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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, Dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 876 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
amministratore unico c.f. e p.iva.: elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_1 in Barcellona Pozzo di Gotto, Via del Mare n. 58, presso lo studio dell'avv. Guglielmo
d'Anna, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO in persona del legale TR
rappresentante socio CC c.f. e p.iva.: Controparte_2 P.IVA_2
, nata a [...] il [...], c.f.: in Controparte_2 C.F._1 proprio e nella qualità di socio accomandante della società TR
, e , nato a [...] il [...], c.f.:
[...] CP
, in proprio e nella qualità di ex socio CC della C.F._2 società , tutti elettivamente domiciliati in TR TR
Barcellona Pozzo di Gotto, Via Roma n. 167, presso lo studio dell'avv. Domenico
Floramo, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuti in riconvenzionale- avente per OGGETTO: franchising;
responsabilità contrattuale. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. La società conveniva in giudizio Parte_1 TR
e , esponendo: che la
[...] Controparte_2 CP [...] ha per oggetto sociale l'organizzazione e la produzione di soggiorni, viaggi Parte_1
e crociere organizzate da altre agenzie, nonché l'organizzazione in proprio e la gestione di attività turistiche, alberghiere ed extralberghiere;
che, in virtù di apposita convenzione, essa ha anche la concessione del servizio di biglietteria per conto di Ferrovie dello Stato;
che, con contratto di franchising stipulato il 5/05/2016, essa, in qualità di franchisor, concedeva alla società il “diritto di sfruttamento TR
dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al know-how, al marchio e alla denominazione commerciale con le modalità e i limiti stabiliti” dall'art. 7 dello stesso contratto, con la specificazione che “la superiore licenza d'uso (…) è conferita esclusivamente per la conduzione dell'esercizio in corner per l'attuale sede corrente in
Via Polidoro Carrozza n° 30, Milazzo”; che, con contratto di sublocazione ad uso commerciale dell'1/06/2017, essa concedeva al franchisee l'unità immobiliare sita in
Milazzo, Via Polidoro Carrozza n° 30, per la durata di anni cinque e verso la corresponsione di un canone annuo di euro 5.400,00, da pagarsi in rate mensili di euro
450,00 ciascuna;
che, con successivo contratto di franchising stipulato l'1/06/2017, essa concedeva alla gli stessi diritti di cui al precedente accordo intercorso TR tra le stesse parti in data 5/05/2016, con la specificazione che “la superiore licenza d'uso
(…) è conferita esclusivamente per la conduzione dell'esercizio in corner per l'attuale sede corrente di Patti (ME), Via Cristoforo Colombo n° 126”; che, in pari data, essa stipulava con la franchisee un secondo contratto di sublocazione ad uso commerciale, avente ad oggetto la concessione dell'immobile sito in Patti, Via Cristoforo Colombo n°
26, verso il pagamento di un canone annuo di euro 6.600,00, per la durata di anni cinque;
che, con nota inviata a mezzo p.e.c. il 20/02/2018, l'avv. Domenico Floramo comunicava alla per conto della franchisee, la chiusura della filiale di Patti a far Parte_1 data dall'1/03/2018, a causa della “pesante negatività del rapporto costi/ricavi” della stessa;
che, con successiva nota del 20/04/2018, l'avv. Floramo comunicava la volontà della di rilasciare anche i locali dell'agenzia di Milazzo dall'1.06.2028, TR
con cessazione dei rapporti contrattuali con il franchisor. Tutto ciò premesso, l'odierna attrice deduceva: l'illegittimità dei recessi di cui alle superiori note, sia perché gli stessi erano stati comunicati a mezzo dell'avv. Floramo soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi della sia a causa TR della mancata osservanza dell'obbligo di preavviso semestrale stabilito dall'art.
9.2 dei predetti contratti;
che, in seguito alla cessazione dei rapporti contrattuali, la CP
aveva omesso di consegnarle la documentazione relativa alle pratiche dei clienti che
[...]
avevano acquistato viaggi, crociere, buoni vacanza e/o pacchetti turistici in programma per date successive allo scioglimento del contratto, causandole difficoltà nella gestione dei rapporti con questi ultimi ed arrecandole, conseguentemente, gravissimi pregiudizi;
che la aveva rilasciato i locali di cui ai contratti di sublocazione stipulati TR
siti, rispettivamente, in Milazzo, Via Polidoro Carrozza n° 30 ed in Patti, Via Cristoforo
Colombo n° 126, senza rispettare l'obbligo di preavviso semestrale di cui all'art. 11 degli stessi contratti;
che, per effetto di tali inadempimenti, la società convenuta era obbligata a corrisponderle gli importi di € 3.300,00 e di € 2.700,00 corrispondenti a sei mensilità che la stessa avrebbe dovuto versare ove avesse esercitato il proprio diritto di recesso nel rispetto dell'obbligo contrattuale di preavviso semestrale di rilascio dei locali;
che, a seguito di perizia stragiudiziale svolta dal consulente tecnico della Parte_1
Ingegner , in data 3/03/2018, aveva riscontrato che l'immobile Persona_1
sito in Patti, Via Cristoforo Colombo n° 126, aveva subito, durante la vigenza del relativo contratto di sublocazione, danni ammontanti ad euro 1.405,00; che da una successiva perizia, eseguita dallo stesso consulente in data 12/07/2018 con riferimento all'unità immobiliare sita in Milazzo, Via Polidoro Carrozza n° 30, erano emersi danni per un totale di euro 1.431,00; che la aveva omesso di rimborsarle gli importi TR
di cui alle commissioni trattenute sulle somme versate dai clienti in relazione alle pratiche, elencate analiticamente nell'atto di citazione, relative a viaggi la cui partenza era successiva alla data di scioglimento del rapporto;
che la società convenuta è tenuta al rimborso dei predetti importi in forza dell'art. 12.2 di entrambi i contratti di franchising,
a mente del quale “in caso di cessazione del contratto, il franchisor non sarà tenuto a corrispondere alcuna indennità o provvigione al franchisee, o al personale o agenti di quest'ultimo, per qualunque causa determinata” per l'importo di € 4.351,68 (previa compensazione dell'importo di € 462,01 dovuto alla società convenuta); che era altresì dovuto l'importo di € 1.100,00 a titolo di restituzione di somme ricevute in acconto sul prezzo di pacchetto in relazione a pratiche completate dalla che, Parte_1
alla data del 31/05/2018, la aveva maturato, nei confronti della Parte_1 società convenuta, un credito ammontante complessivamente ad euro 14.431,51 a causa di una serie di anticipazioni effettuate per conto di quest'ultima e meglio specificate in citazione;
che, ancor prima dello scioglimento dei contratti di franchising per cui è causa, la e, per essa, i soci e , in violazione TR CP Controparte_2
del patto di non concorrenza di cui alla clausola 12.1 dei predetti contratti, svolgevano attività in concorrenza con il franchisor, dirottando parte della clientela verso la
[...]
sita in Milazzo, Via Umberto I n° 64, a distanza di pochi metri dal locale di CP_3
Via Polidoro Carrozza n° 30.
