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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 713/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. STRULLATO ARTURO Parte_1
Contro
con l'avv PIRANI DAVIDE + 1 Controparte_1
Oggi 09/01/2025 sono comparsi l'avv. Corazzari e l'avv. Strullato che si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Corazzari insiste affinche' venga acquisita documentazione medica afferente al primo sinistro occorso al ricorrente nel 2013 come già richiesto nella comparsa di risposta.
L'avv. Strullato esibisce provvedimento 23.9.2024 dell'INAIL che ha riconosciuto, a seguito del ricorso amministrativo del sig. un danno biologico del 6% liquidando a suo favore a quel titolo la somma di euro Pt_1
7.284,89, nonché documentazione relativa al calcolo del danno subito dal ricorrente anche alla luce dei fatti sopravvenuti , nonché nota spese e chiede di poter produrre il tutto in via telematica.
L'avv. Corazzari non si oppone alla produzione e il giudice autorizza il deposito in via telematica della documentazione di cui sopra da effettuarsi in data odierna
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione pag. 1 N. R.G. 713/023
TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 9.1.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data
26.10.2023 da assistito e rappresentato dall'avv. Arturo Strullato Parte_1
RICORRENTE
contro
e C.A. in persona del Controparte_1 Controparte_2
titolare , rappresentati e difesi dall'avv. Davide Pirani e dall'avv. Marcello Corazzari
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
- Accertarsi la responsabilità di , titolare di C.A. CP_2 [...]
e/o di nella persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 pro tempore ed in solido fra loro, per l'infortunio sul lavoro occorso al Sig.ra in Parte_1 data 15.10.2022, per la violazione dell'art. 2087 c.c., e delle previsioni del D. Lgs. 81/08 citate in ricorso e/o delle altre norme che verranno accertate in corso di causa;
- per l'effetto condannarsi , titolare di C.A. CP_2 Controparte_2
e/o nella persona del legale rappresentante pro tempore ed
[...] Controparte_3 in solido fra loro, a risarcire i danni patiti dal Sig. conseguenti all'infortunio, Parte_1 quantificati in complessivi € 29.468,00, di cui € 400,00 di rimborso spese, sulla base del metodo pag. 2 tabellare adottato dal Tribunale di Milano ovvero nel diverso importo che risulterà in corso di causa, previa se del caso l'espletamento di TU medico legale;
- compensi professionali del presente giudizio interamente rifusi, oltre IVA e CPA come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di AN – Sez. Lavoro adìto:
• Contrariis rejectis;
• Con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di Legge;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare che il comportamento del Sig. , per tutte le ragioni, Parte_1
motivazioni e deduzioni esposte in fatto ed in diritto, costituisce rischio elettivo e/o eccentrico e/o abnorme, tanto da configurarsi quale causa esclusiva dell'evento lesivo;
- Per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente nei confronti di
[...]
e . Controparte_1 Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare la corresponsabilità del Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1227 C.c. per aver concorso colpevolmente a cagionare il danno a lui arrecato;
- Per l'effetto, diminuire l'entità del risarcimento secondo la gravità della colpa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, a C.P.A. ed IVA come per Legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.23 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
AN la e , titolare della ditta individuale Controparte_1 CP_2
C.A. UR DI AN AM per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe .
Il procuratore del ricorrente esponeva che si occupa di lavorazione di Controparte_1
strutture metalliche per conto terzi mentre C.A. UR DI AN AM si occupa di saldatura specializzata e svolge alcune fasi della produzione presso l'unità locale di in Poggio Rusco (MN); che il sig. è stato assunto in Controparte_1 Parte_1
data 24.02.2022 da C.A. UR DI AN AM con contratto a termine sino al 30.10.2022, poi prorogato più volte sino al 31.03.2023 ed assegnato subito alla sede
[...]
