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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/12/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati: dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Chiara SANDINI Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 513 /2020 R.G. promossa per la domanda di separazione personale dei coniugi e regolamentazione della responsabilità genitoriale da
c.f. , con il ministero e l'assistenza dell'avv. LISE Parte_1 C.F._1
MANOLA, con domicilio eletto nello studio del procuratore, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. FENT ONroparte_1 C.F._2
DA , con domicilio eletto nello studio del procuratore, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza del 28 maggio 2025: per parte ricorrente:
“1) Sia pronunciata sentenza di separazione con addebito al signor per non ONroparte_1 aver contribuito al mantenimento della famiglia ed alla crescita del figlio (almeno sino a che quest'ultimo ha compiuto gli 11 anni d'età) e per l'atteggiamento violento, ingiurioso e persecutorio nei confronti della moglie e confermato dalla sentenza penale n. Parte_1
229/2024 del Tribunale di Belluno che si deposita;
2) sia affidato il figlio minore nato Per_1
a RE il 19.05.2012 in via esclusiva alla madre con la quale continuerà a vivere Parte_1 presso la di lei abitazione sita in Pedavena (BL) viale Vittorio Veneto n. 22 con possibilità da parte del padre di frequentarlo e fargli visita come da calendario ora vigente;
3) sia posto a carico del padre un assegno di mantenimento a favore del figlio pari ad euro 300,00= al Per_1 mese, rivalutabile secondo indici Istat, sino a quando quest'ultimo non avrà raggiunto
l'indipendenza economica oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo protocollo del Tribunale di Belluno, che si rendono necessarie per il figlio;
4) i nonni materni continueranno
a coadiuvare la signora nella gestione del figlio;
5) le decisioni relative a questioni Pt_1 mediche e scolastiche saranno prese della signora in via esclusiva. Si esclude in ogni Pt_1 caso la circoncisione di fino al compimento del 18° anno, la frequentazione di moschee e Per_1 di luoghi di culto islamico e l'osservanza del da parte del minore: 6) qualora la madre Per_2 ON
o i nonni decidessero di portare n vacanza il signor non potrà opporsi senza giustificato Per_1 motivo;
7) i coniugi prestano il consenso per il rilascio di documento valido per l'espatrio, tuttavia la signora non presta il consenso all'espatrio del minore. 8) Spese legali e di CTU Pt_1 integralmente rifuse”; per parte resistente:
“NEL MERITO: sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti della sig.ra avendo ella abbandonato il tetto coniugale in data 25.10.2019, come Parte_1 dalla stessa dichiarato, alle seguenti conclusioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. 2) Sia statuito che il figlio minore venga affidato alla responsabilità Per_1 genitoriale di entrambi i genitori ex l. n. 54/06 con collocazione prevalente presso la madre rimanendo la residenza del minore presso l'abitazione della madre.
3) Sia disposto che il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro Per_1
200,00 mensili. Tale somma sarà corrisposta entro il 15 di ogni mese e verrà versata sul c/c ON intestato alla sig.ra i cui estremi sono già noti al sig. Tali somme saranno Pt_1 aggiornate annualmente in base agli indici ISTAT. 4) Sia disposto che le spese straordinarie, ON individuate secondo il protocollo del Tribunale di Belluno, verranno rimborsate dal sig. nella misura del 50% previa esibizione del giustificativo;
con riferimento alle spese che richiedono il preventivo accordo il genitore che si presta ad anticipare la spesa, questi dovrà comunicare il suo intendimento all'altro attraverso una modalità rapida convenzionale (trasmissione via sms,
o altra messaggistica tracciabile), a seguito del quale l'altro genitore dovrà manifestare obbligatoriamente il proprio dissenso, motivandolo nell'immediatezza, o, nel termine richiesto all'uopo. Una volta sostenuta la spesa, verrà inoltrata copia del documento fiscale attestante il pagamento all'altro genitore attestante e contestualmente questi provvederà al rimborso della quota di sua spettanza entro 7 giorni. Le spese straordinarie potranno anche essere compensate tra i genitori. 5) Sia statuito che i coniugi, nello spirito della L. 54/06, provvederanno a regolare
i rapporti tra loro e il figlio, adeguandoli di volta in volta alle singole esigenze ed alle necessità del minore, nello spirito di una fattiva e concreta collaborazione volta all'educazione, all'istruzione e alla serena crescita del figlio. Sia statuito che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previo avviso alla madre. In caso di disaccordo Per_1 ON troveranno applicazione le seguenti regole: sia disposto che -sino a quando il sig. rimarrà presso l'istituto il diritto di frequentazione con il figlio sia disciplinato secondo il CP_2 seguente regime: 1° settimana sabato dalle 9 alle 14e00 con pranzo – domenica dalle 15 alle ON 19; 2° settimana venerdì dalle 17/17e30 in base all'orario di arrivo a casa del sig. fino alle
20e30/21 con cena;
3° settimana sabato dalle 9 alle 14e00 con pranzo e domenica dalle 10 alle
19.00; 4° settimana venerdì dalle 17/17e30 in base all'orario di arrivo del padre sino alle 20.3/21 ON con cena;
-Da quando il sig. reperirà una propria abitazione sia disposto che il minore potrà trascorrere con il padre almeno 2 pomeriggi alla settimana sino alle ore 21.00, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, e, nei weekend, il figlio starà a settimane alterne col padre (con possibilità di pernottamento) e con la madre;
trascorrerà le vacanze di Natale 2025 dal Per_1
24/12 al 30/12 con la madre e dal 31/12 al 06/01 con il padre;
per l'anno successivo a periodi invertiti e così alternativamente per ogni anno successivo;
il figlio trascorrerà il sabato e la domenica di Pasqua a partire dal 2026 con la madre e il lunedì e il martedì successivi con il padre;
per l'anno successivo a periodi invertiti e così alternativamente per ogni anno successivo;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà tre settimane anche non consecutive con il padre, il quale comunicherà alla madre entro il 30 maggio gli eventuali periodi di villeggiatura e i luoghi ove verranno trascorse le vacanze;
in caso di impedimento dei figli o del padre, quest'ultimo potrà recuperare il periodo di visita quando vorrà; il tutto, nel rispetto del superiore interesse dei minori ed avuto riguardo alle esigenze di salute, studio e frequentazione personale dei minori
e dei rispettivi genitori, i quali potranno concordare direttamente, altri, diversi ed ulteriori periodi ON di visita e frequentazione del padre con i minori. 6) Sia garantita al sig. di sentire telefonicamente ogni giorno con orari che verranno concordati tra i genitori. 7) Sia disposto Per_1 che, nell'esclusivo interesse del figlio, i genitori proseguano un percorso formativo presso il
Servizio per l'Età Evolutiva di RE (BL) che coinvolga anche il minore, nell'ottica di una graduale estensione dei periodi di visita con il sig. HA. 8) Sia delegato il Servizio Età Evolutiva del
Distretto di RE venga intrapreso un percorso di sostegno alla bi genitorialità. 9) Sia statuito che le decisioni in merito a questioni mediche, scolastiche, educative e religiose del figlio minore siano assunte con l'accordo di entrambi i genitori, nell'interesse esclusivo del figlio. 10) Sia statuito che i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e si rilasciano consenso reciproco al rilascio di valido documento d'identità dei figli. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di adottare l'affidamento esclusivo da parte materna, adottare il più ampio calendario di visite proposto nella CTU.
In ogni caso: Spese di CTU e di CTP interamente a carico della sig.ra Spese ed onorari Pt_1 di lite, oltre a spese generali ed accessori di legge integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2020, la ricorrente, psicologa di anni cinquanta, ha attivato il Tribunale chiedendo in via preliminare l'adozione di misure di protezione in contrasto agli atti persecutori e minatori del coniuge, , oltre alla pronuncia di ONroparte_1 separazione personale dei coniugi, integrata successivamente con domanda di addebito alle condotte violente del marito, e regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti del figlio minore della coppia, (nato il [...]), nel senso dell'affido c.d. super-esclusivo in Per_1 favore della madre, presso la quale collocare il figlio e frequentazione in modalità protetta con il padre. A fronte, poi, della precaria situazione lavorativa del coniuge, la ricorrente non ha chiesto inizialmente alcun contributo al mantenimento del figlio, offrendosi peraltro di farsi carico del canone di locazione della casa familiare, nella quale era rimasto ad abitare il solo sig.
[...]
, fino alla scadenza del contratto. CP_1 Con ordinanza n. 2486 del 16.9.2020, il Tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento del sig. ON alla moglie e ha previsto incontri padre figlio in forma protetta presso il servizio sociale dell'aulss 1 Dolomiti del distretto di RE.
Il resistente, cittadino italiano di origini egiziane, si è costituito in data 11.9.2020 contestando le allegazioni della moglie. Ha in particolare rappresentato che – pur non riuscendo a reperire una stabile occupazione, anche a fronte del gap linguistico e culturale – egli si è sempre occupato della cura e dell'accudimento del figlio, fin dalla tenera età, consentendo alla madre di riprendere in tempi brevi la propria professione, dalla quale ricavava il sostentamento il nucleo familiare. ON Il sig. ha, poi, contestato di aver agito con violenza nei confronti della moglie, alla quale ha per contro chiesto di addebitare la separazione, per aver abbandonato il tetto coniugale. Il resistente ha anche lamentato di essere stato mortificato nel proprio ruolo di coniuge e genitore dalla famiglia della ricorrente, che ha contribuito ad aumentare la distanza culturale e socio- economica fra i coniugi.
Si è infine associato alle domande della sig.ra in punto separazione, collocamento e Pt_1 mantenimento del figlio minore, chiedendone tuttavia l'affido condiviso, in regime di frequentazione per almeno due visite settimanali oltre ai fine settimana alternati e impegnandosi a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del minore dal momento in cui avrebbe reperito una stabile occupazione.
La causa è stata regolata dal rito applicabile ratione temporis e, in via provvisoria e urgente, il
Presidente f.f. e, all'epoca, relatore della causa, ha accolto le istanze della ricorrente, fermi gli ordini di protezione e le frequentazioni protette già adottati.
A seguito della relazione dell'11.2.2021 dei servizi incaricati di prendere in carico il nucleo familiare, i quali hanno evidenziato l'elevata conflittualità della coppia genitoriale, ma hanno anche registrato “l'inequivocabile legame affettivo fra il minore e suo padre”, tale da rendere inopportuno, in quanto fonte di disagio per il minore, il contesto protetto per i relativi incontri, sono stati revocati gli ordini di protezione disposti e, in data 10.5.2021, sono stati modificati i provvedimenti provvisori nel senso di consentire al padre incontri liberi con il minore, regolati secondo il seguente calendario: prima settimana: sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle
15 alle 17.30; seconda settimana: venerdì dalle 17-17.30 alle 19.30; terza settimana: sabato dalle 10.00 alle 12.30 e domenica dalle 10.00 alle 12.30; quarta settimana: venerdì dalle 17-
17.30 alle 19.30.
Calendario che, lo si anticipa fin da subito, le parti hanno continuato a rispettare per tutta la durata del processo.
A seguito di sentenza parziale sulla separazione dei coniugi depositata in data 7 luglio 2022, la causa è stata rimessa in istruttoria e istruita solo documentalmente e con consulenza tecnica sulla capacità genitoriale e il relativo regime di affido, collocamento e frequentazione del minore, depositata in data 8 marzo 2024.
Non è stato disposto l'ascolto del minore, in quanto risulta documentalmente che era già Per_1 stato sentito nel procedimento penale n. 1291/2020 R.G.N.R.. La causa, in conclusione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe, e sono stati loro assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito della sentenza n. 267/2022, depositata in data 7.7.2022 e divenuta ormai definitiva, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, restano punti controversi della causa la reciproca domanda di addebito dei coniugi e la regolamentazione della responsabilità genitoriale del minore , di anni tredici. Per_1
2. Nessuna delle parti ha dato prova dei presupposti per l'addebito della separazione all'altro coniuge.
La ricorrente ha riferito condotte di violenza verbale e fisica da parte del marito, aventi data antecedente alla separazione di fatto nell'anno 2019, quali il grave episodio di minaccia con il coltello all'addome nell'anno 2016, oltre a comportamenti persecutori e aggressivi successivi all'anno 2019, quando la ricorrente aveva già lasciato la casa coniugale.
Dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, la sig.ra ha chiesto di precisare Pt_1 direttamente le conclusioni, non insistendo per le domande di prova orale formulate con le memorie di cui all'art. 183, co. 2, c.p.c..
Sicché, delle condotte di violenza domestica antecedenti alla crisi della coppia, quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, non vi è prova nel processo nemmeno in via indiziaria, per non essere stati accertati tali fatti, per prescrizione del reato, neppure in sede penale.
Può invece considerarsi il valore indiziario delle condotte persecutorie accertate con la sentenza penale di condanna del 24.4.2024, univoche e concordanti con i rilievi comportamentali del sig. ON delineati dal c.t.u., ma si tratta di comportamenti successivi alla cessazione della convivenza dei coniugi e pertanto inidonee – pur nella loro gravità – a suffragare la pronuncia di addebito della separazione.
Parimenti infondata è la domanda di addebito di parte resistente, essendo emerso dal quadro generale dei fatti di causa che l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente – anche in ragione di ciò che si dirà a breve – è dovuto a una crisi e a una intollerabilità della convivenza insieme ormai da tempo in atto.
3. Entrando nel merito delle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, che hanno comportato il maggior impegno istruttorio in questo processo, giova preliminarmente evidenziare come il quadro familiare tracciato nel corso della causa ha rappresentato una situazione di profonda crisi ed esacerbata conflittualità nella coppia genitoriale, le cui cause risiedono nelle profonde diversità sociali, culturali ed economiche dei coniugi, sin dall'origine della relazione, che non sono mai state da essi elaborate o appianate nell'intento di creare una solida struttura personale e familiare. ON Come emerso dalla relazione peritale del c.t.u. di causa, i sig.ri e si sono conosciuti Pt_1 quando quest'ultima, nel 2009, già terminati da tempo gli studi universitari e inserita nella propria professione di psicologa, svolgeva attività di docenza in favore di soggetti svantaggiati, per il loro inserimento nel mondo del lavoro, quali – nel caso di specie – migranti di nuovo ingresso. ON Fra costoro vi era anche il sig. che aveva attirato l'attenzione della ricorrente – prima ancora di incontrarlo – per la propria origine egiziana, della cui cultura la si è detta affascinata. Pt_1
Su queste fragili basi è sorto un rapporto di coppia che – per motivi diversi e reciproci – è stato portato avanti dai coniugi in maniera scompensata e destrutturata: non è emersa una pianificazione condivisa della vita in comune, non è mai stato affrontato il tema della incapacità ON del sig. di integrarsi, di studiare la lingua italiana, di ottenere la licenza di guida e una stabile occupazione. Come pure è chiaro che la coppia non ha mai intavolato l'argomento della multiculturalità del figlio e di quali tradizioni culturali e religiose seguire in famiglia.
È emersa, invece, una dinamica familiare sbilanciata e non comunicativa, in cui la ricorrente si
è posta come figura trainante – finanziariamente e non solo – dell'intero nucleo;
convincendosi, in una prima fase, che il resistente potesse dedicarsi in via esclusiva all'accudimento del figlio minore, senza, tuttavia, che la coppia avesse condiviso un progetto genitoriale ed educativo comune. ON La fragilità strutturale della famiglia creata dai sig.ri e è emersa con maggiore Pt_1 problematicità al momento della crisi: la ricorrente con il figlio si è trasferita in una nuova casa ON di proprietà, rifugiandosi nel sostegno della famiglia di origine, mentre il sig. – allo scadere del contratto di locazione nella casa familiare – ha continuato a vivere in struttura di accoglienza, senza stabile occupazione e con permanenti difficoltà di espressione linguistica e integrazione sociale.
Nel tempo, quindi, le distanze culturali, sociali ed economiche dei coniugi si sono progressivamente ampliate e compromesse, provocando continue fonti di incomprensione e reciproco risentimento.
Ciò a discapito del figlio minore che – come evidenziato anche dal c.t.u. – si è trovato esposto nel conflitto genitoriale, manifestando comportamenti protettivi nei confronti di ambo i genitori e orientando il proprio contegno per evitarne il contrasto e lo scontro.
3.1 L'ampia premessa è essenziale per rappresentare le difficoltà – allo stato non dirimibili – della coppia e del nucleo familiare a instaurare un rapporto dialogico equilibrato e costruttivo nell'interesse del figlio, non essendovi, quindi, i presupposti per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Ciò anche in relazione alle condotte persecutorie messe in atto dal resistente in danno della sig.ra per come accertate in sede penale con la sentenza depositata in data 6 maggio Pt_1
2024 (la cui produzione è ammissibile, in quanto il deposito della sentenza è sopravvenuto in data successiva alla chiusura dell'istruttoria di causa), che concorrono, in uno agli atteggiamenti di aggressività registrati dal c.t.u., a rafforzare il convincimento del Tribunale sull'insussistenza allo stato dei presupposti per un rapporto co-parentale equilibrato e adeguato a tutelare l'interesse del minore e dell'altro genitore. Basti qui riportare – a conferma – quanto evidenziato nella relazione peritale del c.t.u.: Per_1 risulta un bambino all'interno del conflitto, diviso tra l'amore che prova per il padre e la madre, ma anche la paura di innescare la rabbia paterna e il senso di abbandono della madre (…) ha imparato ad adattarsi quando sta con il padre e di sfogarsi quando sta con la madre, senza vivere un equilibrio tra il mondo paterno e materno, ma sempre in un eterno conflitto. Da una parte viene investito delle interpretazioni del papà riguardanti l'ambiente materno, e dall'altra dalle paure e giudizi della madre verso l'ambiente paterno, facendosi carico dei vissuti materni entrando quasi in un conflitto di lealtà che per fortuna non si è mai risolto in una negazione della figura paterna. (…) IL sente inoltre di dover proteggere la madre e farle sentire la sua vicinanza, la sua paura è quella che il padre possa agire in modo aggressivo, anche verbalmente, verso la madre. Ha assunto quindi un ruolo salvifico nei confronti della madre anche nel controllare il padre. In questa dinamica non è sorprendente il fatto che abbia una forte Per_1 iperattività e aggressività che esplode in contesti dove si sente protetto, come quello materno e scolastico” (p. 107 relazione c.t.u).
Inoltre, l'assenza di dialogo fra i genitori e la loro diametrale polarizzazione socio-economica ha, ON con il tempo, sviluppato la distanza fra il sig. e il figlio, che – crescendo – non ha trovato nel genitore una figura capace di inserirsi nel proprio contesto. ON Il c.t.u. ha infatti a più riprese evidenziato come il sig. faccia molta fatica a comprendere e ad esprimersi in lingua italiana (mentre al contrario non è emerso che arli la lingua araba), Per_1 oltre a mostrare un atteggiamento di forte rigidità e chiusura verso le attività e gli impegni sociali del figlio (come nel caso del rugby).
Il c.t.u. ha registrato l'affetto che lega il minore al padre, ma ha anche lasciato emergere la difficoltà di a gestire le interazioni scomposte del genitore, rispetto alla cultura e alla realtà Per_1 sociale nella quale il figlio è a tutti gli effetti ormai inserito (il riferimento è all'episodio occorso ON durante l'ampliamento delle frequentazioni padre-figlio, quando il sig. ha aggredito verbalmente per aver chiesto la pizza con il prosciutto e ha quindi chiamato la madre per Per_1 venirlo a riprendere prima dell'orario previsto, p. 112 relazione peritale).
È probabile che tali condotte del resistente – pur inadeguate o, comunque, fortemente limitate
– siano riconducibili alla frustrazione e al risentimento nel percepire un progressivo allontanamento del figlio dalla propria mentalità per avvicinarsi a esperienze che il padre al momento non condivide o non si può permettere e il Collegio concorda con il patrocinio del resistente nel ritenere che il genitore non debba essere valutato solo in base ai propri limiti, ma ON va anche evidenziato come il sig. – che ha fatto ingresso in Italia nel 2000 – non ha dimostrato, nei cinque anni di durata di questo processo, alcun impegno attivo e propulsivo nell'imparare la lingua italiana, nel reperire un'occupazione stabile e un alloggio idoneo a consentirgli di trascorrere maggior tempo con il figlio anche al fine di avvicinarlo, naturalmente e senza imposizioni, alle proprie tradizioni e al proprio modello educativo.
