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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Presidente rel.
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere
Dott.ssa Alessandra PETROLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 423/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6 maggio
2025, vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, – tutti in qualità di eredi di – rappresentati e difesi
[...] Parte_6 Parte_7
dall'Avv. Giovanni Zagarese, nel cui studio in Corigliano-Rossano (CS) alla Via Nazionale n. 17 elettivamente domiciliano, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI/APPELLATI INCIDENTALI
E
rappresentato e difeso da sé stesso, unitamente e disgiuntamente Controparte_1 all'Avv. Giampiero Palopoli, giusta procura rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Corigliano-Rossano piazza Steri n. 4;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti/appellati incidentali: “… in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari - ex
Rossano del 20 gennaio 2020, n. 22 per le motivazioni esposte in narrativa, accogliere la domanda proposta da dante causa degli odierni appellanti e per l'effetto ritenere e dichiarare Parte_7
trasferita in favore degli stessi , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , nella qualità di eredi del Sig. ed in esecuzione della scrittura
[...] Parte_6 Parte_7
1 inter partes del 10.02.1992 la proprietà dell'immobile sito in Rossano alla località Trapesimi, partita
, foglio di mappa 48, p.lle 745,736,744,750,742,732,747,730,739 della complessiva P.IVA_1 estensione di h.a.
8.04.70 confinanti nell'intero con proprietà già , proprietà , proprietà Pt_7 Per_1
, proprietà e con restante proprietà accogliendo e statuendo altresì su ogni altra Per_2 Per_3 CP_1 domanda spinta con l'originario atto di citazione, rigettando ogni avversa domanda , pretesa, richiesta.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato/appellante incidentale: “A) respingere l'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto, confermare la sentenza n. 22/2020 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 20/01/2020, nella parte in cui così ha provveduto: 1) In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da
dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti in data 10.2.1992 per le Controparte_1
ragioni illustrate in parte motiva e, per l'effetto, ordina agli attori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , ) il rilascio – a beneficio del convenuto – del Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
quoziente di terreno dai medesimi detenuto, per come accertato alle pagine 11 e segg. dell'elaborato peritale a firma del CTU Ing. . Persona_4
2) Condanna gli attori alla rimozione della conduttura elettrica e del manufatto in muratura contenente il relativo contatore, insistenti nella proprietà CP_1
B) In accoglimento del proposto appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) Condannare, in solido tra loro, gli eredi di così come sopra indicati, al risarcimento Parte_7 dei danni tutti subiti da nella misura di € 269.000,00 od in quella maggiore Controparte_1
o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e danni ulteriori maturandi dal deposito della sentenza impugnata, disponendo, se ritenuta necessaria, a tal uopo CTU.
b) Dare atto che ha dichiarato di voler reiterare tutte le domande ed Controparte_1
eccezioni già proposte in sede di prime cure, così come espresse in narrativa e in particolare la domanda subordinata, con evidenza ritenuta assorbita dal primo Giudicante;
c) pertanto, in caso di denegato accoglimento dell'appello principale ed in via del tutto subordinata: dichiarare i sigg. , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, tenuti alla garanzia per i vizi dell'opera e per l'effetto ridurre il corrispettivo contrattuale in Pt_6 relazione ad essi e nella misura di € 1.169.949,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché condannarli alla restituzione della parte di terreno eccedente la quota prevista in contratto e come accertato dalla CTU.
d) In linea ancora più subordinata richiamare il CTU per chiarimenti in ordine alle osservazioni e controdeduzioni fornite dal CTP del a riguardo alla CTU e disporre, occorrendo, integrazione CP_1
di CTU al fine di accertare l'esatto ammontare delle opere non eseguite e non quantificate dal CTU.
2 e) In tutti i casi, condannare gli appellanti principali, in solido tra loro, , , Parte_1 Parte_2
, , , alle spese, competenze ed onorari dei Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5 due gradi di giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il processo di primo grado e l'appello
1.1 I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, - deceduto nelle more del giudizio in data Parte_7
12.12.2004, ed al quale succedevano gli eredi in epigrafe indicati - evocava innanzi all'intestato
Tribunale (già Tribunale di Rossano) deducendo che con scrittura datata Controparte_1
10.2.1992 ebbe ad assumere l'impegno di impiantare un agrumeto ad essenze pregiate, della estensione
“di circa 10/15 ettari”, “nella zona collinare” del fondo di proprietà dell'odierno convenuto sito in
Rossano alla Contrada Trapesimi, previa esecuzione, sempre a propria esclusiva cura e spese, degli opportuni interventi di trasformazione del fondo previsti nella testé richiamata scrittura e con assunzione dell'ulteriore impegno di curare e coltivare l'agrumeto per quattro anni dalla messa in dimora delle piantine. Riferiva, altresì, che - a titolo di corrispettivo - venne stabilito che il gli CP_1
avrebbe trasferito in proprietà e possesso il 45% dell'intera superficie agrumata. Pur ritenendo di aver portato a compimento tutte le opere previste in contratto e pur essendo stato specificamente individuato il quoziente di terreno a lui spettante con formale atto di frazionamento, il lamentava che Pt_7
controparte non aveva inteso rispettare gli impegni assunti in sede negoziale rifiutandosi di trasferirgli la proprietà della parte di terreno a lui dovuta, invocando l'emanazione di un provvedimento giudiziale sostitutivo del denegato consenso dell'obbligato al trasferimento del bene de quo e così concludendo che, in esecuzione della scrittura del 10.2.1992, venisse ritenuta e dichiarata trasferita in proprio favore la proprietà dell'immobile sito in Rossano alla Contrada Trapesimi, partita , foglio di P.IVA_1
mappa 48, p.lle 745, 736, 744, 750, 742, 732, 747, 730, 739, della complessiva estensione di ha 8.04.70, confinante nell'intero con proprietà già , proprietà , proprietà , proprietà e Pt_7 Per_1 Per_2 Per_3
con restante proprietà del promittente cedente in uno alla condanna al risarcimento dei danni CP_1
ed al pagamento delle spese di coltivazione e conduzione del fondo per il periodo successivo a quello previsto in contratto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il
25.10.2000 si costituiva in giudizio il quale contestava in fatto ed in diritto Controparte_1
le avverse deduzioni e conclusioni, evidenziando come controparte si fosse resa gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunti con la richiamata scrittura del 10.2.1992 per non aver eseguito gli opportuni interventi per la regimazione delle acque e per la costruzione dei muri di
3 contenimento della terra di spianamento, e per aver posto in essere opere non a regola d'arte, al punto che si erano verificate ripetute frane e smottamenti causative di ingenti danni anche ai fondi limitrofi, come illustrato nella relazione a firma del tecnico di parte Ing. . Controparte_2
Invocava, dunque, il rigetto della domanda attorea e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, concludeva per la declaratoria di risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento ascrivibile al , con condanna di quest'ultimo al ristoro dei danni ed alla rimozione Pt_7
della conduttura elettrica e del manufatto in muratura contenente il relativo contatore, con il favore degli onorari di lite, anche del giudizio di atp rubricato al n. 122/98 R.G.”.
1.2 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 22/2020, pubblicata il 20 gennaio 2020, ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata da e, per Controparte_1
l'effetto: ha dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti in data 10 febbraio 1992; ha ordinato agli attori il rilascio – a beneficio del convenuto – del quoziente di terreno dai medesimi detenuto, per come accertato alle pagine 11 e ss. dell'elaborato peritale a firma del Ctu Ing. ; ha Persona_4
condannato gli attori alla rimozione della conduttura elettrica e del manufatto in muratura contenente il relativo contatore, insistenti nella proprietà del ha rigettato ogni ulteriore domanda avanzata CP_1
dalle parti;
ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite;
ha posto in capo a ciascuna parte, nella misura della metà, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato quanto segue:
- la scrittura privata intercorsa tra il (de cuius degli odierni appellanti principali) e il deve Pt_7 CP_1 essere qualificata quale negozio atipico del genere“do ut facias”, ad effetti obbligatori e non reali, perché con essa il primo si è obbligato a realizzare una serie di opere sul terreno di proprietà del secondo, mentre quest'ultimo si è obbligato a trasferire, all'esito di realizzazione dei lavori, la proprietà del 40 % del terreno predetto;
- sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, è stato possibile accertare che «le opere di cui si è fatto carico il con la scrittura del 10.2.1992, considerate nella loro unicità e globalità, appaiono Pt_7
manifestamente inidonee al perseguimento degli obiettivi per i quali sono state realizzate ai sensi dell'art. 1668, ultimo comma c.c.» (cfr. sentenza, pag. 4);
- è in ragione della imputabilità e serietà dell'inadempimento in oggetto che la domanda di risoluzione del contratto avanzata dal convenuto in via riconvenzionale deve trovare accoglimento;
- la statuizione comporta, logicamente, il rigetto della domanda avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 2932
c.c.;
- debbono essere rigettate, altresì, le ulteriori domande avanzate dal convenuto: nella specie, quella di manleva dai danni patiti – e accertati con sentenza n. 9 del Pretore di Rossano in data 3 febbraio 1996 –
4 dai terzi e in relazione al terreno de quo – per mancanza del nesso eziologico tra Per_1 CP_3
l'esecuzione dei lavori ad opera del e i danni in questione –, nonché quella di risarcimento del Pt_7
danno – per difetto di prova del pregiudizio effettivamente patito dal convenuto e, ancor prima, caratterizzata da un evidente deficit di tempestiva allegazione, ove si consideri che solo in sede di note istruttorie depositate il 31 gennaio 2002 parte convenuta ha dato conto dei danni che avrebbe in concreto patito in virtù dell'altrui condotta inadempiente, rinviando per relationem alla perizia di parte redatta dal dott. in quella sede depositata –; Per_5
- l'installazione sul terreno di proprietà convenuta della conduttura elettrica e del manufatto in muratura contenente il relativo contatore è illegittima, in quanto priva della necessaria autorizzazione, come tale va demolita;
- le competenze di lite possono essere integralmente compensate.
1.3 Gli eredi di ritenendo detta statuizione «erronea in punto di fatto e di diritto, oltre Parte_7
che sorretta da invero carente apparato motivazionale», hanno proposto gravame.
costituitosi con comparsa del 3 giugno 2020, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
e, in via incidentale, ha impugnato la decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda di garanzia e quella risarcitoria.
Con ordinanza del 22 settembre 2020, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 ottobre 2023.
Disposti alcuni rinvii è stata fissata, infine, l'udienza del 6 maggio 2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno provveduto a depositare;
indi, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 9 maggio 2025, con la quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta il 20 maggio 2025.
Nei termini assegnati, le parti hanno depositato le comparse conclusionali e l'appellato-appellante incidentale anche le memorie di replica.
§ 2. L'appello principale proposto dagli eredi di Parte_7
2.1. , , e Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_5 Parte_2 Parte_8
, con il primo motivo, l'ingiustizia della sentenza per “erronea interpretazione ed applicazione
[...]
delle disposizioni in tema di inadempimento e del requisito della non scarsa importanza dello stesso, ex art. 1443 e segg. c.c.”.
Essi non negano, totalmente, il fatto che il proprio dante causa si sia reso inadempiente ad alcune delle obbligazioni assunte con il contratto stipulato nell'anno 1992 con l'odierno appellato, o che, comunque, non le abbia esattamente eseguite.
5 Gli appellanti contestano la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto integrati i presupposti legali per la risoluzione del contratto, ovverosia la gravità e l'imputabilità dell'inadempimento.
Sotto il primo profilo, essi deducono come «non poteva ritenersi integrato il requisito della non scarsa importanza essendo le opere non realizzate o non correttamente realizzate soltanto ben modesta parte della più ampia prestazione oggetto del contratto ed invero puntualmente adempiuta dal » (pag. Pt_7
14 dell'atto di appello).
A supporto dell'affermazione, essi hanno richiamato gli esiti della prova testimoniale, essendo dalla stessa emersa la prova della realizzazione, ad opera del di lavori e attività quali la messa a dimora Pt_7 di piantine, lo sbancamento, la realizzazione di gradoni e di un pozzo, la cura dell'intero fondo oggetto del contratto, nonché la prova che, a far data dal 1998, la porzione di agrumeto – che sarebbe rimasta di proprietà del – era caduta in uno stato di totale incuria e abbandono. CP_1
È a fronte della complessità e vastità dei lavori – concludono nel proprio atto difensivo – che il parziale inadempimento o inesatto adempimento non poteva – e non può – ritenersi di una gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto.
Sotto il secondo profilo, essi non contestano la circostanza, oggettiva e innegabile, addebitata dall'appellato al , di utilizzo di materiale non appropriato per la realizzazione dei gradoni, nella Pt_7
specie pneumatici;
purtuttavia, essi hanno evidenziato – a riprova dell'assenza di colpa del proprio de cuius – che tanto si è verificato a causa di «in censurabile attività posta in essere da terzi non identificati che nottetempo avevano abbandonato detto materiale, evidentemente utilizzando il sito in questione quale impropria discarica, anche e soprattutto in considerazione della possibilità di accedere al fondo stesso, all'epoca dei fatti non completamente dotato di strutture di recinzione» (pag. 16 dell'atto di appello).
Viene anche in rilievo – a dimostrazione della evidente infondatezza della domanda di risoluzione – la condotta di controparte, la quale, oltre ad essere risultata inadempiente all'obbligo di trasferimento della proprietà di parte del fondo, si è pure appropriata «dell'opera realizzata dal con immani Parte_7 sacrifici (l'agrumeto è stato realizzato, si ricorda ancora una volta per amore di verità, con spese a totale carico del ), godendo dei relativi frutti e finanche incamerando le provvidenze economiche Pt_7 legate alla titolarità formale della proprietà dell'intero fondo» (pag. 23 dell'atto di appello).
2.1.2 Con il secondo motivo, così rubricato: “Sul mancato e/o fallace apprezzamento delle risultanze istruttorie e conseguente difetto motivazionale”, gli appellanti lamentano l'ingiustizia e l'erroneità della decisione per avere il giudice di prime cure, in totale violazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c.,
«assunto una decisione non tenendo conto dei fatti, circostanze e dati tecnici emersi in sede istruttoria
e di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, le conclusioni
6 accolte in sentenza peraltro nemmeno suffragate da altre risultanze contrarie idonee a diversamente determinare il convincimento del giudice di primo grado di modo che la "ratio decidendi" si disvela priva di fondamento» (cfr. pag. 25 dell'atto di appello).
I due motivi debbono essere trattati congiuntamente.
Soltanto all'esito di una valutazione attenta e scrupolosa del materiale probatorio in atti è possibile stabilire tanto se la domanda avanzata in primo grado dal sia fondata tanto se il giudice, nel CP_1
pervenire alla decisione impugnata, abbia effettivamente tralasciato o travisato taluni aspetti determinanti della vicenda.
Il titolo posto a fondamento della domanda riconvenzionale di risoluzione è la scrittura privata intercorsa tra e in data 10 febbraio 1992. Parte_7 CP_1 Controparte_1
Il giudice di prime curie correttamente ha ricondotto l'operazione economica in esame nella categoria atipica del “do ut facias”, dal momento che alla prestazione di un facere (gravante sul e consistente Pt_7
nella realizzazione di lavori) è stata pattuita una controprestazione di dare (gravante sul e CP_1
consistente nel trasferimento della proprietà del 40% del fondo oggetto della scrittura).
La figura anzidetta è assimilabile a quella dell'appalto se non fosse che, in tale ultimo caso, la controprestazione consiste non già nel trasferimento di un diritto o bene, ma nel pagamento di un prezzo per la realizzazione dell'opera.
Il Tribunale ha applicato, al caso di specie, a fronte di una tale assimilabilità, l'art. 1668 c.c. il cui II comma conferisce al committente la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto allorché le difformità
o i vizi dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
La disciplina in materia di appalto è speciale rispetto a quella generale contenuta negli artt. 1218 e ss.
c.c.
La specialità va intesa nel senso che trovano applicazione, oltre i principi generali valevoli per qualsivoglia rapporto obbligatorio1, norme e principi ad hoc, espressivi del particolare rapporto che si instaura tra committente e appaltatore.
Quantunque nulla dica sul punto la disposizione sopra citata, non potrebbe nutrirsi nessun dubbio sul fatto che l'inadempimento di cui si duole l'odierno appellato per ottenere la risoluzione del contratto debba necessariamente essere grave e imputabile a controparte (diversamente opinando, si cadrebbe nel paradigma normativo di cui all'art. 1256 c.c.). La giurisprudenza di legittimità ha statuito, in termini generali, che «la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4022 del
20/02/2018; in senso analogo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022, Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 8212 del 27/04/2020).
Ha altresì puntualizzato la Suprema Corte, con particolare riguardo all'appalto, che «la disciplina dettata dell'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
21188 del 05/07/2022).
Ebbene, è alla luce di questi principi che va esaminata la fattispecie oggetto di giudizio.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda di risoluzione contrattuale a fronte del grave inadempimento di cui si è reso responsabile il Inadempimento – detto altrimenti – che, seppure Pt_7
parziale, non ha consentito al di perseguire gli obiettivi avuti di mira con la stipula della CP_1
scrittura privata in atti.
Per stabilire se sussistano effettivamente i presupposti di cui agli artt. 1453, 1455 e 1668 c.c. occorre esaminare attentamente le emergenze probatorie, rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali e dagli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente d'ufficio, dai consulenti delle parti e dal perito nominato nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Il teste (genero del deceduto) ha riferito che «dal 92 al 98 il ha lavorato l'intero Tes_1 Pt_7 Pt_7 fondo in particolare l'ha innaffiato, vi ha tolto le pietre, l'ha lavorato con il trattore ed ha tolto le piante.
Dal '98 in poi il convenuto ha lavorato la parte del fondo a lui attribuita mentre i hanno lavorato Pt_7
la restante parte. So che il su richiesta del ha dato in carica a una ditta di realizzare sul Pt_7 CP_1
fondo in questione un pozzo, preciso che questo pozzo è stato assegnato al convenuto vicino al fabbricato rurale ivi esistente. Dal '98 in poi il non si è occupato di curare la parte di fondo a lui assegnata CP_1
tanto che la stessa è in stato di abbandono, infatti in prossimità di confine tra le due porzioni del fondo della parte assegnata a i rovi hanno raggiunto un'altezza superiore a quella degli alberi di CP_1 ulivi»; «preciso che nell'esecuzione del contratto il ha eseguito dei lavori di sbancamento e ciò Pt_7
prima di realizzare il giardino. I lavori di sbancamento sono stati realizzati su incarichi del da Pt_7 una ditta […] mentre noi abbiamo provveduto con una piccola ruspa a pulire le strade poste nel fondo da una pioggia che si verificò prima dell'anno 2000. Nel 2000 si è poi avvenuto un'alluvione a seguito
8 della quale nel fondo si è verificata una frana»; «per quanto riguarda i pneumatici rinvenuti sul fondo, per quanto è di mia conoscenza gli stessi sono stati lì portati da estranei»; «quando nel 98 abbiamo lasciato la parte di fondo assegnata al il pozzo ivi esistente era funzionante. Non so se in CP_1
seguito il abbia utilizzato una parte di fondo anzidetta». CP_1
, anch'egli genero di dopo avere premesso di avere lavorato sul fondo Persona_6 Parte_7 di cui è causa dal '92 al '98 «sempre e solo su incarico di ed anche della parte del Parte_7 terreno assegnato al , ha confermato che «dal '92 al '98 il ha lavorato il terreno in tutta CP_1 Pt_7
la sua estensione e quindi sia la parte del che quella che possedeva il », che «su richiesta CP_1 Pt_7
del il ha fatto realizzare un pozzo nella parte di fondo spettante al e posto CP_1 Pt_7 CP_1 vicino al casolare ivi esistente […] in precedenza sempre aveva fatto costruire un pozzo dalla Pt_7
parte di fondo che attualmente è detenuta dagli eredi . Entrambi i pozzi anzidetti sono stati Pt_7
realizzati prima del 98», che «dopo che il ha ricevuto la parte di fondo a lui spettante non ha CP_1
più provveduto alla lavorazione del fondo predetto in particolare non si curava di pulire il fosso di scolo
d'acque né si preoccupava di potare o comunque di lavorare. Ricordo che in alcune circostanze nel recarmi con il trattore sul fondo attualmente del ho potuto verificare che l'acqua aveva CP_1
inondato completamente la strada e per tale ragione ero costretto a tornare indietro ed a percorrere un'altra strada […] fino ad una certa epoca era possibile passare dalla parte del fondo della proprietà
In seguito (sempre dopo il 98) non è stato più possibile passare dalla parte di proprietà CP_1 [...]
perché lo stesso ha creato degli accumuli di pietra e terra […] nel 2000 quando c'è stato CP_1 un'alluvione si sono verificati parecchi danni da entrambe le parti del fondo. Preciso che i danni maggiori si sono verificati dal fondo del Ritengo che ciò era dovuto al fatto che i fossi di scolo CP_1 ivi esistenti non venivano puliti […] dopo il 98 dalla parte di proprietà accadeva spesso che CP_1
l'impianto di irrigazione dell'agrumeto […] creava dei solchi nel terreno a causa della fuoriuscita di acqua e ciò perché nessuno si preoccupava di controllare l'impianto», che «[il ] diede incarico Pt_7 alla ditta di eseguire i lavori di sbancamento dell'intero fondo che venne poi livellato con la realizzazione di gradoni e piani […] non ho visto per l'esecuzione degli stessi sia stato impiegato materiale di discarico e vecchi pneumatici», che «nel 98 quando abbiamo lasciato il fondo a CP_1
nello stesso vi era un pozzo funzionante».
