Articolo 510 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 509Articolo 511
Versione
6 maggio 1952
Art. 510.
(Rapporto all'autorita' marittima)


Il comandante della nave e' tenuto ad annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell'equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del porto a norma del l'articolo precedente, il comandante della nave e' tenuto a fare rapporto dell'infrazione al comandante del porto, entro ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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