Il Tribunale evidenzia che nessun giudizio di valore può essere espresso – e viene espresso – in relazione a quale sia il culto e la cultura in cui deve essere cresciuto il minore, nulla potendosi quindi statuire in merito alla circoncisione o alla frequentazione degli ambienti e delle tradizioni islamiche, salvo ricordare che la doppia provenienza dei genitori rappresenta la cifra identitaria di che deve essere tutelata e preservata quale suo diritto insopprimibile prima di tutto Per_1 come persona, oltre che come figlio, ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Il giudizio del Tribunale sull'inidoneità genitoriale del padre non risiede quindi nella sua provenienza ma nell'inerzia dimostrata nel costruire una dimensione genitoriale, linguistica, abitativa e lavorativa, idonea ad accogliere il bambino. ON A ciò si aggiunge che il c.t.u. ha registrato ulteriori lacune genitoriali nel sig. quali: “propone interazioni e stimolazioni povere e limitate rispetto alle esigenze del figlio;
non si mostra in grado di raccordare la funzione di guida e di stimolo con l'altro genitore”, “non si confronta quasi mai con l'altro genitore oppure tende a contrastare le sue idee e i suoi propositi in questa direzione, collabora poco e in maniera incoerente con l'altro genitore per il raggiungimento di tale scopo, non si preoccupa di armonizzare gli insegnamenti valoriali con quelli dell'ambiente in cui il figlio
è inserito, ponendo qualche difficoltà”, “a volte omette di fornire consigli e insegnamenti su come comportarsi nell'ambiente scolastico, interviene spesso nei rapporti tra il figlio e i coetanei ma in maniera spesso eccessiva, ovvero fornendo insegnamenti a volte inadeguati rispetto alle esigenze relazionali del figlio ed alle sue capacità di adattamento (si oppone all'attività sportiva
e comunica al figlio, tramite le sue telefonate, il suo dispiacere quando il figlio è nell'ambiente sportivo o con le persone inerenti allo sport, non è consapevole delle problematiche che il figlio vive a scuola, che sono appunto relazionali)”, “svolge i propri compiti educativi normativi saltuariamente ed incostantemente;
non asseconda adeguatamente la funzione di guida e di controllo svolta dall'altro genitore, svalutandola e non cercando una preventiva condivisione (non mantiene la coerenza sui tempi di permanenza del figlio con lui accettando la richiesta di questo di esser riportato dalla madre, non collabora nel convincere il figlio nel fare i compiti da lui, riesce
a comunicare al figlio l'importanza dell'impegno scolastico. Esprime un giudizio negativo nei confronti dell'altro genitori nel porre le regole come per esempio nei compiti)”, “non è sufficientemente tempestivo nel chiedere supporto, non interviene per assicurargli i supporti psicosociali (non ha accettato tempestivamente il percorso psicologico ma solo dopo un sollecito legale, non si rende edotto delle problematiche scolastiche del figlio e di come supportare la madre nel trovare mezzi di aiuto. Dopo esser stato sollecitato mantiene un interesse nelle attività riabilitative del figlio , esempio nei colloqui con la terapeuta)”, “fornisce in maniera insufficiente
l'inserimento del figlio in gruppi ed attività sportive socializzanti, tende a sfavorire le attività extrascolastiche del figlio non assecondando le sue esigenze, esercita un eccessivo controllo sul figlio e delle sue frequentazioni (lo sport viene esplicitamente svalutato, come le attività ad esso collegate, esercitando un controllo telefonico. Pretende di anteporsi alle attività del figlio, non crea momenti di socializzazione del figlio con il gruppo dei pari)”, “lascia al figlio ridotte possibilità di socializzazione al di fuori dell'ambiente scolastico, limitando fortemente le frequentazioni con compagni che non condividono i riferimenti culturali\religiosi; impedisce al figlio di compiere attività extrascolastiche adeguate alle sue esigenze, ponendo limitazioni legate a differenze culturali (non condivide le frequentazioni del figlio e non partecipa a nessuna attività, ha reagito in maniera aggressiva quando il figlio ha avuto comportamenti distanti dal credo religioso mussulmano o si è distanziato dall'essere mussulmano, mantiene la convinzione che il figlio è mussulmano)”, “si oppone ad interventi esterni rivolti all'educazione del minore, (non ha accettato in modo autonomo la psicoterapia), non tollera la presa dei nonni come risorsa”, “si rifiuta di accettare la presenza dei nonni paterni nella presenza del figlio, ostacola l'operato del genitore nella gestione del figlio giudicandolo negativamente in esplicito e implicito, evita qualsiasi forma di confronto con l'altro genitore, con grave carenza di riflessività (non accetta di scrivergli o di esser presente alle partite del figlio per non avere contatti anche distanti con la signora o la sua famiglia)”, “procura discussioni con l'altro anche in modo aggressivo verbalmente in presenza del figlio, quando sfociano liti non si cura della presenza del figlio (il figlio ha riportato episodi simili e la sua attenzione nel non causare nel padre altre discussioni a danni della madre, episodio della pizza e della religione)”, “assume comportamenti contradditori e incoerenti alle volte, rispondendo in maniera poco prevedibile, riesce poco a modulare la rabbia nei confronti delle provocazioni del figlio quando queste toccano aspetti importanti come quello della religione, non comprende quali messaggi ci sono dietro i comportamenti del figlio, rimanendo sempre sulla sua lettura interpretativa verso la signora”, “riesce a mettersi in sintonia se il problema non riguarda la sfera materna e non mette in discussione il credo del padre, non collabora con l'altro genitore quando il figlio manifesta disagio relazione. Spesso infatti il figlio ha affermato alla terapeuta che con il padre non parla e non vuole che gli vengano riferite le cose che dice per paura che il padre le vive come un attacco verso di lui o un difetto materno”, “reagisce in maniera impulsiva ai comportamenti del figlio che ritiene sbagliati o provocatori, non tiene abbastanza conto dei sentimenti di vergogna e frustrazione del figlio. Accusa l'altro genitore dei comportamenti non adeguati del figlio”, “a volte può perdere il senso della misura nelle sue reazioni verbali”.
Alla luce di tali osservazioni, il c.t.u. ha concluso per una capacità genitoriale lievemente moderata in relazione al resistente: “il signor HA riporta delle grosse difficoltà linguistiche e di integrazione, forse collegate a qualche debolezza cognitiva. Queste difficoltà aumentano il suo stile interpretativo che già si è visto insito nella sua struttura di personalità che tende ad entrare in un sistema paranoideo quando la relazione sfugge dal suo controllo. Questo scatena una disinibizione degli impulsi che, nonostante il contenimento del setting della ctu, si è notato ed è che gli è stato esplicitato. Questo discontrollo motiva anche la sua problematica (a sua detta passata) con il gioco. La rigidità mentale, inerente soprattutto alla propria cultura di riferimento,
è stata in più occasioni la miccia che ha fatto scatenare l'atteggiamento aggressivo sia in ctu che ON negli ultimi tempi con il minore. Forse per difficoltà nella comprensione e cognitive, il signor pare non comprendere bene la realtà delle cose, è convinto dell'esistenza di situazioni non riscontrate dai fatti, ed il confronto con i dati reali lo porta ad aumentare le sue paranoie e irritabilità, anche quando è lui stesso a contraddirsi o ammettere la contraddizione (argomento gioco, argomento alcol e religione). Questa sintomatologia è stata espressa in sede di ctu ed ha contribuito ad aumentare il malessere di durante la sperimentazione di un ampliamento Per_1 del programma” (p. 123 relazione ctu).
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, relative all'elevata conflittualità dei genitori, unite ON all'aggressività del sig. il quale si è mostrato non sempre capace di assumere – senza preconcetti e sovrastrutture – le decisioni nel superiore interesse del minore, spingono a ritenere che per ora il migliore regime di affido di sia quello esclusivo in favore della madre, la Per_1 quale, pur nelle sue fragilità personali, ha dimostrato ottime capacità genitoriali nelle valutazioni del c.t.u., in quanto: “sa adattarsi alle esigenze del figlio assistendolo nei momenti di difficoltà senza sostituirsi a lui, sa adattarsi alle esigenze e bisogni del figlio, è in grado di fornirgli adeguati
e tempestivi supporti rieducativi e riabilitativi (Es: la madre organizza i tempi per le attività scolastiche e le controlla. Sostiene il figlio con una terapia per le difficoltà comportamentali di iperattività, è attiva nei colloqui genitori-figli)”, “il genitore è disponibile in maniera sufficiente ad insegnare al figlio i valori di riferimento culturale del suo ambiente di appartenenza, anche se in maniera alle volete non coerente. Collabora abbastanza spesso, anche se non sempre coerentemente con l'altro genitore rispetto al raggiungimento di tale scopo”, “sa adattarsi alle esigenze ed alle risorse del figlio mostrandosi capace di fornire consigli ed insegnamenti atti a favorire la socializzazione nel gruppo dei pari, interagisce positivamente con i professori ( riconosce i bisogni del figli e i limiti e ha compreso quali attività potrebbero aiutarlo nel contenersi come lo sporto e la psicoterapia, è attiva nelle attività scolastiche e terapeutiche)”, “sa promuovere le capacità adattive del figlio e di autonomia, fornendo regole e abitudini appropriate, si mostra nella maggior parte delle volte disponibile nel sostenere le funzioni dell'altro genitore quando il figlio non le riconosce, anche se l'educazione viene delegata totalmente alla madre”, “sa fornire anche in prospettiva preventiva le abilità sociali ed i processi di apprendimento del figlio, mostrandosi capace di fornire i supporti adeguati nel tempo giusto, interagisce efficacemente con gli specialisti coinvolti (ha attivato la richiesta del sostegno psicologico)”, “sa adattarsi alle esigenze ed alle risorse del figlio mostrandosi capace di assecondare e favorire la socializzazione con il gruppo del pari, supporta nei tempi e nei modi le attività del figlio (organizza i tempi propri per le attività del figlio e organizza le attività del bambino affinché non vengano trascurate”, “sa adattarsi alle esigenze ed alle risorse del figlio mostrandosi capace di assecondare il suo processo di socializzazione (sollecita il figlio nelle attività extrascolastiche e nei comportamenti che non si scontrino con il credo religioso del padre tipo suggerire alternative ad attività vietate dal padre per non creare contrasti)”, “si mostra capace di tutelare anche in prospettiva preventiva la salute del figlio fisica e psicologica”, “si attiva nella ricerca di figure esterne per migliorare la qualità e gestione educativa”, “si coordina con i professionisti e si dimostra capace di diffondere sicurezza, il figlio stesso sente di poter esprimere la rabbia ma anche sfogarsi con lei. Ha aspettative appropriate ed equilibrate, infonde fiducia al figlio”, “garantisce limiti ragionevoli al figlio, riflette con il figlio rispetto alle sue richieste, riesce a contenere sufficientemente le sue richieste”, “gestisce alle provocazioni del figlio senza usare aggressività, cerca di prevenire le situazioni che possono instaurare conflittualità con il figlio, pone i giusti limiti e cerca di comprendere il bisogno sottostante delle sue provocazioni, riesce a trovare strategie alternative per la soluzione del figlio”, “presta attenzione quando il figlio manifesta problemi di relazione attivandosi nel risolverli nel tempo necessario, cerca le cause del disagio e malessere del figlio, non collabora con l'altro genitore”,
“trasmette il proprio affetto adeguatamente anche se alle volte può risultare fredda e molto razionale. Sa sintonizzarsi con le emozioni del figlio, anche in anticipo, dimostrando empatia, rendendosi disponibile nell'ascoltarlo e supportarlo”, “spiega e giustifica al figlio le punizioni, rimprovera il figlio senza creare vergogna e frustrazione”, “adotta risposte adeguate alla sensibilità del figlio, evita offese e svalutazioni”.