Tutto ciò premesso e considerato, la chiedeva a codesto Parte_1
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare nulli e/o inefficaci i recessi dai contratti di franchising del 05/05/2016 (registrato a Barcellona P.G. il 09/05/2016 al N. 472 parte 3) e del
01/06/2017 (registrato a Patti il 12/06/2017 al N. 856 parte 3) operati dal legale della società convenuta privo dei poteri rappresentativi;
in subordine, ritenere e dichiarare che i recessi sono stati operati illegittimamente, non essendo stato dato il preavviso prescritto dagli articoli 9.2 di entrambi i suddetti contratti;
ritenere e dichiarare che la società attrice ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del repentino scioglimento del contratto prodotto dalla società convenuta senza comunicazione del recesso o, in subordine, con recesso privo di preavviso;
2) ritenere e dichiarare che la società convenuta ha operato in modo illegittimo il recesso dal contratto di sublocazione del 01/06/2017 (registrato a Patti il 12/06/2017 al n° 1392 serie 3T) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Patti alla Via Cristoforo
Colombo n° 126, non avendo dato il preavviso di almeno sei mesi prescritto dall'art. 11 del contratto;
ritenere e dichiarare che, per effetto del mancato preavviso, la società convenuta
è obbligata a pagare alla società attrice sei mensilità del canone di sublocazione;
ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata al risarcimento, in favore della società attrice, dei danni riscontrati nell'immobile sublocato al momento del suo rilascio;
3) ritenere e dichiarare che la società convenuta ha operato in modo illegittimo il recesso dal contratto di sublocazione del 01/06/2017 (registrato a Barcellona Pozzo di
Gotto il 13/06/2017 al n° 001403 serie 3T) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milazzo alla Via Polidoro Carrozza n° 30, non avendo dato il preavviso di almeno sei mesi prescritto dall'art. 11 del contratto;
pertanto, ritenere e dichiarare che, per effetto del mancato preavviso, la società convenuta è obbligata a pagare alla società attrice sei mensilità del canone di sublocazione;
ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata al risarcimento, in favore della società attrice, dei danni riscontrati nell'immobile sublocato al momento del suo rilascio;
4) ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata a rimborsare alla società attrice le commissioni, ammontanti ad euro 4.813,69, relative alle pratiche indicate nella premessa sub 6; ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata a corrispondere alla società attrice gli acconti sul prezzo del pacchetto viaggio in complessivi euro 1.100,00 versati dai clienti in relazione a pratiche avviate dalla e completate dalla CP
giusta specifica riportata nella premessa sub 6; Parte_1
dare atto che la concludente ha dichiarato di volere portare in parziale compensazione il debito di euro 462,01, che essa ha nei riguardi della società convenuta per differenze pagate in più in relazione alle pratiche indicate nella premessa sub 6; ritenere e dichiarare che, operata la compensazione parziale con il debito di euro
462,01, il credito della società attrice per le causali specificate nella premessa sub 6 e nella presente conclusione ammonta ad euro 5.451,68;
5) ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata a pagare alla società attrice la somma di euro 14.431,51 per le anticipazioni effettuate per conto di essa franchisee in relazione alle pratiche specificamente elencate nella premessa sub 7;
6) ritenere e dichiarare che è illegittima, essendo in violazione del patto di non concorrenza stabilito dall'art. 12.1 del contratto di franchising del 05/05/2016 relativo all'Agenzia di Milazzo, l'attività svolta dai soci della società convenuta nelle persone di
(socio CC) e (socio accomandante) per CP Controparte_2
conto e comunque in favore della società Controparte_3
7) ritenere e dichiarare che la società attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dei fatti e degli atti dedotti nel presente atto di citazione;
8) condannare la società in persona del socio CC TR
, al pagamento, in favore della società in persona CP Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, i seguenti importi (o le altre somme, maggiori o minori, che per le corrispondenti causali dal Giudice saranno ritenute corrette e congrue in conformità alle risultanze probatorie), da liquidarsi anche con valutazione equitativa
a norma dell'art. 1226 c.c.:
1. euro 20.000,00 per risarcimento dei danni da illegittimo recesso senza preavviso operato in relazione a entrambi i contratti di franchising;
2. euro 3.300,00 pari a sei mensilità del canone di sublocazione dell'immobile di
Via Cristoforo Colombo n° 126 di Patti per illegittimo recesso dal contratto senza preavviso;
3. euro 2.700,00 pari a sei mensilità del canone di sublocazione dell'immobile di
Via Polidoro Carrozza n° 30 di Milazzo per illegittimo recesso dal contratto senza preavviso;
4. euro 1.405,00 per risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile di Via
Cristoforo Colombo n° 126 di Patti al momento del rilascio;
5. euro 1.431,00 per risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile di Via
Polidoro Carrozza n° 30 al momento del rilascio;
6. euro 5.451,68 per quanto specificato nella premessa n° 6 e nella conclusione
n° 4;
7. euro 14.431,51 per quanto specificato nella premessa n° 7 e nella conclusione
n° 5; così in totale euro 48.719,19, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ.;
9) condannare la società in persona TR
del socio CC , nonché personalmente e CP CP [...]
, al risarcimento, in favore della società dei danni CP_2 Parte_1
causati dallo svolgimento di attività per conto e in favore della società Controparte_4
in violazione del patto di non concorrenza di cui al contratto di franchising del
[...]
05/05/2016 (Agenzia di Milazzo), da liquidarsi, anche con valutazione equitativa ex art.
1226 c.c., per i danni fino ad oggi prodotti nell'importo di euro 30.000,00 o nell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma IV c.c.;
10) condannare la società in persona TR
del socio CC , nonché personalmente e CP CP [...]
, al risarcimento, in favore della società degli ulteriori CP_2 Parte_1
danni che, a partire da oggi, saranno causati dalla prosecuzione e comunque dallo svolgimento di attività in violazione del patto di non concorrenza di cui al contratto di franchising del 05/05/2016 (Agenzia di Milazzo), da liquidarsi, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 c.c.;
11) condannare i convenuti in solido, oppure con l'altro criterio che sarà ritenuto giusto e corretto, alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese vive e dei compensi di causa, oltre spese generali, c.p.a. e iva”.
Si costituivano in giudizio in persona TR
del socio CC , nonché e Controparte_2 Controparte_2 CP
in proprio e nella qualità, rispettivamente, di socio accomandante ed ex socio CC, i quali contestavano le difese e domande attoree ed esponevano: che, nel periodo immediatamente successivo alla stipula dei contratti di franchising per cui è causa, i rapporti tra le parti si svolgevano in modo regolare, all'insegna della reciproca lealtà e collaborazione;
che, a partire dal dicembre 2017, detti rapporti si incrinavano a causa di una serie di comportamenti ostativi posti in essere dall'attrice e consistenti nel blocco dei codici di accesso alle varie piattaforme digitali utilizzate dalla CP per l'esercizio della sua attività, nonché nel mancato assolvimento agli obblighi di
[...] assistenza, consulenza e formazione gravanti sul franchisor ai sensi dell'art. 3 dei summenzionati contratti;
che, a causa di detti inadempimenti, la società convenuta deduceva la risoluzione contrattuale;
che, inoltre, durante la vigenza dei contratti di franchising per cui è causa, l'odierna attrice ometteva di versare alla società convenuta le provvigioni nella misura dovuta in relazione ai volumi di affari annualmente concretizzati ed ad incamerava alcuni acconti dai clienti.
Ciò premesso, parte convenuta deduceva: la irripetibilità delle somme di euro
3.300,00 e 2.700,00 a titolo di mensilità residue dei canoni di sublocazione relativi ai locali dalla medesima utilizzati per l'esercizio della propria attività e siti, rispettivamente, in Patti ed in Milazzo, in quanto lo scioglimento del rapporto contrattuale sarebbe dipeso esclusivamente dagli inadempimenti della che, anzi, quest'ultima Parte_1
è tenuta a restituire le somme versate dalla società ricorrente, a titolo di cauzione, in sede di stipula dei contratti di sublocazione relativi ai succitati immobili ed ammontanti, complessivamente, ad euro 3.000,00; che l'attrice non è legittimata a chiedere il risarcimento dei danni asseritamente riscontrati nei locali siti in Patti e Milazzo ed adibiti dalla a sedi della propria attività commerciale, in quanto tale facoltà TR
spetterebbe esclusivamente al proprietario-locatore degli immobili medesimi;
la non ripetibilità delle somme incamerate dalla società convenuta, a titolo di provvigioni, sulle pratiche relative a viaggi con riferimento ai quali la partenza era stata fissata in una data successiva allo scioglimento dei contratti di franchising, poiché l'art. 12.2 dei predetti contratti, sui quali la richiesta di controparte è fondata, avrebbe natura di clausola vessatoria;
la non debenza della somma da quest'ultima richiesta in relazione ai calendari pubblicitari, in quanto la stessa sarebbe stata anticipata dalla stessa che la CP
predetta società non aveva svolto, né prima della cessazione dei rapporti contrattuali, né in seguito, alcuna attività in concorrenza con l'odierna attrice, essendosi esclusivamente limitata curare la gestione delle pratiche iniziate durante la vigenza del contratto;
che, in ogni caso, il citato patto di non concorrenza non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, a causa della violazione, da parte del franchisor, degli obblighi di assistenza e formazione di cui all'art. 3 dei contratti de quibus e del conseguente, mancato trasferimento, in capo al franchisee, del know-how che il predetto patto mira a tutelare.
In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva a codesto Tribunale di condannare la al pagamento, in proprio favore: di euro 3.000,00 a Parte_1
titolo di rimborso dei depositi cauzionali versati in sede di stipula dei contratti di sublocazione;
di euro 364,00 a titolo di rimborso per spese pubblicitarie;
di euro
26.000,00 per provvigioni non ancora pagate.
Istruita con l'assunzione delle prove ammesse con ordinanza del 2.03.2022, la stessa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sostituita l'udienza con la trattazione “cartolare” secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. La domanda attorea è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
2.1.La ha adito codesto Tribunale per sentir dichiarare la Parte_1
illegittimità dei recessi effettuati da con TR
riferimento ai contratti di franchising stipulati dalle predette società, rispettivamente, il
5/05/2016 e l'1/06/2017, in quanto gli stessi sarebbero stati comunicati dall'attuale procuratore dell'odierna convenuta senza che quest'ultimo fosse provvisto dei necessari poteri rappresentativi, nonché in violazione delle prescrizioni contrattuali che subordinavano al preavviso semestrale mediante raccomandata A/R l'efficacia di qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto la risoluzione, il recesso o la cessazione degli effetti del contratto. La domanda va accolta in parte qua, poiché tanto la nota del 20/02/2018, quanto la nota del 20/04/2018, annuncianti l'imminente chiusura, rispettivamente, delle filiali di
Patti e Milazzo, risultano sprovviste della firma del legale rappresentante della società recedente.
Né può concludersi nel senso della sussistenza, in capo all'avv. Domenico
Floramo, dei suddetti poteri rappresentativi al momento dell'invio delle note de quibus, mancando, all'uopo, idonea procura.
A tal proposito, va ricordato come, ai sensi dell'art. 1392 c.c., la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Trattandosi, nel caso di specie, del recesso da un contratto per il quale la legge prevede la forma scritta a pena di nullità – si veda l'art. 3 della Legge n° 129/2004 – ne consegue la necessità, ai fini della validità dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi, che quest'ultimo sia redatto per iscritto.
Inoltre, anche a prescindere dalle superiori considerazioni, i recessi de quibus non potrebbero considerarsi validamente esercitati, in quanto comunicati senza il rispetto del termine semestrale di preavviso di cui all'art.
9.2 dei contratti di franchising.
Non merita, pertanto, accoglimento l'eccezione di parte convenuta, a mente della quale l'interruzione dei rapporti tra la medesima e l'odierna attrice dovrebbe essere ricondotta agli inadempimenti di quest'ultima, i quali avrebbero dato luogo alla risoluzione dei predetti contratti.
La convenuta adduce, a sostegno della propria tesi, che le note del 20/02/2018 e del 20/04/2018 avrebbero assolto alla funzione di diffidare la ai Parte_1 sensi dell'art. 1454 c.c.
Va, tuttavia, sottolineato come la risoluzione del contratto per inadempimento presupponga, ai sensi della predetta disposizione, che la parte non inadempiente intimi all'altra di eseguire la propria prestazione entro un congruo termine – che, salvo casi specificamente individuati dalla stessa norma, non può essere inferiore a quindici giorni
– con l'espresso avvertimento che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Orbene, nel caso che ci occupa, non risulta che il contenuto delle succitate note rispetti le prescrizioni di cui all'art. 1454 c.c., essendosi la società convenuta limitata, mediante l'invio delle stesse alla a rendere quest'ultima Parte_1 Pt_3 circa l'imminente cessazione dei rapporti contrattuali. Inoltre, con riferimento alla nota del 20/02/2018, la non ha TR
neppure rispettato il termine minimo di quindici giorni previsto dalla legge al fine di porre il contraente inadempiente nelle condizioni di eseguire la propria prestazione ed evitare, così, la risoluzione del contratto.
Ciò premesso e considerato, non può, tuttavia, accogliersi la richiesta attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittimo esercizio dei recessi de quibus e quantificati in euro 20.000,00, poiché il danno conseguente alla violazione di specifiche clausole contrattuali non può ritenersi in re ipsa, ma va adeguatamente dimostrato e non risulta, nel caso di specie, che l'odierna attrice abbia prodotto elementi sufficienti a provarne l'esistenza.
2.2. La ha chiesto a codesto Giudice di dichiarare, inoltre, Parte_1
la illegittimità dei recessi effettuati dalla società convenuta in relazione ai contratti di sublocazione ad uso commerciale stipulati in data 1/06/2017, nonché di condannare quest'ultima al pagamento, in proprio favore, dei residui canoni, ammontanti complessivamente ad euro 6.000,00.
A tal fine, l'attrice ha dedotto la violazione dell'obbligo di preavviso semestrale di rilascio.
Tale domanda va esaminata congiuntamente a quella proposta, in via riconvenzionale, dalla avente ad oggetto il rimborso delle cauzioni TR
dalla stessa versate in sede di stipula dei succitati contratti di sublocazione, concernendo entrambe la medesima questione di diritto.
Deve essere rigettata, infatti, l'eccezione di decadenza articolata da
[...]
rispetto alle domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta. Parte_1
Come si evince in atti, l'udienza fissata in citazione è stata rinviata ex art 168 bis, comma 5, al 14.4.20, poi rinviata d'ufficio al 10.12.2020 ai sensi dell'art. 83 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione processuale emergenza epidemiologica covid
19). I convenuti si sono costituiti con comparsa depositata il 20.11.2020, entro il termine perentorio previsto dall'art. 166 c.p.c.
Con riguardo al profilo di censura relativo alla presunta illegittimità dei recessi de quibus, occorre richiamare le considerazioni già espresse in merito allo scioglimento dei contratti di franchising.
Anche in tal caso, infatti, non risulta che la recedente abbia rispettato l'obbligo di preavviso semestrale contrattualmente pattuito, conseguendone l'inefficacia dei recessi comunicati dalla società convenuta e la configurazione, in capo alla locatrice, del diritto di chiedere il versamento delle mensilità che la conduttrice avrebbe dovuto pagare se si fosse conformata alle previsioni contrattuali (cfr. Cass. civ., Sez. III, sez. III, 11/04/2017,
n.9271).
La ratio di detto preavviso, infatti, è evidentemente quella di concedere al locatore un lasso di tempo utile all'individuazione di un nuovo contraente, ponendolo al riparo dai pregiudizi che potrebbero derivargli da un'immediata cessazione degli effetti del contratto.
Orbene, il credito così dedotto dall'odierna attrice, ammontante ad euro 6.000,00, va compensato con il controcredito, di pari valore, eccepito da controparte ed avente ad oggetto il rimborso dei depositi cauzionali dalla medesima eseguiti in sede di stipula dei contratti di sublocazione.
L'imputazione della cauzione ai canoni dovuti al locatore, purché abbia luogo in sede giudiziale, è un'operazione pacificamente ammessa dalla giurisprudenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. IV, sez. VI, 05/01/2023, n.194).
Con specifico riguardo alla materia locatizia, infatti, la cauzione assolve alla funzione di garantire il locatore dagli eventuali inadempimenti del conduttore e da tutti i danni suscettibili di derivarne.
Non vi è, pertanto, ragione per non ritenere che, nel novero di detti danni, vadano ricompresi quelli scaturenti dal mancato pagamento del canone mensile, sia esso o meno una conseguenza dell'illegittimo esercizio del diritto di recesso.
Tale compensazione deve ritenersi, inoltre, ammissibile anche alla luce della mancata contestazione, da parte dell'odierna attrice, dell'esistenza dei depositi cauzionali in questione.
2.3. Fondata è la domanda con cui l'odierna attrice ha chiesto a codesto Giudice di condannare la al risarcimento, in proprio favore, dei danni arrecati TR
agli immobili sublocati in pendenza dei contratti per cui è causa, quantificati complessivamente in euro 2.836,00, di cui euro 1.405,00 con riferimento all'unità immobiliare sita in Patti, Via Cristoforo Colombo n° 126, ed euro 1.435,00 con riferimento all'unità immobiliare sita in Milazzo, Via Polidoro Carrozza n° 30.
Detti danni, stimati dal consulente tecnico di parte attrice, Ing. Persona_1
, a seguito di n° 2 perizie stragiudiziali eseguite, rispettivamente, in data
[...]
03/03/2018 e 12/07/2018, sia pure aventi valore allegativo, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta, potendosene, conseguentemente, ritenere provata l'esistenza ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. La infatti, si è limitata ad eccepire la carenza di legittimazione TR attiva in capo all'attrice, sostenendo che la facoltà di convenire in giudizio il conduttore al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati all'immobile locato sarebbe esclusivamente appannaggio del proprietario-locatore.
Tale censura, tuttavia, appare priva di fondamento, poiché, come peraltro condiviso da costante giurisprudenza, la circostanza che il locatore abbia azione diretta ex art. 1595 nei confronti del conduttore per i danni da questo arrecati alla cosa locata non esclude il riconoscimento del medesimo diritto di azione in capo al sublocatore.
Ciò in quanto, da un lato, il rapporto tra i contratti di locazione e sublocazione si configura in termini di reciproca autonomia e, pertanto, il riconoscimento, al proprietario- locatore, della legittimazione ad agire contro il conduttore non fa luogo ad una sostituzione di quest'ultimo con il sublocatore (cfr. in parte motiva, Cass. civ., sez. III,
14/02/1992, n.1824).
Dall'altro, la ragionevolezza dell'attribuzione al sublocatore del medesimo diritto di azione riconosciuto al proprietario-locatore è resa ancor più evidente dalla circostanza che il primo risponde al secondo dei danni che il conduttore abbia arrecato alla cosa locata
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 ottobre 1977, n. 4322).
Pertanto, la società convenuta è tenuta a ristorare per i danni Parte_1
subiti dagli immobili de quibus mediante il pagamento dell'importo complessivo di €
2.836,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2.4. Altresì fondata è la domanda di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle commissioni e degli acconti incamerati dalla società convenuta in relazione a pratiche concernenti viaggi la cui partenza era stata programmata in data successiva allo scioglimento dei contratti di franchising ed indicate in dettaglio alle pagine 10 e 11 dell'atto di citazione.
Decisivo, a tal proposito, risulta il disposto di cui all'art. 12.2 dei citati contratti,
a norma del quale “in caso di cessazione del contratto, il franchisor non sarà tenuto a corrispondere alcuna indennità o provvigione al franchisee, o al personale o agenti di quest'ultimo, per qualunque causa determinata (…)”, del quale la TR
eccepisce la vessatorietà.
Occorre sottolineare che l'inefficacia delle clausole qualificate dalla legge come vessatorie, posta a tutela del contraente che, nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale, occupi una posizione di subalternità, presuppone, innanzitutto, che si tratti di un contratto predisposto unilateralmente dall'altro contraente mediante l'impiego di moduli o formulari.
Ne consegue che vanno considerate valide ed efficaci quelle disposizioni contrattuali che siano state oggetto di negoziazione fra le parti, o perché di questa sia stata fornita la prova in sede giudiziale, o perché la stessa sia resa palese dalla struttura del contratto e dal tenore letterale delle clausole in esso contenute.
Orbene, i contratti di franchising per cui è causa non sono stati conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari e, pertanto, deve concludersi nel senso della piena efficacia del succitato art. 12.2, con conseguente obbligo della società convenuta di restituire le commissioni e gli acconti di cui la ha chiesto il Parte_1
rimborso.
