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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'8.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 01/08/1981, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. XU YUNJIE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 10/08/1981 CP_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni
Per : come da conclusioni precisate all'udienza dell'8.01.2025; Parte_1 per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 5.04.2024, , premesso che dalla relazione con Parte_1 CP_1 nascevano i figli il 16.05.2008 e il 17.01.2012, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_1 Persona_2 domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia pronunciare sentenza di accoglimento delle seguenti:
Conclusioni
1. i minori e vengano affidati in via esclusiva alla madre e il padre possa vedere e Persona_1 Persona_2 tenere con sé il i figli per due volte a settimana per non più di quattro ore dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dopo
l'uscita dalla scuola;
2. la casa familiare di Via Piave, n. 12, Palosco, di proprietà della sig.ra , viene assegnata con gli Parte_1 arredi e le pertinenze che la compongono, alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli Parte_1 minori;
3. ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (in caso di disaccordo le prime due di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari); ogni altra festività infra-annuale e il compleanno dei minori ad anni alterni con ciascun genitore;
4. in merito al mantenimento di e Voglia disporre che il sig. provvederà Persona_1 Persona_2 CP_1 nella misura di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, eccetera)
In subordine
5. i minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con fissazione della residenza anagrafica e del domicilio presso l'abitazione materna ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 337 ter, III comma, c.p.c. e la modalità di visita da parte del padre come sopra indicate;
6. in merito al mantenimento di e Voglia disporre che il sig. provvederà Persona_1 Persona_2 CP_1 nella misura di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, eccetera)”.
All'udienza dell'8.01.2025, rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione erano stati regolarmente notificati al convenuto, il quale non si era costituito in giudizio, il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_1 procedeva all'interrogatorio libero di , la quale confermava il contenuto del ricorso. Parte_1
Il Giudice pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti in udienza e, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa in udienza, per poi trattenere la causa in decisione riservandosi di riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, ha Parte_1 domandato di disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, in ragione del totale disinteresse del padre nei confronti dei minori e dell'impossibilità di avere contatti con l'ex-compagno.
Ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Giudice relatore.
2 Invero, la parte attrice ha dichiarato di non avere rapporti con il convenuto da cinque o sei anni e che lo stesso non ha neppure rapporti con i figli da cinque o sei anni e che negli ultimi cinque anni, per l'appunto, il padre ha incontrato i minori soltanto una volta nel 2022 quando si era recato a Bergamo e che, in tale occasione, era stato con i figli soltanto per un'ora; la parte attrice ha dichiarato altresì di non aver mai ricevuto dal convenuto alcun contributo per il mantenimento dei figli minori.
Da quanto precede deriva che, stante l'assenza di rapporti con la madre e con i minori da circa cinque o sei anni, tenuto conto del fatto che il convenuto non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento dei figli minori, tenuto altresì conto del contegno processuale del convenuto, il quale, sebbene destinatario di regolare notifica, non si è costituito in giudizio, palesando in tal modo il proprio disinteresse per la regolamentazione delle frequentazioni con i figli, emerga, allo stato, l'inidoneità del convenuto rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Al contrario, la madre ha dato atto di prendersi cura efficacemente dei minori, provvedendo con attenzione e cura a tutti i bisogni e alle esigenze degli stessi nella vita quotidiana, occupandosi in via esclusiva degli stessi, dalla nascita e anche a seguito della crisi con il convenuto.
Ne consegue che, alla luce dei rilievi già indicati, sussistono nel caso concreto elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori possa rivelarsi pregiudizievole per la tutela degli stessi, dovendosi quindi derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita, stante l'attuale situazione di assenza di contatti tra i genitori e del padre con i figli, la regolamentazione dei rapporti padre-figli non può essere rimessa al necessario previo accordo con la madre.
Dal disposto affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, discende che la casa famigliare debba essere assegnata ex art dell'art. 337-sexies c.c. alla madre.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, l'assenza di documentazione reddituale di comporta CP_1 che, a carico dello stesso, non possa che essere posto, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento a di un assegno nella Parte_1 misura minima che per prassi questo Tribunale pone a carico dei genitori di cui non conosce i redditi, ovverossia nella misura di euro 250,00 per il mantenimento ordinario, quale contribuzione minima indispensabile per il sostentamento di ogni figlio, cui si deve aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
3 Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale (non venendo in rilievo nel caso di specie la fase istruttoria/trattazione), con riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nell'importo di euro 2.050,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Tenuto conto del fatto che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: affida i figli minori e in via esclusiva alla madre ex art. 337-quater c.c., la quale li Persona_1 Persona_2 terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre intratterrà autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche, sanitarie e con ogni altro organo della Pubblica Amministrazione per le questioni attinenti ai figli;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate da entrambi i genitori;
dispone che la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli sia rimessa al necessario accordo con
; Parte_1 assegna la casa famigliare sita in Via Piave, n. 12, Palosco a ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.; Parte_1 pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli minori mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a mezzo di Parte_1 bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro al mese per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
4 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole condanna alla rifusione delle spese di lite di , ammessa al patrocinio a spese dello CP_1 Parte_1
Stato, liquidate in euro 2.050,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 9.01.2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel.