Deve quindi essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, salvo stabilire se delegare alla Per_1 medesima anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in base a quanto previsto dall'art. 337-quater, co. 4, c.c.. ON Ritiene il Collegio che il sig. sia risultato un genitore con significativi limiti, ma non anche un genitore disinteressato al benessere del figlio.
I rilievi del c.t.u. sul punto paiono derivare dalle affermazioni di parte della sig.ra senza Pt_1 tuttavia ottenere riscontro obiettivo nelle risultanze processuali. ON Ciò che emerge, invece, dalla relazione peritale, è che le limitate capacità genitoriali del sig.
– unite alle difficoltà sociali che evidentemente incidono anche sulle relazioni con il figlio – non hanno portato ad escludere la sua attenzione all'interesse del minore, con il quale ha dimostrato esserci uno stretto legame affettivo.
Per queste ragioni, considerata anche l'età non più infantile di capace di esprimere le Per_1 proprie opinioni anche in relazione alle questioni di maggiore interesse e tenuto conto altresì dell'esigenza di garantire il diritto del minore alla preservazione della propria identità privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, evitando un allontanamento definitivo dal modello genitoriale paterno e dalla relativa provenienza (come fanno temere alcune osservazioni del c.t.u.: “[ ha Per_1 imparato anche ad adeguarsi al suo punto di vista, condividendo anche in modo strumentale le idee del padre, salvo poi abbandonarle una volta ritornato nell'ambiente materno” p. 106 relazione c.t.u.), il Collegio ritiene – allo stato – di mantenere in capo ad entrambi i genitori la responsabilità sulle scelte di maggiore importanza per il figlio.
Ciò in ossequio al principio di bigenitorialità – che non viene meno neppure nell'affidamento esclusivo – e al fine di tutelare l'interesse del minore a mantenere un coinvolgimento del padre nelle decisioni di maggiore importanza, limitatamente ai profili in cui tale partecipazione non si traduca in un ostacolo alla tempestiva assunzione delle scelte scolastiche, sanitarie ed educative.
In tali casi, al fine di garantire la funzionalità del sistema, in caso di disaccordo sulle decisioni di maggiore importanza la scelta finale spetterà alla madre, quale genitore affidatario, previa indispensabile comunicazione scritta al padre da effettuarsi in forma scritta (anche telematica).
Resta salva la possibilità per ciascun genitore di rivolgersi al giudice ai sensi dell'art. 337-ter, co.
3, c.c., per la decisione di singole questioni, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
3.2. Pacifico fra le parti il collocamento prevalente del minore, presso l'indirizzo di residenza materno, il regime di frequentazione padre-figlio deve essere confermato nelle medesime modalità e tempistiche seguite dall'ordinanza presidenziale del 10.5.2021.
Ciò in quanto, come confermato dallo stesso resistente, egli non ha ancora reperito un alloggio adeguato ad ospitare un minore, malgrado le affermate ricerche, e vive attualmente presso un amico, solo perché l'istituto dove ha continuato ad abitare sinora, è chiuso per CP_2 interventi di ristrutturazione.
Non va neppure sottaciuto che i tentativi di ampliamento della frequentazione padre e figlio effettuati in sede di c.t.u. hanno dato esito negativo e mal si conciliano peraltro con l'impiego lavorativo fuori provincia del resistente.
Le considerazioni che precedono impediscono inoltre di riconoscere al resistente periodi più lunghi di permanenza del figlio nei periodi di festività e vacanze, dovendo anche in tali occasioni essere osservato il calendario ordinario, salvo riconoscere alla madre il diritto di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare anticipatamente con il padre, e a quest'ultimo ulteriori due ore – da concordare con la madre in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore – ON durante le festività della tradizione culturale del sig. laddove non coincidenti con i giorni di visita già previsti da calendario.
Ai fini del mantenimento di un rapporto costante, si ritiene opportuno prevedere la possibilità per il padre di effettuare una telefonata o videochiamata quotidiana, in un orario compreso tra le 19 e le 20, salvo diverso accordo con il minore, con durata proporzionata all'età del minore.
3.3. Deve infine essere disposta la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale dell'AULSS1 – Dolomiti, nel Consultorio del distretto di RE, al fine di attivare i percorsi ritenuti necessari ed opportuni per supportare la genitorialità delle parti, al fine anche di creare un nuovo dialogo co-parentale da cui possa derivare l'ampliamento della frequentazione padre e figlio, oltre che – auspicabilmente – i presupposti per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. ON In tale prospettiva, va incaricato il servizio anche di supportare il sig. nella ricerca di una soluzione abitativa che sia adeguata all'ospitalità del figlio minore, con incarico ulteriore di monitoraggio per almeno un anno e relazione semestrale al giudice tutelare.
3.3. Quanto invece all'assegno di mantenimento ordinario, esso deve essere stabilito nella misura di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, che paiono proporzionati, rispetto alla maggiore entrata reddituale della madre (che presenta redditi annuali medi compresi ON fra i € 48.000,00 e i € 50.000,00), e adeguati, alla capacità economica del sig. attualmente assunto a tempo indeterminato come aiuto perforatore, con stipendio mensile medio pari a circa
€ 1.300,00 ma ancora privo – per quanto agli atti – di oneri abitativi, fermo il dovere di ciascun genitore di contribuire con il 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso questo Tribunale.
4. Considerata la complessità della materia trattata e l'assenza di una vera e propria soccombenza, oltre a non potersi applicare al caso di specie nemmeno il principio di causazione, le spese processuali vanno compensate fra le parti, ponendo definitivamente a carico della parte capiente, che ne aveva fatto richiesta, gli oneri della c.t.u., come già liquidati con separato decreto in corso di causa, in attuazione del principio di proporzionalità e solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, nella composizione collegiale di cui sopra, definitivamente pronunciando
I. RIGETTA la domanda di ciascuna delle parti di addebito della separazione all'altro coniuge;
II. DISPONE l'affidamento esclusivo del minore, alla madre, , con Per_1 Parte_1 collocamento prevalente presso l'indirizzo di residenza della madre;
III. DISPONE che le decisioni di maggiore importanza (di istruzione, sanitarie ed educative) siano assunte previa consultazione di entrambi i genitori;
in caso di disaccordo o di inerzia del padre del rispondere tempestivamente a questioni urgenti, la decisione finale spetterà alla madre, salva la possibilità di ricorso al giudice ai sensi dell'art. 337-ter, co. 3, c.c.;
IV. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con il seguente calendario: prima settimana: sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 15 alle 17.30; seconda settimana: venerdì dalle 17-17.30 alle 19.30; terza settimana: sabato dalle 10.00 alle 12.30 e domenica dalle 10.00 alle 12.30; quarta settimana: venerdì dalle 17-17.30 alle 19.30. Dispone che il medesimo calendario sia seguito anche nei periodi delle festività e di vacanza scolastica, salvo il diritto della madre di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, previo congruo avviso all'altro genitore.
Il padre ha il diritto di trascorrere con il figlio due ore ulteriori, da concordare con l'altro genitore in base agli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, ON nelle giornate di festività secondo le tradizioni culturali del sig. laddove ricorrenti in un giorno non previsto dal calendario di visita ordinario. ON Dispone altresì che il sig. possa telefonare o videotelefonare al figlio minore quotidianamente, almeno una volta al giorno, in un orario compreso fra le 19.00 e le 20.00, salvo diverso accordo con il minore.
V. OBBLIGA il sig. a corrispondere alla sig.ra , entro il ONroparte_1 Parte_1 giorno quindici di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2027, secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in essere in questo Tribunale;
VI. INCARICA il Servizio sociale dell'Aulss 1 Dolomiti di RE, Consultorio Familiare, di:
- prendere in carico il nucleo familiare attivando tutti i percorsi familiari o individuali, questi ultimi su base volontaria, volti a supportare i genitori nell'obiettivo dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, valutando ed attuando progressivamente frequentazioni più ampie padre e figlio laddove ne ricorrano le condizioni;
- supportare e coadiuvare il sig. nella ricerca di un'abitazione idonea ONroparte_1 all'ospitalità di un minore;
- monitorare il nucleo familiare per almeno un anno, con onere di relazione semestrale al giudice tutelare competente per territorio;
VI. COMPENSA le spese di lite, ponendo definitivamente a carico della sig.ra , Parte_1 gli oneri di C.T.U. come già liquidati con separato decreto.
Così deciso a Belluno, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati: dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Chiara SANDINI Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 513 /2020 R.G. promossa per la domanda di separazione personale dei coniugi e regolamentazione della responsabilità genitoriale da
c.f. , con il ministero e l'assistenza dell'avv. LISE Parte_1 C.F._1
MANOLA, con domicilio eletto nello studio del procuratore, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. FENT ONroparte_1 C.F._2
DA , con domicilio eletto nello studio del procuratore, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate all'udienza del 28 maggio 2025: per parte ricorrente:
“1) Sia pronunciata sentenza di separazione con addebito al signor per non ONroparte_1 aver contribuito al mantenimento della famiglia ed alla crescita del figlio (almeno sino a che quest'ultimo ha compiuto gli 11 anni d'età) e per l'atteggiamento violento, ingiurioso e persecutorio nei confronti della moglie e confermato dalla sentenza penale n. Parte_1
229/2024 del Tribunale di Belluno che si deposita;
2) sia affidato il figlio minore nato Per_1
a RE il 19.05.2012 in via esclusiva alla madre con la quale continuerà a vivere Parte_1 presso la di lei abitazione sita in Pedavena (BL) viale Vittorio Veneto n. 22 con possibilità da parte del padre di frequentarlo e fargli visita come da calendario ora vigente;
3) sia posto a carico del padre un assegno di mantenimento a favore del figlio pari ad euro 300,00= al Per_1 mese, rivalutabile secondo indici Istat, sino a quando quest'ultimo non avrà raggiunto
l'indipendenza economica oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo protocollo del Tribunale di Belluno, che si rendono necessarie per il figlio;
4) i nonni materni continueranno
a coadiuvare la signora nella gestione del figlio;
5) le decisioni relative a questioni Pt_1 mediche e scolastiche saranno prese della signora in via esclusiva. Si esclude in ogni Pt_1 caso la circoncisione di fino al compimento del 18° anno, la frequentazione di moschee e Per_1 di luoghi di culto islamico e l'osservanza del da parte del minore: 6) qualora la madre Per_2 ON
o i nonni decidessero di portare n vacanza il signor non potrà opporsi senza giustificato Per_1 motivo;
7) i coniugi prestano il consenso per il rilascio di documento valido per l'espatrio, tuttavia la signora non presta il consenso all'espatrio del minore. 8) Spese legali e di CTU Pt_1 integralmente rifuse”; per parte resistente:
“NEL MERITO: sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti della sig.ra avendo ella abbandonato il tetto coniugale in data 25.10.2019, come Parte_1 dalla stessa dichiarato, alle seguenti conclusioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. 2) Sia statuito che il figlio minore venga affidato alla responsabilità Per_1 genitoriale di entrambi i genitori ex l. n. 54/06 con collocazione prevalente presso la madre rimanendo la residenza del minore presso l'abitazione della madre.
3) Sia disposto che il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro Per_1
200,00 mensili. Tale somma sarà corrisposta entro il 15 di ogni mese e verrà versata sul c/c ON intestato alla sig.ra i cui estremi sono già noti al sig. Tali somme saranno Pt_1 aggiornate annualmente in base agli indici ISTAT. 4) Sia disposto che le spese straordinarie, ON individuate secondo il protocollo del Tribunale di Belluno, verranno rimborsate dal sig. nella misura del 50% previa esibizione del giustificativo;
con riferimento alle spese che richiedono il preventivo accordo il genitore che si presta ad anticipare la spesa, questi dovrà comunicare il suo intendimento all'altro attraverso una modalità rapida convenzionale (trasmissione via sms,
o altra messaggistica tracciabile), a seguito del quale l'altro genitore dovrà manifestare obbligatoriamente il proprio dissenso, motivandolo nell'immediatezza, o, nel termine richiesto all'uopo. Una volta sostenuta la spesa, verrà inoltrata copia del documento fiscale attestante il pagamento all'altro genitore attestante e contestualmente questi provvederà al rimborso della quota di sua spettanza entro 7 giorni. Le spese straordinarie potranno anche essere compensate tra i genitori. 5) Sia statuito che i coniugi, nello spirito della L. 54/06, provvederanno a regolare
i rapporti tra loro e il figlio, adeguandoli di volta in volta alle singole esigenze ed alle necessità del minore, nello spirito di una fattiva e concreta collaborazione volta all'educazione, all'istruzione e alla serena crescita del figlio. Sia statuito che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà previo avviso alla madre. In caso di disaccordo Per_1 ON troveranno applicazione le seguenti regole: sia disposto che -sino a quando il sig. rimarrà presso l'istituto il diritto di frequentazione con il figlio sia disciplinato secondo il CP_2 seguente regime: 1° settimana sabato dalle 9 alle 14e00 con pranzo – domenica dalle 15 alle ON 19; 2° settimana venerdì dalle 17/17e30 in base all'orario di arrivo a casa del sig. fino alle
20e30/21 con cena;
3° settimana sabato dalle 9 alle 14e00 con pranzo e domenica dalle 10 alle
19.00; 4° settimana venerdì dalle 17/17e30 in base all'orario di arrivo del padre sino alle 20.3/21 ON con cena;
-Da quando il sig. reperirà una propria abitazione sia disposto che il minore potrà trascorrere con il padre almeno 2 pomeriggi alla settimana sino alle ore 21.00, compatibilmente con i suoi turni di lavoro, e, nei weekend, il figlio starà a settimane alterne col padre (con possibilità di pernottamento) e con la madre;
trascorrerà le vacanze di Natale 2025 dal Per_1
24/12 al 30/12 con la madre e dal 31/12 al 06/01 con il padre;
per l'anno successivo a periodi invertiti e così alternativamente per ogni anno successivo;
il figlio trascorrerà il sabato e la domenica di Pasqua a partire dal 2026 con la madre e il lunedì e il martedì successivi con il padre;
per l'anno successivo a periodi invertiti e così alternativamente per ogni anno successivo;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà tre settimane anche non consecutive con il padre, il quale comunicherà alla madre entro il 30 maggio gli eventuali periodi di villeggiatura e i luoghi ove verranno trascorse le vacanze;
in caso di impedimento dei figli o del padre, quest'ultimo potrà recuperare il periodo di visita quando vorrà; il tutto, nel rispetto del superiore interesse dei minori ed avuto riguardo alle esigenze di salute, studio e frequentazione personale dei minori
e dei rispettivi genitori, i quali potranno concordare direttamente, altri, diversi ed ulteriori periodi ON di visita e frequentazione del padre con i minori. 6) Sia garantita al sig. di sentire telefonicamente ogni giorno con orari che verranno concordati tra i genitori. 7) Sia disposto Per_1 che, nell'esclusivo interesse del figlio, i genitori proseguano un percorso formativo presso il
Servizio per l'Età Evolutiva di RE (BL) che coinvolga anche il minore, nell'ottica di una graduale estensione dei periodi di visita con il sig. HA. 8) Sia delegato il Servizio Età Evolutiva del
Distretto di RE venga intrapreso un percorso di sostegno alla bi genitorialità. 9) Sia statuito che le decisioni in merito a questioni mediche, scolastiche, educative e religiose del figlio minore siano assunte con l'accordo di entrambi i genitori, nell'interesse esclusivo del figlio. 10) Sia statuito che i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e si rilasciano consenso reciproco al rilascio di valido documento d'identità dei figli. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di adottare l'affidamento esclusivo da parte materna, adottare il più ampio calendario di visite proposto nella CTU.
In ogni caso: Spese di CTU e di CTP interamente a carico della sig.ra Spese ed onorari Pt_1 di lite, oltre a spese generali ed accessori di legge integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2020, la ricorrente, psicologa di anni cinquanta, ha attivato il Tribunale chiedendo in via preliminare l'adozione di misure di protezione in contrasto agli atti persecutori e minatori del coniuge, , oltre alla pronuncia di ONroparte_1 separazione personale dei coniugi, integrata successivamente con domanda di addebito alle condotte violente del marito, e regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti del figlio minore della coppia, (nato il [...]), nel senso dell'affido c.d. super-esclusivo in Per_1 favore della madre, presso la quale collocare il figlio e frequentazione in modalità protetta con il padre. A fronte, poi, della precaria situazione lavorativa del coniuge, la ricorrente non ha chiesto inizialmente alcun contributo al mantenimento del figlio, offrendosi peraltro di farsi carico del canone di locazione della casa familiare, nella quale era rimasto ad abitare il solo sig.
[...]
, fino alla scadenza del contratto. CP_1 Con ordinanza n. 2486 del 16.9.2020, il Tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento del sig. ON alla moglie e ha previsto incontri padre figlio in forma protetta presso il servizio sociale dell'aulss 1 Dolomiti del distretto di RE.
Il resistente, cittadino italiano di origini egiziane, si è costituito in data 11.9.2020 contestando le allegazioni della moglie. Ha in particolare rappresentato che – pur non riuscendo a reperire una stabile occupazione, anche a fronte del gap linguistico e culturale – egli si è sempre occupato della cura e dell'accudimento del figlio, fin dalla tenera età, consentendo alla madre di riprendere in tempi brevi la propria professione, dalla quale ricavava il sostentamento il nucleo familiare. ON Il sig. ha, poi, contestato di aver agito con violenza nei confronti della moglie, alla quale ha per contro chiesto di addebitare la separazione, per aver abbandonato il tetto coniugale. Il resistente ha anche lamentato di essere stato mortificato nel proprio ruolo di coniuge e genitore dalla famiglia della ricorrente, che ha contribuito ad aumentare la distanza culturale e socio- economica fra i coniugi.
Si è infine associato alle domande della sig.ra in punto separazione, collocamento e Pt_1 mantenimento del figlio minore, chiedendone tuttavia l'affido condiviso, in regime di frequentazione per almeno due visite settimanali oltre ai fine settimana alternati e impegnandosi a contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del minore dal momento in cui avrebbe reperito una stabile occupazione.
La causa è stata regolata dal rito applicabile ratione temporis e, in via provvisoria e urgente, il
Presidente f.f. e, all'epoca, relatore della causa, ha accolto le istanze della ricorrente, fermi gli ordini di protezione e le frequentazioni protette già adottati.