Va, infatti, sottolineato come l'unico motivo di censura dedotto dalla CP
abbia ad oggetto la presunta inefficacia della summenzionata disposizione
[...] contrattuale e come quest'ultima non abbia, invece, mosso alcuna specifica contestazione in merito alla circostanza di aver incamerato gli importi richiesti da controparte, con conseguente applicazione, anche in parte qua, dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della di euro 5.451,68 per le succitate causali (al netto dell'importo di € Parte_1
462,01 detratto dall'attrice e riconosciuto come dovuto alla società convenuta), oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Non trattandosi di debito di valore non è dovuta la rivalutazione monetaria richiesta dall'attrice.
2.5. Merita accoglimento, in quanto fondata, anche la domanda di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle anticipazioni effettuate per conto della franchisee, di cui, peraltro, quest'ultima riconosce quelle aventi ad oggetto le royalties ed il canone di sublocazione della filiale di Milazzo relativi al mese di maggio 2018, ammontanti, rispettivamente, ad euro 732,00 e ad euro 450,00.
Infatti, a fronte dell'allegazione, da parte dell'attrice, dei titoli da cui traggono origine le anticipazioni de quibus, controparte non ha assolto al corrispondente onere di specifica contestazione, limitandosi ad affermare che “le ulteriori somme richieste dall'attrice sono da accertare e potranno essere riconosciuto ove provate”.
Le predette somme, quantificate dalla in euro 14.431,51, Parte_1 devono, pertanto, considerarsi provate nell'an e nel quantum ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
e vanno alla medesima restituite da parte della società convenuta, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo (mentre non è dovuta la chiesta rivalutazione monetaria, non trattandosi di debito di valore). Con la precisazione che non risulta idoneamente provato l'esborso asseritamente sostenuto dalla società convenuta per calendari pubblicitari.
Deve, invece, ritenersi infondata e va, quindi, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta ed avente ad oggetto il rimborso di presunte provvigioni trattenute dal franchisor e mai pagate alla le quali TR
ammonterebbero ad euro 26.000,00.
Quest'ultima, infatti, non allegava le singole pratiche cui le predette provvigioni afferirebbero, né produceva i relativi documenti, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di allegazione sulla stessa gravante, il generico riferimento a “tutti i pacchetti turistici lavorati, e ciò con particolare riferimento alle pratiche del
T.O. Alpitour”.
Inoltre, non può essere condiviso il ragionamento di parte convenuta, laddove essa afferma che l'esatta determinazione delle somme reclamate per le causali di cui sopra non possa prescindere dall'accesso agli estratti conto originali inviati alla Parte_1 dai vari Tour Operator, né può essere accolta la richiesta, all'uopo avanzata al
[...]
Giudice dalla stessa convenuta, di ordinare l'esibizione di detti documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni cui l'art. 94 disp. att.
c.p.c. subordina la validità dell'istanza di esibizione, ovvero “l'indicazione specifica del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”.
2.6. Infine, va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni che la
[...]
asserisce di aver subito a causa della violazione, da parte della Parte_1 CP
nonché, per essa, dei soci ed , del patto di non
[...] CP Controparte_2
concorrenza di cui all'art. 12.1 dei contratti di franchising per cui è causa.
In particolare, l'odierna attrice deduce che, ancor prima dello scioglimento dei citati contratti, ed avrebbero dirottato parte della CP Controparte_2 clientela della verso la un'altra agenzia avente sede Parte_1 CP_3
a pochi metri di distanza dalla filiale di Milazzo e gestita da , fratello Persona_2
di . Controparte_2
Deduce inoltre che, a seguito della cessazione dei rapporti contrattuali con l'odierna attrice, il e l' si sarebbero trasferiti presso la sede della CP CP_2 CP_3
ove avrebbero curato, in nome e per conto della stessa, la gestione delle pratiche
[...]
avviate durante la vigenza dei contratti di franchising. La ricostruzione dei fatti di causa operata dall'odierna attrice trova conferma nel materiale probatorio acquisito agli atti, almeno con riferimento al periodo successivo allo scioglimento dei succitati contratti.
In particolare, dalla deposizione del teste e del teste Testimone_1 Tes_2
e dalle trascrizioni delle registrazioni telefoniche ed ambientali eseguite dal
[...]
consulente tecnico di parte attrice, non specificamente contestata ex adverso, si evince come gli odierni convenuti abbiano continuato ad intrattenere rapporti lavorativi con alcuni clienti della gestendo le pratiche avviate con i medesimi Parte_1
durante la vigenza dei contratti de quibus e continuando a fare uso del marchio del franchisor.
Sebbene tale condotta sia stata posta in essere in violazione del patto di non concorrenza, tuttavia l'attrice non forniva elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza e l'ammontare dei danni che ne sarebbero asseritamente scaturiti.
Ai fini dell'assolvimento di detto onere, essa avrebbe dovuto, quanto meno, documentare gli eventuali decrementi degli utili o del fatturato annuo, nonché fornire la prova del nesso eziologico esistente tra detti decrementi ed i comportamenti adottati da controparte.
In mancanza di tali elementi, i succitati danni non possono ritenersi provati, a fortiori nella misura indicata dall'attrice, ovvero euro 30.000, che si palesa del tutto arbitraria e priva di riscontri con le risultanze probatorie. Né può farsi ricorso tout court al criterio equitativo dal momento che il potere che l'art. 1226 c.c. attribuisce all'organo giudicante investe solo il quantum della domanda (e comunque sempre e solo in presenza di criteri di quantificazione allegati e documentati dalla parte istante), avendo esso ad oggetto pregiudizi di cui sia stata già accertata l'esistenza.
2.7 Deve parimenti ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni che la società convenuta asserisce di aver patito a causa delle condotte ostative presuntivamente poste in essere, ai propri danni, dalla durante la vigenza dei contratti di franchising, Parte_1
condotte che le avrebbero impedito di svolgere proficuamente la propria attività, compromettendo i rapporti con i clienti ed arrecando, conseguentemente, grave pregiudizio alla propria reputazione commerciale.
Tali comportamenti sarebbero consistiti, da un lato, nel blocco dei codici di accesso a varie piattaforme online il cui utilizzo sarebbe stato necessario ai fini dell'esercizio dell'attività del franchisee;
dall'altro, nel mancato adempimento agli obblighi di assistenza, consulenza e formazione di cui all'art. 3 dei contratti de quibus e nell'omessa consegna del materiale pubblicitario.
Sebbene tali inadempienze possano considerarsi provate ai sensi dell'art. 115
c.p.c., non essendo state le medesime oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice, va, tuttavia, ricordato come il danno all'immagine non possa ritenersi in re ipsa e vada, pertanto, provato da chi ne invochi l'esistenza.
Orbene, dal materiale probatorio a disposizione del decidente non si evincono elementi idonei a dimostrare i pregiudizi allegati dalla convenuta.
Né sarebbe possibile supplire a tale carenza di elementi probatori chiedendo al
Giudice di liquidare in via equitativa i danni non provati, poiché il potere che l'art. 1226
c.c. attribuisce all'organo giudicante investe solo il quantum della domanda, avendo esso ad oggetto pregiudizi di cui sia stata già accertata l'esistenza.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio e, quindi, al rigetto di domande reciprocamente svolte dalle parti e all'accoglimento parziale delle domande attoree, ricorrono i presupposti per compensare parzialmente le spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. tra l'attrice e nella misura TR
ritenuta congrua di metà, mentre la restante parte (1/2) va posta a carico della società convenuta in favore di nella misura liquidata in dispositivo in Parte_1
applicazione del D.M. 37/2018, avuto riguardo al valore della controversia secondo il criterio del decisum, alle questioni trattate e all'attività difensiva svolta.
In ragione dell'integrale rigetto delle domande reciprocamente svolte, ricorrono i presupposti per compensare integramente le spese processuali tra la società attrice ed i convenuti ed . CP Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 876/2019 R.G. così provvede:
- dichiara illegittimità del recesso di TR dai contratti di franchising del 5/05/2016 e dell'1/06/2017 e dai due contratti di sublocazione dell'1/06/2017;
- condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, TR
al pagamento in favore di degli importi di euro
[...] Parte_1
5.451,68 e di € 14.431,51, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di TR
della somma di euro 2.836,00 a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 arrecati agli immobili sublocati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- dichiara la compensazione delle somme dovute da TR
a parte attrice per l'illegittimo esercizio del recesso in relazione ai contratti
[...]