Il testimone – a conoscenza dei fatti di causa per avere lavorato come bracciante Testimone_2 agricolo per il – ha riferito che i danni lamentati da quest'ultimo «hanno cominciato a CP_1
verificarsi subito dopo il 1998. Tali danni consistevano in frane e smottamenti di terreno con cadute di terreno nei fondi sottostanti di proprietà Altri smottamenti si sono verificati dall'altra parte CP_1
del fondo che confina con proprietà di terzi. Preciso che i danni si sono verificati in occasione CP_1
9 delle piogge nel periodo compreso fra il 1998 e l'inizio del 1999 […] i fenomeni di frane e smottamenti si verificano ancora oggi sempre in occasione delle piogge e che i lavori eseguiti dal hanno Pt_7
riguardato tutto il fondo Preciso che i lavori non hanno interessato la parte ulivetata del CP_1
fondo che è posta in parte in zona sopraelevata del fondo, in parte vicino al cancello. Al di sotto dell'uliveto, posto nella parte sopraelevata, sono stati realizzati dal dei gradoni per impiantarvi Pt_7
un agrumeto ed in corrispondenza di tali gradoni si verificano i descritti fenomeni. Dopo che si sono verificate le frane e gli smottamenti abbiamo verificato che al di sotto dei gradoni erano presenti pneumatici e materiale di risulta. Non so chi abbia portato questo materiale nel fondo ; «il CP_1
pozzo è stato livellato su incarico del poiché quello esistente non funzionava e buttava sabbia». CP_1
Anche il teste ha confermato il fatto che a seguito della ripartizione del fondo in due distinte Tes_3 quote, rispettivamente quella spettante al e quella spettante al quest'ultimo si era Pt_7 CP_1
completamente disinteressato di curare il fondo anzidetto. Ha confermato, altresì, che almeno fino al
1998 il pozzo era funzionante.
Il testimone ha così deposto: «… so che il ha eseguito lavori all'interno del fondo Testimone_4 Pt_7 del consistiti nell'effettuare sbancamento terreno e creazione muri […] le frane e gli CP_1
smottamenti maggiori si sono verificati in occasione di una alluvione di grandi dimensioni che si è verificata qualche anno fa. Prima di questo momento vi erano stati frane e smottamenti di piccole dimensioni»; «… anche nella proprietà di mia moglie in occasione delle piogge si verificava la caduta di […] e terra provenienti dal fondo […] preciso che anche il fondo del è stato CP_1 Per_1
interessato dai descritti fenomeni di smottamento e caduta piogge essendo detto fondo, al pari di quello di mia moglie, posto ad una quota inferiore rispetto al fondo . CP_1
Queste deposizioni confermano il fatto – incontrastato – che il non si è reso totalmente Pt_7 inadempiente rispetto agli obblighi assunti con la scrittura privata del '92.
Costui ha eseguito, direttamente o indirettamente, una serie di lavori funzionali alla realizzazione e al mantenimento dell'agrumeto, e cioè sbancamento del terreno, costruzione di muri di contenimento, messa a dimora di e mandarini, coltivazione del fondo, realizzazione di due pozzi. Parte_9
Le circostanze hanno trovato conferma pure nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Dalla consulenza emerge che il ha realizzato le seguenti opere (cfr. pag. 19 della relazione): Pt_7
n. 13 terrazzamenti di non omogenea superficie raccordati tra esse da piste ciclabili;
impianto arboreo di agrumi;
impianto sotterraneo irriguo, con struttura di erogazione “a baffo” sottochioma per pianta;
frangivento vivi realizzati con piante di olivo;
10 n. 2 pozzi trivellati di cui uno attivo e funzionante a servizio dell'arboreto, l'altro realizzato, non attivato e non collegato alla rete irrigua.
Le opere che, al contrario, non hanno trovato realizzazione o che hanno trovato realizzazione, ma in modo difforme rispetto a quanto pattuito, sono così descritte e riepilogate dal consulente:
- era prevista la realizzazione di circa ml. 3000 di muri di contenimento mentre è stato realizzato solo un muro di circa ml. 550 sul versante est a confine con proprietà e Per_1 CP_3
- i terrazzi dovevano avere superficie più uniforme e pendenze da monte verso valle mentre i terrazzamenti realizzati sono di consistenze e forme differenti fra di loro e con pendenza da valle verso monte;
- per la raccolta delle acque meteoriche era prevista la realizzazione di apposite cunette in cemento a monte dei muri di contenimento, mentre sul posto si sono ritrovati fossi di scolo in terra.
Il consulente tecnico ha anche riscontrato la realizzazione, ad opera del di due pozzi, con tanto di Pt_7
impianto di irrigazione “perfettamente funzionante” (all'atto del sopralluogo, avvenuto nell'anno 2001), nonché di piste carrabili che consentono l'accesso all'agriturismo ubicato nella proprietà (v. CP_1
pag. 29).
Non v'è dubbio che i danni patiti dal siano stati una diretta conseguenza delle frane e alluvioni CP_1
che hanno colpito in più occasioni la zona oggetto di controversia.
Ciò che occorre comprendere – ai fini dell'addebito di responsabilità al (e, quindi, agli odierni Pt_7
appellanti) – è se una realizzazione a regola d'arte dei lavori allo stesso commissionati avrebbe impedito,
o quantomeno diminuito, l'insorgenza dei danni predetti.
Il consulente ha constatato che «all'interno del fondo in corrispondenza delle scarpate in alcuni punti localizzati sono avvenute frane smottamenti, dovute essenzialmente ad una non corretta regimazione delle acque dei vari terrazzi, inoltre si è verificato che dette scarpate si presentano ad oggi stabilizzate con una copertura vegetale fatta da essenze erboree ed arbustive tipiche della macchia mediterranea
(ginestra, lentisco, coda di topo, sulla, ecc.). La raccolta delle acque meteoriche ai piedi delle scarpate avviene in fossi in terra a differenza di quanto previsto nel progetto a firma del Geom. il CP_4
fenomeno del ruscellamento delle acque in alcuni punti delle scarpate su cui sono avvenuti gli smottamenti è dovuto anche al fatto che gli arginelli previsti in un primo momento sul bordo superiore delle scarpate, all'atto dei sopralluoghi erano completamente assenti» (pag.23).
Un fattore causale decisivo è certamente rappresentato dalla morfologia e dalle caratteristiche del terreno.
In sede di accertato tecnico preventivo è stato appurato che la zona sulla quale è stata intrapresa la sistemazione idraulico-agraria, «prima dell'intrapresa sistemazione era costituita da un “costone” cespugliato di terreno a pendenza accentuata con piante sofferenti. La finalità della sistemazione
11 intrapresa è quella di ottenere una gradonatura idonea per investirne la superficie agraria a colture intensive, visto che la natura del terreno, l'esposizione dello stesso, ed il clima, creano un habitat ottimo per un investimento agricolo pregiato».
Il consulente, similmente, ha evidenziato come lo scopo sotteso alla stipula della scrittura privata fosse quello di creare le condizioni ottimali per la realizzazione e, soprattutto, la permanenza dell'agrumeto:
«Il miglioramento fondiario che doveva avvenire a seguito dell'accordo firmato dalle parti, prevedeva la realizzazione di terrazzamenti dei terreni atti a renderli più idonei all'impianto di un agrumeto razionale, con colture pregiate e relativo impianto irriguo completo, della realizzazione della fonte di approvvigionamento idrico autonomo, nonché la realizzazione di viabilità di servizio».
Tanto è stato ribadito dal consulente anche a pag. 17: «I lavori di trasformazione e sistemazione agraria dovevano consistere, data la morfologia acclive dei terreni, nel terrazzamento del fondo e conseguente regimazione idraulica dell'intero comparto;
compreso nei lavori era la realizzazione di un muro di altezza variabile tra la proprietà e ». CP_5 Controparte_6
Ebbene, è proprio sotto detto profilo che il è risultato, sia pure solo in parte, inadempiente. Pt_7
Perché l'inadempimento debba considerarsi grave, occorre che esso incida, negativamente, sulla possibilità di soddisfazione dell'interesse perseguito dalla parte che lo subisce.
L'interesse perseguito dal con la scrittura privata era duplice: 1) un interesse sostanziale di CP_1 realizzazione dell'agrumeto (così da sfruttarne le potenzialità e i frutti); 2) un interesse strumentale alla predisposizione delle condizioni e delle misure atte ad assicurare un tale risultato.
Il risultato sperato è stato raggiunto. Il ha realizzato l'agrumeto e, come da accordi, si è occupato Pt_7
della coltivazione di tutto il terreno per i quattro anni successivi alla stipula del contratto.
Purtuttavia, non è stato adeguatamente soddisfatto l'interesse strumentale di cui sopra.
In presenza di terreni come quello oggetto di causa, caratterizzati da un'accentuata pendenza, risulta di fondamentale e preminente importanza che la pendenza anzidetta – non eliminabile del tutto – venga appianata e mantenuta attraverso appositi accorgimenti, quali muri di contenimento.
Tanto è ancor più necessario quando, come nel caso di specie, la zona risulta essere esposta di frequente a fenomeni atmosferici come piogge intense: il consulente tecnico d'ufficio ha infatti chiarito che «il territorio in questione ricade tra i bacini del Crati e del Trionto caratterizzato statisticamente da una piovosità annua di 978 mm distribuiti in 77 giorni di pioggia».
Non rileva, al fine di considerare di scarsa importanza l'inadempimento del il fatto che il Pt_7 CP_1
si sia disinteressato della coltivazione e cura del fondo di sua proprietà (circostanza, questa, affermata dagli appellanti e confermata pure dal consulente tecnico, allorché ha evidenziato che «la porzione detenuta dal è ben tenuta, con piante rigogliose ed in ottimo stato vegetativo, mentre quella Pt_7
12 detenuta dal si presenta, ad oggi, in cattivo stato di manutenzione con carenze di potature e CP_1
con una crescita non rigogliosa ed in alcuni punti, laddove ristagnano le acque meteoritiche, evidenti erano i segni di asfissia radicale con conseguente presenza di seccume nei rami delle varie piante»).
