Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla B4t s.p.a., in qualità di mandataria del consorzio ordinario costituendo con Nbi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B565F07A78, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Ilenia Paziani e Maria Grazia Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la Regione Liguria, non costituita in giudizio;
nei confronti
della Strabag s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota n. Prot-2026-0067673 del 9 febbraio 2026 mediante la quale Regione Liguria ha comunicato di aver aggiudicato, per conto dell’Università degli Studi di Genova, la procedura indetta per l affidamento dei lavori per la realizzazione del lotto A – aule, dipartimenti e park -2, della nuova scuola politecnica in Erzelli, adottando metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture e di rendere disponibile l’offerta tecnica del RTI Strabag nella versione oscurata così come presentata dal concorrente;
della nota n. Prot.-2026-0068124 del 9 febbraio 2026 mediante la quale Regione Liguria ha comunicato ai sensi dell’art. 36, co. 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di mettere reciprocamente a disposizione le offerte dei soggetti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, che il RTI Strabag ha presentato, in sede di offerta, le dichiarazioni di cui di cui all’articolo 29 del disciplinare di gara e che pertanto l’offerta dello stesso viene ostesa nella versione oscurata;
del decreto del Direttore Generale Centrale Organizzazione della Regione Liguria n. 866 del 6 febbraio 2026, recante l’aggiudicazione della predetta procedura;
del disciplinare di gara e della lex specialis nelle parti in esposizione.
Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso integrale, senza oscuramenti, ai documenti relativi all’offerta dell’aggiudicataria e della documentazione ad essa connessa, e per la condanna della Stazione Appaltante all’ostensione integrale dell’offerta dell’aggiudicataria e della documentazione ad essa connessa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 9 marzo 2026, per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Strabag s.p.a. e dell’Università degli Studi Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 il dott. IC LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 18 febbraio 2026 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente ha partecipato a una procedura di gara indetta dalla Regione Liguria, per conto dell’Università degli Studi di Genova, per l’affidamento dei « lavori per la realizzazione del lotto A – aule, dipartimenti e park -2, della nuova scuola politecnica in Erzelli, adottando metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture ».
All’esito della procedura, l’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento capeggiato dalla società Strabag s.p.a.
Nella comunicazione resa ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si legge che « poiché il partecipante R.T.I. Strabag S.p.A. (Capogruppo) ha presentato, in sede di offerta, le dichiarazioni di cui di cui all’articolo 29 del Disciplinare di gara, l’offerta dello stesso viene ostesa nella versione oscurata così come presentata dal concorrente, ai sensi del medesimo Disciplinare ».
3. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento deducendo: la carenza di istruttoria e di motivazione; la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto l’accesso sarebbe indispensabile per la tutela degli interessi difensivi; la mancata ostensione della documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio, della corrispondenza, della documentazione relativa alla comprova dei requisiti e della richiesta di oscuramento.
Si è costituita in giudizio l’Università, instando per il rigetto del ricorso.
La Società controinteressata si è costituita in giudizio resistendo al gravame; ha articolato un ricorso incidentale subordinatamente all’accoglimento del terzo motivo, dolendosi della mancata ostensione dell’offerta tecnica, di quella amministrativa e di quella economica della controinteressata.
3.1. Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 9 marzo 2023 la ricorrente ha dedotto: la genericità della richiesta di oscuramento; la violazione del disciplinare in quanto la richiesta di oscuramento non è stata resa secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la genericità e la ripetitività dei motivi di oscuramento addotti dalla controinteressata; l’inammissibilità di motivazioni postume addotte alla richiesta di oscuramento.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della camera di consiglio del 20 marzo 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
4.1. Il primo motivo può trovare accoglimento.
4.1.1. La ricorrente si duole dell’esibizione in forma oscurata dell’offerta dell’aggiudicataria, con riguardo a parti essenziali della stessa.
Occorre a questo punto valutare se le ragioni di segretezza opposte dalla controinteressata siano ostative rispetto all’esibizione integrale dell’offerta.
4.1.2. A tal proposito, il Collegio non può che muovere dalla considerazione del costante orientamento giurisprudenziale per il quale « l'opposizione formulabile in sede procedimentale […] non può essere generica, ma deve essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall'impresa controinteressata […], spettando al concorrente che si oppone all'accesso di indicare le parti dell'offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione »; inoltre, « resta comunque fermo l'onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza (Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2022, n. 6750), tenendo conto che, se non risulta puntualmente comprovata la sussistenza di detti segreti, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa » (tra le tante T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 20 settembre 2024, n. 5055).