di sublocazione stipulati in data 1/06/2017 (euro 6.000,00) con le somme incamerate da a titolo di cauzione al momento della stipula dei predetti contratti Parte_1
(euro 6.000,00);
- rigetta le altre domande attoree;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- condanna alla refusione delle spese TR
processuali sostenute da nel presente giudizio, liquidate – già Parte_1
parzialmente compensate per ½ - nella misura di euro 402,53 per spese vive ed euro
2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge;
- compensa integramente le spese processuali tra ed i Parte_1
convenuti ed . CP Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, Dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 876 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
amministratore unico c.f. e p.iva.: elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_1 in Barcellona Pozzo di Gotto, Via del Mare n. 58, presso lo studio dell'avv. Guglielmo
d'Anna, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- attrice -
CONTRO in persona del legale TR
rappresentante socio CC c.f. e p.iva.: Controparte_2 P.IVA_2
, nata a [...] il [...], c.f.: in Controparte_2 C.F._1 proprio e nella qualità di socio accomandante della società TR
, e , nato a [...] il [...], c.f.:
[...] CP
, in proprio e nella qualità di ex socio CC della C.F._2 società , tutti elettivamente domiciliati in TR TR
Barcellona Pozzo di Gotto, Via Roma n. 167, presso lo studio dell'avv. Domenico
Floramo, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
- convenuti in riconvenzionale- avente per OGGETTO: franchising;
responsabilità contrattuale. CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. La società conveniva in giudizio Parte_1 TR
e , esponendo: che la
[...] Controparte_2 CP [...] ha per oggetto sociale l'organizzazione e la produzione di soggiorni, viaggi Parte_1
e crociere organizzate da altre agenzie, nonché l'organizzazione in proprio e la gestione di attività turistiche, alberghiere ed extralberghiere;
che, in virtù di apposita convenzione, essa ha anche la concessione del servizio di biglietteria per conto di Ferrovie dello Stato;
che, con contratto di franchising stipulato il 5/05/2016, essa, in qualità di franchisor, concedeva alla società il “diritto di sfruttamento TR
dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al know-how, al marchio e alla denominazione commerciale con le modalità e i limiti stabiliti” dall'art. 7 dello stesso contratto, con la specificazione che “la superiore licenza d'uso (…) è conferita esclusivamente per la conduzione dell'esercizio in corner per l'attuale sede corrente in
Via Polidoro Carrozza n° 30, Milazzo”; che, con contratto di sublocazione ad uso commerciale dell'1/06/2017, essa concedeva al franchisee l'unità immobiliare sita in
Milazzo, Via Polidoro Carrozza n° 30, per la durata di anni cinque e verso la corresponsione di un canone annuo di euro 5.400,00, da pagarsi in rate mensili di euro
450,00 ciascuna;
che, con successivo contratto di franchising stipulato l'1/06/2017, essa concedeva alla gli stessi diritti di cui al precedente accordo intercorso TR tra le stesse parti in data 5/05/2016, con la specificazione che “la superiore licenza d'uso
(…) è conferita esclusivamente per la conduzione dell'esercizio in corner per l'attuale sede corrente di Patti (ME), Via Cristoforo Colombo n° 126”; che, in pari data, essa stipulava con la franchisee un secondo contratto di sublocazione ad uso commerciale, avente ad oggetto la concessione dell'immobile sito in Patti, Via Cristoforo Colombo n°
26, verso il pagamento di un canone annuo di euro 6.600,00, per la durata di anni cinque;
che, con nota inviata a mezzo p.e.c. il 20/02/2018, l'avv. Domenico Floramo comunicava alla per conto della franchisee, la chiusura della filiale di Patti a far Parte_1 data dall'1/03/2018, a causa della “pesante negatività del rapporto costi/ricavi” della stessa;
che, con successiva nota del 20/04/2018, l'avv. Floramo comunicava la volontà della di rilasciare anche i locali dell'agenzia di Milazzo dall'1.06.2028, TR
con cessazione dei rapporti contrattuali con il franchisor. Tutto ciò premesso, l'odierna attrice deduceva: l'illegittimità dei recessi di cui alle superiori note, sia perché gli stessi erano stati comunicati a mezzo dell'avv. Floramo soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi della sia a causa TR della mancata osservanza dell'obbligo di preavviso semestrale stabilito dall'art.
9.2 dei predetti contratti;
che, in seguito alla cessazione dei rapporti contrattuali, la CP
aveva omesso di consegnarle la documentazione relativa alle pratiche dei clienti che
[...]
avevano acquistato viaggi, crociere, buoni vacanza e/o pacchetti turistici in programma per date successive allo scioglimento del contratto, causandole difficoltà nella gestione dei rapporti con questi ultimi ed arrecandole, conseguentemente, gravissimi pregiudizi;
che la aveva rilasciato i locali di cui ai contratti di sublocazione stipulati TR
siti, rispettivamente, in Milazzo, Via Polidoro Carrozza n° 30 ed in Patti, Via Cristoforo
Colombo n° 126, senza rispettare l'obbligo di preavviso semestrale di cui all'art. 11 degli stessi contratti;
che, per effetto di tali inadempimenti, la società convenuta era obbligata a corrisponderle gli importi di € 3.300,00 e di € 2.700,00 corrispondenti a sei mensilità che la stessa avrebbe dovuto versare ove avesse esercitato il proprio diritto di recesso nel rispetto dell'obbligo contrattuale di preavviso semestrale di rilascio dei locali;
che, a seguito di perizia stragiudiziale svolta dal consulente tecnico della Parte_1
Ingegner , in data 3/03/2018, aveva riscontrato che l'immobile Persona_1
sito in Patti, Via Cristoforo Colombo n° 126, aveva subito, durante la vigenza del relativo contratto di sublocazione, danni ammontanti ad euro 1.405,00; che da una successiva perizia, eseguita dallo stesso consulente in data 12/07/2018 con riferimento all'unità immobiliare sita in Milazzo, Via Polidoro Carrozza n° 30, erano emersi danni per un totale di euro 1.431,00; che la aveva omesso di rimborsarle gli importi TR
di cui alle commissioni trattenute sulle somme versate dai clienti in relazione alle pratiche, elencate analiticamente nell'atto di citazione, relative a viaggi la cui partenza era successiva alla data di scioglimento del rapporto;
che la società convenuta è tenuta al rimborso dei predetti importi in forza dell'art. 12.2 di entrambi i contratti di franchising,
a mente del quale “in caso di cessazione del contratto, il franchisor non sarà tenuto a corrispondere alcuna indennità o provvigione al franchisee, o al personale o agenti di quest'ultimo, per qualunque causa determinata” per l'importo di € 4.351,68 (previa compensazione dell'importo di € 462,01 dovuto alla società convenuta); che era altresì dovuto l'importo di € 1.100,00 a titolo di restituzione di somme ricevute in acconto sul prezzo di pacchetto in relazione a pratiche completate dalla che, Parte_1
alla data del 31/05/2018, la aveva maturato, nei confronti della Parte_1 società convenuta, un credito ammontante complessivamente ad euro 14.431,51 a causa di una serie di anticipazioni effettuate per conto di quest'ultima e meglio specificate in citazione;
che, ancor prima dello scioglimento dei contratti di franchising per cui è causa, la e, per essa, i soci e , in violazione TR CP Controparte_2
del patto di non concorrenza di cui alla clausola 12.1 dei predetti contratti, svolgevano attività in concorrenza con il franchisor, dirottando parte della clientela verso la
[...]
sita in Milazzo, Via Umberto I n° 64, a distanza di pochi metri dal locale di CP_3
Via Polidoro Carrozza n° 30.
