie, l'atto di citazione è stato notificato in data 28 maggio 2015 tutti gli addebiti dei quali la controparte assume la illegittimità e che sarebbero stati effettuati in epoca anteriore al
27 febbraio 2004 devono ritenersi completamente inattaccabili;
b) attesa la circostanza che la causa è stata introdotta su rapporto di conto corrente n. 500020076 aperto come pacificamente risulta dall'allegato sub 35)
dichiararsi per tutte le ragioni esposte l'inammissibilità dell'azione di ricalcolo per ripetizione dell'indebito sul predetto conto corrente.
nel merito: respingersi tutte le domande proposte da controparte attori siccome oltre che inammissibili, nulle e prescritte, palesemente e totalmente infondate sia in fatto che in diritto.
In via istruttoria: respingersi l'istanza di supplemento della C.T.U.
contabile siccome palesemente infondata sia in fatto che in diritto.
Ci si oppone, altresì, all'accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto inammissibile, del tutto generica, esplorativa e finalizzata a sollevare controparte dall'onere della prova su di lei gravante.
Spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato già CP_1 CP_4
conveniva in giudizio ed esponeva:
[...] CP_3
-che aveva intrattenuto presso l'istituto bancario prima IP, poi IP-
Carire ed oggi a seguito di svariate fusioni per incorporazione CP_3
filiale di ZZ, le seguenti posizioni di conto corrente:
[...]
- conto corrente promiscuo stipulato con IP prima del 2000,
originariamente n. 2599, poi rinumerato in n. 259951, ed oggi n. CP_3
50002076, collegato a rilevanti aperture di credito (quali anticipo fatture,
salvo buon fine, scoperto non autorizzato) connesse all'operatività
aziendale;
- conto corrente promiscuo n. 30033043, oggi estinto, e ricondotto al conto principale n. 50002076, collegato alle aperture di credito, quali anticipo fatture, salvo buon fine, scoperto non autorizzato, connesse all'operatività aziendale;
- conto corrente ordinario n. 30077598, oggi estinto, e ricondotto al conto principale n. 50002076;
- che tramite consulenza tecnica di parte aveva accertato l'applicazione sul conto corrente n. 50002076 di capitalizzazione trimestrale illegittima e applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittima per assenza di causa;
di interessi illegittimamente pattuiti in base all'uso piazza e comunque usurari su tutti i conti correnti, nonché di valute, spese e commissioni non pattuite.
Pertanto domandava, in via principale, dichiararsi l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia per il periodo precedente che per quello successivo la delibera Cicr del 2.2.2000
relativamente al conto 50002076, per mancata sottoscrizione di un documento di adeguamento relativo a quest'ultimo, nonché di commissione di massimo scoperto non pattuita ovvero diversamente pattuita su tutti i conti. In via subordinata, in caso di richiesta di saldo da parte di domandava accertarsi e dichiararsi quanto sopra e CP_3
domandava condannarsi la convenuta, anche in eventuale compensazione,
a rifondere alla la somma di € 357.000,00 ovvero quella CP_1
diversamente quantificata in corso di causa.
Si costituiva in data 20.10.2015 eccependo la genericità e CP_3
comunque la l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva altresì che il conto n.2599 era stato estinto il 27 febbraio
2004, quando era stato rinumerato;
ne seguiva che tutti gli addebiti precedenti tale data dovevano considerarsi prescritti, poiché l'atto di citazione era stato notificato oltre il decennio dalla chiusura del conto stesso. Erano inoltre inammissibili le azioni di ripetizione relative agli asseriti addebiti illegittimi sul conto 500020076, già 2599, in quanto esso era ancora aperto.
La causa era istruita documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio.
In data 11.3.2021 il giudice sollecitava il contraddittorio delle parti sulla base della sentenza a SSUU 19597/2020 circa l'usurarietà degli interessi di mora, concedendo alle parti termini per il deposito di note autorizzate sul punto. In tali note sosteneva la necessità di un supplemento CP_1
dell'indagine peritale volto ad appurare se l'inclusione degli interessi moratori nel novero delle poste passive, da valutare per la verifica dell'usurarietà delle pattuizioni determinasse l'accertamento di usura originaria, sulla scorta dell'analisi dei contratti di apertura di conto corrente e delle condizioni applicate. Per converso, la affermava CP_5
non sussistere alcuna usura, originaria o sopravvenuta.
Contestava, altresì, come l'elaborato peritale risultava lacunoso rispetto al quesito, mancando l'accertamento circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché in merito alla determinatezza delle CMS e all'applicazione dello jus variandi.
