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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13912 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35956/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA IE Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa AR RE RE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35956/2023
promossa da: nata a [...] l'[...] con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI ANDREA;
Parte_1
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to PETTORINO Controparte_1
MARIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/07/2023 premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale intrapresa con è nata (07/01/2011) e che il Tribunale di Controparte_1 Per_1
Roma, con decreto n. 1437 emesso in data 22.01.2018, ha stabilito l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno con obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia con l'assegno di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare quanto previamente stabilito chiedendo la rimodulazione della disciplina delle frequentazioni infrasettimanali tra il padre e la figlia minore e la riduzione del contributo al pagina 1 di 4 mantenimento a carico dello stesso. Ha riferito, a sostegno della domanda, che gli impegni lavorativi e familiari (nascita di un figlio avuto da altra relazione) non gli consentano di rispettare il regime delle frequentazioni infrasettimanali con la figlia minore;
ha dedotto, altresì,
l'inadempimento sistematico da parte della madre rispetto alle disposizioni giudiziali vigenti, con particolare riferimento all'organizzazione unilaterale di visite mediche, attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché vacanze all'estero, senza preventiva informazione o consenso del padre e con richiesta di rimborso delle spese non concordate. Infine, ha dedotto l'insostenibilità economica dell'attuale contributo al mantenimento stante una contrazione del suo reddito in conseguenza della crisi scaturita dalla emergenza epidemiologica.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla modifica delle frequentazioni paterne e ha chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo paterno al mantenimento della minore sostenendo che, con la crescita, la minore ha maturato bisogni educativi, scolastici e ricreativi più onerosi, comportanti un aggravio delle spese ordinarie e straordinarie da lei direttamente sostenute e deducendo al contempo un incremento della capacità economica del padre incompatibile con la richiesta di riduzione dell'assegno esposta ex adverso.
All'udienza del 05.02.2024, il ricorrente ha ulteriormente chiarito le difficoltà logistiche di frequentare la figlia nei giorni infrasettimanali stante anche la distanza dal domicilio materno reiterando la richiesta di vedere la figlia con una maggiore elasticità senza predeterminazioni di giorni. Il Giudice delegato, nulla opponendo la resistente, in via provvisoria ha stabilito che le frequentazioni infrasettimanali padre-figlia si svolgessero compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della stessa minore e previo accordo con la madre;
per il resto ha confermato le condizioni di cui al decreto n. 1437/2018 del Tribunale di Roma.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, in ordine alla richiesta di modifica delle frequentazioni paterne, in assenza di opposizione da parte resistente - tenuto conto delle esigenze lavorative e familiari dichiarate dal padre e dell'età della minore oggi quattordicenne - questo Collegio ritiene di confermare le statuizioni provvisorie: dunque il padre terrà con sé la figlia, nei periodi infrasettimanali, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, previo accordo con la madre e con la stessa minore, fermo per il resto il regime delle frequentazioni vigente.
Sotto il profilo economico si rileva che:
- il sig. titolare dell'omonima ditta individuale di termoidraulica, ha omesso di Pt_1 autodichiarare le componenti reddituali e patrimoniali specificamente richieste nel decreto di fissazione di udienza, limitandosi a richiamare, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le dichiarazioni reddituali allegate al ricorso. In sede di libero interrogatorio, ha pagina 2 di 4 dichiarato di percepire un reddito mensile netto di euro 1500 -1600. Dall'ultima dichiarazione reddituale in atti (mod. un. 2023) risulta un reddito imponibile di euro 13.260 pari a un mensile netto di circa euro 949 – a fronte del maggior reddito dichiarato in udienza. Ha inoltre dichiarato di essere gravato mensilmente da una rata di mutuo di Euro 1.442 (non documentato in atti).
Quanto all'ulteriore rateo di finanziamento di Euro 400, acceso pressoché contestualmente all'introduzione del ricorso, in assenza di indicazione in ordine alle modalità di utilizzo delle somme finanziate, dello stesso non si terrà conto.
La resistente, di professione infermiera, ha dichiarato in udienza un reddito mensile netto di euro
1.900 su 13 mensilità.