Tutto ciò premesso e considerato, la chiedeva a codesto Parte_1
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) ritenere e dichiarare nulli e/o inefficaci i recessi dai contratti di franchising del 05/05/2016 (registrato a Barcellona P.G. il 09/05/2016 al N. 472 parte 3) e del
01/06/2017 (registrato a Patti il 12/06/2017 al N. 856 parte 3) operati dal legale della società convenuta privo dei poteri rappresentativi;
in subordine, ritenere e dichiarare che i recessi sono stati operati illegittimamente, non essendo stato dato il preavviso prescritto dagli articoli 9.2 di entrambi i suddetti contratti;
ritenere e dichiarare che la società attrice ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del repentino scioglimento del contratto prodotto dalla società convenuta senza comunicazione del recesso o, in subordine, con recesso privo di preavviso;
2) ritenere e dichiarare che la società convenuta ha operato in modo illegittimo il recesso dal contratto di sublocazione del 01/06/2017 (registrato a Patti il 12/06/2017 al n° 1392 serie 3T) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Patti alla Via Cristoforo
Colombo n° 126, non avendo dato il preavviso di almeno sei mesi prescritto dall'art. 11 del contratto;
ritenere e dichiarare che, per effetto del mancato preavviso, la società convenuta
è obbligata a pagare alla società attrice sei mensilità del canone di sublocazione;
ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata al risarcimento, in favore della società attrice, dei danni riscontrati nell'immobile sublocato al momento del suo rilascio;
3) ritenere e dichiarare che la società convenuta ha operato in modo illegittimo il recesso dal contratto di sublocazione del 01/06/2017 (registrato a Barcellona Pozzo di
Gotto il 13/06/2017 al n° 001403 serie 3T) avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milazzo alla Via Polidoro Carrozza n° 30, non avendo dato il preavviso di almeno sei mesi prescritto dall'art. 11 del contratto;
pertanto, ritenere e dichiarare che, per effetto del mancato preavviso, la società convenuta è obbligata a pagare alla società attrice sei mensilità del canone di sublocazione;
ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata al risarcimento, in favore della società attrice, dei danni riscontrati nell'immobile sublocato al momento del suo rilascio;
4) ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata a rimborsare alla società attrice le commissioni, ammontanti ad euro 4.813,69, relative alle pratiche indicate nella premessa sub 6; ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata a corrispondere alla società attrice gli acconti sul prezzo del pacchetto viaggio in complessivi euro 1.100,00 versati dai clienti in relazione a pratiche avviate dalla e completate dalla CP
giusta specifica riportata nella premessa sub 6; Parte_1
dare atto che la concludente ha dichiarato di volere portare in parziale compensazione il debito di euro 462,01, che essa ha nei riguardi della società convenuta per differenze pagate in più in relazione alle pratiche indicate nella premessa sub 6; ritenere e dichiarare che, operata la compensazione parziale con il debito di euro
462,01, il credito della società attrice per le causali specificate nella premessa sub 6 e nella presente conclusione ammonta ad euro 5.451,68;
5) ritenere e dichiarare che la società convenuta è obbligata a pagare alla società attrice la somma di euro 14.431,51 per le anticipazioni effettuate per conto di essa franchisee in relazione alle pratiche specificamente elencate nella premessa sub 7;
6) ritenere e dichiarare che è illegittima, essendo in violazione del patto di non concorrenza stabilito dall'art. 12.1 del contratto di franchising del 05/05/2016 relativo all'Agenzia di Milazzo, l'attività svolta dai soci della società convenuta nelle persone di
(socio CC) e (socio accomandante) per CP Controparte_2
conto e comunque in favore della società Controparte_3
7) ritenere e dichiarare che la società attrice ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dei fatti e degli atti dedotti nel presente atto di citazione;
8) condannare la società in persona del socio CC TR
, al pagamento, in favore della società in persona CP Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, i seguenti importi (o le altre somme, maggiori o minori, che per le corrispondenti causali dal Giudice saranno ritenute corrette e congrue in conformità alle risultanze probatorie), da liquidarsi anche con valutazione equitativa
a norma dell'art. 1226 c.c.:
1. euro 20.000,00 per risarcimento dei danni da illegittimo recesso senza preavviso operato in relazione a entrambi i contratti di franchising;
2. euro 3.300,00 pari a sei mensilità del canone di sublocazione dell'immobile di
Via Cristoforo Colombo n° 126 di Patti per illegittimo recesso dal contratto senza preavviso;
3. euro 2.700,00 pari a sei mensilità del canone di sublocazione dell'immobile di
Via Polidoro Carrozza n° 30 di Milazzo per illegittimo recesso dal contratto senza preavviso;
4. euro 1.405,00 per risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile di Via
Cristoforo Colombo n° 126 di Patti al momento del rilascio;
5. euro 1.431,00 per risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile di Via
Polidoro Carrozza n° 30 al momento del rilascio;
6. euro 5.451,68 per quanto specificato nella premessa n° 6 e nella conclusione
n° 4;
7. euro 14.431,51 per quanto specificato nella premessa n° 7 e nella conclusione
n° 5; così in totale euro 48.719,19, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ.;
9) condannare la società in persona TR
del socio CC , nonché personalmente e CP CP [...]
, al risarcimento, in favore della società dei danni CP_2 Parte_1
causati dallo svolgimento di attività per conto e in favore della società Controparte_4
in violazione del patto di non concorrenza di cui al contratto di franchising del
[...]
05/05/2016 (Agenzia di Milazzo), da liquidarsi, anche con valutazione equitativa ex art.
1226 c.c., per i danni fino ad oggi prodotti nell'importo di euro 30.000,00 o nell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta giusta dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 comma IV c.c.;
10) condannare la società in persona TR
del socio CC , nonché personalmente e CP CP [...]
, al risarcimento, in favore della società degli ulteriori CP_2 Parte_1
danni che, a partire da oggi, saranno causati dalla prosecuzione e comunque dallo svolgimento di attività in violazione del patto di non concorrenza di cui al contratto di franchising del 05/05/2016 (Agenzia di Milazzo), da liquidarsi, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura che il Giudice riterrà giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284 c.c.;
11) condannare i convenuti in solido, oppure con l'altro criterio che sarà ritenuto giusto e corretto, alla rifusione, in favore della società attrice, delle spese vive e dei compensi di causa, oltre spese generali, c.p.a. e iva”.
Si costituivano in giudizio in persona TR
del socio CC , nonché e Controparte_2 Controparte_2 CP
in proprio e nella qualità, rispettivamente, di socio accomandante ed ex socio CC, i quali contestavano le difese e domande attoree ed esponevano: che, nel periodo immediatamente successivo alla stipula dei contratti di franchising per cui è causa, i rapporti tra le parti si svolgevano in modo regolare, all'insegna della reciproca lealtà e collaborazione;
che, a partire dal dicembre 2017, detti rapporti si incrinavano a causa di una serie di comportamenti ostativi posti in essere dall'attrice e consistenti nel blocco dei codici di accesso alle varie piattaforme digitali utilizzate dalla CP per l'esercizio della sua attività, nonché nel mancato assolvimento agli obblighi di
[...] assistenza, consulenza e formazione gravanti sul franchisor ai sensi dell'art. 3 dei summenzionati contratti;
che, a causa di detti inadempimenti, la società convenuta deduceva la risoluzione contrattuale;
che, inoltre, durante la vigenza dei contratti di franchising per cui è causa, l'odierna attrice ometteva di versare alla società convenuta le provvigioni nella misura dovuta in relazione ai volumi di affari annualmente concretizzati ed ad incamerava alcuni acconti dai clienti.
Ciò premesso, parte convenuta deduceva: la irripetibilità delle somme di euro
3.300,00 e 2.700,00 a titolo di mensilità residue dei canoni di sublocazione relativi ai locali dalla medesima utilizzati per l'esercizio della propria attività e siti, rispettivamente, in Patti ed in Milazzo, in quanto lo scioglimento del rapporto contrattuale sarebbe dipeso esclusivamente dagli inadempimenti della che, anzi, quest'ultima Parte_1
è tenuta a restituire le somme versate dalla società ricorrente, a titolo di cauzione, in sede di stipula dei contratti di sublocazione relativi ai succitati immobili ed ammontanti, complessivamente, ad euro 3.000,00; che l'attrice non è legittimata a chiedere il risarcimento dei danni asseritamente riscontrati nei locali siti in Patti e Milazzo ed adibiti dalla a sedi della propria attività commerciale, in quanto tale facoltà TR
spetterebbe esclusivamente al proprietario-locatore degli immobili medesimi;
la non ripetibilità delle somme incamerate dalla società convenuta, a titolo di provvigioni, sulle pratiche relative a viaggi con riferimento ai quali la partenza era stata fissata in una data successiva allo scioglimento dei contratti di franchising, poiché l'art. 12.2 dei predetti contratti, sui quali la richiesta di controparte è fondata, avrebbe natura di clausola vessatoria;
la non debenza della somma da quest'ultima richiesta in relazione ai calendari pubblicitari, in quanto la stessa sarebbe stata anticipata dalla stessa che la CP
predetta società non aveva svolto, né prima della cessazione dei rapporti contrattuali, né in seguito, alcuna attività in concorrenza con l'odierna attrice, essendosi esclusivamente limitata curare la gestione delle pratiche iniziate durante la vigenza del contratto;
che, in ogni caso, il citato patto di non concorrenza non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, a causa della violazione, da parte del franchisor, degli obblighi di assistenza e formazione di cui all'art. 3 dei contratti de quibus e del conseguente, mancato trasferimento, in capo al franchisee, del know-how che il predetto patto mira a tutelare.
In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva a codesto Tribunale di condannare la al pagamento, in proprio favore: di euro 3.000,00 a Parte_1
titolo di rimborso dei depositi cauzionali versati in sede di stipula dei contratti di sublocazione;
di euro 364,00 a titolo di rimborso per spese pubblicitarie;
di euro
26.000,00 per provvigioni non ancora pagate.
Istruita con l'assunzione delle prove ammesse con ordinanza del 2.03.2022, la stessa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sostituita l'udienza con la trattazione “cartolare” secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. La domanda attorea è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
2.1.La ha adito codesto Tribunale per sentir dichiarare la Parte_1
illegittimità dei recessi effettuati da con TR
riferimento ai contratti di franchising stipulati dalle predette società, rispettivamente, il
5/05/2016 e l'1/06/2017, in quanto gli stessi sarebbero stati comunicati dall'attuale procuratore dell'odierna convenuta senza che quest'ultimo fosse provvisto dei necessari poteri rappresentativi, nonché in violazione delle prescrizioni contrattuali che subordinavano al preavviso semestrale mediante raccomandata A/R l'efficacia di qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto la risoluzione, il recesso o la cessazione degli effetti del contratto. La domanda va accolta in parte qua, poiché tanto la nota del 20/02/2018, quanto la nota del 20/04/2018, annuncianti l'imminente chiusura, rispettivamente, delle filiali di
Patti e Milazzo, risultano sprovviste della firma del legale rappresentante della società recedente.
Né può concludersi nel senso della sussistenza, in capo all'avv. Domenico
Floramo, dei suddetti poteri rappresentativi al momento dell'invio delle note de quibus, mancando, all'uopo, idonea procura.
A tal proposito, va ricordato come, ai sensi dell'art. 1392 c.c., la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Trattandosi, nel caso di specie, del recesso da un contratto per il quale la legge prevede la forma scritta a pena di nullità – si veda l'art. 3 della Legge n° 129/2004 – ne consegue la necessità, ai fini della validità dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi, che quest'ultimo sia redatto per iscritto.