A seguito della relazione dell'11.2.2021 dei servizi incaricati di prendere in carico il nucleo familiare, i quali hanno evidenziato l'elevata conflittualità della coppia genitoriale, ma hanno anche registrato “l'inequivocabile legame affettivo fra il minore e suo padre”, tale da rendere inopportuno, in quanto fonte di disagio per il minore, il contesto protetto per i relativi incontri, sono stati revocati gli ordini di protezione disposti e, in data 10.5.2021, sono stati modificati i provvedimenti provvisori nel senso di consentire al padre incontri liberi con il minore, regolati secondo il seguente calendario: prima settimana: sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle
15 alle 17.30; seconda settimana: venerdì dalle 17-17.30 alle 19.30; terza settimana: sabato dalle 10.00 alle 12.30 e domenica dalle 10.00 alle 12.30; quarta settimana: venerdì dalle 17-
17.30 alle 19.30.
Calendario che, lo si anticipa fin da subito, le parti hanno continuato a rispettare per tutta la durata del processo.
A seguito di sentenza parziale sulla separazione dei coniugi depositata in data 7 luglio 2022, la causa è stata rimessa in istruttoria e istruita solo documentalmente e con consulenza tecnica sulla capacità genitoriale e il relativo regime di affido, collocamento e frequentazione del minore, depositata in data 8 marzo 2024.
Non è stato disposto l'ascolto del minore, in quanto risulta documentalmente che era già Per_1 stato sentito nel procedimento penale n. 1291/2020 R.G.N.R.. La causa, in conclusione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe, e sono stati loro assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito della sentenza n. 267/2022, depositata in data 7.7.2022 e divenuta ormai definitiva, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, restano punti controversi della causa la reciproca domanda di addebito dei coniugi e la regolamentazione della responsabilità genitoriale del minore , di anni tredici. Per_1
2. Nessuna delle parti ha dato prova dei presupposti per l'addebito della separazione all'altro coniuge.
La ricorrente ha riferito condotte di violenza verbale e fisica da parte del marito, aventi data antecedente alla separazione di fatto nell'anno 2019, quali il grave episodio di minaccia con il coltello all'addome nell'anno 2016, oltre a comportamenti persecutori e aggressivi successivi all'anno 2019, quando la ricorrente aveva già lasciato la casa coniugale.
Dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, la sig.ra ha chiesto di precisare Pt_1 direttamente le conclusioni, non insistendo per le domande di prova orale formulate con le memorie di cui all'art. 183, co. 2, c.p.c..
Sicché, delle condotte di violenza domestica antecedenti alla crisi della coppia, quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, non vi è prova nel processo nemmeno in via indiziaria, per non essere stati accertati tali fatti, per prescrizione del reato, neppure in sede penale.
Può invece considerarsi il valore indiziario delle condotte persecutorie accertate con la sentenza penale di condanna del 24.4.2024, univoche e concordanti con i rilievi comportamentali del sig. ON delineati dal c.t.u., ma si tratta di comportamenti successivi alla cessazione della convivenza dei coniugi e pertanto inidonee – pur nella loro gravità – a suffragare la pronuncia di addebito della separazione.
Parimenti infondata è la domanda di addebito di parte resistente, essendo emerso dal quadro generale dei fatti di causa che l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente – anche in ragione di ciò che si dirà a breve – è dovuto a una crisi e a una intollerabilità della convivenza insieme ormai da tempo in atto.
3. Entrando nel merito delle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, che hanno comportato il maggior impegno istruttorio in questo processo, giova preliminarmente evidenziare come il quadro familiare tracciato nel corso della causa ha rappresentato una situazione di profonda crisi ed esacerbata conflittualità nella coppia genitoriale, le cui cause risiedono nelle profonde diversità sociali, culturali ed economiche dei coniugi, sin dall'origine della relazione, che non sono mai state da essi elaborate o appianate nell'intento di creare una solida struttura personale e familiare. ON Come emerso dalla relazione peritale del c.t.u. di causa, i sig.ri e si sono conosciuti Pt_1 quando quest'ultima, nel 2009, già terminati da tempo gli studi universitari e inserita nella propria professione di psicologa, svolgeva attività di docenza in favore di soggetti svantaggiati, per il loro inserimento nel mondo del lavoro, quali – nel caso di specie – migranti di nuovo ingresso. ON Fra costoro vi era anche il sig. che aveva attirato l'attenzione della ricorrente – prima ancora di incontrarlo – per la propria origine egiziana, della cui cultura la si è detta affascinata. Pt_1
Su queste fragili basi è sorto un rapporto di coppia che – per motivi diversi e reciproci – è stato portato avanti dai coniugi in maniera scompensata e destrutturata: non è emersa una pianificazione condivisa della vita in comune, non è mai stato affrontato il tema della incapacità ON del sig. di integrarsi, di studiare la lingua italiana, di ottenere la licenza di guida e una stabile occupazione. Come pure è chiaro che la coppia non ha mai intavolato l'argomento della multiculturalità del figlio e di quali tradizioni culturali e religiose seguire in famiglia.
È emersa, invece, una dinamica familiare sbilanciata e non comunicativa, in cui la ricorrente si
è posta come figura trainante – finanziariamente e non solo – dell'intero nucleo;
convincendosi, in una prima fase, che il resistente potesse dedicarsi in via esclusiva all'accudimento del figlio minore, senza, tuttavia, che la coppia avesse condiviso un progetto genitoriale ed educativo comune. ON La fragilità strutturale della famiglia creata dai sig.ri e è emersa con maggiore Pt_1 problematicità al momento della crisi: la ricorrente con il figlio si è trasferita in una nuova casa ON di proprietà, rifugiandosi nel sostegno della famiglia di origine, mentre il sig. – allo scadere del contratto di locazione nella casa familiare – ha continuato a vivere in struttura di accoglienza, senza stabile occupazione e con permanenti difficoltà di espressione linguistica e integrazione sociale.
Nel tempo, quindi, le distanze culturali, sociali ed economiche dei coniugi si sono progressivamente ampliate e compromesse, provocando continue fonti di incomprensione e reciproco risentimento.
Ciò a discapito del figlio minore che – come evidenziato anche dal c.t.u. – si è trovato esposto nel conflitto genitoriale, manifestando comportamenti protettivi nei confronti di ambo i genitori e orientando il proprio contegno per evitarne il contrasto e lo scontro.
3.1 L'ampia premessa è essenziale per rappresentare le difficoltà – allo stato non dirimibili – della coppia e del nucleo familiare a instaurare un rapporto dialogico equilibrato e costruttivo nell'interesse del figlio, non essendovi, quindi, i presupposti per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Ciò anche in relazione alle condotte persecutorie messe in atto dal resistente in danno della sig.ra per come accertate in sede penale con la sentenza depositata in data 6 maggio Pt_1
2024 (la cui produzione è ammissibile, in quanto il deposito della sentenza è sopravvenuto in data successiva alla chiusura dell'istruttoria di causa), che concorrono, in uno agli atteggiamenti di aggressività registrati dal c.t.u., a rafforzare il convincimento del Tribunale sull'insussistenza allo stato dei presupposti per un rapporto co-parentale equilibrato e adeguato a tutelare l'interesse del minore e dell'altro genitore. Basti qui riportare – a conferma – quanto evidenziato nella relazione peritale del c.t.u.: Per_1 risulta un bambino all'interno del conflitto, diviso tra l'amore che prova per il padre e la madre, ma anche la paura di innescare la rabbia paterna e il senso di abbandono della madre (…) ha imparato ad adattarsi quando sta con il padre e di sfogarsi quando sta con la madre, senza vivere un equilibrio tra il mondo paterno e materno, ma sempre in un eterno conflitto. Da una parte viene investito delle interpretazioni del papà riguardanti l'ambiente materno, e dall'altra dalle paure e giudizi della madre verso l'ambiente paterno, facendosi carico dei vissuti materni entrando quasi in un conflitto di lealtà che per fortuna non si è mai risolto in una negazione della figura paterna. (…) IL sente inoltre di dover proteggere la madre e farle sentire la sua vicinanza, la sua paura è quella che il padre possa agire in modo aggressivo, anche verbalmente, verso la madre. Ha assunto quindi un ruolo salvifico nei confronti della madre anche nel controllare il padre. In questa dinamica non è sorprendente il fatto che abbia una forte Per_1 iperattività e aggressività che esplode in contesti dove si sente protetto, come quello materno e scolastico” (p. 107 relazione c.t.u).
Inoltre, l'assenza di dialogo fra i genitori e la loro diametrale polarizzazione socio-economica ha, ON con il tempo, sviluppato la distanza fra il sig. e il figlio, che – crescendo – non ha trovato nel genitore una figura capace di inserirsi nel proprio contesto. ON Il c.t.u. ha infatti a più riprese evidenziato come il sig. faccia molta fatica a comprendere e ad esprimersi in lingua italiana (mentre al contrario non è emerso che arli la lingua araba), Per_1 oltre a mostrare un atteggiamento di forte rigidità e chiusura verso le attività e gli impegni sociali del figlio (come nel caso del rugby).
Il c.t.u. ha registrato l'affetto che lega il minore al padre, ma ha anche lasciato emergere la difficoltà di a gestire le interazioni scomposte del genitore, rispetto alla cultura e alla realtà Per_1 sociale nella quale il figlio è a tutti gli effetti ormai inserito (il riferimento è all'episodio occorso ON durante l'ampliamento delle frequentazioni padre-figlio, quando il sig. ha aggredito verbalmente per aver chiesto la pizza con il prosciutto e ha quindi chiamato la madre per Per_1 venirlo a riprendere prima dell'orario previsto, p. 112 relazione peritale).
È probabile che tali condotte del resistente – pur inadeguate o, comunque, fortemente limitate
– siano riconducibili alla frustrazione e al risentimento nel percepire un progressivo allontanamento del figlio dalla propria mentalità per avvicinarsi a esperienze che il padre al momento non condivide o non si può permettere e il Collegio concorda con il patrocinio del resistente nel ritenere che il genitore non debba essere valutato solo in base ai propri limiti, ma ON va anche evidenziato come il sig. – che ha fatto ingresso in Italia nel 2000 – non ha dimostrato, nei cinque anni di durata di questo processo, alcun impegno attivo e propulsivo nell'imparare la lingua italiana, nel reperire un'occupazione stabile e un alloggio idoneo a consentirgli di trascorrere maggior tempo con il figlio anche al fine di avvicinarlo, naturalmente e senza imposizioni, alle proprie tradizioni e al proprio modello educativo.