All'esito, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza del 20.1.2022 n.131 pronunciata ai sensi dell'art.281 sexies cpc ratione temporis vigente, rigettava integralmente le domande della società
e la condannava alle spese di lite e consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale riteneva, segnatamente, che le doglianze formulate dall'attrice non risultavano sufficientemente specifiche, essendosi la correntista limitata a prospettare la sussistenza di plurime ipotesi di invalidità o illegittimità dei contratti stipulati con la banca, senza individuare tuttavia in concreto alcuna posta debitoria affetta dalle patologie denunciate, né i tassi asseritamente usurari, né i periodi di loro allegazione. Non suppliva a riguardo la consulenza di parte, in quanto non era possibile ricavare data e referenze del soggetto redigente (essa era infatti intestata a una società);
il difetto di allegazione non poteva essere superato neppure attraverso la ctu che risultava esplorativa, con conseguente nullità della ctu espletata.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma CP_1
della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_3
dell'appello e chiedendone il rigetto, nonché riproponendo l'eccezione di prescrizione negli stessi termini in cui era stata proposta in primo grado.
All'udienza del 21.5.2025, le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa non ha disposto la rinnovazione ed integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quanto lacunosa. Infatti, sebbene fosse stato già il primo giudice a sollecitare il contraddittorio delle parti, sulla base della sentenza a SSUU 19597/2020
circa l'usurarietà degli interessi di mora, concedendo alle parti termini per il deposito di note autorizzate sul punto, non aveva poi disposto un supplemento di indagine peritale al fine di appurare l'incidenza dell'inclusione degli interessi moratori nel novero delle poste passive da valutare per la verifica della usurarietà della pattuizione. Inoltre,
nonostante avesse contestato l'incompletezza dell'elaborato CP_1
peritale rispetto al quesito, in quanto esso non dava risposta in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché alle commissioni di massimo scoperto e allo jus variandi, il giudice non aveva integrato l'istruttoria.
L'istanza di integrazione del quesito e dell'elaborato l'appellante rinnova in questa sede.
Con il secondo motivo la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto generiche e non provate le domande attoree.
Afferma infatti di aver assolto a pieno agli oneri di prova, relativamente alle poste anatocistiche o mai pattuite, fornendo una serie di estratti conto,
le cui lacune non osterebbero all'accertamento dell'illegittimità delle poste riportate. Riproduce l'ordinanza della SC 3.12.2018 n. 31187 secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile quale mezzo di prova in senso proprio ed essendo perciò affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, consentirebbe non solo di valutare i fatti, ma anche di accertarli: in questo secondo caso, sarebbe necessaria la mera deduzione del fatto a fondamento del diritto e che il giudice ritenga necessarie specifiche valutazioni tecniche per la sua cognizione.
Contesta il giudizio di inattendibilità della perizia contabile di parte a suo dire non motivato e rileva che, anche qualora i calcoli oggetto della perizia di parte si fossero rivelati inattendibili, ciò non avrebbe inficiato l'accoglimento delle domande proposte, atteso che anche la CTU aveva confermato l'applicazione di interessi usurari.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa non ha riconosciuto l'applicazione di interessi usurari a danno della società appellante, come invece rilevato dalla consulenza tecnica.
Anche infatti prendendo in considerazione i criteri di calcolo più restrittivi applicati dal consulente tecnico, risulterebbe comunque a credito della società la somma di € 12.591,05, frutto dell'indebita applicazione di interessi usurari. Afferma infine di aver proposto istanza per ottenere l'ordine di esibizione da parte della Banca ai sensi dell'art.210 cpc di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del conto, riportando, a conforto di tale istanza, quanto affermato dalla SC con sentenza n. 24051
del 2019.
*****
Per ragioni di ordine logico la trattazione procede dal secondo motivo d'appello, che è inammissibile.
Il giudice di prime cure ha affermato: “[…]le doglianze formulate dall'attrice non risultano sufficientemente specifiche, essendosi la
correntista limitata a prospettare la sussistenza di plurime ipotesi di
invalidità o illegittimità dei contratti stipulati con la banca, senza
individuare tuttavia in concreto alcuna posta debitoria affetta dalle
patologie denunciate. Dalla narrativa attorea non è dato ricavare in
proposito riferimenti sufficientemente dettagliati sotto il profilo
quantitativo, temporale, né le ragioni specifiche, ossia concretamente
riferibili al rapporto censurato, per cui una dato addebito dovrebbe
ritenersi illegittimo. A titolo di esempio, con riguardo all'anatocismo
denunciato, non viene fornita indicazione dei tassi di interesse stabiliti in
contratto, né di quelli effettivamente applicati dalla banca, né viene
quantificata la somma addebitata a titolo di capitalizzazione, per quale
periodo; analoghi rilievi valgono anche con riguardo alle commissioni di
massimo scoperto e alle spese asseritamente non pattuite (quali, per quale
ammontare, addebitate in quale periodo); quanto all'usura, dirimente
appare il rilievo per cui non viene indicato il tasso illecito asseritamente
applicato, il tasso soglia al momento della singola pattuizione. Al
riguardo, è sufficiente osservare che è onere della parte che eccepisce
l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi,
e la misura del superamento del tasso soglia, ciò che per l'appunto non è
avvenuto nel presente caso”.
A fronte di siffatta articolata motivazione, la società appellante, con il secondo motivo di gravame, si è limitata ad affermare di aver depositato una serie di estratti conto, invero molti, ma non ha contestato in termini specifici il difetto di allegazione che il giudice di prime cure ha rilevato spiegandone diffusamente le ragioni. In altre parole, si è CP_1
limitata a censurare la statuizione in merito all'assolvimento dell'onere probatorio, senza, tuttavia, nulla argomentare per contrastare il dedotto difetto di allegazione né specificare in che termini sarebbe invece avvenuta l'allegazione o per quale motivo non sarebbe stato necessario fornire le indicazioni quantitative e temporali ritenute, invece, essenziali dal giudice.
Come, infatti, afferma il Supremo Collegio “In materia di appello,
affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è
sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso,
occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con
espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-
giuridico.” Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, n.12280.
Pertanto, in difetto di specifica impugnazione, il capo relativo al mancato assolvimento degli oneri di allegazione deve ritenersi passato in giudicato ai sensi dell'articolo 324 cpc.
Parimenti inammissibile è il primo motivo di gravame.
L'appellante, infatti, non si confronta con la ratio decidendi adottata dal primo giudice il quale ha affermato che “Il difetto di allegazione e prova
non può essere superato attraverso la c.t.u., che risulterebbe, come nel
caso in esame, esplorativa, non potendosi demandare all'ausiliario del
giudice, a pena della violazione del principio dispositivo, il compito di
verificare d'ufficio la conformità del contratto all'ordinamento. Ne discende la nullità della c.t.u. espletata, richiesta da parte attrice”.
Tale affermazione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante, la quale si è lamentata solamente dell'incompletezza della consulenza, di cui ha chiesto la rinnovazione o integrazione in ragione della sua lacunosità,
senza avvedersi che il primo giudice ne aveva dichiarato la nullità
ritenendo che la stessa non avrebbe dovuto neppure essere disposta proprio in ragione del difetto di allegazione in precedenza rilevato e non contrastato dall'appello proposto.
In assenza di un motivo specifico che censuri la decisione del primo giudice circa il carattere esplorativo e la nullità della consulenza svolta in primo grado, anche tale pronuncia risulta coperta da giudicato, con la conseguenza che non può essere esaminata né, tantomeno, accolta l'istanza di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Il terzo motivo, incardinato proprio sulle risultanze della consulenza tecnica che il primo giudicante ha dichiarato nulla, resta di conseguenza assorbito.
Anche, peraltro, a volere diversamente ritenere, la doglianza sarebbe comunque infondata.
Infatti il consulente tecnico ha rilevato:
-relativamente al conto corrente n. 3077598, aperto il 5.2.2007, “Usura in
corrispondenza del 3° trimestre 2007[…]”;
- relativamente al conto n. 30033043, aperto il 24.09.2004, applicando la metodologia di cui all'art.644 cp, “[…] Si è riscontrata usura in
corrispondenza dei seguenti trimestri: dal 1° 2005 al 4° 2005; dal 2° 2006 al 4° 2006, 3° e 4° 2007 e dal 2° 2008 al 1° 2009 […]”, mentre applicando la metodologia Banca d'Italia “[…]Si è riscontrata usura in
corrispondenza dei seguenti trimestri: 2° e 3° 2005 e 2° e 3° 2006.”.
In ogni prospettazione offerta dal consulente tecnico d'ufficio, dunque,
egli ha riscontrato con qualsiasi metodo solo la sussistenza di usura sopravvenuta.