Inoltre, anche a prescindere dalle superiori considerazioni, i recessi de quibus non potrebbero considerarsi validamente esercitati, in quanto comunicati senza il rispetto del termine semestrale di preavviso di cui all'art.
9.2 dei contratti di franchising.
Non merita, pertanto, accoglimento l'eccezione di parte convenuta, a mente della quale l'interruzione dei rapporti tra la medesima e l'odierna attrice dovrebbe essere ricondotta agli inadempimenti di quest'ultima, i quali avrebbero dato luogo alla risoluzione dei predetti contratti.
La convenuta adduce, a sostegno della propria tesi, che le note del 20/02/2018 e del 20/04/2018 avrebbero assolto alla funzione di diffidare la ai Parte_1 sensi dell'art. 1454 c.c.
Va, tuttavia, sottolineato come la risoluzione del contratto per inadempimento presupponga, ai sensi della predetta disposizione, che la parte non inadempiente intimi all'altra di eseguire la propria prestazione entro un congruo termine – che, salvo casi specificamente individuati dalla stessa norma, non può essere inferiore a quindici giorni
– con l'espresso avvertimento che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Orbene, nel caso che ci occupa, non risulta che il contenuto delle succitate note rispetti le prescrizioni di cui all'art. 1454 c.c., essendosi la società convenuta limitata, mediante l'invio delle stesse alla a rendere quest'ultima Parte_1 Pt_3 circa l'imminente cessazione dei rapporti contrattuali. Inoltre, con riferimento alla nota del 20/02/2018, la non ha TR
neppure rispettato il termine minimo di quindici giorni previsto dalla legge al fine di porre il contraente inadempiente nelle condizioni di eseguire la propria prestazione ed evitare, così, la risoluzione del contratto.
Ciò premesso e considerato, non può, tuttavia, accogliersi la richiesta attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittimo esercizio dei recessi de quibus e quantificati in euro 20.000,00, poiché il danno conseguente alla violazione di specifiche clausole contrattuali non può ritenersi in re ipsa, ma va adeguatamente dimostrato e non risulta, nel caso di specie, che l'odierna attrice abbia prodotto elementi sufficienti a provarne l'esistenza.
2.2. La ha chiesto a codesto Giudice di dichiarare, inoltre, Parte_1
la illegittimità dei recessi effettuati dalla società convenuta in relazione ai contratti di sublocazione ad uso commerciale stipulati in data 1/06/2017, nonché di condannare quest'ultima al pagamento, in proprio favore, dei residui canoni, ammontanti complessivamente ad euro 6.000,00.
A tal fine, l'attrice ha dedotto la violazione dell'obbligo di preavviso semestrale di rilascio.
Tale domanda va esaminata congiuntamente a quella proposta, in via riconvenzionale, dalla avente ad oggetto il rimborso delle cauzioni TR
dalla stessa versate in sede di stipula dei succitati contratti di sublocazione, concernendo entrambe la medesima questione di diritto.
Deve essere rigettata, infatti, l'eccezione di decadenza articolata da
[...]
rispetto alle domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta. Parte_1
Come si evince in atti, l'udienza fissata in citazione è stata rinviata ex art 168 bis, comma 5, al 14.4.20, poi rinviata d'ufficio al 10.12.2020 ai sensi dell'art. 83 del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione processuale emergenza epidemiologica covid
19). I convenuti si sono costituiti con comparsa depositata il 20.11.2020, entro il termine perentorio previsto dall'art. 166 c.p.c.
Con riguardo al profilo di censura relativo alla presunta illegittimità dei recessi de quibus, occorre richiamare le considerazioni già espresse in merito allo scioglimento dei contratti di franchising.
Anche in tal caso, infatti, non risulta che la recedente abbia rispettato l'obbligo di preavviso semestrale contrattualmente pattuito, conseguendone l'inefficacia dei recessi comunicati dalla società convenuta e la configurazione, in capo alla locatrice, del diritto di chiedere il versamento delle mensilità che la conduttrice avrebbe dovuto pagare se si fosse conformata alle previsioni contrattuali (cfr. Cass. civ., Sez. III, sez. III, 11/04/2017,
n.9271).
La ratio di detto preavviso, infatti, è evidentemente quella di concedere al locatore un lasso di tempo utile all'individuazione di un nuovo contraente, ponendolo al riparo dai pregiudizi che potrebbero derivargli da un'immediata cessazione degli effetti del contratto.
Orbene, il credito così dedotto dall'odierna attrice, ammontante ad euro 6.000,00, va compensato con il controcredito, di pari valore, eccepito da controparte ed avente ad oggetto il rimborso dei depositi cauzionali dalla medesima eseguiti in sede di stipula dei contratti di sublocazione.
L'imputazione della cauzione ai canoni dovuti al locatore, purché abbia luogo in sede giudiziale, è un'operazione pacificamente ammessa dalla giurisprudenza (cfr. Cass.
Civ., Sez. IV, sez. VI, 05/01/2023, n.194).
Con specifico riguardo alla materia locatizia, infatti, la cauzione assolve alla funzione di garantire il locatore dagli eventuali inadempimenti del conduttore e da tutti i danni suscettibili di derivarne.
Non vi è, pertanto, ragione per non ritenere che, nel novero di detti danni, vadano ricompresi quelli scaturenti dal mancato pagamento del canone mensile, sia esso o meno una conseguenza dell'illegittimo esercizio del diritto di recesso.
Tale compensazione deve ritenersi, inoltre, ammissibile anche alla luce della mancata contestazione, da parte dell'odierna attrice, dell'esistenza dei depositi cauzionali in questione.
2.3. Fondata è la domanda con cui l'odierna attrice ha chiesto a codesto Giudice di condannare la al risarcimento, in proprio favore, dei danni arrecati TR
agli immobili sublocati in pendenza dei contratti per cui è causa, quantificati complessivamente in euro 2.836,00, di cui euro 1.405,00 con riferimento all'unità immobiliare sita in Patti, Via Cristoforo Colombo n° 126, ed euro 1.435,00 con riferimento all'unità immobiliare sita in Milazzo, Via Polidoro Carrozza n° 30.
Detti danni, stimati dal consulente tecnico di parte attrice, Ing. Persona_1
, a seguito di n° 2 perizie stragiudiziali eseguite, rispettivamente, in data
[...]
03/03/2018 e 12/07/2018, sia pure aventi valore allegativo, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della società convenuta, potendosene, conseguentemente, ritenere provata l'esistenza ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. La infatti, si è limitata ad eccepire la carenza di legittimazione TR attiva in capo all'attrice, sostenendo che la facoltà di convenire in giudizio il conduttore al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati all'immobile locato sarebbe esclusivamente appannaggio del proprietario-locatore.
Tale censura, tuttavia, appare priva di fondamento, poiché, come peraltro condiviso da costante giurisprudenza, la circostanza che il locatore abbia azione diretta ex art. 1595 nei confronti del conduttore per i danni da questo arrecati alla cosa locata non esclude il riconoscimento del medesimo diritto di azione in capo al sublocatore.
Ciò in quanto, da un lato, il rapporto tra i contratti di locazione e sublocazione si configura in termini di reciproca autonomia e, pertanto, il riconoscimento, al proprietario- locatore, della legittimazione ad agire contro il conduttore non fa luogo ad una sostituzione di quest'ultimo con il sublocatore (cfr. in parte motiva, Cass. civ., sez. III,
14/02/1992, n.1824).
Dall'altro, la ragionevolezza dell'attribuzione al sublocatore del medesimo diritto di azione riconosciuto al proprietario-locatore è resa ancor più evidente dalla circostanza che il primo risponde al secondo dei danni che il conduttore abbia arrecato alla cosa locata
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 ottobre 1977, n. 4322).
Pertanto, la società convenuta è tenuta a ristorare per i danni Parte_1
subiti dagli immobili de quibus mediante il pagamento dell'importo complessivo di €
2.836,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2.4. Altresì fondata è la domanda di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle commissioni e degli acconti incamerati dalla società convenuta in relazione a pratiche concernenti viaggi la cui partenza era stata programmata in data successiva allo scioglimento dei contratti di franchising ed indicate in dettaglio alle pagine 10 e 11 dell'atto di citazione.
Decisivo, a tal proposito, risulta il disposto di cui all'art. 12.2 dei citati contratti,
a norma del quale “in caso di cessazione del contratto, il franchisor non sarà tenuto a corrispondere alcuna indennità o provvigione al franchisee, o al personale o agenti di quest'ultimo, per qualunque causa determinata (…)”, del quale la TR
eccepisce la vessatorietà.
Occorre sottolineare che l'inefficacia delle clausole qualificate dalla legge come vessatorie, posta a tutela del contraente che, nell'ambito di uno specifico rapporto contrattuale, occupi una posizione di subalternità, presuppone, innanzitutto, che si tratti di un contratto predisposto unilateralmente dall'altro contraente mediante l'impiego di moduli o formulari.
Ne consegue che vanno considerate valide ed efficaci quelle disposizioni contrattuali che siano state oggetto di negoziazione fra le parti, o perché di questa sia stata fornita la prova in sede giudiziale, o perché la stessa sia resa palese dalla struttura del contratto e dal tenore letterale delle clausole in esso contenute.