Né rileva, ancora, il fatto che talune delle piante messe a dimora dal risultavano, solo nella Pt_7
porzione del ingiallite e di crescita non regolare. CP_1
Non può evitarsi un'eventualità siffatta – anche osservando tutte le regole del caso e non tralasciando la condotta incurante del – in alcune zone denotanti sintomi di ristagno idrico a causa dell'elevato CP_1
tasso di argilla (si badi, invero, che i suoli «ricadono nella tipologia del medio impasto con leggera tendenza negli strati più profondi all'aumento della componente argillosa».
Il è risultato non esattamente adempiente rispetto agli obblighi di cui al n. 3 della scrittura privata, Pt_7
e cioè rispetto alle attività di «adeguato spianamento e costruzione di un muro in calcestruzzo sul lato vallivo per il contenimento della terra di spianamento».
Il fine sotteso era quello di evitare che quanto messo a dimora, o semplicemente la terra, potesse defluire verso il basso (considerata la pendenza), così arrecando danni non solo al ma anche ai CP_1
proprietari dei terreni limitrofi.
Chiaro è che, nell'addebito di responsabilità al non possono rilevare fenomeni atmosferici del Pt_7 tutto straordinari e di impatto considerevole, come l'alluvione dell'anno 2000.
Si è tuttavia riscontrato che anche piogge di modeste dimensioni hanno creato problemi, atteso che – per come riferito dai testi – il materiale proveniente dal fondo è confluito dei terreni posti più in CP_1
basso di proprietà e . Per_1 Per_2
Tanto è dipeso dal fatto che il dopo avere livellato il terreno, non ha realizzato muri di Pt_7
contenimento adeguati – atteso il riscontro di materiale inidoneo – e sufficienti – attesa la realizzazione solo di alcuni dei muri indicati nella scrittura –.
Non può non risultare evidente la gravità dell'inadempimento del Pt_7
A conferma dell'importanza della realizzazione tempestiva e a regola d'arte di siffatte opere soccorre pure l'esito dell'accertamento tecnico preventivo: «… se da un lato la sistemazione dei versanti, a forte pendenza, mediante gradonamento, rappresenta certamente, una delle pratiche tra le più idonee per riscattare all'agricoltura superfici altrimenti scarsamente utilizzate, dall'altra esige tempi rapidi nell'esecuzione dei lavori ed in periodi di scarsa o nulla piovosità. Al piano dei gradoni, poi, vanno date idonee ed appropriate pendenze, sia nel senso longitudinale che trasversale. Non sono, in tal senso, consentiti errori, poiché uno sbaglio nell'assegnazione di tali caratteristiche provoca, inevitabilmente, disordine idraulico con ripercussioni sulla circolazione idrica a valle».
13 È per tutte le ragioni sopra esposte che merita allora di essere condivisa la statuizione di primo grado che ha accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione avanzata dal in primo grado. CP_1
La domanda con la quale il ha chiesto di dichiarare i sigg. , , CP_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, , , tenuti alla garanzia per i vizi dell'opera e per Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'effetto ridurre il corrispettivo contrattuale in relazione ad essi e nella misura di € 1.169.949,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché condannarli alla restituzione della parte di terreno eccedente la quota prevista in contratto e come accertato dalla CTU – riproposta ex art. 346 c.p.c. condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, resta, logicamente, assorbita dal rigetto dell'appello dei Parte_10
§ 3. L'appello incidentale
3.1 Preliminarmente va dato atto che l'appellante incidentale ha dichiarato di rinunciare all'appello incidentale avente ad oggetto la statuizione di rigetto della domanda di condanna di al Parte_7
pagamento delle somme di cui al giudizio intentato al dai signori e - avendo CP_1 Per_1 CP_3
gli eredi provveduto direttamente a risarcire i signori e , così che, sul punto, la Pt_7 Per_1 CP_3
sentenza è trascorsa in giudicato.
3.2 Va allora esaminato il motivo di appello incidentale col quale il censura la sentenza CP_1
impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento di tutti i danni dal medesimo asseritamente subiti.
Il Tribunale ha rigettato per una duplice ragione:
- per essere la domanda rimasta priva di adeguato riscontro probatorio in ordine ai concreti pregiudizi patiti;
- ancor prima, per essere caratterizzata da evidente deficit di tempestiva allegazione, dacché solo in sede di note istruttorie depositate il 31 gennaio 2002 parte convenuta ha dato conto dei danni che avrebbe in concreto patito in virtù dell'altrui condotta inadempiente, rinviando per relationem alla perizia di parte redatta dal dott. in quella sede depositata. Per_5
Obietta l'appellante che, invero, sin dalla costituzione in giudizio, nella comparsa di risposta, il CP_1
ha descritto i danni subiti: a pag. 3 n.8 di detta comparsa «tanto da provocare il verificarsi sui terrazzamenti, sulle scarpate, sulle strade e relativi cigli, smottamenti e frane, con formazione di grosse voragini e svuotamento del materiale di terrazzamento, ivi comprese piante di agrumi e di ulivo, con conseguenti danni al fondo stesso, a quelli limitrofi, al tracciato carrabile. Inoltre il dilavamento e la masse di pietrame e terriccio trascinato a valle ha invaso anche l'altra zona del fondo esclusa dalle operazioni di trasformazione allagando la pianura e compromettendo l'apparato radicale delle piante ivi esistenti».
14 Il motivo è complessivamente fondato.
Il Tribunale ha osservato che l'attore in riconvenzionale non ha allegato in maniera specifica il tipo di pregiudizi lamentati.
Si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia di ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Come chiarito dalla Suprema Corte, «chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso
l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium”. Principio questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez.
6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861; Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio
1986 n. 3143) – così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez.
2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, dall'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto» (cfr.
Cass. civ., 16 marzo 2018, n. 6618).
Quindi, quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne la responsabilità per danni, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dall'onere di allegare i pregiudizi che avrebbe patito a causa dell'inadempimento contrattuale del convenuto, nella specie il Parte_7
Orbene, dall'esame della comparsa di risposta è agevole evincere che, in effetti, l'onere allegatorio era stato assolto dal il quale, obiettivamente, aveva indicato i seguenti danni: formazioni di grosse CP_1
voragini sui terrazzamenti, sulle scarpate e sulle strade;
svuotamento del materiale di terrazzamento, ivi comprese piante di agrumi e di ulivo;
allagamento di altra zona del fondo esclusa dalle operazioni d trasformazione con conseguente compromissione dell'apparato radicale delle piante ivi esistenti. DA
15 tutti causalmente riconducibili a smottamenti, frane e caduta di acqua, fenomeni riconducibili ad una non corretta esecuzione degli interventi oggetto della scrittura privata inter partes.
Assolto l'onere allegatorio, è necessario allora accertare se è stato parimenti assolto l'onere probatorio.
La risposta non può che essere affermativa, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata in primo grado. In effetti, il Tribunale aveva posto all'ausiliario il seguente quesito: “Dica se, all'interno del fondo in questione, siano presenti fenomeni di frane, smottamenti di terreno, caduta di acqua, ed in caso di risposta positiva ne accerti e descriva le causa dicendo, in particolare, se gli stessi siano riconducibili ad una non corretta esecuzione degli interventi oggetto della presente scrittura privata sopra indicata”.
Il C.t.u., ing. ha accertato che, all'interno del fondo «in corrispondenza delle scarpate in Per_4
alcuni punti localizzati sono avvenute frane e smottamenti, dovute essenzialmente ad una non corretta regimentazione delle acque d vari terrazzi […]. La raccolta delle acque meteoriche ai piedi delle scarpate avviene in fossi in terra a differenza di quanto previsto nel progetto a firma del Geom.
il fenomeno del ruscellamento delle acque in alcuni punti delle scarpate su cui sono avvenuti CP_4
gli smottamenti è dovuto anche al fatto che gli arginelli previsti in un primo momento sul bordo superiore delle scarpate, all'atto dei sopralluoghi erano completamente assenti» (cfr. relazione peritale, pag. 23).
Per porre rimedio ai riscontrati fenomeni, è necessaria l'esecuzione delle lavorazioni dettagliatamente elencate nel computo metrico allegato (allegato 16); così che, in definitiva, i danni possono essere liquidati in Euro 199.037,03, oltre IVA, se dovuta, pari all'esborso necessario per porvi riparo.
La somma di Euro 199.037,03 va, dunque, rivalutata dal 9 ottobre 2019 (data di deposito della CTU) alla data della presente sentenza, così da determinare il danno all'attualità, per l'importo complessivo di
Euro 236.455,99. Su questa somma non spettano gli interessi compensativi difettando la relativa domanda da parte del creditore (cfr. Cass. civ., 16 febbraio 2023, 4938: «Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda». Conf. Cass. civ., 17 aprile 2024, n. 10376: «In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi
c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito»).
Vanno invece riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza.
16 In questi termini l'appello incidentale è accolto.
§ 4. Le spese processuali
4.1 La riforma della sentenza impugnata impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite, nel rispetto del principio di cui all'art. 336
c.p.c. e in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, «ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass.
30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963» (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2017, n. 1775).
Pertanto, le spese di lite dei due gradi di giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra €
52.001,00 e € 260.000,00 e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi della controversia.
4.2 Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello principale e accoglimento dell'appello incidentale), deve darsi atto che – limitatamente agli appellanti principali - sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del
2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , – in qualità di eredi di – Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
con atto di citazione notificato il 4 marzo 2020, e sull'appello incidentale proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 22/2020 resa dal Tribunale di Castrovillari in data 20 Controparte_1
gennaio 2020 e depositata in cancelleria in pari data, non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
, , , , , – tutti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
qualità di eredi di al pagamento, in favore di della somma di Parte_7 Controparte_1
17 Euro 236.455,99, all'attualità, oltre IVA, se dovuta, a titolo di risarcimento del danno da illecito contrattuale, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
3) condanna , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Con
– tutti in qualità di eredi di al pagamento, in favore di delle Parte_7 Controparte_1
spese di lite liquidate in Euro 14.103,00 per compensi professionali per il primo grado e in Euro
14.317,00 per compensi professionali per l'appello, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti per imporre agli appellanti principali il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Corte di Appello Prima Sezione Civile del 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Anna Maria Raschellà
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33034 del 18/12/2024: «In tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in
violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum».
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