Decreto cautelare 31 maggio 2018
Ordinanza cautelare 14 giugno 2018
Sentenza 28 marzo 2022
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AGRICOLTURA – Sostegno allo sviluppo rurale – Inadempienza alle regole della condizionalità – Riduzioni ed esclusioni – Cumulo delle riduzioni Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Regolamento (CE) n.1122/2009. CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 1^, 6 giugno 2018 Sentenza C-667/16 * AMIANTO – Art. 12 l. n. 257/1992 – Accertamento dello stato di pericolosità degli edifici nei quali sono rinvenibili materiali contenenti cemento amianto – Competenza – Art. 12 l. n. 257/1992 – Svolgimento di ulteriore istruttoria da parte dell'amministrazione comunale – Esclusione. TAR TOSCANA – 5 giugno 2018 * APPALTI – Art. 120, c. 2 bis c.p.a. – Tipizzazione delle …
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ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Mancata esecuzione della Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria – Inadempimento di uno Stato (Italia) – Articoli 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 1^, 31 maggio 2018 Sentenza C-251/17 ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 1, c. 30 l.r. Campania n. 10/2017 – Divieto di prospezione, ricerca, estrazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi, nelle zone di affioramento di rocce carbonatiche – Illegittimità costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/03/2022, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2022
N. 00508/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2018, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale e la legale rappresentanza della figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Positano e Silvia Fracasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo Statale Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado "Ammirato - Falcone" Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del decreto dirigenziale prot. n. -OMISSIS-a firma della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Ammirato – Falcone” di Lecce, consegnato brevi manu in data 24.3.2018, con il quale è stato negato l’accesso alla Scuola dell’Infanzia alla minore -OMISSIS-;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di agire, in separato giudizio, per l’integrale risarcimento dei danni cagionati dal provvedimento illegittimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori nessuno presente;
Rilevato che, con atto depositato in data 3 febbraio 2022, i ricorrenti hanno dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione” del giudizio;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35 c.pr.amm.;
Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.