corrente in via Galilei, 10 Poggio Rusco (MN) come operaia di 2° Controparte_1
livello in applicazione del CCNL Metalmeccanici Artigiani senza alcuna preventiva formazione;
pag. 3 che il giorno 15/10/2022 stava svolgendo la sua attività presso la ditta e, CP_1
in particolare, stava saldando un pezzo metallico (braccio); che una volta terminata la lavorazione verso le 12:00 stava spostando il pezzo del peso di circa 100 kg utilizzando un carroponte ed un'apposita pinza e durante la movimentazione del pezzo, in prossimità del portone, il pezzo metallico si sganciava e cadeva sul piede sinistro;
che , nel momento del sinistro, erano presenti il titolare della Sig. che era Controparte_1 Persona_1
nelle vicinanze del collega il quale ha dichiarato agli Ufficiali di P.G Sigg.ri Persona_2
e dello PSAL dell'ATS di AN, in data 07.03.2023 quanto Tes_1 Testimone_2 segue “Sono dipendente della da circa 5 anni con mansione di carpentiere. Parte_2
Al momento dell'infortunio mi trovavo in prossimità dell'area di lavoro di e mi Parte_1
accorgevo che il pezzo che stava movimentando era agganciato con una sola pinza. Preciso però che anche utilizzando quel tipo di pinza, lo spostamento poteva essere fatto in quanto era di dimensione più grande. ADR: non ho visto cos'è accaduto al momento dell'infortunio perché mi ero allontanato per prendere un caffè. ADR: non ricordo se, dopo la caduta, la pinza era a terra
o era rimasta attaccata al gancio” (doc.3, dichiarazioni del 07.03.2023); Persona_2 che il ricorrente è stato accompagnato da un collega di lavoro al vicino P.S. dell'Ospedale di
Pieve di Coriano ove gli è stato diagnosticato un trauma da schiacciamento ed una frattura delle ossa del metatarso I-II-III-IV; che in data 20.10.2022 è stata eseguito un intervento di riduzione e sintesi con fili di K, con steccatura gessata;
che l'INAIL ha riconosciuto l'infortunio e un periodo di astensione dal lavoro, via via prorogato nel tempo e cessato il giorno 28.02.2023, con la possibilità della ripresa lavorativa e con il riconoscimento di postumi permanenti nella misura del 4%; che non hanno formato il dipendente in Controparte_5 materia di igiene e sicurezza sul lavoro , né lo hanno addestrato per l'utilizzo del carroponte;
che il Sig. al momento dell'infortunio era sprovvisto di idoneità alla mansione specifica e Pt_1 dalla documentazione prodotta dall'ATS Val Padana in Procura della Repubblica in data
30.03.2023, in seguito ad un accesso presso il luogo dell'infortunio, risulta che all'interno della
Valutazione dei Rischi della non è stato valutato il rischio dovuto alla CP_1
movimentazione dei carichi con il carroponte e che sul Documento Unico di Valutazione del
Rischio Interferenziale (DUVRI) richiesto alle società convenute, la data sul documento viene riportata “a biro” (ed pertanto privo di data “certa”) e non risulta alcuna firma della ditta esecutrice ovvero CA UR, neanche per “presa visione” ; che non è stata reperita quindi dall'ATS Val Padana alcuna procedura di lavoro aziendale o istruzione operativa rispetto a tale mansione/operazione lavorativa introdotta e che risulta pertanto ingiustificabile da parte del Datore di lavoro e del Committente, come verbalizzato dai Funzionari ATS Val Padana, la pag. 4 non conoscenza del contesto e la palese pericolosità della postazione di lavoro;
che il Sig. Pt_1
non ha ripreso il lavoro perché alla scadenza del contratto a tempo determinato il 31.03.2023 è stato licenziato;
che in seguito ad accertamento medico legale di parte, il Dott. Per_3
ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea totale per 10 (dieci) giorni, parziale
[...]
al 75% per gg. 30 (sessanta), parziale al 50% per gg. 50 (sessanta) e parziale al 25% per gg. 60
(cinquanta), oltre ad un danno biologico quantificabile nella misura del 8 % e, infine, che pende presso il Tribunale di AN il proc. penale n.1315/2023 Mod.21 RGNR a carico degli
Amministratori della due società convenute, in cui il ricorrente risulta parte offesa
Tanto premesso rivendicava , con ampie e motivate argomentazioni , il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per il grave infortunio occorso nel 15.10.2022 che quantificava in complessivi euro 29.068,00 .
Si costituivano ritualmente entrambe le società convenute contestando la fondatezza del ricorso .
In punto di fatto il procuratore della convenute esponeva che in data 01.09.2022,
[...]