Il Tribunale evidenzia che nessun giudizio di valore può essere espresso – e viene espresso – in relazione a quale sia il culto e la cultura in cui deve essere cresciuto il minore, nulla potendosi quindi statuire in merito alla circoncisione o alla frequentazione degli ambienti e delle tradizioni islamiche, salvo ricordare che la doppia provenienza dei genitori rappresenta la cifra identitaria di che deve essere tutelata e preservata quale suo diritto insopprimibile prima di tutto Per_1 come persona, oltre che come figlio, ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Il giudizio del Tribunale sull'inidoneità genitoriale del padre non risiede quindi nella sua provenienza ma nell'inerzia dimostrata nel costruire una dimensione genitoriale, linguistica, abitativa e lavorativa, idonea ad accogliere il bambino. ON A ciò si aggiunge che il c.t.u. ha registrato ulteriori lacune genitoriali nel sig. quali: “propone interazioni e stimolazioni povere e limitate rispetto alle esigenze del figlio;
non si mostra in grado di raccordare la funzione di guida e di stimolo con l'altro genitore”, “non si confronta quasi mai con l'altro genitore oppure tende a contrastare le sue idee e i suoi propositi in questa direzione, collabora poco e in maniera incoerente con l'altro genitore per il raggiungimento di tale scopo, non si preoccupa di armonizzare gli insegnamenti valoriali con quelli dell'ambiente in cui il figlio
è inserito, ponendo qualche difficoltà”, “a volte omette di fornire consigli e insegnamenti su come comportarsi nell'ambiente scolastico, interviene spesso nei rapporti tra il figlio e i coetanei ma in maniera spesso eccessiva, ovvero fornendo insegnamenti a volte inadeguati rispetto alle esigenze relazionali del figlio ed alle sue capacità di adattamento (si oppone all'attività sportiva
e comunica al figlio, tramite le sue telefonate, il suo dispiacere quando il figlio è nell'ambiente sportivo o con le persone inerenti allo sport, non è consapevole delle problematiche che il figlio vive a scuola, che sono appunto relazionali)”, “svolge i propri compiti educativi normativi saltuariamente ed incostantemente;
non asseconda adeguatamente la funzione di guida e di controllo svolta dall'altro genitore, svalutandola e non cercando una preventiva condivisione (non mantiene la coerenza sui tempi di permanenza del figlio con lui accettando la richiesta di questo di esser riportato dalla madre, non collabora nel convincere il figlio nel fare i compiti da lui, riesce
a comunicare al figlio l'importanza dell'impegno scolastico. Esprime un giudizio negativo nei confronti dell'altro genitori nel porre le regole come per esempio nei compiti)”, “non è sufficientemente tempestivo nel chiedere supporto, non interviene per assicurargli i supporti psicosociali (non ha accettato tempestivamente il percorso psicologico ma solo dopo un sollecito legale, non si rende edotto delle problematiche scolastiche del figlio e di come supportare la madre nel trovare mezzi di aiuto. Dopo esser stato sollecitato mantiene un interesse nelle attività riabilitative del figlio , esempio nei colloqui con la terapeuta)”, “fornisce in maniera insufficiente
l'inserimento del figlio in gruppi ed attività sportive socializzanti, tende a sfavorire le attività extrascolastiche del figlio non assecondando le sue esigenze, esercita un eccessivo controllo sul figlio e delle sue frequentazioni (lo sport viene esplicitamente svalutato, come le attività ad esso collegate, esercitando un controllo telefonico. Pretende di anteporsi alle attività del figlio, non crea momenti di socializzazione del figlio con il gruppo dei pari)”, “lascia al figlio ridotte possibilità di socializzazione al di fuori dell'ambiente scolastico, limitando fortemente le frequentazioni con compagni che non condividono i riferimenti culturali\religiosi; impedisce al figlio di compiere attività extrascolastiche adeguate alle sue esigenze, ponendo limitazioni legate a differenze culturali (non condivide le frequentazioni del figlio e non partecipa a nessuna attività, ha reagito in maniera aggressiva quando il figlio ha avuto comportamenti distanti dal credo religioso mussulmano o si è distanziato dall'essere mussulmano, mantiene la convinzione che il figlio è mussulmano)”, “si oppone ad interventi esterni rivolti all'educazione del minore, (non ha accettato in modo autonomo la psicoterapia), non tollera la presa dei nonni come risorsa”, “si rifiuta di accettare la presenza dei nonni paterni nella presenza del figlio, ostacola l'operato del genitore nella gestione del figlio giudicandolo negativamente in esplicito e implicito, evita qualsiasi forma di confronto con l'altro genitore, con grave carenza di riflessività (non accetta di scrivergli o di esser presente alle partite del figlio per non avere contatti anche distanti con la signora o la sua famiglia)”, “procura discussioni con l'altro anche in modo aggressivo verbalmente in presenza del figlio, quando sfociano liti non si cura della presenza del figlio (il figlio ha riportato episodi simili e la sua attenzione nel non causare nel padre altre discussioni a danni della madre, episodio della pizza e della religione)”, “assume comportamenti contradditori e incoerenti alle volte, rispondendo in maniera poco prevedibile, riesce poco a modulare la rabbia nei confronti delle provocazioni del figlio quando queste toccano aspetti importanti come quello della religione, non comprende quali messaggi ci sono dietro i comportamenti del figlio, rimanendo sempre sulla sua lettura interpretativa verso la signora”, “riesce a mettersi in sintonia se il problema non riguarda la sfera materna e non mette in discussione il credo del padre, non collabora con l'altro genitore quando il figlio manifesta disagio relazione. Spesso infatti il figlio ha affermato alla terapeuta che con il padre non parla e non vuole che gli vengano riferite le cose che dice per paura che il padre le vive come un attacco verso di lui o un difetto materno”, “reagisce in maniera impulsiva ai comportamenti del figlio che ritiene sbagliati o provocatori, non tiene abbastanza conto dei sentimenti di vergogna e frustrazione del figlio. Accusa l'altro genitore dei comportamenti non adeguati del figlio”, “a volte può perdere il senso della misura nelle sue reazioni verbali”.
Alla luce di tali osservazioni, il c.t.u. ha concluso per una capacità genitoriale lievemente moderata in relazione al resistente: “il signor HA riporta delle grosse difficoltà linguistiche e di integrazione, forse collegate a qualche debolezza cognitiva. Queste difficoltà aumentano il suo stile interpretativo che già si è visto insito nella sua struttura di personalità che tende ad entrare in un sistema paranoideo quando la relazione sfugge dal suo controllo. Questo scatena una disinibizione degli impulsi che, nonostante il contenimento del setting della ctu, si è notato ed è che gli è stato esplicitato. Questo discontrollo motiva anche la sua problematica (a sua detta passata) con il gioco. La rigidità mentale, inerente soprattutto alla propria cultura di riferimento,
è stata in più occasioni la miccia che ha fatto scatenare l'atteggiamento aggressivo sia in ctu che ON negli ultimi tempi con il minore. Forse per difficoltà nella comprensione e cognitive, il signor pare non comprendere bene la realtà delle cose, è convinto dell'esistenza di situazioni non riscontrate dai fatti, ed il confronto con i dati reali lo porta ad aumentare le sue paranoie e irritabilità, anche quando è lui stesso a contraddirsi o ammettere la contraddizione (argomento gioco, argomento alcol e religione). Questa sintomatologia è stata espressa in sede di ctu ed ha contribuito ad aumentare il malessere di durante la sperimentazione di un ampliamento Per_1 del programma” (p. 123 relazione ctu).
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, relative all'elevata conflittualità dei genitori, unite ON all'aggressività del sig. il quale si è mostrato non sempre capace di assumere – senza preconcetti e sovrastrutture – le decisioni nel superiore interesse del minore, spingono a ritenere che per ora il migliore regime di affido di sia quello esclusivo in favore della madre, la Per_1 quale, pur nelle sue fragilità personali, ha dimostrato ottime capacità genitoriali nelle valutazioni del c.t.u., in quanto: “sa adattarsi alle esigenze del figlio assistendolo nei momenti di difficoltà senza sostituirsi a lui, sa adattarsi alle esigenze e bisogni del figlio, è in grado di fornirgli adeguati
e tempestivi supporti rieducativi e riabilitativi (Es: la madre organizza i tempi per le attività scolastiche e le controlla. Sostiene il figlio con una terapia per le difficoltà comportamentali di iperattività, è attiva nei colloqui genitori-figli)”, “il genitore è disponibile in maniera sufficiente ad insegnare al figlio i valori di riferimento culturale del suo ambiente di appartenenza, anche se in maniera alle volete non coerente. Collabora abbastanza spesso, anche se non sempre coerentemente con l'altro genitore rispetto al raggiungimento di tale scopo”, “sa adattarsi alle esigenze ed alle risorse del figlio mostrandosi capace di fornire consigli ed insegnamenti atti a favorire la socializzazione nel gruppo dei pari, interagisce positivamente con i professori ( riconosce i bisogni del figli e i limiti e ha compreso quali attività potrebbero aiutarlo nel contenersi come lo sporto e la psicoterapia, è attiva nelle attività scolastiche e terapeutiche)”, “sa promuovere le capacità adattive del figlio e di autonomia, fornendo regole e abitudini appropriate, si mostra nella maggior parte delle volte disponibile nel sostenere le funzioni dell'altro genitore quando il figlio non le riconosce, anche se l'educazione viene delegata totalmente alla madre”, “sa fornire anche in prospettiva preventiva le abilità sociali ed i processi di apprendimento del figlio, mostrandosi capace di fornire i supporti adeguati nel tempo giusto, interagisce efficacemente con gli specialisti coinvolti (ha attivato la richiesta del sostegno psicologico)”, “sa adattarsi alle esigenze ed alle risorse del figlio mostrandosi capace di assecondare e favorire la socializzazione con il gruppo del pari, supporta nei tempi e nei modi le attività del figlio (organizza i tempi propri per le attività del figlio e organizza le attività del bambino affinché non vengano trascurate”, “sa adattarsi alle esigenze ed alle risorse del figlio mostrandosi capace di assecondare il suo processo di socializzazione (sollecita il figlio nelle attività extrascolastiche e nei comportamenti che non si scontrino con il credo religioso del padre tipo suggerire alternative ad attività vietate dal padre per non creare contrasti)”, “si mostra capace di tutelare anche in prospettiva preventiva la salute del figlio fisica e psicologica”, “si attiva nella ricerca di figure esterne per migliorare la qualità e gestione educativa”, “si coordina con i professionisti e si dimostra capace di diffondere sicurezza, il figlio stesso sente di poter esprimere la rabbia ma anche sfogarsi con lei. Ha aspettative appropriate ed equilibrate, infonde fiducia al figlio”, “garantisce limiti ragionevoli al figlio, riflette con il figlio rispetto alle sue richieste, riesce a contenere sufficientemente le sue richieste”, “gestisce alle provocazioni del figlio senza usare aggressività, cerca di prevenire le situazioni che possono instaurare conflittualità con il figlio, pone i giusti limiti e cerca di comprendere il bisogno sottostante delle sue provocazioni, riesce a trovare strategie alternative per la soluzione del figlio”, “presta attenzione quando il figlio manifesta problemi di relazione attivandosi nel risolverli nel tempo necessario, cerca le cause del disagio e malessere del figlio, non collabora con l'altro genitore”,
“trasmette il proprio affetto adeguatamente anche se alle volte può risultare fredda e molto razionale. Sa sintonizzarsi con le emozioni del figlio, anche in anticipo, dimostrando empatia, rendendosi disponibile nell'ascoltarlo e supportarlo”, “spiega e giustifica al figlio le punizioni, rimprovera il figlio senza creare vergogna e frustrazione”, “adotta risposte adeguate alla sensibilità del figlio, evita offese e svalutazioni”.