In merito, con la sentenza n. 24675/2017 le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto, applicabile pacificamente a tutte le tipologie di contratti bancari: <Allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento
del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge,
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del
mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto>>.
Le Sezioni Unite, dopo avere ricordato che << è impossibile affermare,
sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt.
644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati,
che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della
pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente
clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento
del creditore>>, hanno anche esaminato la tesi per cui <il principio di
buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'art. 1375 cod.
civ., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a
un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al
momento del pagamento stesso, perché in quel momento quel tasso non
potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore
molto di più di quanto frutti agli altri creditori in genere>> e la declinazione del principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo quale <dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., per il quale
ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in modo da preservare
gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi
contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge>>.
Hanno però ritenuto, le Sezioni Unite, che << la buona fede è criterio di
integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'«esecuzione
del contratto» stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione
dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non
è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal
contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto,
che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In
questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari
modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi
scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da
qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a
un diritto validamente riconosciuto dal contratto>>.
In particolare inoltre si osserva che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno escluso la rilevanza della usura sopravvenuta avendo riguardo a fattispecie di <contratti successivi all'entrata in vigore della
legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso
del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono
alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari:
meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione
trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni
creditizie, sui quali viene applicata una determinata
maggiorazione>>. L'orientamento è stato ripreso ex multis da Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023.
Ne consegue che anche ove si fosse verificata nel corso del rapporto usura sopravvenuta essa risulterebbe irrilevante, in quanto l'unica usura che consente la ripetizione di somme indebitamente versate è quella originaria o quella conseguente all'esercizio dello jus variandi, mai neppure allegata dall'appellante.
*****
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese CP_1
del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile basso, in considerazione della non complessità della causa) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da con conseguente conferma della CP_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 131/22 del 21.1.2022;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado CP_1
giudizio che liquida in favore di in € 919,00 per la fase di CP_3
studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AN LA RE ET
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. RE ET Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. AN LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 271/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 3/3/2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del
21.5.25
OGGETTO: d a cod: P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. CP_1
CA (deposito
, corrente in ZZ (BS), via RE Battisti 49/51, Controparte_2
bancario, cassetta di C.F.: , elettivamente domiciliata in ZZ (BS), via P.IVA_2
sicurezza, apertura di Padre M. Kolbe 43, presso lo studio dell'Avv. Fausto Pasotti, che la credito) rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto d'appello;
APPELLANTE
c o n t r o con sede e Direzione Generale in Milano (cod. fisc. Controparte_3
e numero Reg. Imprese di Roma ), in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da Avv. Stefano
Cremaschi, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC giusta procura in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 131/22 del
21.1.22
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'On. Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione ex adverso formulata in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia – n. 131/22 Giudice
Monocratico Dott. Scaffidi:
in via principale: accertare e dichiarare:
- relativamente al corrente promiscuo (sbf) n. 2599 rinumerato in n.
259951 ed infine n. 50002076 aperto precedentemente la CIRC del
09.02.2000, l'illegittima applicazione, ex art. 1283 cc, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- la mancata sottoscrizione da parte dell'attrice, successivamente l'emanazione della CIRC del 2000, del documento di adeguamento dell'applicazione della pari periodicità trimestrale degli interessi in avere e/o dare e, pertanto, accertare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli intessi passivi dall'apertura del c/c ad oggi;
ed al contempo accertare in ordine ai conti correnti n. CC n. 2599 oggi n.
50002076, n. 30033043, n. 30077598 e:
- l'applicazione di tassi d'interesse passivi superiori al tasso soglia trimestrale e/o tassi usurari in svariati trimestri sia con riferimento al TEG
su saldo capitale che al TEG bancario;
- la nullità della pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto
(C.M.S.) o, comunque, l'applicazione in forma diversa da quella convenuta contrattualmente;
- l'applicazione di spese al credito superiori a quelle contrattualmente convenute;
in via subordinata principale: in caso di richiesta di saldo della posizione debitoria della da parte di accertare e dichiarare: CP_1 CP_3
- relativamente al corrente promiscuo (sbf) n. 50002076 aperto precedentemente la CIRC del 09.02.2000, l'illegittima applicazione, ex
art. 1283 cc, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- la mancata sottoscrizione da parte dell'attrice dopo l'emanazione della
CIRC del 2000 del documento relativo al peggioramento delle condizioni contrattuali originarie, alla luce dell'introduzione tramite detta Circolare
della pari periodicità nella liquidazione degli interessi passivi ed attivi;
ed al contempo accertare e dichiarare in ordine ai conti correnti n.
