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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3040/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TD3CO2I00985 2023 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, ha impugnato l'atto di contestazione in epigrafe, emesso per omessa installazione dell'apparecchio misuratore fiscale/registratore telematico, eccependone l'illegittimità in quanto egli sarebbe esonerato dall'obbligo di certificazione fiscale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 del d.p.r. 696/1996 e 34 del d.p.r. 633/1972.
Il ricorrente, pertanto, ha richiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto oggi impugnato scaturisce dal pvc della Guardia di Finanza – Compagnia di Castrovillari dell'anno
2023, con cui i militari hanno rilevato omessa installazione dell'apparecchio misuratore fiscale da parte del ricorrente.
La normativa richiamata dal ricorrente effettivamente prevede un'esenzione dall'obbligo di certificazione fiscale per alcune operazioni, tra cui “le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni” (art. 34, comma 1, lett. c) del d.p.r. 633/1972).
Tuttavia, nel caso che ci occupa il ricorrente, a sostegno delle proprie deduzioni, allega un certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio di Cosenza datato 30/01/2004. La certificazione allegata, risalente a oltre venti anni fa, impedisce, alla data odierna, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esenzione sopra richiamata.
Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della convenuta, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3040/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TD3CO2I00985 2023 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, ha impugnato l'atto di contestazione in epigrafe, emesso per omessa installazione dell'apparecchio misuratore fiscale/registratore telematico, eccependone l'illegittimità in quanto egli sarebbe esonerato dall'obbligo di certificazione fiscale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 del d.p.r. 696/1996 e 34 del d.p.r. 633/1972.
Il ricorrente, pertanto, ha richiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto oggi impugnato scaturisce dal pvc della Guardia di Finanza – Compagnia di Castrovillari dell'anno
2023, con cui i militari hanno rilevato omessa installazione dell'apparecchio misuratore fiscale da parte del ricorrente.
La normativa richiamata dal ricorrente effettivamente prevede un'esenzione dall'obbligo di certificazione fiscale per alcune operazioni, tra cui “le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni” (art. 34, comma 1, lett. c) del d.p.r. 633/1972).
Tuttavia, nel caso che ci occupa il ricorrente, a sostegno delle proprie deduzioni, allega un certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio di Cosenza datato 30/01/2004. La certificazione allegata, risalente a oltre venti anni fa, impedisce, alla data odierna, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esenzione sopra richiamata.
Per tale motivo il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della convenuta, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco