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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.10923/2025
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.ssa AL NA Giudice, Rel.Est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03 ottobre 2025
da
1) Parte 1
nato a [...] il giorno 1 novembre 1972
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1
residente a [...]
con l'Avv. Mara Sabbadini
presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
nata a [...] il giorno 04 novembre 1985
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Semiana il 04 novembre 2012
(n.3, parte II, serie C, anno 2012)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: ER 1 , nato a [...] il giorno 27 maggio 2011, cittadino italiano, cod. fisc. C.F. 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita in Pieve Emanuele (MI), via T. Vecellio n. 3, è assegnata al marito;
la moglie dovrà rilasciarla entro il termine di tre mesi dall'acquisto della propria nuova abitazione;
termine che le parti qualificano come essenziale, poiché solo sulla base di tale impegno è stato possibile raggiungere l'accordo complessivo in ordine all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione del mantenimento del minore. La moglie si impegna sin d'ora alla seria ricerca di un alloggio che possa soddisfare anche le esigenze del figlio ER_1.
3) La signora Parte 2 si impegna a corrispondere le rate per il pagamento del finanziamento acceso con Ford Credit e si impegna sin d'ora a restituire l'auto di proprietà, marca Ford, mod. Fiesta,
Tg. GS318KN, alla naturale scadenza (prevista per il 15/12/2026) del contratto di finanziamento n. 1060 erogato da Ford Credit il 15/12/2023 trasmettendo una lettera raccomandata o pec prima dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento e dichiarando di voler aderire alla soluzione praticabile alla fine del contratto di cui all'art. 10, sub lett. c) delle condizioni generali di finanziamento secondo cui "il cliente riconsegna il veicolo al Ford Partner Venditore, facilitando la relativa documentazione necessaria per cui fornirà una procura a vendere o minivoltura in favore di Ford partner o Ford Credit sostenendone i relativi costi entro 7 giorni dalla scadenza del VFG (Valore Futuro Garantito da Ford per i successivi
2/3/4 anni dalla stipula del contratto). In tale modo la signora Parte 2 libera il signor [...]
Parte 1 dalla qualità di coobbligato in solido all'adempimento dell'obbligazione di pagamento da esso derivante. 4) Avuto riguardo ai desideri del figlio ER 1 , il medesimo è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabilita in forma paritetica presso l'uno e l'altro genitore, mentre la residenza anagrafica viene fissata presso la casa coniugale.
4.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza - riguardanti istruzione, educazione e salute - saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
5) In attuazione dell'accordo sulla frequentazione paritaria con il figlio, i genitori hanno previsto un'alternanza settimanale della sua permanenza presso ciascuno di essi.
5.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il 24 dicembre - dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre - e con l'altro il 25 dicembre - dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre, così
come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
5.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
5.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti del figlio saranno conservati presso la sua residenza.
7) Avuto riguardo alla disparità reddituale di essi genitori, essi genitori provvederanno alle spese ordinarie del figlio così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- vestiario: vi provvederà integralmente il padre concordando la spesa con il figlio;
- spese per l'alloggio: ciascuno provvederà a quelle della propria abitazione;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà integralmente il padre;
materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà integralmente il padre;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederà integralmente il padre, concordando preventivamente la relativa spesa con il figlio;
-paghette/pocket money: vi provvederà il padre.
8) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno sul padre in ragione del
100%, purché previamente concordate, salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza (da intendersi come contingenti, stante la comprovata assoluta mancanza di tempo anche per la solo comunicazione) tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
8.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le "LINEE
GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER GL NO E GL EN
NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ" sottoscritte a giugno 2025 dalla
Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che precisa quali sono le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, nonché stabilisce le modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione delle stesse con particolare riguardo alle spese per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024.
ERtanto sono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica di base (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- spese (documentate) per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 che non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
8.2) Come indicato nelle suddette "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità", avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare:
- peril genitore che riceve una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta:
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
- il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata, ossia se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di anche uno solo dei genitori, non si usa più la regola "uno anticipa e l'altro rimborsa dopo" ma entrambi pagano subito la propria quota nella percentuale già concordata, versandola direttamente al fornitore o secondo le modalità concordate tra essi genitori.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio spetteranno al padre in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
10) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico, in ragione delle risultanze di cui allo dello stato di famiglia, spetterà al genitore presso il quale il figlio avrà la residenza.
11) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
12) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) Il marito si impegna a corrispondere alla moglie, entro e non oltre la data in cui gli verrà comunicata l'iscrizione a ruolo del procedimento di separazione con domanda di divorzio, la somma di € 10.000,00
(diecimila/00), quale acconto sul prezzo concordato per l'acquisto della quota di comproprietà della casa coniugale della signora Pt 2 e finalizzata alla costituzione della caparra confirmatoria per l'acquisto della sua nuova abitazione. B) La signora Parte_2 prima dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento si impegna a formalizzare l'impegno alla restituzione dell'autovettura di proprietà Ford Fiesta Tg. GS318KN entro la data del 31.12.2026, come specificato nel punto 3) delle condizioni di separazione a cui si rimanda.
C) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale, ancora in essere alla data della sottoscrizione del presente ricorso, saranno corrisposte integralmente dal signor Parte 1 che negli anni trascorsi ha provveduto personalmente a versare circa €. 90.000,00 a parziale copertura del suddetto mutuo. I coniugi rinunciano sin d'ora a qualunque azione di rivalsa reciproca stante il contenuto dell'accordo raggiunto e qui trascritto.
D) Con riferimento alla casa coniugale, sita a Pieve Emanuele (MI), in via T. Vecellio n.3, di proprietà di entrambi i coniugi, costituita da villetta a schiera più autorimessa di pertinenza rappresentati al Catasto
Fabbricati del Comune di Pieve Emanuele rispettivamente per quanto concerne l'abitazione al Foglio 9, particella 390, sub, 1, categoria A/6, classe 1, e per quanto riguarda l'autorimessa al Foglio 9, particella
309, sub 2, categoria C/6, classe 6, quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, la signora Parte 2 si impegna a cedere al signor Parte 1 che accetta, la di lei quota di proprietà -pari al 50%- dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale.
A titolo di corrispettivo per la cessione della quota sopra indicata, all'atto del rogito notarile il signor verserà alla signora Parte 1 Parte 2 la somma di €. 55.000,00 che, sommata a quanto avrà già versato a titolo di acconto corrisposto ai sensi della lettera A) di questo punto del presente accordo (€ 10.000,00), corrisponde all'intero ammontare, pari ad € 65.000,00 concordato dalle parti per la cessione delle quote della casa coniugale, come meglio sopradescritta, al signor Parte 1
contestualmente all'atto del rogito de quo si accollerà altresì il restante mutuo Il signor Parte 1
gravante sull'immobile, con effetto liberatorio nei confronti della signora Parte 2
della propria quota del diritto diTale predetto trasferimento da parte della signora Parte 2
proprietà dei suddetti immobili a favore del signor avrà luogo entro, e non oltre 30 Parte 1
giorni, da intendersi quale termine essenziale, salvo causa forza maggiore dalla data di pubblicazione della sentenza della loro separazione e, essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno
2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese del signor [...]
Parte 1
Tuttavia, resta inteso e concordato che l'impegno assunto dalla signora Parte 2 è subordinato al verificarsi della condizione che la banca deliberi positivamente e in via anticipata la richiesta del marito di accollo della restante parte di mutuo gravante sulla casa coniugale de qua con effetto liberatorio per la signora Parte 2 ovvero che un istituto di credito deliberi positivamente la concessione al signor Parte 1 di un nuovo mutuo di importo idoneo a consentire l'estinzione anticipata del contratto di mutuo ipotecario attualmente gravante sulla casa coniugale, con conseguente definitivo venir meno di qualsivoglia obbligazione o vincolo in capo alla signora Parte 2 nei confronti dell'istituto mutuante.
È altresì convenuto che qualsiasi onere, spesa o costo connesso sia alla stipulazione dell'accollo liberatorio, sia all'eventuale estinzione anticipata del mutuo in essere, rimarrà a carico esclusivo del signor Parte 1
E) Le Parti convengono che, nell'ipotesi di ritardo da parte del signor Parte 1 nell'acquisto della quota di proprietà della casa coniugale intestata alla signora Parte 2 alle condizioni stabilite nel presente accordo, lo stesso sarà tenuto a corrispondere in favore della medesima la somma di € 1.000,00
(mille/00) per ciascun mese di ritardo, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., restando in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
F) Il marito, inoltre, si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 500,00 (cinquecento/00) prima del deposito delle note scritte con cui le parti dovranno confermare la volontà di divorziare, a titolo di contributo per il pagamento delle spese legali relative al presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio in Semiana il 04/11/2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Semiana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa AL NA.
Così deciso in Milano, 12.11.2025 Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa AL NA
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.ssa AL NA Giudice, Rel.Est.
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03 ottobre 2025
da
1) Parte 1
nato a [...] il giorno 1 novembre 1972
cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1
residente a [...]
con l'Avv. Mara Sabbadini
presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2
nata a [...] il giorno 04 novembre 1985
cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente a [...]
con l'Avv. Tiziana Bongo
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Semiana il 04 novembre 2012
(n.3, parte II, serie C, anno 2012)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: ER 1 , nato a [...] il giorno 27 maggio 2011, cittadino italiano, cod. fisc. C.F. 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita in Pieve Emanuele (MI), via T. Vecellio n. 3, è assegnata al marito;
la moglie dovrà rilasciarla entro il termine di tre mesi dall'acquisto della propria nuova abitazione;
termine che le parti qualificano come essenziale, poiché solo sulla base di tale impegno è stato possibile raggiungere l'accordo complessivo in ordine all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione del mantenimento del minore. La moglie si impegna sin d'ora alla seria ricerca di un alloggio che possa soddisfare anche le esigenze del figlio ER_1.
3) La signora Parte 2 si impegna a corrispondere le rate per il pagamento del finanziamento acceso con Ford Credit e si impegna sin d'ora a restituire l'auto di proprietà, marca Ford, mod. Fiesta,
Tg. GS318KN, alla naturale scadenza (prevista per il 15/12/2026) del contratto di finanziamento n. 1060 erogato da Ford Credit il 15/12/2023 trasmettendo una lettera raccomandata o pec prima dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento e dichiarando di voler aderire alla soluzione praticabile alla fine del contratto di cui all'art. 10, sub lett. c) delle condizioni generali di finanziamento secondo cui "il cliente riconsegna il veicolo al Ford Partner Venditore, facilitando la relativa documentazione necessaria per cui fornirà una procura a vendere o minivoltura in favore di Ford partner o Ford Credit sostenendone i relativi costi entro 7 giorni dalla scadenza del VFG (Valore Futuro Garantito da Ford per i successivi
2/3/4 anni dalla stipula del contratto). In tale modo la signora Parte 2 libera il signor [...]
Parte 1 dalla qualità di coobbligato in solido all'adempimento dell'obbligazione di pagamento da esso derivante. 4) Avuto riguardo ai desideri del figlio ER 1 , il medesimo è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabilita in forma paritetica presso l'uno e l'altro genitore, mentre la residenza anagrafica viene fissata presso la casa coniugale.
4.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza - riguardanti istruzione, educazione e salute - saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
5) In attuazione dell'accordo sulla frequentazione paritaria con il figlio, i genitori hanno previsto un'alternanza settimanale della sua permanenza presso ciascuno di essi.
5.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il 24 dicembre - dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre - e con l'altro il 25 dicembre - dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre, così
come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
5.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
5.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti del figlio saranno conservati presso la sua residenza.
7) Avuto riguardo alla disparità reddituale di essi genitori, essi genitori provvederanno alle spese ordinarie del figlio così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- vestiario: vi provvederà integralmente il padre concordando la spesa con il figlio;
- spese per l'alloggio: ciascuno provvederà a quelle della propria abitazione;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà integralmente il padre;
materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà integralmente il padre;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederà integralmente il padre, concordando preventivamente la relativa spesa con il figlio;
-paghette/pocket money: vi provvederà il padre.
8) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno sul padre in ragione del
100%, purché previamente concordate, salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza (da intendersi come contingenti, stante la comprovata assoluta mancanza di tempo anche per la solo comunicazione) tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
8.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento le "LINEE
GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER GL NO E GL EN
NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ" sottoscritte a giugno 2025 dalla
Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che precisa quali sono le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, nonché stabilisce le modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione delle stesse con particolare riguardo alle spese per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024.
ERtanto sono:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica di base (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- spese (documentate) per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 che non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
8.2) Come indicato nelle suddette "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità", avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare:
- peril genitore che riceve una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta:
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
- il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata, ossia se una singola spesa supera il 10% del reddito mensile netto di anche uno solo dei genitori, non si usa più la regola "uno anticipa e l'altro rimborsa dopo" ma entrambi pagano subito la propria quota nella percentuale già concordata, versandola direttamente al fornitore o secondo le modalità concordate tra essi genitori.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio spetteranno al padre in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
10) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico, in ragione delle risultanze di cui allo dello stato di famiglia, spetterà al genitore presso il quale il figlio avrà la residenza.
11) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
12) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) Il marito si impegna a corrispondere alla moglie, entro e non oltre la data in cui gli verrà comunicata l'iscrizione a ruolo del procedimento di separazione con domanda di divorzio, la somma di € 10.000,00
(diecimila/00), quale acconto sul prezzo concordato per l'acquisto della quota di comproprietà della casa coniugale della signora Pt 2 e finalizzata alla costituzione della caparra confirmatoria per l'acquisto della sua nuova abitazione. B) La signora Parte_2 prima dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento si impegna a formalizzare l'impegno alla restituzione dell'autovettura di proprietà Ford Fiesta Tg. GS318KN entro la data del 31.12.2026, come specificato nel punto 3) delle condizioni di separazione a cui si rimanda.
C) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale, ancora in essere alla data della sottoscrizione del presente ricorso, saranno corrisposte integralmente dal signor Parte 1 che negli anni trascorsi ha provveduto personalmente a versare circa €. 90.000,00 a parziale copertura del suddetto mutuo. I coniugi rinunciano sin d'ora a qualunque azione di rivalsa reciproca stante il contenuto dell'accordo raggiunto e qui trascritto.
D) Con riferimento alla casa coniugale, sita a Pieve Emanuele (MI), in via T. Vecellio n.3, di proprietà di entrambi i coniugi, costituita da villetta a schiera più autorimessa di pertinenza rappresentati al Catasto
Fabbricati del Comune di Pieve Emanuele rispettivamente per quanto concerne l'abitazione al Foglio 9, particella 390, sub, 1, categoria A/6, classe 1, e per quanto riguarda l'autorimessa al Foglio 9, particella
309, sub 2, categoria C/6, classe 6, quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, la signora Parte 2 si impegna a cedere al signor Parte 1 che accetta, la di lei quota di proprietà -pari al 50%- dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale.
A titolo di corrispettivo per la cessione della quota sopra indicata, all'atto del rogito notarile il signor verserà alla signora Parte 1 Parte 2 la somma di €. 55.000,00 che, sommata a quanto avrà già versato a titolo di acconto corrisposto ai sensi della lettera A) di questo punto del presente accordo (€ 10.000,00), corrisponde all'intero ammontare, pari ad € 65.000,00 concordato dalle parti per la cessione delle quote della casa coniugale, come meglio sopradescritta, al signor Parte 1
contestualmente all'atto del rogito de quo si accollerà altresì il restante mutuo Il signor Parte 1
gravante sull'immobile, con effetto liberatorio nei confronti della signora Parte 2
della propria quota del diritto diTale predetto trasferimento da parte della signora Parte 2
proprietà dei suddetti immobili a favore del signor avrà luogo entro, e non oltre 30 Parte 1
giorni, da intendersi quale termine essenziale, salvo causa forza maggiore dalla data di pubblicazione della sentenza della loro separazione e, essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno
2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese del signor [...]
Parte 1
Tuttavia, resta inteso e concordato che l'impegno assunto dalla signora Parte 2 è subordinato al verificarsi della condizione che la banca deliberi positivamente e in via anticipata la richiesta del marito di accollo della restante parte di mutuo gravante sulla casa coniugale de qua con effetto liberatorio per la signora Parte 2 ovvero che un istituto di credito deliberi positivamente la concessione al signor Parte 1 di un nuovo mutuo di importo idoneo a consentire l'estinzione anticipata del contratto di mutuo ipotecario attualmente gravante sulla casa coniugale, con conseguente definitivo venir meno di qualsivoglia obbligazione o vincolo in capo alla signora Parte 2 nei confronti dell'istituto mutuante.
È altresì convenuto che qualsiasi onere, spesa o costo connesso sia alla stipulazione dell'accollo liberatorio, sia all'eventuale estinzione anticipata del mutuo in essere, rimarrà a carico esclusivo del signor Parte 1
E) Le Parti convengono che, nell'ipotesi di ritardo da parte del signor Parte 1 nell'acquisto della quota di proprietà della casa coniugale intestata alla signora Parte 2 alle condizioni stabilite nel presente accordo, lo stesso sarà tenuto a corrispondere in favore della medesima la somma di € 1.000,00
(mille/00) per ciascun mese di ritardo, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., restando in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
F) Il marito, inoltre, si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 500,00 (cinquecento/00) prima del deposito delle note scritte con cui le parti dovranno confermare la volontà di divorziare, a titolo di contributo per il pagamento delle spese legali relative al presente procedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio in Semiana il 04/11/2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Semiana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott.ssa AL NA.
Così deciso in Milano, 12.11.2025 Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa AL NA
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi