Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 20/04/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Visto il ricorso rubricato al n. 24033 del registro di segreteria, istruttoria n. I00174/2020/PRE, depositato in data 28 luglio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti AMG hotels S.r.l.
IL TO, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), gestore della struttura ricettiva denominata
- 63900 Fermo, nella qualità di agente contabile addetto alla riscossione della imposta di soggiorno spettante al Comune di Fermo in relazione all finanziario 2018, un termine perentorio per la presentazione al Comune di Fermo del conto giudiziale inerente alla suddetta gestione per disponendo, contestualmente, carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale l conto medesimo.
Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del conto entro il termine predetto.
Visto il proprio decreto n. 42/2025;
Constatato che 98802 del 01.09.2025, il Comune di Fermo ha comunicato la nomina del responsabile del procedimento, nella persona della Dirigente del Settore II Bilancio, Risorse Finanziarie, Umane e Tributarie, Sic e Suap, Dott.ssa Federica Paoloni;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
UDITI nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026 del Segretario dr.ssa Susanna Ciarapica, il dr. Guido Petrigni e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dr.ssa TT TA;
FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 42/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.
Non è stato presentato alcunchè.
Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni di questo Organo Giudicante.
Tuttavia, come cennato in limine litis, la Cassazione a sezioni Unite con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026 ha affermato in materia di tassa di soggiorno la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario.
Pertanto, vista la precitata ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite Prima Sezione Centrale di Appello nonché il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 emesso dalla Seconda sezione Centrale di Appello, deve procedersi alla declaratoria di non luogo a provvedere.
Tenuto conto della statuizione sopra lumeggiata alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, SS.UU. civ. nella recente ordinanza n. 1527 del 2026 non v è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando - dichiara il non luogo a provvedere e per la resa del conto in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Giudice monocratico
(Guido Petrigni)
f.to digitalmente