Ciò premesso, rilevato che il reddito della resistente appare solo di poco superiore a quello accertato con decreto del Tribunale di Roma n. 1437/2018, non è dato in questa sede nemmeno rilevare una contrazione delle entrate del ricorrente rispetto all'epoca del provvedimento di cui si chiede la modifica. All'epoca, infatti, il Tribunale, preso atto che il sig. aveva dichiarato di Pt_1 guadagnare circa 800 euro mensili ritenuti non compatibili con gli esborsi mensili fissi dello stesso, ha presunto un reddito maggiore non accertabile alla luce della documentazione reddituale in atti. Del pari, nel presente procedimento, le risultanze delle dichiarazioni reddituali non consentono di ricostruire in maniera limpida il reddito del sig. atteso che lo stesso ricorrente Pt_1 ha dichiarato in udienza un reddito di euro 1500-1600 maggiore di quello risultante dalle dichiarazioni reddituali. Inoltre, come già evidenziato in sede di provvedimenti provvisori, la dedotta situazione di crisi finanziaria del ricorrente, risalente al periodo pandemico, non appare compatibile con l'acquisto immobiliare dallo stesso effettuato nel medesimo periodo dell'abitazione in Sant'Angelo Romano con relativa accensione di mutuo, con gli acquisti, nel periodo 2020-2023, di un motociclo, di un autocarro e di un'autovettura, con esborso complessivo di euro 10.500.
Ciò posto, premesso che la modifica delle condizioni postula l'accertamento di eventuali circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'equilibrio economico che costituiva presupposto di fatto delle ponderazioni e valutazioni già eseguite in seno al primo accertamento, e che nel caso di specie per quanto sopra detto non vi è prova della contrazione del reddito del ricorrente, la domanda di riduzione dell'assegno a suo carico per la figlia deve essere rigettata.
Del pari ritiene il Collegio di dover rigettare la richiesta di aumento del mantenimento per la figlia formulata dalla resistente, tenuto conto della circostanza che il sig. è gravato del Pt_1 mantenimento anche di un altro figlio, e che l'importo attuale di euro 300 mensili oltre istat a carico del padre appare adeguato alle esigenze della figlia considerati i redditi di entrambe le parti.
pagina 3 di 4 Inammissibile nel presente giudizio è la domanda relativa all'assegno unico che sarà ripartito tra le parti in ragione della normativa vigente
Le spese di lite compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa, a parziale riforma del decreto n. 1437/2018, così provvede:
- il padre terrà con sé la figlia, nei periodi infrasettimanali, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, previo accordo con la madre e con la stessa minore, fermo per il resto il regime delle frequentazioni vigente;
- rigetta le richieste di modifica dell'assegno di mantenimento a carico del padre reciprocamente formulate dalle parti.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 01/10/2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
AR RE RE TA IE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA IE Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa AR RE RE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35956/2023
promossa da: nata a [...] l'[...] con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI ANDREA;
Parte_1
RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to PETTORINO Controparte_1
MARIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22/07/2023 premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale intrapresa con è nata (07/01/2011) e che il Tribunale di Controparte_1 Per_1
Roma, con decreto n. 1437 emesso in data 22.01.2018, ha stabilito l'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno con obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia con l'assegno di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare quanto previamente stabilito chiedendo la rimodulazione della disciplina delle frequentazioni infrasettimanali tra il padre e la figlia minore e la riduzione del contributo al pagina 1 di 4 mantenimento a carico dello stesso. Ha riferito, a sostegno della domanda, che gli impegni lavorativi e familiari (nascita di un figlio avuto da altra relazione) non gli consentano di rispettare il regime delle frequentazioni infrasettimanali con la figlia minore;
ha dedotto, altresì,
l'inadempimento sistematico da parte della madre rispetto alle disposizioni giudiziali vigenti, con particolare riferimento all'organizzazione unilaterale di visite mediche, attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché vacanze all'estero, senza preventiva informazione o consenso del padre e con richiesta di rimborso delle spese non concordate. Infine, ha dedotto l'insostenibilità economica dell'attuale contributo al mantenimento stante una contrazione del suo reddito in conseguenza della crisi scaturita dalla emergenza epidemiologica.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla modifica delle frequentazioni paterne e ha chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo paterno al mantenimento della minore sostenendo che, con la crescita, la minore ha maturato bisogni educativi, scolastici e ricreativi più onerosi, comportanti un aggravio delle spese ordinarie e straordinarie da lei direttamente sostenute e deducendo al contempo un incremento della capacità economica del padre incompatibile con la richiesta di riduzione dell'assegno esposta ex adverso.
All'udienza del 05.02.2024, il ricorrente ha ulteriormente chiarito le difficoltà logistiche di frequentare la figlia nei giorni infrasettimanali stante anche la distanza dal domicilio materno reiterando la richiesta di vedere la figlia con una maggiore elasticità senza predeterminazioni di giorni. Il Giudice delegato, nulla opponendo la resistente, in via provvisoria ha stabilito che le frequentazioni infrasettimanali padre-figlia si svolgessero compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e della stessa minore e previo accordo con la madre;
per il resto ha confermato le condizioni di cui al decreto n. 1437/2018 del Tribunale di Roma.
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, in ordine alla richiesta di modifica delle frequentazioni paterne, in assenza di opposizione da parte resistente - tenuto conto delle esigenze lavorative e familiari dichiarate dal padre e dell'età della minore oggi quattordicenne - questo Collegio ritiene di confermare le statuizioni provvisorie: dunque il padre terrà con sé la figlia, nei periodi infrasettimanali, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, previo accordo con la madre e con la stessa minore, fermo per il resto il regime delle frequentazioni vigente.
Sotto il profilo economico si rileva che:
- il sig. titolare dell'omonima ditta individuale di termoidraulica, ha omesso di Pt_1 autodichiarare le componenti reddituali e patrimoniali specificamente richieste nel decreto di fissazione di udienza, limitandosi a richiamare, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le dichiarazioni reddituali allegate al ricorso. In sede di libero interrogatorio, ha pagina 2 di 4 dichiarato di percepire un reddito mensile netto di euro 1500 -1600. Dall'ultima dichiarazione reddituale in atti (mod. un. 2023) risulta un reddito imponibile di euro 13.260 pari a un mensile netto di circa euro 949 – a fronte del maggior reddito dichiarato in udienza. Ha inoltre dichiarato di essere gravato mensilmente da una rata di mutuo di Euro 1.442 (non documentato in atti).
Quanto all'ulteriore rateo di finanziamento di Euro 400, acceso pressoché contestualmente all'introduzione del ricorso, in assenza di indicazione in ordine alle modalità di utilizzo delle somme finanziate, dello stesso non si terrà conto.
La resistente, di professione infermiera, ha dichiarato in udienza un reddito mensile netto di euro
1.900 su 13 mensilità.
Ciò premesso, rilevato che il reddito della resistente appare solo di poco superiore a quello accertato con decreto del Tribunale di Roma n. 1437/2018, non è dato in questa sede nemmeno rilevare una contrazione delle entrate del ricorrente rispetto all'epoca del provvedimento di cui si chiede la modifica. All'epoca, infatti, il Tribunale, preso atto che il sig. aveva dichiarato di Pt_1 guadagnare circa 800 euro mensili ritenuti non compatibili con gli esborsi mensili fissi dello stesso, ha presunto un reddito maggiore non accertabile alla luce della documentazione reddituale in atti. Del pari, nel presente procedimento, le risultanze delle dichiarazioni reddituali non consentono di ricostruire in maniera limpida il reddito del sig. atteso che lo stesso ricorrente Pt_1 ha dichiarato in udienza un reddito di euro 1500-1600 maggiore di quello risultante dalle dichiarazioni reddituali. Inoltre, come già evidenziato in sede di provvedimenti provvisori, la dedotta situazione di crisi finanziaria del ricorrente, risalente al periodo pandemico, non appare compatibile con l'acquisto immobiliare dallo stesso effettuato nel medesimo periodo dell'abitazione in Sant'Angelo Romano con relativa accensione di mutuo, con gli acquisti, nel periodo 2020-2023, di un motociclo, di un autocarro e di un'autovettura, con esborso complessivo di euro 10.500.
Ciò posto, premesso che la modifica delle condizioni postula l'accertamento di eventuali circostanze sopravvenute che abbiano alterato l'equilibrio economico che costituiva presupposto di fatto delle ponderazioni e valutazioni già eseguite in seno al primo accertamento, e che nel caso di specie per quanto sopra detto non vi è prova della contrazione del reddito del ricorrente, la domanda di riduzione dell'assegno a suo carico per la figlia deve essere rigettata.
Del pari ritiene il Collegio di dover rigettare la richiesta di aumento del mantenimento per la figlia formulata dalla resistente, tenuto conto della circostanza che il sig. è gravato del Pt_1 mantenimento anche di un altro figlio, e che l'importo attuale di euro 300 mensili oltre istat a carico del padre appare adeguato alle esigenze della figlia considerati i redditi di entrambe le parti.
pagina 3 di 4 Inammissibile nel presente giudizio è la domanda relativa all'assegno unico che sarà ripartito tra le parti in ragione della normativa vigente
Le spese di lite compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa, a parziale riforma del decreto n. 1437/2018, così provvede:
- il padre terrà con sé la figlia, nei periodi infrasettimanali, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, previo accordo con la madre e con la stessa minore, fermo per il resto il regime delle frequentazioni vigente;
- rigetta le richieste di modifica dell'assegno di mantenimento a carico del padre reciprocamente formulate dalle parti.
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 01/10/2025
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
AR RE RE TA IE
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