Versione
13 aprile 1974
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9 maggio 2018
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Art. 617-ter.
(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))
(Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))
Commentari • 40
- 1. Decreto legislativo n. 36/2018: le principali novitàA&A Studio Legale · https://www.albeeassociati.it/en/news/ · 20 giugno 2018 · 25.120508
[…] ha modificato la disciplina del regime di procedibilità dei seguenti reati: minaccia (art. 612 c.p.); violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 c.p.); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 ter c.p.); falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.); violazione, […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/04/2023, n. 889Provvedimento: […] gli avevano fatto firmare un accordo capestro, perché viziato da errore, mentre avrebbero dovuto richiedere tutte le spettanze dovute dalla ditta CP_2 e avrebbero dovuto presentare querela nei confronti del rappresentante legale per reato previsto dall'art.617 ter c.p., […] Notevoli sono state e sono tutt'ora, il dispiacere e la frustrazione dell'attore allorquando è venuto a conoscenza di non poter più presentare la querela nei confronti di CP_2 per il reato ex art 617 ter c.p. ; è ovvio, […] sempre meno convinto delle rassicurazione dell'avvocata, aveva verificato presso la Procura di Pistoia che non vi era alcun procedimento pendente per querela ex art. 617 ter c.p. in carico al suo ex datore.Leggi di più...
- responsabilità professionale avvocato·
- patrocinio infedele·
- art. 1176 c.c.·
- danno non patrimoniale·
- art. 380 c.p.·
- omessa pronuncia·
- responsabilità extracontrattuale·
- perdita di chance·
- art. 640 c.p.·
- art. 617 ter c.p.·
- art. 2043 c.c.·
- truffa·
- danno patrimoniale·
- inadempimento contrattuale