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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 202/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1 titolare della omonima impresa individuale (P.IVA: Parte_2
C.F.: ), elettivamente domiciliati in Roma, P.le delle P.IVA_2 C.F._1
Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Paglietti, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
-attori
(C.F. ), [in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore ], rappresentata e difesa dall'avv.
MOSTOCOTTO ALESSIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DEI
LAURI 10 RIETI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.1.2025, da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la e l'impresa individuale Parte_1
convenivano in giudizio l Parte_2 [...]
esponendo in fatto quanto segue: con atto di Controparte_2
pignoramento presso terzi del 24.08.2015, notificato al debitore esecutato il 24.08.2015 ed al terzo pignorato il 31.08.2015, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione già Equitalia CP_1
Centro S.p.A., intraprendeva una azione esecutiva nei confronti del GN CP
, per ottenere l'assegnazione della somma complessiva di € 5.292.024,19 e in data
[...]
16.11.2015 il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa;
in data 06.07.2016, Parte_1
1 in udienza, la depositava la comparsa di costituzione nella quale precisava di non Parte_1
essere debitore nei confronti del debitore esecutato, per avvenuta compensazione del credito tra le parti, producendo nel corso delle udienze documentazione a sostegno della sua dichiarazione;
in data 17.01.2018 il debitore esecutato chiedeva ed otteneva la sospensione della procedura in corso, in ragione della sottoscrizione, in data 12.04.2017, di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e ter L.F. che aveva ad oggetto l'intero debito fiscale ( €
5.292.024,19 ); per l'importo residuo di € 23.042,18, portato in alcune cartelle escluse dall'accordo di ristrutturazione, presentava, in data 17.11.2017, Parte_2
Per_ dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
in data 21.05.2020 il G.E., dott.ssa chiedeva, data la sospensione degli obblighi legati ai pignoramenti fino al 31 Agosto a causa dell'emergenza COVID, che l'Agenzia indicasse il perdurante interesse alla prosecuzione della procedura di esecuzione;
in data 30.07.2020 l' comunicava il proprio interesse CP_4
alla prosecuzione della procedura con richiesta di assegnazione a proprio favore del credito relativo al contratto di locazione di azienda in essere tra le parti, registrato a Perugia il
12.06.2013 num. 12080 Serie 1T/2013; in data 28.12.2020 il G.E. richiedeva all'
[...]
di dare ulteriori precisazioni relative alla adesione del debitore Controparte_1
esecutato alla c.d. Rottamazione ter;
con nota del 08.01.2021 l' comunicava CP_4
l'aggiornamento del credito, omettendo di fornire le precisazioni richieste dal G.E., in merito alla presentazione, da parte del debitore esecutato della relativamente Parte_3
all'intero debito fiscale (€ 5.514.894,44), dapprima oggetto di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e ter L.F., che, nelle more, non aveva ottenuto l'omologazione da parte del
Giudice; all'udienza del 30.06.2021, il G.E. dott. Angelini Francesco emetteva un'ordinanza di assegnazione parziale;
in particolare, accertato il credito vantato dall' nei confronti CP_4
di per la somma di € 5.514.894,44 oltre interessi legali fino al Controparte_3
soddisfo, dichiarava che il terzo pignorato è debitore del debitore esecutato Parte_1
per l'importo di € 564.000,00, in ragione del contratto di affitto di Controparte_3
2 ramo d'azienda intercorso tra le parti, registrato a Perugia in data 12.06.2013 num. 12080
Serie 1T, con condanna alle spese processuali;
che con la stessa ordinanza assegnava in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente la somma di € 564.000,00 oltre le CP_4
eventuali spese di registrazione e notifica e successive nonché gli interessi al tasso legale maturati sulla sorte capitale di € 564.000,00 fino alla data del pagamento e ordinava al terzo pignorato di corrispondere la somma di € 420.000,00 indicata (pari ai canoni Parte_1
dovuti dal settembre 2016 al giugno 2021) all'assegnatario entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza, nonché la somma di € 6.000,00 al mese, dovuta a partire dal 05.07.2021 e fino alla scadenza del contratto ( in data 26.06.2039, per un totale di e
144.000,00 dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato per la somma corrispondente;
avverso il suddetto provvedimento del 30.06.2021, in data 21.07.2021
veniva promossa opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. da parte della e di Parte_1 [...]
contro l' al fine di ottenere l'annullamento e/o la revoca della ordinanza CP CP_4
de qua e la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva N. 694/2015; con ordinanza del 19.11.2021 il G.E., dott. Francesco Angelini, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del 30.06.2021 e concedeva termine perentorio di 60
giorni per l'introduzione della causa di merito, con condanna della e di Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. CP
Gli attori assumevano: che l'ordinanza opposta si fonda su un presupposto errato, ossia che il terzo pignorato fosse debitore del debitore esecutato per l'importo pari a € 564.000,00,
derivanti dai canoni di locazione pattuiti nel contratto di affitto di ramo di azienda, registrato a
Perugia il 12.06.2013 num. 12080 Serie 1T/2013 ( € 6.000,00 mensili) dal mese di settembre
2015 fino al mese di giugno 2023, data di scadenza del contratto;
che la documentazione contabile prodotta evidenzia la sussistenza dei crediti opposti in compensazione, come da coerente dichiarazione ex art. 547 cpc resa dal terzo pignorato;
che il credito della
[...]
per i canoni (mensilità da giugno 2013 ad aprile 2019), pari ad € Parte_4
3 509.162,63, è stato interamente compensato con quello pacificamente vantato dalla Pt_1
nei confronti della ditta concedente il ramo di azienda;
che il credito maturato dall'aprile
[...]
2019 al giugno 2021 non è quello indicato nella ordinanza del GE perché il canone mensile di originari € 6.000,00 fino al febbraio 2020, è stato modificato in concomitanza dell'emergenza
Covid e gradualmente ridotto ad € 500,00; che il credito maturato da aprile 2019 fino a giugno
2021 è dunque pari ad € 87.173,37 e non già € 420.000,00; che la riduzione del canone si protrarrà fino alla scadenza naturale del contratto e dunque il credito maturando dal
05.07.2021 al 26.06.2023 non potrà essere di € 144.000,00, ma sarà di € 14.640,00, con la conseguenza che il credito vantato dal debitore esecutato sarà complessivamente di €
101.813,37; che il GE ha errato nella applicazione del Decreto Ristori quater, fuorviato dalla ricostruzione operata dall' Gli attori domandavano la sospensione della procedura CP_4
esecutiva.
Si costituiva in giudizio l' che, in primis, eccepiva l'errore nella scelta del rito posto CP_4
che il debito portato nelle cartelle di pagamento atteneva a crediti di natura sanzionatoria e retributivo previdenziali.
A fondamento delle sue difese esponeva che le tematiche afferenti alla compensazione dei crediti sono state affrontate con un provvedimento definitivo del GE non opposto;
che quest'ultimo ha valorizzato la mancanza di data certa dell'accordo di compensazione;
che l'accordo è nullo perché fraudolento e comunque simulato;
che gli asseriti accordi modificativi del credito per canoni di locazione non sono opponibili al creditore procedente in quanto sono intervenuti dopo il pignoramento;
che è erronea e fuorviante la lettura offerta dagli attori delle norme in materia di rateizzazione del debito e sulla rottamazione delle cartelle esattoriali.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, di cui le stesse si avvalevano per il deposito di memorie istruttorie e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in
4 decisione con concessione dei termini di rito ex art. 190 cpc e successivamente rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo della esecuzione.
Alla successiva udienza il giudice invitava le parti a prendere posizione sulla istanza di sospensiva, che con successiva ordinanza veniva disattesa, nonché sulla istanza di separazione dei giudizi sollevata dall' la quale vi rinunciava. CP_4
Precisate le conclusioni la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali.
II)a)Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalla difesa di parte convenuta, in quanto basata su una errata lettura dell'art. 549
cpc., laddove afferma che sono inammissibili le contestazioni basate sulla estinzione del credito del debitore per compensazione, asseritamente precluse per avere il GE, con ordinanza del 27/10/2019, accertato il debito del terzo pignorato.
Secondo l' l'accertamento contenuto nella ordinanza del 27.10.2019, non impugnata, è CP_4
divenuto definitivo e non più sindacabile in questa sede.
La doglianza è infondata.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia del provvedimento che accerta l'esistenza o l'inesistenza del credito contestato, secondo cui
“nell'espropriazione forzata presso terzi, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228, dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e, da ultimo, dal d.l. 27 giugno
2015, n. 83, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di un
subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al
giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli
fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia
panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'an
o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato” (Cass. 23123/22 in motivazione).
5 Il Tribunale intende dare continuità alla lettura dell'art. 549 valorizzata dalla suddetta giurisprudenza e fatta propria dal GE nella ordinanza del 18.11.2021, in quanto manca un riferimento normativo che consenta di attribuire possa indurre ad affermare che un provvedimento di accertamento parziale del debito del terzo e privo della assegnazione perché
riservata all'esito della ulteriore istruttoria disposta dal GE per l'accertamento del credito complessivo, sia idoneo al giudicato proprio per la sua natura di atto endoprocedimentale.
Diversamente l'accertamento del debito del terzo compiuto in data 27.10.2019 è stato richiamato nella ordinanza di assegnazione del 30.6.2021, unico provvedimento impugnabile e idoneo al giudicato, ritualmente opposto dinanzi al GE, che ha rigettato la sospensiva,
concedendo il termine per proporre il giudizio di merito, ritualmente introdotto dagli attori con l'avvio del presente procedimento.
Alla luce delle argomentazioni che precedono i motivi di opposizione vertenti sull'accertamento del debito del terzo sono pienamente ammissibili in questa sede.
b)In via ulteriormente preliminare deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa di parte attrice in ragione della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, perché nel caso in cui sorgano contestazioni sulla suddetta dichiarazione, come nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione risolve dette contestazioni come è avvenuto con ordinanza del 27.10.2029 a cui è seguita l'ordinanza di assegnazione del 30.6.2019 dalla cui opposizione scaturisce l'odierno giudizio di merito.
E' certo dunque che alcuna estinzione del giudizio esecutivo possa essere pronunciata in questa sede.
c)Il GE con ordinanza del 30.6.2021 ha accertato: - che l' vanta nei confronti di CP_4
titolare della omonima impresa individuale, il credito di € Parte_2
5.514.894,44 oltre interessi legali (circostanza non contestata): -che il terzo pignorato, ossia la
è debitrice della impresa individuale per l'importo di euro Parte_1 Parte_2
6 564.000,00, in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda intercorrente tra le parti,
registrato a Perugia in data 12/06/2013 num. 12080 Serie 1T.
Detta somma è stata assegnata in pagamento al creditore procedente, secondo le modalità
specificate nel provvedimento.
Parte attrice contesta l'accertamento del terzo, valorizzando l'accordo di compensazione dei reciproci crediti e debiti intercorso tra il debitore esecutato ed il terzo pignorato, asseritamente comprovato dalle scritture contabili depositate nella fase di opposizione dinanzi al GE (all. 7 e
8) in forza delle quali il terzo pignorato avrebbe correttamente reso la dichiarazione di insussistenza del debito verso il debitore esecutato.