Ebbene, nel caso di specie l’opposizione della controinteressata (doc. 6 Università) risulta sufficientemente determinata quanto alla circostanziata indicazione delle parti da oscurare; non è possibile per il Collegio, che non dispone dell’offerta nella sua integralità, valutare la fondatezza della richiesta di oscuramento con riguardo alle singole componenti.
4.1.3. A fronte di una siffatta istanza, l’Amministrazione si è tuttavia limitata a recepire passivamente l’opposizione, senza premurarsi di indagare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate (sul punto cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. IV, 11 marzo 2025, n. 539); così facendo, non ha assolto l’onere di « di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza » (Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2023, n. 8332; da ultimo T.R.G.A. Bolzano, 14 gennaio 2026, n. 4).
4.1.4. Pertanto, l’Amministrazione dovrà ripronunciarsi dando conto della ricorrenza di legittime ragioni di oscuramento, legate alla presenza di segreti tecnici o commerciali, attenendosi ai seguenti principi. Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how . È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali connotati, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384).
4.1.4.1. Anche alla luce della definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni operatore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze dell’utenza: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (così Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).
4.2. Il secondo motivo deve essere respinto.
La ricorrente si duole della mancata considerazione delle esigenze difensive.
Sennonché, la valutazione delle istanze difensive della ricorrente mai avrebbe potuto essere apprezzata dalla stazione appaltante « in sede di decisione circa le istanze di oscuramento dei concorrenti, per l’ovvia ragione che in tale fase le esigenze conoscitive degli altri concorrenti non sono rappresentate » (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3002).
Ne discende che l’Amministrazione dovrà tener conto delle esigenze difensive manifestate dal ricorrente nell’ambito della nuova fase procedimentale che verrà aperta in seguito all’annullamento del provvedimento, in seno alla quale la ricorrente potrà dettagliatamente esporre le proprie istanze, motivando la necessità dell’ostensione con riguardo alle singole parti interessate dall’oscuramento.
4.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del fatto che la Regione « non ha osteso né la documentazione relativa alla parte amministrativa e alla parte economica dell’offerta del RTI aggiudicatario, né la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio, né la relativa corrispondenza, né la documentazione relativa alla comprova dei requisiti, né la richiesta di oscuramento ».
Come correttamente dedotto dalla resistente e dalla controinteressata, la censura è inammissibile.
Infatti, il rito speciale ex art. 36, co. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023 può riguardare le parti oscurate ai sensi dell’art. 35, co. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, mentre, per ulteriori esigenze ostensive, è utilizzabile il modello più generale di cui all’art. 116 c.p.a., il quale sottende la necessità di una previa istanza di accesso. Infatti « nel caso in cui la Stazione appaltante, in violazione del disposto di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36 del 2023, ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri quattro concorrenti e la restante documentazione di gara, deve applicarsi l'ordinario procedimento di accesso agli atti, disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, e la disciplina processuale ricavabile dall'art. 116 cod. proc. amm. (senza deroghe), non essendo applicabili le previsioni contente nel rito super speciale di cui all'art. 36, commi 4 e 7, del D. Lgs. n. 36 del 2023 » (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 2520; conf. T.A.R. Lazio-Roma, n. 3002 del 2025, cit.).
5. Il ricorso incidentale della controinteressata, essendo stato subordinato all’accoglimento del terzo motivo, è improcedibile.
6. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, gli stessi rimangono assorbiti dall’intervenuto annullamento dell’atto in ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo.
6.1. Per completezza, anche ai fini del successivo riesercizio del potere, il Collegio osserva comunque che l’istanza della controinteressata risulta sufficientemente circostanziata quanto all’indicazione delle parti da oscurare; non disponendo dell’offerta, non è possibile apprezzare la consistenza delle ragioni di oscuramento con riguardo alle singole parti. Quanto alla mancata redazione della richiesta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, si deve considerare che si tratta di una pretesa destinata ad essere apprezzata dalla stazione appaltante; in quanto tale, gli elementi ivi rappresentanti mal si prestano ad essere veicolati secondo il modulo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione o di quella sostitutiva dell’atto di notorietà.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento dell’atto impugnato; il secondo motivo deve essere rigettato e il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile; i motivi aggiunti restano assorbiti. Il ricorso incidentale è improcedibile.
Di conseguenza, l’Amministrazione dovrà ripronunciarsi motivatamente sull’istanza di oscuramento della controinteressata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, e laddove la ricorrente presenti un’istanza di accesso difensivo, determinarsi sulla stessa contestualmente o con separato provvedimento, comunque nei termini di legge.
8. L’accoglimento solo parziale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, in parte lo accoglie, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE CA, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
IC LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC LL | SE CA |
IL SEGRETARIO