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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA DR, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Caraffa Del Bianco
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 Consorzio_1 Consorzio_2- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 Consorzio_2 Consorzio_4- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2017
a seguito di esame col procedimento in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6837/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore. AdER,resistente: Carenza di legittimazione passiva e comunque rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Comune di Bianco, interventore: carenza della propria legittimazione passiva e comunque rigetto nei propri confronti dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8-1-2025 e depositato l'1-2-2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 13-11-2024- della somma di € 4.910,51, relativa a dieci delle cartelle esattoriali in essa indicate (di seguito indicate, per brevità, così come le altre intimazioni di pagamento, con le ultime quattro cifre prime degli zeri finali). Ha sostenuto che non vi era alcuna prova dell'avvenuta notifica degli atti sottesi, che peraltro non erano stati allegati all'intimazione de qua. Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione dei tributi azionati e, da ultimo, la carenza delle indicazioni previste nell'atto, e ha concluso in parte qua per l'annullamento dell'intimazione in esame e per la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita. L'AdER ha asserito di avere regolarmente notificato tutte le cartelle in contestazione e che nessuna prescrizione dei crediti si era maturata perché aveva provveduto a notificargli vari altri atti interruttivi. Dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività non di sua spettanza, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. litis Il Comune di Bianco, intervenendo in giudizio a seguito di denuntiatio da parte dell'AdER, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per la fase successiva a quella di sua competenza e di non avere necessità a contraddire perché aveva ottemperato a suo tempo alle incombenze spettantigli, provvedendo a notificare gli avvisi di accertamento, peraltro non più impugnabili dopo la notifica delle successive cartelle esattoriali. Ha chiesto nelle proprie conclusioni il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Il ricorso è stato deciso dalla Corte, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 20-11-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico. Ed invero, decisivo ed assorbente è il rilievo che tra le cartelle di pagamento (alcune delle quali notificate in pendenza del termine di prescrizione) e l'atto qui impugnato che le sottende, al ricorrente siano stati notificati ulteriori atti impo-esecutivi. In particolare, per la cartelle n. 1511 (TARSU 2011), n. 9812 (Consorzio_4 e TARI 2015), n. 5185 (Consorzio_2), n. 6725 (Consorzio_2), risulta essergli stata notificata l'intimazione n. 3645 in data 8-11-2019 con consegna direttamente a mani proprie. Per le cartelle n. 6289 (TARSU 2012) e n. 9568 (TARSU 2013) risulta essergli stata notificata l'intimazione n. 3749 in data 6-5-2019. Per le cartelle n. 8287 (TARI 2016), n. 1648 (TARI 2017), n. 0920 (contributo del Consorzio_1 di Bonifica 2000) risulta la regolare notifica rispettivamente il 10-10-2019, il 4-5-2022 e il 16-2-2023, quindi l'intervenuta interruzione della prescrizione quinquennale dei tributi, considerata altresì la sospensione di 85 giorni per la nota pandemia da COVID19, con il nuovo decorso non ancora maturato al momento della notifica dell'intimazione qui in esame. Dell'avviso di accertamento n. 91 (TARI 2021) risulta la sua avvenuta notifica in data 13-9-2023, col nuovo termine di prescrizione quinquennale ancora in corso alla data di notifica dell'impugnata intimazione n. 6373. Per quanto poi concerne quest'ultima priva di pregio giuridico è la contestazione della mancata indicazione dei dati per essa previsti: l'eventuale carenza non ha impedito al ricorrente di individuare l'autorità giudiziaria cui rivolgersi né di indovinare le modalità previste per il ricorso, e tanto meno di esporre compiutamente le proprie ragioni, a riprova che l'atto, anche da questo punto di vista, aveva raggiunto il suo scopo senza difficoltà per il diritto alla difesa in giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Inoltre, per la liquidazione a favore dell'Ente territoriale, che è stato rappresentato in giudizio da un funzionario, va applicato il disposto sexiesdell'art. 15, comma 2- , D. Lgs. N. 546 del 1992, con la conseguenza che le suddette competenze vanno diminuite del 20%.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti costituite, che liquida, per onorario, in € 1.800,00 per Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 1.440,00 per il Comune di Bianco, oltre accessori per entrambi, se dovuti. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(DR PA)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA DR, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Caraffa Del Bianco