Giova premettere in diritto che in sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì "iure proprio", è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il "debitor debitoris" e da tale assunto si desume che la scrittura privata intercorsa tra le parti può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento (Cass. n. 24867 del 09/10/2018, mentre le compensazioni intercorse successivamente sono inopponibili al creditore procedente (Cass.
Sentenza n. 2697 del 29/08/1962, non smentita da successive pronunce).
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che il terzo pignorato, il quale eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non soltanto il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità,
rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore (Cass., sez. 6-3,
21/03/2014, n. 6760, richiamata in motivazione da Cass. 1943/2023).
Nel caso di specie l'atto di pignoramento è avvenuto il 31.8.2015 e l'accordo di compensazione tra i reciproci crediti e debiti della società e dell'impresa individuale è privo di data certa anteriore al pignoramento, posto che le scritture contabili che dovrebbero comprovarla evidenziano una annotazione riconducibile al suddetto accordo datata 1.1.2016
7 (si veda all. 7, parte II, pag. 6, prima riga, allegato alla opposizione depositata dinanzi al GE
e nel presente giudizio e ammessa anche da parte attrice) sicuramente successiva all'atto di pignoramento e, in quanto tale, non opponibile al creditore procedente.
Non rileva ai fini che ci occupano la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 cpc. atteso che il tema decidendum del presente giudizio attiene non già alla sussistenza di detto accordo e alla sua rilevanza nei rapporti interni tra debitore esecutato e terzo pignorato, ma alla sua opponibilità al creditore procedente che il terzo pignorato non ha provato e che le scritture contabili invero smentiscono, a nulla rilevando, ovviamente, i motivi della tardività della annotazione, peraltro solo allegati.
Inoltre, come condivisibilmente rilevato dal GE, l'opponibilità delle scritture contabili e delle loro risultanze all' in ogni caso è esclusa dalle prescrizioni degli artt. 2709 e 2710 cc i CP_4
quali stabiliscono, in combinato disposto, che dette scritture fanno piena prova contro l'imprenditore e solo nei rapporti tra imprenditori anche a suo favore, valore che deve essere escluso nel caso concreto posto che il creditore procedente è un ente pubblico.
Alla luce delle argomentazioni che precedono non ricorrono i presupposti per ritenere opponibile al creditore procedente la compensazione dei crediti tra la e l'impresa Parte_1
individuale Parte_2
d) Il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato accertato in sede esecutiva attiene ai canoni del contratto di affitto di ramo di azienda intercorso tra le parti e registrato in data
12.6.2013.
IL GE ha accertato che il debito del terzo pignorato ammonta ad euro 564.000,00 e lo ha assegnato in pagamento all' indicando le modalità di corresponsione della relativa CP_4
somma.
Gli attori contestano il conteggio operato nella ordinanza assumendo che il GE avrebbe errato nel non considerare gli accordi intercorsi nel tempo tra le parti, finalizzati alla riduzione del canone di affitto.
8 La doglianza è infondata in quanto il GE ha fatto buon governo degli artt.543, comma 2 e 546
comma 1 cpc in forza dei quali gli atti di disposizione del credito vantato dal debitore esecutato verso terzi non sono opponibili al creditore procedente se intervengono dopo il pignoramento.
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi, infatti, si esegue mediante citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente e con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente e il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, con la conseguenza che costui non può
compiere atti dispositivi del credito e tale deve ritenersi la rinegoziazione al ribasso del canone di locazione dovuto dal terzo pignorato al debitore esecutato.
Nel momento in cui il pignoramento giunge a perfezione, e tale diventa con la notifica dell'avviso al terzo pignorato, opera l'art. 2917 del c.c., con la conseguenza che, in pregiudizio del creditore pignorante non ha effetto l'estinzione, parziale o totale, del credito per cause successive alla perfezione del pignoramento stesso.
Nel caso di specie gli accordi di rinegoziazione del canone di locazione (si vedano gli allegati alla opposizione dinanzi al GE riprodotti anche in questo giudizio) sono tutti successivi persino alla dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 cpc, quindi è certo che gli stessi non siano opponibili al creditore procedente, a nulla rilevando la documentazione valorizzata dagli attori che comprova l'accordo intercorso tra le parti, ma non certo l'opponibilità degli stessi al creditore, dovendosi preservare la ratio della norma di negare rilevanza agli accordi sopravvenuti al pignoramento che possano danneggiare definitivamente le ragioni del creditore pignorante.
9 Gli attori valorizzano la legislazione adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19, al fine di contestare la legittimità dell'assegnazione delle somme stabilita nella ordinanza del GE.
La tesi è infondata, in quanto gli strumenti di tutela introdotti dalla legislazione emergenziale a seguito della pandemia da COVID-19, a tutela delle imprese e dei cittadini (si veda in particolare l'art. 4 bis del DL Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, in vigore al tempo della ordinanza opposta),
consentono una rimodulazione dei canoni di locazione in presenza di determinati presupposti,
ma non possono interferire, come vorrebbe parte attrice, su pignoramenti già operanti al tempo della emanazione della legislazione emergenziale iniziata nel 2020 e dunque a distanza di anni dal pignoramento di cui è causa che invece pende dal 2015.
Inoltre dalla lettura della norma richiamata emerge che l'agevolazione nel canone di locazione
è stata pensata dal legislatore come strumento per consentire una esecuzione in buona fede del contratto di locazione in presenza di una circostanza, la pandemia, che ha alterato l'equilibrio contrattuale, tanto che ha previsto un “Percorso condiviso per la ricontrattazione delle
locazioni commerciali” rimesso alla autonomia negoziale delle parti in presenza di presupposti specificamente codificati, peraltro neppure allegati nel caso concreto anche solo a confutazione della natura fraudolenta degli stessi addotta da parte convenuta.
Ad ogni buon conto, detta normativa, così come quella di precedente conio, nulla afferma in ordine alle procedure esecutive, rispetto alle quali sono stati previsti strumenti di tutela diversi e circoscritti nel tempo per i debitori esecutati, chiaro segno che detti accordi e detta normativa, nel silenzio del legislatore, non consentono di ritenere operante una deroga non codificata alle norme che regolano gli effetti del pignoramento e l'inopponibilità degli accordi ad esso sopravvenuti.
Il tema della sospensione delle procedure esecutive in ragione della emergenza epidemiologica peraltro è stato affrontato nella ordinanza di assegnazione del 30.6.2021, dove
10 il giudice ha espressamente escluso l'applicabilità della suddetta disciplina al caso concreto,
valorizzando la natura del credito del debitore esecutato derivante da rendite e canoni di affitto, questione non affrontata nei motivi di opposizione e come tale intangibile in questa sede.
e)Gli attori assumono che il GE avrebbe errato nella applicazione del cd Decreto Ristori
quater (DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2020) limitatamente alla somma di € 23.042,18, il quale prevedeva la possibilità di presentare una nuova richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021. Il debitore esecutato, pur decaduto dai benefici relativi alla definizione agevolata, infatti, aveva presentato richiesta nel 2018, regolarmente accordata dall' con riferimento all'intero debito di € 5.514.894,44 e con pagamento delle sole CP_4
prime due rate e, successivamente, aveva aderito alla cd Rottamazione ter nel 2019,
relativamente all'intero debito fiscale, accolta dall'ufficio, ma non onorata.
Secondo tale prospettazione il debitore aveva i requisiti per chiedere la rateizzazione dell'intero importo, quindi il giudice non poteva assegnare l'importo di maggiore entità e rinviare l'accertamento per la somma di minore importo. Il debitore , Controparte_3
secondo gli attori, ha provveduto a presentare istanza di rateazione relativamente all'intero debito fiscale verso entro il 31.12.2021(doc. 14) con la conseguenza che le ordinanze CP_4
del GE sono basate sulla lettura fuorviante proposta da che non avrebbe fornito al CP_4
giudice informazioni complete sul punto.
La tesi degli attori non persuade, in primo luogo perché dalle norme Decreto Ristori quater emerge che la presentazione della domanda di dilazione comporta il divieto di avvio di nuove procedure esecutive, ma non la sospensione di quelle in corso.
Inoltre il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione comporta l'estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati, elemento che conforta la tesi secondo cui la presentazione
11 della istanza non è ostativa al progredire della procedura esecutiva e, a fortiori, non preclude l'accertamento e l'assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato.
IL GE ha distinto il credito dell' in due parti, la prima relativa all'importo di euro CP_4
23.042,18 da accertarsi successivamente al 31.12.2021 e la seconda di euro 5.514.894,44
accertata con l'ordinanza di assegnazione.
La distinzione è stata operata dal GE in ragione del fatto che solo relativamente alla somma di euro 5.292.024,00 l'istante aveva stipulato in data 13.11.2017 un accordo transattivo il base alla cd. Rottamazione bis, rimasto inadempiuto, accordo che non comprendeva invece il minor debito di euro 23.042,18 per il quale, invece, vi erano i presupposti per accedere ad una procedura di estinzione agevolata nonostante l'inefficacia di precedenti atti di definizione ex
DL 193/2016 e L. 172/2017.
Il Decreto Ristori quater ha previsto come termine per la presentazione della istanza di rateazione la data del 31.12.2021 ed in ragione di tale termine, salve eventuali proroghe, il GE
ha valutato, con un ragionamento che questo giudice fa proprio e che non è scalfito dai motivi di opposizione, che il credito di importo maggiore era stato oggetto di una precedente transazione non andata a buon fine e di una successiva istanza di definizione agevolata presentata in data 11.9.2021 per un importo ancora superiore (7.564.644,68) rigettata dall' in data 28.9.2021, circostanze non contestate che, valutate unitamente all'elevato CP_4
importo del credito già assegnato, rendevano e rendono tuttora inopportuno un ulteriore rinvio dei termini dell'accertamento, invece possibili rispetto al debito di minore importo che in quanto tale lascia presagire il buon fine della definizione agevolata da parte del debitore esecutato.
Gli opponenti infine chiedono che sia dato rilievo alla istanza di transazione fiscale ex art. 182
ter L.F. presentata dal debitore esecutato, rilevanza che deve essere esclusa perché l'istanza è
stata presentata dopo l'emissione della ordinanza che ha disposto l'assegnazione delle somme,
12 in assenza di un effetto sospensivo automatico delle procedure esecutive riservato ex lege alla sola transazione omologata.
Il Tribunale, quindi, ritiene che la scelta operata dal GE non sia fondata su una prospettazione fuorviante fornita da bensì su una valutazione che correttamente ha tenuto conto CP_4
dell'elevato importo del credito e della impossibilità per il debitore esecutato di provvedervi,
visti gli esiti negativi di precedenti istanze e accordi finalizzati ad una definizione agevolata per il credito di maggiore importo, ammessi dagli stessi attori (si vedano all. 10,11,12,13).
Alla luce delle argomentazioni che precedono le domande attoree debbono essere rigettate.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore, alla natura e alla complessità non elevata della controversia, elementi che complessivamente valutati consentono di contenere la liquidazione in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta,
che liquida in € 14.600,00, oltre al rimborso per spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 22/5/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 202 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1 titolare della omonima impresa individuale (P.IVA: Parte_2
C.F.: ), elettivamente domiciliati in Roma, P.le delle P.IVA_2 C.F._1
Belle Arti n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Paglietti, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
-attori
(C.F. ), [in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore ], rappresentata e difesa dall'avv.
MOSTOCOTTO ALESSIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DEI
LAURI 10 RIETI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.1.2025, da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la e l'impresa individuale Parte_1
convenivano in giudizio l Parte_2 [...]
esponendo in fatto quanto segue: con atto di Controparte_2
pignoramento presso terzi del 24.08.2015, notificato al debitore esecutato il 24.08.2015 ed al terzo pignorato il 31.08.2015, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione già Equitalia CP_1
Centro S.p.A., intraprendeva una azione esecutiva nei confronti del GN CP
, per ottenere l'assegnazione della somma complessiva di € 5.292.024,19 e in data
[...]
16.11.2015 il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa;
in data 06.07.2016, Parte_1
1 in udienza, la depositava la comparsa di costituzione nella quale precisava di non Parte_1
essere debitore nei confronti del debitore esecutato, per avvenuta compensazione del credito tra le parti, producendo nel corso delle udienze documentazione a sostegno della sua dichiarazione;
in data 17.01.2018 il debitore esecutato chiedeva ed otteneva la sospensione della procedura in corso, in ragione della sottoscrizione, in data 12.04.2017, di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e ter L.F. che aveva ad oggetto l'intero debito fiscale ( €
5.292.024,19 ); per l'importo residuo di € 23.042,18, portato in alcune cartelle escluse dall'accordo di ristrutturazione, presentava, in data 17.11.2017, Parte_2
Per_ dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
in data 21.05.2020 il G.E., dott.ssa chiedeva, data la sospensione degli obblighi legati ai pignoramenti fino al 31 Agosto a causa dell'emergenza COVID, che l'Agenzia indicasse il perdurante interesse alla prosecuzione della procedura di esecuzione;
in data 30.07.2020 l' comunicava il proprio interesse CP_4
alla prosecuzione della procedura con richiesta di assegnazione a proprio favore del credito relativo al contratto di locazione di azienda in essere tra le parti, registrato a Perugia il
12.06.2013 num. 12080 Serie 1T/2013; in data 28.12.2020 il G.E. richiedeva all'
[...]
di dare ulteriori precisazioni relative alla adesione del debitore Controparte_1
esecutato alla c.d. Rottamazione ter;
con nota del 08.01.2021 l' comunicava CP_4
l'aggiornamento del credito, omettendo di fornire le precisazioni richieste dal G.E., in merito alla presentazione, da parte del debitore esecutato della relativamente Parte_3
all'intero debito fiscale (€ 5.514.894,44), dapprima oggetto di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e ter L.F., che, nelle more, non aveva ottenuto l'omologazione da parte del
Giudice; all'udienza del 30.06.2021, il G.E. dott. Angelini Francesco emetteva un'ordinanza di assegnazione parziale;
in particolare, accertato il credito vantato dall' nei confronti CP_4
di per la somma di € 5.514.894,44 oltre interessi legali fino al Controparte_3
soddisfo, dichiarava che il terzo pignorato è debitore del debitore esecutato Parte_1
per l'importo di € 564.000,00, in ragione del contratto di affitto di Controparte_3
2 ramo d'azienda intercorso tra le parti, registrato a Perugia in data 12.06.2013 num. 12080
Serie 1T, con condanna alle spese processuali;
che con la stessa ordinanza assegnava in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente la somma di € 564.000,00 oltre le CP_4
eventuali spese di registrazione e notifica e successive nonché gli interessi al tasso legale maturati sulla sorte capitale di € 564.000,00 fino alla data del pagamento e ordinava al terzo pignorato di corrispondere la somma di € 420.000,00 indicata (pari ai canoni Parte_1
dovuti dal settembre 2016 al giugno 2021) all'assegnatario entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza, nonché la somma di € 6.000,00 al mese, dovuta a partire dal 05.07.2021 e fino alla scadenza del contratto ( in data 26.06.2039, per un totale di e
144.000,00 dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato per la somma corrispondente;
avverso il suddetto provvedimento del 30.06.2021, in data 21.07.2021
veniva promossa opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. da parte della e di Parte_1 [...]
contro l' al fine di ottenere l'annullamento e/o la revoca della ordinanza CP CP_4
de qua e la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva N. 694/2015; con ordinanza del 19.11.2021 il G.E., dott. Francesco Angelini, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del 30.06.2021 e concedeva termine perentorio di 60
giorni per l'introduzione della causa di merito, con condanna della e di Parte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali. CP
Gli attori assumevano: che l'ordinanza opposta si fonda su un presupposto errato, ossia che il terzo pignorato fosse debitore del debitore esecutato per l'importo pari a € 564.000,00,
derivanti dai canoni di locazione pattuiti nel contratto di affitto di ramo di azienda, registrato a
Perugia il 12.06.2013 num. 12080 Serie 1T/2013 ( € 6.000,00 mensili) dal mese di settembre
2015 fino al mese di giugno 2023, data di scadenza del contratto;
che la documentazione contabile prodotta evidenzia la sussistenza dei crediti opposti in compensazione, come da coerente dichiarazione ex art. 547 cpc resa dal terzo pignorato;
che il credito della
[...]
per i canoni (mensilità da giugno 2013 ad aprile 2019), pari ad € Parte_4
3 509.162,63, è stato interamente compensato con quello pacificamente vantato dalla Pt_1
nei confronti della ditta concedente il ramo di azienda;
che il credito maturato dall'aprile
[...]
2019 al giugno 2021 non è quello indicato nella ordinanza del GE perché il canone mensile di originari € 6.000,00 fino al febbraio 2020, è stato modificato in concomitanza dell'emergenza
Covid e gradualmente ridotto ad € 500,00; che il credito maturato da aprile 2019 fino a giugno
2021 è dunque pari ad € 87.173,37 e non già € 420.000,00; che la riduzione del canone si protrarrà fino alla scadenza naturale del contratto e dunque il credito maturando dal
05.07.2021 al 26.06.2023 non potrà essere di € 144.000,00, ma sarà di € 14.640,00, con la conseguenza che il credito vantato dal debitore esecutato sarà complessivamente di €
101.813,37; che il GE ha errato nella applicazione del Decreto Ristori quater, fuorviato dalla ricostruzione operata dall' Gli attori domandavano la sospensione della procedura CP_4
esecutiva.
Si costituiva in giudizio l' che, in primis, eccepiva l'errore nella scelta del rito posto CP_4
che il debito portato nelle cartelle di pagamento atteneva a crediti di natura sanzionatoria e retributivo previdenziali.
A fondamento delle sue difese esponeva che le tematiche afferenti alla compensazione dei crediti sono state affrontate con un provvedimento definitivo del GE non opposto;
che quest'ultimo ha valorizzato la mancanza di data certa dell'accordo di compensazione;
che l'accordo è nullo perché fraudolento e comunque simulato;
che gli asseriti accordi modificativi del credito per canoni di locazione non sono opponibili al creditore procedente in quanto sono intervenuti dopo il pignoramento;
che è erronea e fuorviante la lettura offerta dagli attori delle norme in materia di rateizzazione del debito e sulla rottamazione delle cartelle esattoriali.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, di cui le stesse si avvalevano per il deposito di memorie istruttorie e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in
4 decisione con concessione dei termini di rito ex art. 190 cpc e successivamente rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo della esecuzione.
Alla successiva udienza il giudice invitava le parti a prendere posizione sulla istanza di sospensiva, che con successiva ordinanza veniva disattesa, nonché sulla istanza di separazione dei giudizi sollevata dall' la quale vi rinunciava. CP_4
Precisate le conclusioni la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali.
II)a)Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalla difesa di parte convenuta, in quanto basata su una errata lettura dell'art. 549
cpc., laddove afferma che sono inammissibili le contestazioni basate sulla estinzione del credito del debitore per compensazione, asseritamente precluse per avere il GE, con ordinanza del 27/10/2019, accertato il debito del terzo pignorato.
Secondo l' l'accertamento contenuto nella ordinanza del 27.10.2019, non impugnata, è CP_4
divenuto definitivo e non più sindacabile in questa sede.
La doglianza è infondata.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia del provvedimento che accerta l'esistenza o l'inesistenza del credito contestato, secondo cui
“nell'espropriazione forzata presso terzi, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228, dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e, da ultimo, dal d.l. 27 giugno
2015, n. 83, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di un
subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al
giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli
fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia
panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'an
o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato” (Cass. 23123/22 in motivazione).
5 Il Tribunale intende dare continuità alla lettura dell'art. 549 valorizzata dalla suddetta giurisprudenza e fatta propria dal GE nella ordinanza del 18.11.2021, in quanto manca un riferimento normativo che consenta di attribuire possa indurre ad affermare che un provvedimento di accertamento parziale del debito del terzo e privo della assegnazione perché
riservata all'esito della ulteriore istruttoria disposta dal GE per l'accertamento del credito complessivo, sia idoneo al giudicato proprio per la sua natura di atto endoprocedimentale.
Diversamente l'accertamento del debito del terzo compiuto in data 27.10.2019 è stato richiamato nella ordinanza di assegnazione del 30.6.2021, unico provvedimento impugnabile e idoneo al giudicato, ritualmente opposto dinanzi al GE, che ha rigettato la sospensiva,
concedendo il termine per proporre il giudizio di merito, ritualmente introdotto dagli attori con l'avvio del presente procedimento.
Alla luce delle argomentazioni che precedono i motivi di opposizione vertenti sull'accertamento del debito del terzo sono pienamente ammissibili in questa sede.
b)In via ulteriormente preliminare deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa di parte attrice in ragione della dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, perché nel caso in cui sorgano contestazioni sulla suddetta dichiarazione, come nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione risolve dette contestazioni come è avvenuto con ordinanza del 27.10.2029 a cui è seguita l'ordinanza di assegnazione del 30.6.2019 dalla cui opposizione scaturisce l'odierno giudizio di merito.
E' certo dunque che alcuna estinzione del giudizio esecutivo possa essere pronunciata in questa sede.
c)Il GE con ordinanza del 30.6.2021 ha accertato: - che l' vanta nei confronti di CP_4
titolare della omonima impresa individuale, il credito di € Parte_2
5.514.894,44 oltre interessi legali (circostanza non contestata): -che il terzo pignorato, ossia la
è debitrice della impresa individuale per l'importo di euro Parte_1 Parte_2
6 564.000,00, in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda intercorrente tra le parti,
registrato a Perugia in data 12/06/2013 num. 12080 Serie 1T.
Detta somma è stata assegnata in pagamento al creditore procedente, secondo le modalità
specificate nel provvedimento.
Parte attrice contesta l'accertamento del terzo, valorizzando l'accordo di compensazione dei reciproci crediti e debiti intercorso tra il debitore esecutato ed il terzo pignorato, asseritamente comprovato dalle scritture contabili depositate nella fase di opposizione dinanzi al GE (all. 7 e
8) in forza delle quali il terzo pignorato avrebbe correttamente reso la dichiarazione di insussistenza del debito verso il debitore esecutato.