Liboria Maria Stancampiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'8.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 01/08/1981, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. XU YUNJIE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 10/08/1981 CP_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni
Per : come da conclusioni precisate all'udienza dell'8.01.2025; Parte_1 per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 5.04.2024, , premesso che dalla relazione con Parte_1 CP_1 nascevano i figli il 16.05.2008 e il 17.01.2012, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_1 Persona_2 domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia pronunciare sentenza di accoglimento delle seguenti:
Conclusioni
1. i minori e vengano affidati in via esclusiva alla madre e il padre possa vedere e Persona_1 Persona_2 tenere con sé il i figli per due volte a settimana per non più di quattro ore dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dopo
l'uscita dalla scuola;
2. la casa familiare di Via Piave, n. 12, Palosco, di proprietà della sig.ra , viene assegnata con gli Parte_1 arredi e le pertinenze che la compongono, alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli Parte_1 minori;
3. ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane consecutive durante il periodo delle vacanze scolastiche estive (in caso di disaccordo le prime due di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari); ogni altra festività infra-annuale e il compleanno dei minori ad anni alterni con ciascun genitore;
4. in merito al mantenimento di e Voglia disporre che il sig. provvederà Persona_1 Persona_2 CP_1 nella misura di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, eccetera)
In subordine
5. i minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con fissazione della residenza anagrafica e del domicilio presso l'abitazione materna ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti all'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 337 ter, III comma, c.p.c. e la modalità di visita da parte del padre come sopra indicate;
6. in merito al mantenimento di e Voglia disporre che il sig. provvederà Persona_1 Persona_2 CP_1 nella misura di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, eccetera)”.
All'udienza dell'8.01.2025, rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione erano stati regolarmente notificati al convenuto, il quale non si era costituito in giudizio, il Giudice dichiarava la contumacia di e CP_1 procedeva all'interrogatorio libero di , la quale confermava il contenuto del ricorso. Parte_1
Il Giudice pronunciava pertanto i provvedimenti temporanei e urgenti in udienza e, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa in udienza, per poi trattenere la causa in decisione riservandosi di riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, ha Parte_1 domandato di disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, in ragione del totale disinteresse del padre nei confronti dei minori e dell'impossibilità di avere contatti con l'ex-compagno.
Ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Giudice relatore.
2 Invero, la parte attrice ha dichiarato di non avere rapporti con il convenuto da cinque o sei anni e che lo stesso non ha neppure rapporti con i figli da cinque o sei anni e che negli ultimi cinque anni, per l'appunto, il padre ha incontrato i minori soltanto una volta nel 2022 quando si era recato a Bergamo e che, in tale occasione, era stato con i figli soltanto per un'ora; la parte attrice ha dichiarato altresì di non aver mai ricevuto dal convenuto alcun contributo per il mantenimento dei figli minori.
Da quanto precede deriva che, stante l'assenza di rapporti con la madre e con i minori da circa cinque o sei anni, tenuto conto del fatto che il convenuto non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento dei figli minori, tenuto altresì conto del contegno processuale del convenuto, il quale, sebbene destinatario di regolare notifica, non si è costituito in giudizio, palesando in tal modo il proprio disinteresse per la regolamentazione delle frequentazioni con i figli, emerga, allo stato, l'inidoneità del convenuto rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Al contrario, la madre ha dato atto di prendersi cura efficacemente dei minori, provvedendo con attenzione e cura a tutti i bisogni e alle esigenze degli stessi nella vita quotidiana, occupandosi in via esclusiva degli stessi, dalla nascita e anche a seguito della crisi con il convenuto.
Ne consegue che, alla luce dei rilievi già indicati, sussistono nel caso concreto elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori possa rivelarsi pregiudizievole per la tutela degli stessi, dovendosi quindi derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita, stante l'attuale situazione di assenza di contatti tra i genitori e del padre con i figli, la regolamentazione dei rapporti padre-figli non può essere rimessa al necessario previo accordo con la madre.
Dal disposto affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, discende che la casa famigliare debba essere assegnata ex art dell'art. 337-sexies c.c. alla madre.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, l'assenza di documentazione reddituale di comporta CP_1 che, a carico dello stesso, non possa che essere posto, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento a di un assegno nella Parte_1 misura minima che per prassi questo Tribunale pone a carico dei genitori di cui non conosce i redditi, ovverossia nella misura di euro 250,00 per il mantenimento ordinario, quale contribuzione minima indispensabile per il sostentamento di ogni figlio, cui si deve aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
3 Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale (non venendo in rilievo nel caso di specie la fase istruttoria/trattazione), con riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nell'importo di euro 2.050,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Tenuto conto del fatto che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: affida i figli minori e in via esclusiva alla madre ex art. 337-quater c.c., la quale li Persona_1 Persona_2 terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre intratterrà autonomamente i rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche, sanitarie e con ogni altro organo della Pubblica Amministrazione per le questioni attinenti ai figli;
le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate da entrambi i genitori;
dispone che la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli sia rimessa al necessario accordo con
; Parte_1 assegna la casa famigliare sita in Via Piave, n. 12, Palosco a ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.; Parte_1 pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli minori mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a mezzo di Parte_1 bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro al mese per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
4 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole condanna alla rifusione delle spese di lite di , ammessa al patrocinio a spese dello CP_1 Parte_1
Stato, liquidate in euro 2.050,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 9.01.2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel.
Liboria Maria Stancampiano
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