Trib. Belluno, sentenza 19/12/2025, n. 293
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Compensazione delle spese legali

    Le spese processuali vengono compensate fra le parti, ponendo definitivamente a carico della parte capiente (madre) gli oneri della CTU.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese legali

    Le spese processuali vengono compensate fra le parti, ponendo definitivamente a carico della parte capiente (madre) gli oneri della CTU.

  • Rigettato
    Condotte violente e persecutorie del marito

    Le condotte violente antecedenti alla separazione di fatto non sono state provate nel processo. Le condotte persecutorie accertate in sede penale sono successive alla cessazione della convivenza e quindi inidonee a suffragare la pronuncia di addebito.

  • Accolto
    Inidoneità genitoriale del padre

    Le profonde diversità sociali, culturali ed economiche dei coniugi, l'elevata conflittualità e l'aggressività del padre, unitamente alle sue limitate capacità genitoriali, linguistiche e di integrazione, rendono inopportuno l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. La madre ha dimostrato ottime capacità genitoriali.

  • Accolto
    Collocamento prevalente presso la madre

    Il collocamento prevalente presso la madre è pacifico tra le parti.

  • Accolto
    Mantenimento del figlio

    L'assegno di mantenimento ordinario è stabilito in € 250,00 mensili, proporzionato alla maggiore entrata reddituale della madre e adeguato alla capacità economica del padre. Il padre è obbligato a contribuire con il 50% delle spese straordinarie.

  • Altro
    Decisioni di maggiore interesse per il figlio

    Le decisioni di maggiore importanza (istruzione, sanitarie ed educative) devono essere assunte previa consultazione di entrambi i genitori. In caso di disaccordo o inerzia del padre, la decisione finale spetterà alla madre, salva la possibilità di ricorso al giudice.

  • Altro
    Calendario visite padre-figlio

    Il calendario di frequentazione padre-figlio è confermato nelle modalità e tempistiche seguite dall'ordinanza presidenziale, con possibilità per la madre di trascorrere almeno quindici giorni nel periodo estivo e per il padre di effettuare una telefonata o videochiamata quotidiana.

  • Rigettato
    Abbandono del tetto coniugale da parte della moglie

    La domanda di addebito è infondata, essendo emerso che l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente è dovuto a una crisi e a una intollerabilità della convivenza ormai da tempo in atto.

  • Rigettato
    Richiesta di affidamento condiviso

    Non sussistono i presupposti per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale a causa dell'elevata conflittualità, dell'aggressività del padre e delle sue limitate capacità genitoriali. Si dispone l'affidamento esclusivo alla madre.

  • Altro
    Collaborazione genitoriale

    Si dispone l'affido esclusivo alla madre, ma si mantiene in capo ad entrambi i genitori la responsabilità sulle scelte di maggiore importanza per il figlio, previa consultazione, al fine di preservare il diritto del minore alla propria identità e il coinvolgimento del padre.

  • Altro
    Regime di frequentazione padre-figlio

    Il regime di frequentazione è confermato nelle modalità e tempistiche seguite dall'ordinanza presidenziale, considerate le difficoltà del padre nel reperire un alloggio adeguato e gli esiti negativi dei tentativi di ampliamento della frequentazione in sede di CTU. Si riconosce alla madre il diritto di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni nel periodo estivo e al padre ulteriori due ore durante le festività culturali.

  • Accolto
    Contatto telefonico/videochiamata quotidiana

    Si dispone che il padre possa telefonare o videochiamare il figlio quotidianamente, almeno una volta al giorno, in un orario compreso tra le 19.00 e le 20.00, salvo diverso accordo con il minore.

  • Accolto
    Presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali

    Si incarica il Servizio sociale di prendere in carico il nucleo familiare, attivando percorsi volti a supportare i genitori nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e valutando progressivamente frequentazioni più ampie padre-figlio. Si incarica altresì il servizio di supportare il padre nella ricerca di un'abitazione idonea e di monitorare il nucleo familiare.

  • Altro
    Decisioni congiunte su questioni di maggiore interesse

    Le decisioni di maggiore importanza (istruzione, sanitarie ed educative) devono essere assunte previa consultazione di entrambi i genitori. In caso di disaccordo o inerzia del padre, la decisione finale spetterà alla madre, salva la possibilità di ricorso al giudice.

  • Accolto
    Consenso al rilascio di documenti e all'espatrio

    Le parti si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e si rilasciano consenso reciproco al rilascio di valido documento d'identità dei figli. La madre non presta consenso all'espatrio del minore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Belluno, sentenza 19/12/2025, n. 293
    Giurisdizione : Trib. Belluno
    Numero : 293
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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