Giova premettere in diritto che in sede di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì "iure proprio", è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il "debitor debitoris" e da tale assunto si desume che la scrittura privata intercorsa tra le parti può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell'art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento (Cass. n. 24867 del 09/10/2018, mentre le compensazioni intercorse successivamente sono inopponibili al creditore procedente (Cass.
Sentenza n. 2697 del 29/08/1962, non smentita da successive pronunce).
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che il terzo pignorato, il quale eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non soltanto il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità,
rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore (Cass., sez. 6-3,
21/03/2014, n. 6760, richiamata in motivazione da Cass. 1943/2023).
Nel caso di specie l'atto di pignoramento è avvenuto il 31.8.2015 e l'accordo di compensazione tra i reciproci crediti e debiti della società e dell'impresa individuale è privo di data certa anteriore al pignoramento, posto che le scritture contabili che dovrebbero comprovarla evidenziano una annotazione riconducibile al suddetto accordo datata 1.1.2016
7 (si veda all. 7, parte II, pag. 6, prima riga, allegato alla opposizione depositata dinanzi al GE
e nel presente giudizio e ammessa anche da parte attrice) sicuramente successiva all'atto di pignoramento e, in quanto tale, non opponibile al creditore procedente.
Non rileva ai fini che ci occupano la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 cpc. atteso che il tema decidendum del presente giudizio attiene non già alla sussistenza di detto accordo e alla sua rilevanza nei rapporti interni tra debitore esecutato e terzo pignorato, ma alla sua opponibilità al creditore procedente che il terzo pignorato non ha provato e che le scritture contabili invero smentiscono, a nulla rilevando, ovviamente, i motivi della tardività della annotazione, peraltro solo allegati.
Inoltre, come condivisibilmente rilevato dal GE, l'opponibilità delle scritture contabili e delle loro risultanze all' in ogni caso è esclusa dalle prescrizioni degli artt. 2709 e 2710 cc i CP_4
quali stabiliscono, in combinato disposto, che dette scritture fanno piena prova contro l'imprenditore e solo nei rapporti tra imprenditori anche a suo favore, valore che deve essere escluso nel caso concreto posto che il creditore procedente è un ente pubblico.
Alla luce delle argomentazioni che precedono non ricorrono i presupposti per ritenere opponibile al creditore procedente la compensazione dei crediti tra la e l'impresa Parte_1
individuale Parte_2
d) Il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato accertato in sede esecutiva attiene ai canoni del contratto di affitto di ramo di azienda intercorso tra le parti e registrato in data
12.6.2013.
IL GE ha accertato che il debito del terzo pignorato ammonta ad euro 564.000,00 e lo ha assegnato in pagamento all' indicando le modalità di corresponsione della relativa CP_4
somma.
Gli attori contestano il conteggio operato nella ordinanza assumendo che il GE avrebbe errato nel non considerare gli accordi intercorsi nel tempo tra le parti, finalizzati alla riduzione del canone di affitto.
8 La doglianza è infondata in quanto il GE ha fatto buon governo degli artt.543, comma 2 e 546
comma 1 cpc in forza dei quali gli atti di disposizione del credito vantato dal debitore esecutato verso terzi non sono opponibili al creditore procedente se intervengono dopo il pignoramento.
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi, infatti, si esegue mediante citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente e con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente e il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, con la conseguenza che costui non può
compiere atti dispositivi del credito e tale deve ritenersi la rinegoziazione al ribasso del canone di locazione dovuto dal terzo pignorato al debitore esecutato.
Nel momento in cui il pignoramento giunge a perfezione, e tale diventa con la notifica dell'avviso al terzo pignorato, opera l'art. 2917 del c.c., con la conseguenza che, in pregiudizio del creditore pignorante non ha effetto l'estinzione, parziale o totale, del credito per cause successive alla perfezione del pignoramento stesso.
Nel caso di specie gli accordi di rinegoziazione del canone di locazione (si vedano gli allegati alla opposizione dinanzi al GE riprodotti anche in questo giudizio) sono tutti successivi persino alla dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 cpc, quindi è certo che gli stessi non siano opponibili al creditore procedente, a nulla rilevando la documentazione valorizzata dagli attori che comprova l'accordo intercorso tra le parti, ma non certo l'opponibilità degli stessi al creditore, dovendosi preservare la ratio della norma di negare rilevanza agli accordi sopravvenuti al pignoramento che possano danneggiare definitivamente le ragioni del creditore pignorante.
9 Gli attori valorizzano la legislazione adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19, al fine di contestare la legittimità dell'assegnazione delle somme stabilita nella ordinanza del GE.
La tesi è infondata, in quanto gli strumenti di tutela introdotti dalla legislazione emergenziale a seguito della pandemia da COVID-19, a tutela delle imprese e dei cittadini (si veda in particolare l'art. 4 bis del DL Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, in vigore al tempo della ordinanza opposta),
consentono una rimodulazione dei canoni di locazione in presenza di determinati presupposti,
ma non possono interferire, come vorrebbe parte attrice, su pignoramenti già operanti al tempo della emanazione della legislazione emergenziale iniziata nel 2020 e dunque a distanza di anni dal pignoramento di cui è causa che invece pende dal 2015.
Inoltre dalla lettura della norma richiamata emerge che l'agevolazione nel canone di locazione
è stata pensata dal legislatore come strumento per consentire una esecuzione in buona fede del contratto di locazione in presenza di una circostanza, la pandemia, che ha alterato l'equilibrio contrattuale, tanto che ha previsto un “Percorso condiviso per la ricontrattazione delle
locazioni commerciali” rimesso alla autonomia negoziale delle parti in presenza di presupposti specificamente codificati, peraltro neppure allegati nel caso concreto anche solo a confutazione della natura fraudolenta degli stessi addotta da parte convenuta.
Ad ogni buon conto, detta normativa, così come quella di precedente conio, nulla afferma in ordine alle procedure esecutive, rispetto alle quali sono stati previsti strumenti di tutela diversi e circoscritti nel tempo per i debitori esecutati, chiaro segno che detti accordi e detta normativa, nel silenzio del legislatore, non consentono di ritenere operante una deroga non codificata alle norme che regolano gli effetti del pignoramento e l'inopponibilità degli accordi ad esso sopravvenuti.
Il tema della sospensione delle procedure esecutive in ragione della emergenza epidemiologica peraltro è stato affrontato nella ordinanza di assegnazione del 30.6.2021, dove
10 il giudice ha espressamente escluso l'applicabilità della suddetta disciplina al caso concreto,
valorizzando la natura del credito del debitore esecutato derivante da rendite e canoni di affitto, questione non affrontata nei motivi di opposizione e come tale intangibile in questa sede.
e)Gli attori assumono che il GE avrebbe errato nella applicazione del cd Decreto Ristori
quater (DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2020) limitatamente alla somma di € 23.042,18, il quale prevedeva la possibilità di presentare una nuova richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021. Il debitore esecutato, pur decaduto dai benefici relativi alla definizione agevolata, infatti, aveva presentato richiesta nel 2018, regolarmente accordata dall' con riferimento all'intero debito di € 5.514.894,44 e con pagamento delle sole CP_4
prime due rate e, successivamente, aveva aderito alla cd Rottamazione ter nel 2019,
relativamente all'intero debito fiscale, accolta dall'ufficio, ma non onorata.
Secondo tale prospettazione il debitore aveva i requisiti per chiedere la rateizzazione dell'intero importo, quindi il giudice non poteva assegnare l'importo di maggiore entità e rinviare l'accertamento per la somma di minore importo. Il debitore , Controparte_3
secondo gli attori, ha provveduto a presentare istanza di rateazione relativamente all'intero debito fiscale verso entro il 31.12.2021(doc. 14) con la conseguenza che le ordinanze CP_4
del GE sono basate sulla lettura fuorviante proposta da che non avrebbe fornito al CP_4
giudice informazioni complete sul punto.
La tesi degli attori non persuade, in primo luogo perché dalle norme Decreto Ristori quater emerge che la presentazione della domanda di dilazione comporta il divieto di avvio di nuove procedure esecutive, ma non la sospensione di quelle in corso.
Inoltre il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione comporta l'estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati, elemento che conforta la tesi secondo cui la presentazione
11 della istanza non è ostativa al progredire della procedura esecutiva e, a fortiori, non preclude l'accertamento e l'assegnazione delle somme dovute dal terzo pignorato.
IL GE ha distinto il credito dell' in due parti, la prima relativa all'importo di euro CP_4
23.042,18 da accertarsi successivamente al 31.12.2021 e la seconda di euro 5.514.894,44
accertata con l'ordinanza di assegnazione.
La distinzione è stata operata dal GE in ragione del fatto che solo relativamente alla somma di euro 5.292.024,00 l'istante aveva stipulato in data 13.11.2017 un accordo transattivo il base alla cd. Rottamazione bis, rimasto inadempiuto, accordo che non comprendeva invece il minor debito di euro 23.042,18 per il quale, invece, vi erano i presupposti per accedere ad una procedura di estinzione agevolata nonostante l'inefficacia di precedenti atti di definizione ex
DL 193/2016 e L. 172/2017.
Il Decreto Ristori quater ha previsto come termine per la presentazione della istanza di rateazione la data del 31.12.2021 ed in ragione di tale termine, salve eventuali proroghe, il GE
ha valutato, con un ragionamento che questo giudice fa proprio e che non è scalfito dai motivi di opposizione, che il credito di importo maggiore era stato oggetto di una precedente transazione non andata a buon fine e di una successiva istanza di definizione agevolata presentata in data 11.9.2021 per un importo ancora superiore (7.564.644,68) rigettata dall' in data 28.9.2021, circostanze non contestate che, valutate unitamente all'elevato CP_4
importo del credito già assegnato, rendevano e rendono tuttora inopportuno un ulteriore rinvio dei termini dell'accertamento, invece possibili rispetto al debito di minore importo che in quanto tale lascia presagire il buon fine della definizione agevolata da parte del debitore esecutato.
Gli opponenti infine chiedono che sia dato rilievo alla istanza di transazione fiscale ex art. 182
ter L.F. presentata dal debitore esecutato, rilevanza che deve essere esclusa perché l'istanza è
stata presentata dopo l'emissione della ordinanza che ha disposto l'assegnazione delle somme,
12 in assenza di un effetto sospensivo automatico delle procedure esecutive riservato ex lege alla sola transazione omologata.
Il Tribunale, quindi, ritiene che la scelta operata dal GE non sia fondata su una prospettazione fuorviante fornita da bensì su una valutazione che correttamente ha tenuto conto CP_4
dell'elevato importo del credito e della impossibilità per il debitore esecutato di provvedervi,
visti gli esiti negativi di precedenti istanze e accordi finalizzati ad una definizione agevolata per il credito di maggiore importo, ammessi dagli stessi attori (si vedano all. 10,11,12,13).
Alla luce delle argomentazioni che precedono le domande attoree debbono essere rigettate.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore, alla natura e alla complessità non elevata della controversia, elementi che complessivamente valutati consentono di contenere la liquidazione in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta,
che liquida in € 14.600,00, oltre al rimborso per spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 22/5/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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