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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8687/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 8687/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AIROLA Parte_1 TAVAN LUDOVICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IENARI MORENA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 22/04/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita genitori - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
A) fino a quando la sig.ra non avrà reperito una propria abitazione e una stabile attività CP_1 lavorativa:
AFFIDA in via condivisa i figli minori e a entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza e collocazione prevalente dei minori anche agli effetti anagrafici presso il padre in Torino, via Monterosa n. 74;
DISPONE che i tempi di cura e di accudimento dei minori e siano ripartiti tra i Per_1 Per_2 genitori secondo gli impegni lavorativi dei genitori e in difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
a) Settimana 1): la mamma terrà con sé i bambini dal lunedì ( dall'uscita da scuola e Per_1 Per_2 dalle 8:30) al giovedì mattina quando riaccompagnerà alla scuola materna e presso Per_1 Per_2 il padre o i nonni paterni.
b) Settimana 2): la mamma terrà con sé i bambini dal giovedì ( dall'uscita da scuola e Per_1 Per_2 dalle 8:30) fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà alla scuola materna e Per_1 Per_2 presso il padre o i nonni paterni. Entrambi i genitori seguiranno questa turnazione a settimane alterne in modo che entrambi possano godere di due fine settimana al mese con i figli.
c) per quanto concerne le festività natalizie: e trascorreranno ad anni alternati il Per_1 Per_2 giorno della Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la mamma e l'anno successivo viceversa, sempre ad anni alterni il giorno della vigilia di Capodanno con il padre e il giorno di Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa, fatta salva la possibilità di concordare diverse modalità di visita nel caso in cui sorgessero delle esigenze particolari. Per tutti gli altri giorni si applicherà il regime di vita ordinario previsto al punto a) e b).
d) analoga calendarizzazione per quanto riguarda le festività pasquali sempre ad anni alterni Per_1
e trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e Per_2
l'anno successivo viceversa, così come il giorno del compleanno dei bambini.
e) vacanze estive: i minori e trascorreranno due settimane anche non consecutive Per_2 Per_1 con il padre e due con la madre.
DISPONE che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento dei figli per i periodi che li ha con sé.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori.
DISPONE che le spese straordinarie siano suddivise al 50% in base al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 15.03.2016.
B) Dal momento in cui la sig.ra avrà reperito una propria abitazione e una stabile attività CP_1 lavorativa:
AFFIDA in via condivisa i figli minori e a entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e la collocazione prevalente e anagrafica dei minori presso la madre;
DISPONE che i tempi di cura e di accudimento dei minori e siano ripartiti tra i Per_1 Per_2 genitori secondo gli impegni lavorativi dei genitori e in difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
a) Il padre avrà cura di e e li terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio alle ore 16.00 fino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà alla scuola Per_1 materna e presso la madre;
Per_2
b) il padre terrà con sé i figli due giorni infrasettimanali dalle ore 10.00 ( ) e dalle ore 16.00 Per_2
(Aurora) fino alle 21.00. Di questi due giorni uno verrà seguito da pernottamento con riaccompagnamento di presso la dimora materna e presso la scuola materna. Per_2 Per_1
c) per quanto concerne le festività natalizie Aurora e trascorreranno ad anni alternati il Per_2 giorno della Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la mamma e l'anno successivo viceversa, sempre ad anni alterni il giorno della vigilia di Capodanno con il padre e il giorno di
Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa, fatta salva la possibilità di concordare diverse modalità di visita nel caso in cui sorgessero delle esigenze particolari. Per tutti gli altri giorni si applicherà il regime di vita ordinario previsto al punto a) e b).
d) analoga calendarizzazione per quanto riguarda le festività pasquali sempre ad anni alterni Per_1 e trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e Per_2
l'anno successivo viceversa, così come il giorno del compleanno dei bambini.
e) vacanze estive: i minori e trascorreranno due settimane anche non consecutive Per_2 Per_1 con il padre e due con la madre.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1 la somma di euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili entro il 05 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie per i figli siano suddivise al 50% tra i due genitori secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 15.03.2016.
DA' ATTO che l'assegno unico percepito per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 8687/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AIROLA Parte_1 TAVAN LUDOVICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IENARI MORENA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 22/04/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita genitori - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
A) fino a quando la sig.ra non avrà reperito una propria abitazione e una stabile attività CP_1 lavorativa:
AFFIDA in via condivisa i figli minori e a entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza e collocazione prevalente dei minori anche agli effetti anagrafici presso il padre in Torino, via Monterosa n. 74;
DISPONE che i tempi di cura e di accudimento dei minori e siano ripartiti tra i Per_1 Per_2 genitori secondo gli impegni lavorativi dei genitori e in difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
a) Settimana 1): la mamma terrà con sé i bambini dal lunedì ( dall'uscita da scuola e Per_1 Per_2 dalle 8:30) al giovedì mattina quando riaccompagnerà alla scuola materna e presso Per_1 Per_2 il padre o i nonni paterni.
b) Settimana 2): la mamma terrà con sé i bambini dal giovedì ( dall'uscita da scuola e Per_1 Per_2 dalle 8:30) fino al lunedì mattina quando riaccompagnerà alla scuola materna e Per_1 Per_2 presso il padre o i nonni paterni. Entrambi i genitori seguiranno questa turnazione a settimane alterne in modo che entrambi possano godere di due fine settimana al mese con i figli.
c) per quanto concerne le festività natalizie: e trascorreranno ad anni alternati il Per_1 Per_2 giorno della Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la mamma e l'anno successivo viceversa, sempre ad anni alterni il giorno della vigilia di Capodanno con il padre e il giorno di Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa, fatta salva la possibilità di concordare diverse modalità di visita nel caso in cui sorgessero delle esigenze particolari. Per tutti gli altri giorni si applicherà il regime di vita ordinario previsto al punto a) e b).
d) analoga calendarizzazione per quanto riguarda le festività pasquali sempre ad anni alterni Per_1
e trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e Per_2
l'anno successivo viceversa, così come il giorno del compleanno dei bambini.
e) vacanze estive: i minori e trascorreranno due settimane anche non consecutive Per_2 Per_1 con il padre e due con la madre.
DISPONE che ciascun genitore provveda in maniera diretta al mantenimento dei figli per i periodi che li ha con sé.
DA' ATTO che l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori.
DISPONE che le spese straordinarie siano suddivise al 50% in base al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 15.03.2016.
B) Dal momento in cui la sig.ra avrà reperito una propria abitazione e una stabile attività CP_1 lavorativa:
AFFIDA in via condivisa i figli minori e a entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e la collocazione prevalente e anagrafica dei minori presso la madre;
DISPONE che i tempi di cura e di accudimento dei minori e siano ripartiti tra i Per_1 Per_2 genitori secondo gli impegni lavorativi dei genitori e in difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
a) Il padre avrà cura di e e li terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì Per_1 Per_2 pomeriggio alle ore 16.00 fino al lunedì mattina quando il padre accompagnerà alla scuola Per_1 materna e presso la madre;
Per_2
b) il padre terrà con sé i figli due giorni infrasettimanali dalle ore 10.00 ( ) e dalle ore 16.00 Per_2
(Aurora) fino alle 21.00. Di questi due giorni uno verrà seguito da pernottamento con riaccompagnamento di presso la dimora materna e presso la scuola materna. Per_2 Per_1
c) per quanto concerne le festività natalizie Aurora e trascorreranno ad anni alternati il Per_2 giorno della Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la mamma e l'anno successivo viceversa, sempre ad anni alterni il giorno della vigilia di Capodanno con il padre e il giorno di
Capodanno con la madre e l'anno successivo viceversa, fatta salva la possibilità di concordare diverse modalità di visita nel caso in cui sorgessero delle esigenze particolari. Per tutti gli altri giorni si applicherà il regime di vita ordinario previsto al punto a) e b).
d) analoga calendarizzazione per quanto riguarda le festività pasquali sempre ad anni alterni Per_1 e trascorreranno la domenica di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre e Per_2
l'anno successivo viceversa, così come il giorno del compleanno dei bambini.
e) vacanze estive: i minori e trascorreranno due settimane anche non consecutive Per_2 Per_1 con il padre e due con la madre.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1 la somma di euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) mensili entro il 05 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie per i figli siano suddivise al 50% tra i due genitori secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del 15.03.2016.
DA' ATTO che l'assegno unico percepito per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.