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 Consorzio_1 Consorzio_2- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 Consorzio_2 Consorzio_4- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010516373000 TARI 2017
a seguito di esame col procedimento in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6837/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore. AdER,resistente: Carenza di legittimazione passiva e comunque rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Comune di Bianco, interventore: carenza della propria legittimazione passiva e comunque rigetto nei propri confronti dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8-1-2025 e depositato l'1-2-2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 13-11-2024- della somma di € 4.910,51, relativa a dieci delle cartelle esattoriali in essa indicate (di seguito indicate, per brevità, così come le altre intimazioni di pagamento, con le ultime quattro cifre prime degli zeri finali). Ha sostenuto che non vi era alcuna prova dell'avvenuta notifica degli atti sottesi, che peraltro non erano stati allegati all'intimazione de qua. Ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione dei tributi azionati e, da ultimo, la carenza delle indicazioni previste nell'atto, e ha concluso in parte qua per l'annullamento dell'intimazione in esame e per la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita. L'AdER ha asserito di avere regolarmente notificato tutte le cartelle in contestazione e che nessuna prescrizione dei crediti si era maturata perché aveva provveduto a notificargli vari altri atti interruttivi. Dopo aver eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività non di sua spettanza, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. litis Il Comune di Bianco, intervenendo in giudizio a seguito di denuntiatio da parte dell'AdER, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per la fase successiva a quella di sua competenza e di non avere necessità a contraddire perché aveva ottemperato a suo tempo alle incombenze spettantigli, provvedendo a notificare gli avvisi di accertamento, peraltro non più impugnabili dopo la notifica delle successive cartelle esattoriali. Ha chiesto nelle proprie conclusioni il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Il ricorso è stato deciso dalla Corte, in composizione monocratica, a seguito dell'esame col procedimento della camera di consiglio in data 20-11-2025, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è priva di pregio giuridico. Ed invero, decisivo ed assorbente è il rilievo che tra le cartelle di pagamento (alcune delle quali notificate in pendenza del termine di prescrizione) e l'atto qui impugnato che le sottende, al ricorrente siano stati notificati ulteriori atti impo-esecutivi. In particolare, per la cartelle n. 1511 (TARSU 2011), n. 9812 (Consorzio_4 e TARI 2015), n. 5185 (Consorzio_2), n. 6725 (Consorzio_2), risulta essergli stata notificata l'intimazione n. 3645 in data 8-11-2019 con consegna direttamente a mani proprie. Per le cartelle n. 6289 (TARSU 2012) e n. 9568 (TARSU 2013) risulta essergli stata notificata l'intimazione n. 3749 in data 6-5-2019. Per le cartelle n. 8287 (TARI 2016), n. 1648 (TARI 2017), n. 0920 (contributo del Consorzio_1 di Bonifica 2000) risulta la regolare notifica rispettivamente il 10-10-2019, il 4-5-2022 e il 16-2-2023, quindi l'intervenuta interruzione della prescrizione quinquennale dei tributi, considerata altresì la sospensione di 85 giorni per la nota pandemia da COVID19, con il nuovo decorso non ancora maturato al momento della notifica dell'intimazione qui in esame. Dell'avviso di accertamento n. 91 (TARI 2021) risulta la sua avvenuta notifica in data 13-9-2023, col nuovo termine di prescrizione quinquennale ancora in corso alla data di notifica dell'impugnata intimazione n. 6373. Per quanto poi concerne quest'ultima priva di pregio giuridico è la contestazione della mancata indicazione dei dati per essa previsti: l'eventuale carenza non ha impedito al ricorrente di individuare l'autorità giudiziaria cui rivolgersi né di indovinare le modalità previste per il ricorso, e tanto meno di esporre compiutamente le proprie ragioni, a riprova che l'atto, anche da questo punto di vista, aveva raggiunto il suo scopo senza difficoltà per il diritto alla difesa in giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Inoltre, per la liquidazione a favore dell'Ente territoriale, che è stato rappresentato in giudizio da un funzionario, va applicato il disposto sexiesdell'art. 15, comma 2- , D. Lgs. N. 546 del 1992, con la conseguenza che le suddette competenze vanno diminuite del 20%.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti costituite, che liquida, per onorario, in € 1.800,00 per Agenzia delle Entrate-Riscossione ed in € 1.440,00 per il Comune di Bianco, oltre accessori per entrambi, se dovuti. REGGIO CALABRIA, 20-11-2025
IL GIUDICE
(DR PA)