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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/07/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro composto dai magistrati
Dott. Giuliana Santa Trotta Presidente f.f.
Dott. Aniello Maria de Piano Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da
[...] (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] Spinoso (PZ), con l'assistenza dell'OCC avv. IGINO CAPPELLI e l'ausiliario avv. GIUSEPPE VOLLERO;
Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la residenza del ricorrente è ubicata a SPINOSO (PZ);
Verificato che non risultano presentate da domande di piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.
Rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, essendo conclamato lo stato di insolvenza, avendo debiti complessivi pari ad euro 298.159,63; rilevato che il ricorrente è socio accomandatario e liquidatore della
[...]
Controparte_1
Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, CCII.
Considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
In considerazione della composizione del nucleo famigliare del ricorrente e delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 1.000,00 per il suo
1 mantenimento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.
PQM
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...] (C.F. ), nato a [...] il [...] Pt_1 C.F._1
Nomina Giudice Delegato il dott. Aniello Maria De Piano;
Nomina Liquidatore il l'avv. GIUSEPPE VOLLARO già ausiliario del Gestore della Crisi.
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.000.00 ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante pag. 2 di 3 ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e all'OCC/Liquidatore.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente f.f.
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro composto dai magistrati
Dott. Giuliana Santa Trotta Presidente f.f.
Dott. Aniello Maria de Piano Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da
[...] (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] Spinoso (PZ), con l'assistenza dell'OCC avv. IGINO CAPPELLI e l'ausiliario avv. GIUSEPPE VOLLERO;
Rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la residenza del ricorrente è ubicata a SPINOSO (PZ);
Verificato che non risultano presentate da domande di piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore.
Rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), CCII, essendo conclamato lo stato di insolvenza, avendo debiti complessivi pari ad euro 298.159,63; rilevato che il ricorrente è socio accomandatario e liquidatore della
[...]
Controparte_1
Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), CCII, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, CCII.
Considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
In considerazione della composizione del nucleo famigliare del ricorrente e delle spese necessarie al mantenimento, si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 1.000,00 per il suo
1 mantenimento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.
PQM
Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. CCII,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...] (C.F. ), nato a [...] il [...] Pt_1 C.F._1
Nomina Giudice Delegato il dott. Aniello Maria De Piano;
Nomina Liquidatore il l'avv. GIUSEPPE VOLLARO già ausiliario del Gestore della Crisi.
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCII.
Ordina la consegna o il rilascio dei bei facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.
Dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.000.00 ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Dispone che il Liquidatore:
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante pag. 2 di 3 ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.
Si comunichi al ricorrente e all'OCC/Liquidatore.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente f.f.
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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