50002076, 30033043, n. 30077598:
- l'applicazione di tassi d'interesse passivi superiori al tasso soglia trimestrale e/o tassi usurari in svariati trimestri sia con riferimento al TEG su saldo capitale che al TEG bancario;
- la nullità della pattuizione della Commissione di Massimo Scoperto
(C.M.S.) o, comunque, l'applicazione in forma diversa da quella convenuta contrattualmente;
- l'applicazione di spese al credito superiori a quelle contrattualmente convenute;
e per l'effetto condannare la convenuta, anche in eventuale compensazione, a rifondere alla la somma di euro 357.000,00, CP_1
o quella quantificata in corso di causa mediante CTU contabile, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'applicazione della singola posta passiva al saldo effettivo;
in via istruttoria: disporre rinnovazione della C.T.U. contabile assunta nel giudizio di primo grado al fine di soddisfare integralmente il quesito formulato dal G.I. con l'ordinanza del 17.01.17 e segnatamente Pt_1
in merito alla CMS di cui al punto 3) del quesito, nonché, l'omessa indagine circa lo jus variandi di cui ai punti 4), 5), 6) e 7), oltre ad appurare se l'inclusione degli interessi moratori nel novero delle poste passive da valutare per la verifica dell'usurarietà delle pattuizioni determini l'accertamento di usura originaria, attraverso l'analisi dei contratti di apertura di conto corrente e delle condizioni applicate sulla scorta di quanto statuito dalla Cassazione a SS. UU. con la sentenza n. 19597/20.
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., all' a far data dall'inizio dei rapporti CP_3
bancari di conto corrente intrattenuti dall'attrice l'esibizione di tutta la documentazione contabile afferente a detto rapporto, ivi compreso il contratto di conto corrente originario, ed i singoli estratti conto completi di movimenti, estratti conto scalari e negoziale.
Spese di lite e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
Per l'appellata
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia la Corte
d'Appello adita
In via del tutto pregiudiziale: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata.
Si ribadiscono in ogni caso le conclusioni formulate in primo grado.
In via preliminare:
a) Accertarsi e dichiararsi che il preteso diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme cui si riferiscono le conclusioni avversarie relative al rapporto di conto corrente n. 2599, a suo tempo aperto presso la Filiale di
ZZ AN IA ed estinto in data 27 febbraio 2004 (cfr.
allegato 2), soggiace alla disciplina della prescrizione ordinaria e, pertanto,
al termine decennale stabilito dall'art. 2946 cod. civ. il quale decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dalla data di estinzione del conto corrente medesimo. E considerato che, nel caso in specie, l'atto di citazione è stato notificato in data 28 maggio 2015 tutti gli addebiti dei quali la controparte assume la illegittimità e che sarebbero stati effettuati in epoca anteriore al
27 febbraio 2004 devono ritenersi completamente inattaccabili;
b) attesa la circostanza che la causa è stata introdotta su rapporto di conto corrente n. 500020076 aperto come pacificamente risulta dall'allegato sub 35)
dichiararsi per tutte le ragioni esposte l'inammissibilità dell'azione di ricalcolo per ripetizione dell'indebito sul predetto conto corrente.
nel merito: respingersi tutte le domande proposte da controparte attori siccome oltre che inammissibili, nulle e prescritte, palesemente e totalmente infondate sia in fatto che in diritto.
In via istruttoria: respingersi l'istanza di supplemento della C.T.U.
contabile siccome palesemente infondata sia in fatto che in diritto.
Ci si oppone, altresì, all'accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto inammissibile, del tutto generica, esplorativa e finalizzata a sollevare controparte dall'onere della prova su di lei gravante.
Spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato già CP_1 CP_4
conveniva in giudizio ed esponeva:
[...] CP_3
-che aveva intrattenuto presso l'istituto bancario prima IP, poi IP-
Carire ed oggi a seguito di svariate fusioni per incorporazione CP_3
filiale di ZZ, le seguenti posizioni di conto corrente:
[...]
- conto corrente promiscuo stipulato con IP prima del 2000,
originariamente n. 2599, poi rinumerato in n. 259951, ed oggi n. CP_3
50002076, collegato a rilevanti aperture di credito (quali anticipo fatture,
salvo buon fine, scoperto non autorizzato) connesse all'operatività
aziendale;
- conto corrente promiscuo n. 30033043, oggi estinto, e ricondotto al conto principale n. 50002076, collegato alle aperture di credito, quali anticipo fatture, salvo buon fine, scoperto non autorizzato, connesse all'operatività aziendale;
- conto corrente ordinario n. 30077598, oggi estinto, e ricondotto al conto principale n. 50002076;
- che tramite consulenza tecnica di parte aveva accertato l'applicazione sul conto corrente n. 50002076 di capitalizzazione trimestrale illegittima e applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittima per assenza di causa;
di interessi illegittimamente pattuiti in base all'uso piazza e comunque usurari su tutti i conti correnti, nonché di valute, spese e commissioni non pattuite.
Pertanto domandava, in via principale, dichiararsi l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia per il periodo precedente che per quello successivo la delibera Cicr del 2.2.2000
relativamente al conto 50002076, per mancata sottoscrizione di un documento di adeguamento relativo a quest'ultimo, nonché di commissione di massimo scoperto non pattuita ovvero diversamente pattuita su tutti i conti. In via subordinata, in caso di richiesta di saldo da parte di domandava accertarsi e dichiararsi quanto sopra e CP_3
domandava condannarsi la convenuta, anche in eventuale compensazione,
a rifondere alla la somma di € 357.000,00 ovvero quella CP_1
diversamente quantificata in corso di causa.
Si costituiva in data 20.10.2015 eccependo la genericità e CP_3
comunque la l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva altresì che il conto n.2599 era stato estinto il 27 febbraio
2004, quando era stato rinumerato;
ne seguiva che tutti gli addebiti precedenti tale data dovevano considerarsi prescritti, poiché l'atto di citazione era stato notificato oltre il decennio dalla chiusura del conto stesso. Erano inoltre inammissibili le azioni di ripetizione relative agli asseriti addebiti illegittimi sul conto 500020076, già 2599, in quanto esso era ancora aperto.
La causa era istruita documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio.
In data 11.3.2021 il giudice sollecitava il contraddittorio delle parti sulla base della sentenza a SSUU 19597/2020 circa l'usurarietà degli interessi di mora, concedendo alle parti termini per il deposito di note autorizzate sul punto. In tali note sosteneva la necessità di un supplemento CP_1
dell'indagine peritale volto ad appurare se l'inclusione degli interessi moratori nel novero delle poste passive, da valutare per la verifica dell'usurarietà delle pattuizioni determinasse l'accertamento di usura originaria, sulla scorta dell'analisi dei contratti di apertura di conto corrente e delle condizioni applicate. Per converso, la affermava CP_5
non sussistere alcuna usura, originaria o sopravvenuta.
Contestava, altresì, come l'elaborato peritale risultava lacunoso rispetto al quesito, mancando l'accertamento circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché in merito alla determinatezza delle CMS e all'applicazione dello jus variandi.
All'esito, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza del 20.1.2022 n.131 pronunciata ai sensi dell'art.281 sexies cpc ratione temporis vigente, rigettava integralmente le domande della società
e la condannava alle spese di lite e consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale riteneva, segnatamente, che le doglianze formulate dall'attrice non risultavano sufficientemente specifiche, essendosi la correntista limitata a prospettare la sussistenza di plurime ipotesi di invalidità o illegittimità dei contratti stipulati con la banca, senza individuare tuttavia in concreto alcuna posta debitoria affetta dalle patologie denunciate, né i tassi asseritamente usurari, né i periodi di loro allegazione. Non suppliva a riguardo la consulenza di parte, in quanto non era possibile ricavare data e referenze del soggetto redigente (essa era infatti intestata a una società);
il difetto di allegazione non poteva essere superato neppure attraverso la ctu che risultava esplorativa, con conseguente nullità della ctu espletata.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma CP_1
della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_3
dell'appello e chiedendone il rigetto, nonché riproponendo l'eccezione di prescrizione negli stessi termini in cui era stata proposta in primo grado.
All'udienza del 21.5.2025, le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa non ha disposto la rinnovazione ed integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quanto lacunosa. Infatti, sebbene fosse stato già il primo giudice a sollecitare il contraddittorio delle parti, sulla base della sentenza a SSUU 19597/2020
circa l'usurarietà degli interessi di mora, concedendo alle parti termini per il deposito di note autorizzate sul punto, non aveva poi disposto un supplemento di indagine peritale al fine di appurare l'incidenza dell'inclusione degli interessi moratori nel novero delle poste passive da valutare per la verifica della usurarietà della pattuizione. Inoltre,
nonostante avesse contestato l'incompletezza dell'elaborato CP_1
peritale rispetto al quesito, in quanto esso non dava risposta in merito alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché alle commissioni di massimo scoperto e allo jus variandi, il giudice non aveva integrato l'istruttoria.