Deve quindi essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, salvo stabilire se delegare alla Per_1 medesima anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, in base a quanto previsto dall'art. 337-quater, co. 4, c.c.. ON Ritiene il Collegio che il sig. sia risultato un genitore con significativi limiti, ma non anche un genitore disinteressato al benessere del figlio.
I rilievi del c.t.u. sul punto paiono derivare dalle affermazioni di parte della sig.ra senza Pt_1 tuttavia ottenere riscontro obiettivo nelle risultanze processuali. ON Ciò che emerge, invece, dalla relazione peritale, è che le limitate capacità genitoriali del sig.
– unite alle difficoltà sociali che evidentemente incidono anche sulle relazioni con il figlio – non hanno portato ad escludere la sua attenzione all'interesse del minore, con il quale ha dimostrato esserci uno stretto legame affettivo.
Per queste ragioni, considerata anche l'età non più infantile di capace di esprimere le Per_1 proprie opinioni anche in relazione alle questioni di maggiore interesse e tenuto conto altresì dell'esigenza di garantire il diritto del minore alla preservazione della propria identità privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, evitando un allontanamento definitivo dal modello genitoriale paterno e dalla relativa provenienza (come fanno temere alcune osservazioni del c.t.u.: “[ ha Per_1 imparato anche ad adeguarsi al suo punto di vista, condividendo anche in modo strumentale le idee del padre, salvo poi abbandonarle una volta ritornato nell'ambiente materno” p. 106 relazione c.t.u.), il Collegio ritiene – allo stato – di mantenere in capo ad entrambi i genitori la responsabilità sulle scelte di maggiore importanza per il figlio.
Ciò in ossequio al principio di bigenitorialità – che non viene meno neppure nell'affidamento esclusivo – e al fine di tutelare l'interesse del minore a mantenere un coinvolgimento del padre nelle decisioni di maggiore importanza, limitatamente ai profili in cui tale partecipazione non si traduca in un ostacolo alla tempestiva assunzione delle scelte scolastiche, sanitarie ed educative.
In tali casi, al fine di garantire la funzionalità del sistema, in caso di disaccordo sulle decisioni di maggiore importanza la scelta finale spetterà alla madre, quale genitore affidatario, previa indispensabile comunicazione scritta al padre da effettuarsi in forma scritta (anche telematica).
Resta salva la possibilità per ciascun genitore di rivolgersi al giudice ai sensi dell'art. 337-ter, co.
3, c.c., per la decisione di singole questioni, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
3.2. Pacifico fra le parti il collocamento prevalente del minore, presso l'indirizzo di residenza materno, il regime di frequentazione padre-figlio deve essere confermato nelle medesime modalità e tempistiche seguite dall'ordinanza presidenziale del 10.5.2021.
Ciò in quanto, come confermato dallo stesso resistente, egli non ha ancora reperito un alloggio adeguato ad ospitare un minore, malgrado le affermate ricerche, e vive attualmente presso un amico, solo perché l'istituto dove ha continuato ad abitare sinora, è chiuso per CP_2 interventi di ristrutturazione.
Non va neppure sottaciuto che i tentativi di ampliamento della frequentazione padre e figlio effettuati in sede di c.t.u. hanno dato esito negativo e mal si conciliano peraltro con l'impiego lavorativo fuori provincia del resistente.
Le considerazioni che precedono impediscono inoltre di riconoscere al resistente periodi più lunghi di permanenza del figlio nei periodi di festività e vacanze, dovendo anche in tali occasioni essere osservato il calendario ordinario, salvo riconoscere alla madre il diritto di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare anticipatamente con il padre, e a quest'ultimo ulteriori due ore – da concordare con la madre in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore – ON durante le festività della tradizione culturale del sig. laddove non coincidenti con i giorni di visita già previsti da calendario.
Ai fini del mantenimento di un rapporto costante, si ritiene opportuno prevedere la possibilità per il padre di effettuare una telefonata o videochiamata quotidiana, in un orario compreso tra le 19 e le 20, salvo diverso accordo con il minore, con durata proporzionata all'età del minore.
3.3. Deve infine essere disposta la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale dell'AULSS1 – Dolomiti, nel Consultorio del distretto di RE, al fine di attivare i percorsi ritenuti necessari ed opportuni per supportare la genitorialità delle parti, al fine anche di creare un nuovo dialogo co-parentale da cui possa derivare l'ampliamento della frequentazione padre e figlio, oltre che – auspicabilmente – i presupposti per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. ON In tale prospettiva, va incaricato il servizio anche di supportare il sig. nella ricerca di una soluzione abitativa che sia adeguata all'ospitalità del figlio minore, con incarico ulteriore di monitoraggio per almeno un anno e relazione semestrale al giudice tutelare.
3.3. Quanto invece all'assegno di mantenimento ordinario, esso deve essere stabilito nella misura di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, che paiono proporzionati, rispetto alla maggiore entrata reddituale della madre (che presenta redditi annuali medi compresi ON fra i € 48.000,00 e i € 50.000,00), e adeguati, alla capacità economica del sig. attualmente assunto a tempo indeterminato come aiuto perforatore, con stipendio mensile medio pari a circa
€ 1.300,00 ma ancora privo – per quanto agli atti – di oneri abitativi, fermo il dovere di ciascun genitore di contribuire con il 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in essere presso questo Tribunale.
4. Considerata la complessità della materia trattata e l'assenza di una vera e propria soccombenza, oltre a non potersi applicare al caso di specie nemmeno il principio di causazione, le spese processuali vanno compensate fra le parti, ponendo definitivamente a carico della parte capiente, che ne aveva fatto richiesta, gli oneri della c.t.u., come già liquidati con separato decreto in corso di causa, in attuazione del principio di proporzionalità e solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, nella composizione collegiale di cui sopra, definitivamente pronunciando
I. RIGETTA la domanda di ciascuna delle parti di addebito della separazione all'altro coniuge;
II. DISPONE l'affidamento esclusivo del minore, alla madre, , con Per_1 Parte_1 collocamento prevalente presso l'indirizzo di residenza della madre;
III. DISPONE che le decisioni di maggiore importanza (di istruzione, sanitarie ed educative) siano assunte previa consultazione di entrambi i genitori;
in caso di disaccordo o di inerzia del padre del rispondere tempestivamente a questioni urgenti, la decisione finale spetterà alla madre, salva la possibilità di ricorso al giudice ai sensi dell'art. 337-ter, co. 3, c.c.;
IV. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio con il seguente calendario: prima settimana: sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 15 alle 17.30; seconda settimana: venerdì dalle 17-17.30 alle 19.30; terza settimana: sabato dalle 10.00 alle 12.30 e domenica dalle 10.00 alle 12.30; quarta settimana: venerdì dalle 17-17.30 alle 19.30. Dispone che il medesimo calendario sia seguito anche nei periodi delle festività e di vacanza scolastica, salvo il diritto della madre di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, previo congruo avviso all'altro genitore.
Il padre ha il diritto di trascorrere con il figlio due ore ulteriori, da concordare con l'altro genitore in base agli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, ON nelle giornate di festività secondo le tradizioni culturali del sig. laddove ricorrenti in un giorno non previsto dal calendario di visita ordinario. ON Dispone altresì che il sig. possa telefonare o videotelefonare al figlio minore quotidianamente, almeno una volta al giorno, in un orario compreso fra le 19.00 e le 20.00, salvo diverso accordo con il minore.
V. OBBLIGA il sig. a corrispondere alla sig.ra , entro il ONroparte_1 Parte_1 giorno quindici di ogni mese, la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento ordinario, da rivalutarsi annualmente, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2027, secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in essere in questo Tribunale;
VI. INCARICA il Servizio sociale dell'Aulss 1 Dolomiti di RE, Consultorio Familiare, di:
- prendere in carico il nucleo familiare attivando tutti i percorsi familiari o individuali, questi ultimi su base volontaria, volti a supportare i genitori nell'obiettivo dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, valutando ed attuando progressivamente frequentazioni più ampie padre e figlio laddove ne ricorrano le condizioni;
- supportare e coadiuvare il sig. nella ricerca di un'abitazione idonea ONroparte_1 all'ospitalità di un minore;
- monitorare il nucleo familiare per almeno un anno, con onere di relazione semestrale al giudice tutelare competente per territorio;
VI. COMPENSA le spese di lite, ponendo definitivamente a carico della sig.ra , Parte_1 gli oneri di C.T.U. come già liquidati con separato decreto.
Così deciso a Belluno, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi