TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 359
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Carenza di istruttoria e di motivazione

    Il giudice rileva che l'Amministrazione si è limitata a recepire passivamente l'opposizione all'accesso, senza indagare l'effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate dalla controinteressata. L'Amministrazione dovrà ripronunciarsi dando conto della ricorrenza di legittime ragioni di oscuramento.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023

    Il giudice rigetta il motivo, affermando che la valutazione delle istanze difensive della ricorrente non poteva essere effettuata dalla stazione appaltante in sede di decisione circa le istanze di oscuramento dei concorrenti. L'Amministrazione dovrà tener conto delle esigenze difensive nella nuova fase procedimentale.

  • Inammissibile
    Mancata ostensione della documentazione relativa alla parte amministrativa e economica, soccorso istruttorio, corrispondenza e comprova requisiti

    Il giudice dichiara il motivo inammissibile, poiché il rito speciale di cui all'art. 36, co. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023 si applica solo alle parti oscurate, mentre per ulteriori esigenze ostensive è necessario il modello generale di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.

  • Accolto
    Diritto di accesso integrale

    Il giudice accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato e ordinando all'Amministrazione di ripronunciarsi sull'istanza di oscuramento della controinteressata, valutando la sussistenza di legittime ragioni di segretezza.

  • Improcedibile
    Motivi aggiunti

    I motivi aggiunti restano assorbiti dall'intervenuto annullamento dell'atto in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo.

  • Improcedibile
    Mancata ostensione dell'offerta tecnica, amministrativa ed economica della controinteressata

    Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile in quanto subordinato all'accoglimento del terzo motivo del ricorso introduttivo, che è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 359
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 359
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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