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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6850/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 04.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Luigi De Santis
(c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti – C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
(c.f. ) Controparte_3 C.F._5
Elettivamente domiciliate, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Santina D'Eramo
(c.f. ), che le rappresenta e difende per procura in atti – C.F._6
APPELLATE -
Oggetto: appello di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di
[...] Controparte_3
Tivoli, n° 793/2020, pubblicata il 16.06.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G.
5312/2015, promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
– merito possessorio - CP_4
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, Parte_1 CP_4
(deceduto in corso di causa) e per l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni: “accertato l'avvenuto spoglio, condannare il sig. nello e la sig.ra CP_4
al ripristino, a loro spese, dello stato quo ante, mediante la Controparte_1
rimozione di ogni opera e/o manufatto che ostruisca, impedisca o limiti il possesso e
l'uso della corte comune, in modo da consentire alla sig.ra di essere reintegrata Pt_1 appieno nel possesso della stessa”.
A sostegno delle rassegate conclusioni, la allega di essere proprietaria Pt_1 dell'immobile sito nel Comune di Palombara Sabina, Borgata Rotavello, censito in catasto al foglio 4 particella 70 e 71 con annessa corte condominiale identificata al foglio 24 particella 72, questa in proprietà comune con i coniugi e CP_4
nel corso dell'anno 2008, i convenuti chiudono l'accesso all'area Controparte_1
comune mediante installazione di un cancello pedonale e di un cancello carraio e realizzano una veranda di circa 15 metri quadrati, in ciò ampliando la loro unità immobiliare;
tali comportamenti concretizzano spoglio del possesso ai danni della
Pt_1
I convenuti resistono alla domanda;
pregiudizialmente ne eccepiscono la inammissibilità e la tardività, nel merito, ne sostengono la infondatezza.
Il giudizio, interrotto per il decesso di , è riassunto nei confronti delle di CP_4
lui eredi e definito, con la sentenza impugnata, come di seguito:
<< (…): -A- rigetta la domanda;
-B- condanna l'attrice alla refusione, in favore di
parte convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge>>.
Di seguito, le ragioni della decisione:
<< (…) L' ha lamentato la sussistenza di uno spoglio violento ed ha chiesto la Pt_1 reintegra nel possesso dell'area comune mediante riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Tuttavia, l'attrice nulla ha dedotto, nel proprio atto introduttivo (ed invero nemmeno della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), in merito alla estensione, connotazione e concreta modalità di estrinsecazione del possesso di cui ha chiesto tutela. L'Ippoliti, cioè, non solo non ha provato, ma non ha nemmeno allegato
l'esistenza di un possesso tutelabile con l'azione di reintegrazione. Eppure, la tutela possessoria può essere riconosciuta solo nel caso in cui il ricorrente fornisca la prova di un possesso tutelabile, il quale costituisce, appunto, il presupposto e l'oggetto della tutela stessa. Non solo, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. l' pur Pt_1
r.g. n. 2 richiamandosi alle originarie conclusioni, ha dedotto che il comportamento dei convenuti, i quali hanno, appunto, chiuso l'area comune apponendovi due cancelli ed hanno realizzato una veranda, costituisce “abuso del diritto” e violazione dell'art.
1102 c.c. Così facendo, tuttavia, l'attrice ha ribaltato sul piano possessorio elementi di tutela che attengono alla proprietà o, meglio, alla comproprietà. La confusione tra i due piani, operata da parte attrice, non può che comportare il rigetto della domanda possessoria e la declaratoria di inammissibilità di ogni questione petitoria. Va infatti, ricordato che l'azione possessoria e quella petitoria sono caratterizzate da diversità di petitum e causa petendi, giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponda (cfr. Cassazione civile 30 giugno 2016 n. 13450).>>
Le eccezioni preliminari non vengono esaminate in quanto ritenute assorbite dalla decisione di rigetto assunta in base al principio della ragione più liquida.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e liquidate secondo il D.M.
55/2014.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…): accertato l'avvenuto spoglio, condannare (…)
Controparte_1 [...]
e al ripristino, a loro spese, dello stato quo ante, mediante la CP_3 Controparte_2
rimozione di ogni opera e/o manufatto che ostruisca, impedisca o limiti il possesso e
l'uso della corte comune, in modo da consentire alla sig.ra di essere reintegrata Pt_1
appieno nel possesso della stessa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio >>.
e resistono all'impugnazione e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rassegnano le seguenti conclusioni.
<< (…):
1. In via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'avverso
appello per le ragioni sopra esposte, ovvero dichiarare inammissibile ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. l'impugnazione proposta dalla (…) 2. Nel merito, rigettare in Pt_1 quanto inammissibile ed infondato l'appello proposto dalla 3. Respingere CP_6
(…) le domande tutte svolte dall'appellante contro (…) , e Controparte_1 CP_2
per i motivi esposti in narrativa;
4. Condannare l'appellante alla Controparte_3
rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CPA >>.
propone due motivi di impugnazione. Parte_1
r.g. n. 3 1) Rubricato: “Sulla mancata prova del possesso da parte dell'appellante precedentemente all'avvenuto spoglio”. La censura la decisione nella parte Pt_1
in cui accerta il difetto di allegazione, con riferimento ad estensione, connotazione e concreta modalità di estrinsecazione del possesso che chiede di tutelare. A sostegno della censura, afferma di aver inoltrato le diverse missive prodotte in atti, chiedendo la consegna delle chiavi del cancello apposto per accedere alla corte condominiale e il ripristino della situazione modificata senza il suo consenso e che il possesso della deducente preesistente allo spoglio trova riscontro nelle stesse difese di controparte.
2) Rubricato: “Sul rigetto della domanda possessoria e declaratoria di inammissibilità di ogni questione petitoria”. La censura la decisione nella parte in cui, Pt_1 richiamando il lamentato abuso del diritto e la violazione dell'art. 1102 c.c., ritiene che rappresentino la introduzione, in una vicenda meramente possessoria, di argomenti che attengono al diritto di proprietà. Sostiene, a tal fine, che nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. come già nell'atto introduttivo, del quale richiama le conclusioni di cui all'atto di citazione, non sono state avanzate domande petitorie e che l'art. 1102 c.c. non è estraneo alla tutela possessoria domandata.
Inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato ex art. 342 c.p.c.: nell'atto di appello risultano sufficientemente specificati le parti della sentenza oggetto di censura e i motivi dell'impugnazione.
I motivi di appello sono ammissibili in quanto espongono i punti sottoposti a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che non è necessario esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali ed è possibile di cogliere natura, portata e senso della critica: A tal fine non è necessario, infatti, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675 del 19/03/2019)
L'appello non ha pregio.
Decadenza dall'azione possessoria.
Con la comparsa di costituzione, i convenuti eccepiscono l'inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione di reintegrazione ai sensi dell'articolo 1168 c.c., trattandosi di azione proposta oltre il termine di decadenza di un anno dallo spoglio. A tal fine, sostengono che la stessa colloca temporalmente Pt_1 lo spoglio nel corso dell'anno 2008 e richiamano l'allegato n. 6 dalla la Pt_1
r.g. n. 4 raccomandata in data 31.10.2008 a mezzo della quale la rappresenta che nel Pt_1
2008 che il convenuto chiude l'accesso all'area comune mediante CP_4
l'installazione dei due cancelli e la realizzazione della veranda, oggetto del presente giudizio.
In tema di azioni di spoglio il giudice di merito non può porsi d'ufficio la questione del decorso del termine annuale di decadenza in cui l'attore sia eventualmente incorso.
Trattandosi di un termine in materia non sottratta alla disponibilità delle parti, la cui inosservanza deve essere eccepita dall'interessato in sede di merito nei limiti della proponibilità delle eccezioni in senso proprio, la questione va proposta nel rispetto delle preclusioni processuali, dal convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, dunque nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario è a tutela non solo dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio, di cui all'art. 167 c.p.c. e all'art. 180 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.
Nello specifico, la eccezione in esame è stata proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.01.2016, a seguito della citazione in giudizio per la udienza del
02.02.2016 differita alla prima udienza utile dell'08.02.2016, con conseguente tardività
e inammissibilità della eccezione e infondatezza della censura posta in questa sede.
Nel merito delle censure.
Il giudice con la sentenza impugnata rigetta la domanda ritenendola genericamente formulata, soprattutto con riguardo alle circostanze che integrerebbero il possesso dell'area interessata dalla apposizione dei due cancelli e dalla edificazione di una veranda, per altro corredata di difese (in punto di abuso del diritto e violazione dell'art. 1102 c.c.) che attengono non al piano possessorio, ma al piano petitorio del rapporto con il bene.
La questione della genericità della domanda definisce la controversia e non è inficiata dalle censure dell'appellante: quanto ai cancelli, la si limita, con l'atto Pt_1
introduttivo del giudizio di primo grado, a rappresentare che i convenuti hanno chiuso l'accesso all'area mediante l'installazione di due cancelli e hanno realizzato l'ampliamento di una della propria unità immobiliare, occupando uno spazio comune, di r.g. n. 5 cui con i comportamenti posti in essere limitano l'utilizzabilità l'area cortilizia in comunione tra le parti.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, i convenuti, nel costituirsi, contestano il possesso dell'area, opponendo che, da oltre 20 anni, i comunisti godono, in via esclusiva, ciascuno di una diversa quota della corte comune, difesa che rende insufficiente la generica allegazione attorea sulle modalità di esercizio del possesso asseritamente violato dai convenuti, non specificate neppure con le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c. n. 1, con le quali, la si limita ad Pt_1 escludere la sussistenza dei presupposto per l'usucapione e la illegittimità del comportamento, circostanza, la prima, che in qualche modo conferma un uso differenziato e, la seconda, del tutto irrilevante ai fini di provare identificare le modalità di esercizio del possesso precluso dai comportamenti oggetto del presente giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, quanto ai cancelli, i convenuti allegano di aver consegnato a tutti i comunisti, e dunque anche alla copia delle chiavi dei due cancelli con la Pt_1 conseguenza che l'area è rimasta nella piena disponibilità della La con Pt_1 Pt_1 le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n.1, sul punto non muove contestazioni specifiche, anzi ammette di non aver ritirato la chiave del cancello carraio, messa a disposizione dai convenuti, e di non aver ritirato tale chiave nell'intento di esplicitare una manifestazione della volontà contraria alla installazione del cancello.
Con riguardo alla realizzazione della tettoia: la documentazione fotografica versata in atti dalla rappresenta che non vi è stata una interclusione dell'area, bensì una Pt_1
parziale copertura di tale area che resta del tutto accessibile alla Pt_1
La sentenza, dunque, pur integrata nei motivi, viene confermata e l'appello viene respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo, applicato il d.m. 55/2014 e ss mm nei valori medi dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 e euro 5.200,00, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
r.g. n. 6 Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli, n° 793/2020, pubblicata il 16.06.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 5312/2015, promosso da , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- Rigetta l'appello.
- Condanna al pagamento delle spese processuali, in favore di Parte_1
controparte, liquidate in euro 1.923,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29.01.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 7