TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/07/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2389/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2389/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 3.7.2025, avente oggetto: interdizione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Masellis Maurizio Sante, giusta mandato in atti Parte_1
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] - resistente contumace CP_1
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.7.2024 la ricorrente chiedeva che dichiararsi l'interdizione di suo marito,
, come sopra generalizzato, con nomina di tutore di quest'ultimo in favore della stessa ricorrente. CP_1
Premetteva quest'ultima che l'interdicendo è affetto da “disordine neurocognitivo maggiore a domini multipli di natura mista (atrofico/vascolare) a prevalente componente neurodegenerativa complicato da parkinsonismo, fluttuazioni cognitive e disturbi del comportamento in trattamento farmacologico”, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, aggiungendo che lo stesso è ospite della RSSA Oasi di Nazareth, sita in Corato, come da documentazione in atti.
Su tali premesse, insisteva nelle conclusioni di cui sopra.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicendo, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa all'udienza di cui innanzi veniva assunta in decisione senza termini.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
§§§§§
La domanda di interdizione di deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Rileva il Tribunale, infatti, che, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pienamente fondata tale domanda.
1 L'interdicendo è affetto da “disordine neurocognitivo maggiore a domini multipli di natura mista
(atrofico/vascolare) a prevalente componente neurodegenerativa complicato da parkinsonismo, fluttuazioni cognitive e disturbi del comportamento in trattamento farmacologico”, come evidenziato e documentato in atti.
L'esame diretto del resistente ha confermato inequivocabilmente le risultanze documentali;
invero, lo stesso alle semplici domande poste dal Giudice ha risposto incoerentemente (nel verbale di udienza del 17.3.2025, infatti, si è dato atto di quanto segue: “….ha risposto con evidente incoerenza e disorientamento spazio- temporale;
in particolare alla domanda “Quanti anni ha?” ha risposto “60” (mentre in realtà è
l'interdicendo ha 76 anni essendo nato nel 1949) ed alla domanda “Quanti figli ha?” ha risposto “28”; il giudice delegato ha tentato di approfondire le capacità cognitive del beneficiario richiedendo allo stesso di riferire se fosse “sposato” e se ricordasse “da quanto tempo si trovava in struttura” ma a tali domande il sig. non è stato in grado di rispondere con coerenza”); l'esame si concludeva prendendosi atto CP_1 che il resistente è “…apparso evidentemente disorientato nello spazio e nel tempo, incapace di comprendere le domande a lui rivolte ed assolutamente incapace di relazionarsi con il mondo esterno”.
Le superiori circostanze hanno ricevuto riscontro nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
3.7.2025, ove la stessa così riferiva “…Mio marito ha necessità di assistenza e cura continua 24 ore su 24.
Non interagisce con nessuno. Non riconosce nessuno. E' ricoverato presso una RSSA”.
Tali circostanze venivano confermate altresì anche dalla sig.ra , sorella del resistente, Persona_1 alla predetta udienza.
Alla luce di tutto quanto sopra, essendo stato accertato che è affetto da una gravissima e CP_1 irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi, in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetto), nonché dalla necessità di gestione degli interessi, di cui il medesima è titolare, portano ad affermare, infatti, che, per l'interdicendo la tutela più adeguata e idonea, sia da individuare nella misura dell'interdizione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'interdizione di e, per l'effetto, va CP_1 ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato
Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 10.7.2024, l'accoglie e così provvede:
[...]
A) dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], e per l'effetto, ordina al CP_1
Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al
2 Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita;
B)nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2389/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 3.7.2025, avente oggetto: interdizione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Masellis Maurizio Sante, giusta mandato in atti Parte_1
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] - resistente contumace CP_1
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10.7.2024 la ricorrente chiedeva che dichiararsi l'interdizione di suo marito,
, come sopra generalizzato, con nomina di tutore di quest'ultimo in favore della stessa ricorrente. CP_1
Premetteva quest'ultima che l'interdicendo è affetto da “disordine neurocognitivo maggiore a domini multipli di natura mista (atrofico/vascolare) a prevalente componente neurodegenerativa complicato da parkinsonismo, fluttuazioni cognitive e disturbi del comportamento in trattamento farmacologico”, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, aggiungendo che lo stesso è ospite della RSSA Oasi di Nazareth, sita in Corato, come da documentazione in atti.
Su tali premesse, insisteva nelle conclusioni di cui sopra.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicendo, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa all'udienza di cui innanzi veniva assunta in decisione senza termini.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
§§§§§
La domanda di interdizione di deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Rileva il Tribunale, infatti, che, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pienamente fondata tale domanda.
1 L'interdicendo è affetto da “disordine neurocognitivo maggiore a domini multipli di natura mista
(atrofico/vascolare) a prevalente componente neurodegenerativa complicato da parkinsonismo, fluttuazioni cognitive e disturbi del comportamento in trattamento farmacologico”, come evidenziato e documentato in atti.
L'esame diretto del resistente ha confermato inequivocabilmente le risultanze documentali;
invero, lo stesso alle semplici domande poste dal Giudice ha risposto incoerentemente (nel verbale di udienza del 17.3.2025, infatti, si è dato atto di quanto segue: “….ha risposto con evidente incoerenza e disorientamento spazio- temporale;
in particolare alla domanda “Quanti anni ha?” ha risposto “60” (mentre in realtà è
l'interdicendo ha 76 anni essendo nato nel 1949) ed alla domanda “Quanti figli ha?” ha risposto “28”; il giudice delegato ha tentato di approfondire le capacità cognitive del beneficiario richiedendo allo stesso di riferire se fosse “sposato” e se ricordasse “da quanto tempo si trovava in struttura” ma a tali domande il sig. non è stato in grado di rispondere con coerenza”); l'esame si concludeva prendendosi atto CP_1 che il resistente è “…apparso evidentemente disorientato nello spazio e nel tempo, incapace di comprendere le domande a lui rivolte ed assolutamente incapace di relazionarsi con il mondo esterno”.
Le superiori circostanze hanno ricevuto riscontro nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
3.7.2025, ove la stessa così riferiva “…Mio marito ha necessità di assistenza e cura continua 24 ore su 24.
Non interagisce con nessuno. Non riconosce nessuno. E' ricoverato presso una RSSA”.
Tali circostanze venivano confermate altresì anche dalla sig.ra , sorella del resistente, Persona_1 alla predetta udienza.
Alla luce di tutto quanto sopra, essendo stato accertato che è affetto da una gravissima e CP_1 irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi, in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetto), nonché dalla necessità di gestione degli interessi, di cui il medesima è titolare, portano ad affermare, infatti, che, per l'interdicendo la tutela più adeguata e idonea, sia da individuare nella misura dell'interdizione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'interdizione di e, per l'effetto, va CP_1 ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato
Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 10.7.2024, l'accoglie e così provvede:
[...]
A) dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], e per l'effetto, ordina al CP_1
Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al
2 Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita;
B)nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 17 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
3