Orbene, i contratti di franchising per cui è causa non sono stati conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari e, pertanto, deve concludersi nel senso della piena efficacia del succitato art. 12.2, con conseguente obbligo della società convenuta di restituire le commissioni e gli acconti di cui la ha chiesto il Parte_1
rimborso.
Va, infatti, sottolineato come l'unico motivo di censura dedotto dalla CP
abbia ad oggetto la presunta inefficacia della summenzionata disposizione
[...] contrattuale e come quest'ultima non abbia, invece, mosso alcuna specifica contestazione in merito alla circostanza di aver incamerato gli importi richiesti da controparte, con conseguente applicazione, anche in parte qua, dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della di euro 5.451,68 per le succitate causali (al netto dell'importo di € Parte_1
462,01 detratto dall'attrice e riconosciuto come dovuto alla società convenuta), oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Non trattandosi di debito di valore non è dovuta la rivalutazione monetaria richiesta dall'attrice.
2.5. Merita accoglimento, in quanto fondata, anche la domanda di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle anticipazioni effettuate per conto della franchisee, di cui, peraltro, quest'ultima riconosce quelle aventi ad oggetto le royalties ed il canone di sublocazione della filiale di Milazzo relativi al mese di maggio 2018, ammontanti, rispettivamente, ad euro 732,00 e ad euro 450,00.
Infatti, a fronte dell'allegazione, da parte dell'attrice, dei titoli da cui traggono origine le anticipazioni de quibus, controparte non ha assolto al corrispondente onere di specifica contestazione, limitandosi ad affermare che “le ulteriori somme richieste dall'attrice sono da accertare e potranno essere riconosciuto ove provate”.
Le predette somme, quantificate dalla in euro 14.431,51, Parte_1 devono, pertanto, considerarsi provate nell'an e nel quantum ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
e vanno alla medesima restituite da parte della società convenuta, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo (mentre non è dovuta la chiesta rivalutazione monetaria, non trattandosi di debito di valore). Con la precisazione che non risulta idoneamente provato l'esborso asseritamente sostenuto dalla società convenuta per calendari pubblicitari.
Deve, invece, ritenersi infondata e va, quindi, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta ed avente ad oggetto il rimborso di presunte provvigioni trattenute dal franchisor e mai pagate alla le quali TR
ammonterebbero ad euro 26.000,00.
Quest'ultima, infatti, non allegava le singole pratiche cui le predette provvigioni afferirebbero, né produceva i relativi documenti, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di allegazione sulla stessa gravante, il generico riferimento a “tutti i pacchetti turistici lavorati, e ciò con particolare riferimento alle pratiche del
T.O. Alpitour”.
Inoltre, non può essere condiviso il ragionamento di parte convenuta, laddove essa afferma che l'esatta determinazione delle somme reclamate per le causali di cui sopra non possa prescindere dall'accesso agli estratti conto originali inviati alla Parte_1 dai vari Tour Operator, né può essere accolta la richiesta, all'uopo avanzata al
[...]
Giudice dalla stessa convenuta, di ordinare l'esibizione di detti documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni cui l'art. 94 disp. att.
c.p.c. subordina la validità dell'istanza di esibizione, ovvero “l'indicazione specifica del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede”.
2.6. Infine, va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni che la
[...]
asserisce di aver subito a causa della violazione, da parte della Parte_1 CP
nonché, per essa, dei soci ed , del patto di non
[...] CP Controparte_2
concorrenza di cui all'art. 12.1 dei contratti di franchising per cui è causa.
In particolare, l'odierna attrice deduce che, ancor prima dello scioglimento dei citati contratti, ed avrebbero dirottato parte della CP Controparte_2 clientela della verso la un'altra agenzia avente sede Parte_1 CP_3
a pochi metri di distanza dalla filiale di Milazzo e gestita da , fratello Persona_2
di . Controparte_2
Deduce inoltre che, a seguito della cessazione dei rapporti contrattuali con l'odierna attrice, il e l' si sarebbero trasferiti presso la sede della CP CP_2 CP_3
ove avrebbero curato, in nome e per conto della stessa, la gestione delle pratiche
[...]
avviate durante la vigenza dei contratti di franchising. La ricostruzione dei fatti di causa operata dall'odierna attrice trova conferma nel materiale probatorio acquisito agli atti, almeno con riferimento al periodo successivo allo scioglimento dei succitati contratti.
In particolare, dalla deposizione del teste e del teste Testimone_1 Tes_2
e dalle trascrizioni delle registrazioni telefoniche ed ambientali eseguite dal
[...]
consulente tecnico di parte attrice, non specificamente contestata ex adverso, si evince come gli odierni convenuti abbiano continuato ad intrattenere rapporti lavorativi con alcuni clienti della gestendo le pratiche avviate con i medesimi Parte_1
durante la vigenza dei contratti de quibus e continuando a fare uso del marchio del franchisor.
Sebbene tale condotta sia stata posta in essere in violazione del patto di non concorrenza, tuttavia l'attrice non forniva elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza e l'ammontare dei danni che ne sarebbero asseritamente scaturiti.
Ai fini dell'assolvimento di detto onere, essa avrebbe dovuto, quanto meno, documentare gli eventuali decrementi degli utili o del fatturato annuo, nonché fornire la prova del nesso eziologico esistente tra detti decrementi ed i comportamenti adottati da controparte.
In mancanza di tali elementi, i succitati danni non possono ritenersi provati, a fortiori nella misura indicata dall'attrice, ovvero euro 30.000, che si palesa del tutto arbitraria e priva di riscontri con le risultanze probatorie. Né può farsi ricorso tout court al criterio equitativo dal momento che il potere che l'art. 1226 c.c. attribuisce all'organo giudicante investe solo il quantum della domanda (e comunque sempre e solo in presenza di criteri di quantificazione allegati e documentati dalla parte istante), avendo esso ad oggetto pregiudizi di cui sia stata già accertata l'esistenza.
2.7 Deve parimenti ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni che la società convenuta asserisce di aver patito a causa delle condotte ostative presuntivamente poste in essere, ai propri danni, dalla durante la vigenza dei contratti di franchising, Parte_1
condotte che le avrebbero impedito di svolgere proficuamente la propria attività, compromettendo i rapporti con i clienti ed arrecando, conseguentemente, grave pregiudizio alla propria reputazione commerciale.
Tali comportamenti sarebbero consistiti, da un lato, nel blocco dei codici di accesso a varie piattaforme online il cui utilizzo sarebbe stato necessario ai fini dell'esercizio dell'attività del franchisee;
dall'altro, nel mancato adempimento agli obblighi di assistenza, consulenza e formazione di cui all'art. 3 dei contratti de quibus e nell'omessa consegna del materiale pubblicitario.
Sebbene tali inadempienze possano considerarsi provate ai sensi dell'art. 115
c.p.c., non essendo state le medesime oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice, va, tuttavia, ricordato come il danno all'immagine non possa ritenersi in re ipsa e vada, pertanto, provato da chi ne invochi l'esistenza.
Orbene, dal materiale probatorio a disposizione del decidente non si evincono elementi idonei a dimostrare i pregiudizi allegati dalla convenuta.
Né sarebbe possibile supplire a tale carenza di elementi probatori chiedendo al
Giudice di liquidare in via equitativa i danni non provati, poiché il potere che l'art. 1226
c.c. attribuisce all'organo giudicante investe solo il quantum della domanda, avendo esso ad oggetto pregiudizi di cui sia stata già accertata l'esistenza.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio e, quindi, al rigetto di domande reciprocamente svolte dalle parti e all'accoglimento parziale delle domande attoree, ricorrono i presupposti per compensare parzialmente le spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. tra l'attrice e nella misura TR
ritenuta congrua di metà, mentre la restante parte (1/2) va posta a carico della società convenuta in favore di nella misura liquidata in dispositivo in Parte_1
applicazione del D.M. 37/2018, avuto riguardo al valore della controversia secondo il criterio del decisum, alle questioni trattate e all'attività difensiva svolta.
In ragione dell'integrale rigetto delle domande reciprocamente svolte, ricorrono i presupposti per compensare integramente le spese processuali tra la società attrice ed i convenuti ed . CP Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 876/2019 R.G. così provvede:
- dichiara illegittimità del recesso di TR dai contratti di franchising del 5/05/2016 e dell'1/06/2017 e dai due contratti di sublocazione dell'1/06/2017;
- condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, TR
al pagamento in favore di degli importi di euro
[...] Parte_1
5.451,68 e di € 14.431,51, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di TR
della somma di euro 2.836,00 a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 arrecati agli immobili sublocati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- dichiara la compensazione delle somme dovute da TR
a parte attrice per l'illegittimo esercizio del recesso in relazione ai contratti
[...]
di sublocazione stipulati in data 1/06/2017 (euro 6.000,00) con le somme incamerate da a titolo di cauzione al momento della stipula dei predetti contratti Parte_1
(euro 6.000,00);
- rigetta le altre domande attoree;
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- condanna alla refusione delle spese TR
processuali sostenute da nel presente giudizio, liquidate – già Parte_1
parzialmente compensate per ½ - nella misura di euro 402,53 per spese vive ed euro
2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge;
- compensa integramente le spese processuali tra ed i Parte_1
convenuti ed . CP Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile