Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania
Ietti, nell'udienza del 29 maggio 2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente telematicamente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 5425/2024 del Ruolo generale degli
Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: intimazione di sfratto per morosità
TRA
C.F. 1 ), residente in [...], Parte 1 (C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ferrara, in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Nola alla Via Aldo Moro n. 37
ATTORE
E
(C.F. C.F. 2 ), residente in [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Nunziata, in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palma Campania alla Via Trieste n. 131
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti, osserva quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2024 Parte 1 conveniva dinanzi a questo Tribunale Controparte_1 per sentir convalidare lo sfratto per morosità in relazione al contratto di locazione stipulato il 5.8.2020, relativamente all'appartamento sito in Nola alla Via Provinciale per Nola n. 96, piano primo, in catasto folio 29, p.lla 131 sub 4, stante il mancato pagamento di n. 23 canoni di locazione per la complessiva somma di € 9.520,00; in caso di opposizione chiedeva emettersi ordinanza esecutiva ex art. 655 c.p.c. con immediato rilascio dell'immobile.
All'udienza del 29.10.2024 l'intimante dichiarava che Controparte 1 aveva
liberato l'immobile e pertanto chiedeva al Tribunale pronunciarsi in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione.
La causa veniva chiamata all'udienza del 29 maggio 2025 per la discussione.
A gli atti di causa non vi è prova che parte intimante abbia proceduto ad attivare la predetta procedura di mediazione.
L'intimazione spiegata da Parte 1 è dunque, improcedibile.
Invero, è pacifico che tale sia la conseguenza processuale nell'ipotesi di mancata attivazione della procedura di mediazione, che in materia di locazione è obbligatoria in base al d.lgs. 28/2010.
La questione controversa tra le parti, rilevante al fine di stabilire l'importo dovuto per canoni di locazione non pagati e per di individuare la parte soccombente tenuta a pagare le spese di lite, attiene all'individuazione della parte obbligata ad attivare la procedura in esame. Orbene, è orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui l'onere grava sulla parte che ha interesse ad attivare e far durare il processo.
Dunque, la norma in esame stata costruita in funzione deflattiva del contenzioso civile, e va interpretata alla luce del principio processuale della ragionevole durata del processo e dell'efficienza processuale.
Nell'ipotesi di giudizio di convalida di sfratto per morosità, tale parte è
l'intimante, che riveste la qualità sostanziale di attore una volta mutato il rito, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara improcedibile l'intimazione di sfratto per morosità proposta da
Parte_1 nei confronti di Controparte_1 ;
b) compensa tra le parti le spese di lite
Nola, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti