Articolo 6 della Legge 17 febbraio 1987, n. 29
Articolo 5
Versione
19 febbraio 1987
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 19 febbraio 1987
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