L'istanza di integrazione del quesito e dell'elaborato l'appellante rinnova in questa sede.
Con il secondo motivo la società appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto generiche e non provate le domande attoree.
Afferma infatti di aver assolto a pieno agli oneri di prova, relativamente alle poste anatocistiche o mai pattuite, fornendo una serie di estratti conto,
le cui lacune non osterebbero all'accertamento dell'illegittimità delle poste riportate. Riproduce l'ordinanza della SC 3.12.2018 n. 31187 secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile quale mezzo di prova in senso proprio ed essendo perciò affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, consentirebbe non solo di valutare i fatti, ma anche di accertarli: in questo secondo caso, sarebbe necessaria la mera deduzione del fatto a fondamento del diritto e che il giudice ritenga necessarie specifiche valutazioni tecniche per la sua cognizione.
Contesta il giudizio di inattendibilità della perizia contabile di parte a suo dire non motivato e rileva che, anche qualora i calcoli oggetto della perizia di parte si fossero rivelati inattendibili, ciò non avrebbe inficiato l'accoglimento delle domande proposte, atteso che anche la CTU aveva confermato l'applicazione di interessi usurari.
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa non ha riconosciuto l'applicazione di interessi usurari a danno della società appellante, come invece rilevato dalla consulenza tecnica.
Anche infatti prendendo in considerazione i criteri di calcolo più restrittivi applicati dal consulente tecnico, risulterebbe comunque a credito della società la somma di € 12.591,05, frutto dell'indebita applicazione di interessi usurari. Afferma infine di aver proposto istanza per ottenere l'ordine di esibizione da parte della Banca ai sensi dell'art.210 cpc di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del conto, riportando, a conforto di tale istanza, quanto affermato dalla SC con sentenza n. 24051
del 2019.
*****
Per ragioni di ordine logico la trattazione procede dal secondo motivo d'appello, che è inammissibile.
Il giudice di prime cure ha affermato: “[…]le doglianze formulate dall'attrice non risultano sufficientemente specifiche, essendosi la
correntista limitata a prospettare la sussistenza di plurime ipotesi di
invalidità o illegittimità dei contratti stipulati con la banca, senza
individuare tuttavia in concreto alcuna posta debitoria affetta dalle
patologie denunciate. Dalla narrativa attorea non è dato ricavare in
proposito riferimenti sufficientemente dettagliati sotto il profilo
quantitativo, temporale, né le ragioni specifiche, ossia concretamente
riferibili al rapporto censurato, per cui una dato addebito dovrebbe
ritenersi illegittimo. A titolo di esempio, con riguardo all'anatocismo
denunciato, non viene fornita indicazione dei tassi di interesse stabiliti in
contratto, né di quelli effettivamente applicati dalla banca, né viene
quantificata la somma addebitata a titolo di capitalizzazione, per quale
periodo; analoghi rilievi valgono anche con riguardo alle commissioni di
massimo scoperto e alle spese asseritamente non pattuite (quali, per quale
ammontare, addebitate in quale periodo); quanto all'usura, dirimente
appare il rilievo per cui non viene indicato il tasso illecito asseritamente
applicato, il tasso soglia al momento della singola pattuizione. Al
riguardo, è sufficiente osservare che è onere della parte che eccepisce
l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi,
e la misura del superamento del tasso soglia, ciò che per l'appunto non è
avvenuto nel presente caso”.
A fronte di siffatta articolata motivazione, la società appellante, con il secondo motivo di gravame, si è limitata ad affermare di aver depositato una serie di estratti conto, invero molti, ma non ha contestato in termini specifici il difetto di allegazione che il giudice di prime cure ha rilevato spiegandone diffusamente le ragioni. In altre parole, si è CP_1
limitata a censurare la statuizione in merito all'assolvimento dell'onere probatorio, senza, tuttavia, nulla argomentare per contrastare il dedotto difetto di allegazione né specificare in che termini sarebbe invece avvenuta l'allegazione o per quale motivo non sarebbe stato necessario fornire le indicazioni quantitative e temporali ritenute, invece, essenziali dal giudice.
Come, infatti, afferma il Supremo Collegio “In materia di appello,
affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è
sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso,
occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con
espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-
giuridico.” Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, n.12280.
Pertanto, in difetto di specifica impugnazione, il capo relativo al mancato assolvimento degli oneri di allegazione deve ritenersi passato in giudicato ai sensi dell'articolo 324 cpc.
Parimenti inammissibile è il primo motivo di gravame.
L'appellante, infatti, non si confronta con la ratio decidendi adottata dal primo giudice il quale ha affermato che “Il difetto di allegazione e prova
non può essere superato attraverso la c.t.u., che risulterebbe, come nel
caso in esame, esplorativa, non potendosi demandare all'ausiliario del
giudice, a pena della violazione del principio dispositivo, il compito di
verificare d'ufficio la conformità del contratto all'ordinamento. Ne discende la nullità della c.t.u. espletata, richiesta da parte attrice”.
Tale affermazione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante, la quale si è lamentata solamente dell'incompletezza della consulenza, di cui ha chiesto la rinnovazione o integrazione in ragione della sua lacunosità,
senza avvedersi che il primo giudice ne aveva dichiarato la nullità
ritenendo che la stessa non avrebbe dovuto neppure essere disposta proprio in ragione del difetto di allegazione in precedenza rilevato e non contrastato dall'appello proposto.
In assenza di un motivo specifico che censuri la decisione del primo giudice circa il carattere esplorativo e la nullità della consulenza svolta in primo grado, anche tale pronuncia risulta coperta da giudicato, con la conseguenza che non può essere esaminata né, tantomeno, accolta l'istanza di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Il terzo motivo, incardinato proprio sulle risultanze della consulenza tecnica che il primo giudicante ha dichiarato nulla, resta di conseguenza assorbito.
Anche, peraltro, a volere diversamente ritenere, la doglianza sarebbe comunque infondata.
Infatti il consulente tecnico ha rilevato:
-relativamente al conto corrente n. 3077598, aperto il 5.2.2007, “Usura in
corrispondenza del 3° trimestre 2007[…]”;
- relativamente al conto n. 30033043, aperto il 24.09.2004, applicando la metodologia di cui all'art.644 cp, “[…] Si è riscontrata usura in
corrispondenza dei seguenti trimestri: dal 1° 2005 al 4° 2005; dal 2° 2006 al 4° 2006, 3° e 4° 2007 e dal 2° 2008 al 1° 2009 […]”, mentre applicando la metodologia Banca d'Italia “[…]Si è riscontrata usura in
corrispondenza dei seguenti trimestri: 2° e 3° 2005 e 2° e 3° 2006.”.
In ogni prospettazione offerta dal consulente tecnico d'ufficio, dunque,
egli ha riscontrato con qualsiasi metodo solo la sussistenza di usura sopravvenuta.
In merito, con la sentenza n. 24675/2017 le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto, applicabile pacificamente a tutte le tipologie di contratti bancari: <Allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento
del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge,
o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del
mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto>>.
Le Sezioni Unite, dopo avere ricordato che << è impossibile affermare,
sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt.
644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati,
che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della
pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente
clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento
del creditore>>, hanno anche esaminato la tesi per cui <il principio di
buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'art. 1375 cod.
civ., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a
un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al
momento del pagamento stesso, perché in quel momento quel tasso non
potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore
molto di più di quanto frutti agli altri creditori in genere>> e la declinazione del principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo quale <dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., per il quale
ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in modo da preservare
gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi
contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge>>.
Hanno però ritenuto, le Sezioni Unite, che << la buona fede è criterio di
integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'«esecuzione
del contratto» stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione
dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non
è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal
contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto,
che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In
questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari
modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi
scorretta ai sensi dell'art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da
qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a
un diritto validamente riconosciuto dal contratto>>.
In particolare inoltre si osserva che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno escluso la rilevanza della usura sopravvenuta avendo riguardo a fattispecie di <contratti successivi all'entrata in vigore della
legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso
del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono
alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari:
meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione
trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni
creditizie, sui quali viene applicata una determinata
maggiorazione>>. L'orientamento è stato ripreso ex multis da Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023.
Ne consegue che anche ove si fosse verificata nel corso del rapporto usura sopravvenuta essa risulterebbe irrilevante, in quanto l'unica usura che consente la ripetizione di somme indebitamente versate è quella originaria o quella conseguente all'esercizio dello jus variandi, mai neppure allegata dall'appellante.
*****
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese CP_1
del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile basso, in considerazione della non complessità della causa) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da con conseguente conferma della CP_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 131/22 del 21.1.2022;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado CP_1
giudizio che liquida in favore di in € 919,00 per la fase di CP_3
studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AN LA RE ET