e hanno stipulato un contratto di Controparte_1 Parte_3
appalto con il quale la prima ha commissionato alla seconda la saldatura di componenti per il movimento terra, ovvero di componentistica metallica medio pesante, in quanto “il servizio svolto dall'Impresa [esecutrice] caratterizzato dall'altissima precisione tecnico-professionale, permette alla Committente un miglioramento dello standard qualitativo-produttivo” ; che prima della firma del contratto di appalto, la ha fornito alla la Controparte_1 CP_4
documentazione necessaria e richiesta per legge volta a descrivere dettagliatamente le informazioni inerenti ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, le misure di prevenzione e di emergenza;
che il Sig. nell'anno dell'infortunio, poteva contare su di una Pt_1
comprovata esperienza lavorativa nel proprio settore di competenza, avendo ricoperto da dodici anni per più ditte la mansione di saldatore;
che è una struttura aziendale Controparte_1
complessa ove ogni singolo operaio ha lo specifico compito di svolgere unicamente le funzioni che gli sono attribuite e per le quali gli viene impartita specifica istruzione e formazione;
che il ciclo produttivo della prevede diverse fasi: in un primo momento i Controparte_1
carpentieri hanno il compito di tagliare i singoli pezzi che provvedono poi ad unire;
successivamente, in ragione del peso complessivo molto elevato, i carrellisti/magazzinieri trasportano il prodotto assemblato presso i punti di saldatura (appunto quello del Sig. ; che Pt_1
il termine della fase di saldatura, gli stessi carrellisti/magazzinieri trasportano il prodotto assemblato e saldato presso altri reparti, per la prosecuzione delle lavorazioni richieste dal committente;
che il Sig. era impiegato solo ed esclusivamente quale saldatore, senza avere Pt_1
la mansione di carpentiere, né di carrellista/magazziniere e che la circostanza è pacificamente pag. 5 desumibile anche dal tenore letterale del contratto poiché la aveva Controparte_1
necessità di appaltare la sola attività di saldatura e non anche le altre funzioni aziendali,
Descriveva di seguito struttura e funzionamento del carroponte utilizzato dal ricorrente e deduceva che al Sig. era impedito di fare uso del carroponte e che, quindi, egli si è Pt_1
esposto con colpa grave ad un pericolo dallo stesso provocato per due ordini di ragioni: in primo luogo per aver fatto uso di strumenti aziendali per i quali non vi era stata autorizzazione e, in secondo luogo, per essersi posto perfettamente sotto lo spazio di manovra del pezzo metallico ( egli infatti si trovava non solo nella prossimità dello spazio di manovra, ma addirittura “sotto” il pezzo da lui stesso trasportato mentre razionalità e buon senso impongono, da sempre, di non transitare e/o sostare sotto carichi pendenti) ; che il giorno dell'incidente, il 15 ottobre 2022
(sabato alle ore 12.00), il Sig. si trovava all'interno dei locali della al Pt_1 Controparte_1 di fuori dei consueti orari di lavoro dell'azienda committente;
che il tipo di pezzo trasportato dal
Sig. non rientra nel novero dei semi-lavorati che egli avrebbe dovuto saldare né quel Pt_1
giorno, né per quanto oggetto di contratto posto che lavora soltanto dei pezzi che CP_1
pesano tonnellate (occupandosi di carpenteria pesante), i quali cadendo avrebbero causato la morte, non certo la frattura di un piede all'operaio; che il senza alcuna autorizzazione, Pt_1
probabilmente in esecuzione di motivazioni personali, trasportava una lastra di metallo (che verosimilmente gli apparteneva) che non aveva alcuna inerenza con il tipo di lavorazioni commissionate e che , in ogni caso , nella perizia medica di parte si dà atto di un precedente infortunio patito dal ricorrente, con la conseguenza che sarà necessario eseguire degli approfondimenti al fine di una più corretta valutazione del danno e , che, in definitiva, il ricorrente si è esposto con colpa grave, in violazione degli ordini impartiti e senza rispettare le proprie mansioni, ad un rischio molto più che evitabile, poiché nessuna persona dotata di buon senso andrebbe a posizionarsi al di sotto di un carico sospeso.
In punto di diritto deduceva che il sinistro occorso al ricorrente è riconducibile ad una condotta assolutamente abnorme ed imprevedibile, nonché evitabile, del lavoratore, ribadendo che il di propria iniziativa, non solo svolgeva mansioni non autorizzate (carrellista/magazziniere Pt_1 in luogo di saldatore) ma si poneva volontariamente nella massima “posizione” di pericolo evitabile (sotto il pezzo che stava movimentando) attraverso il corretto uso del radiocomando del carroponte (che è privo del filo proprio per dare la possibilità a chi lo sta utilizzando di posizionarsi distante dall'area di manovra); che tale condotta è ritenersi "assolutamente anomala ed imprevedibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali (verosimilmente saldare e movimentare un pezzo di sua
pag. 6 proprietà), avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed evento lesivo".
Escludeva quindi la responsabilità dei resistenti nella causazione del sinistro invocando precedenti giurisprudenziali
In via subordinata invocava l'applicazione dell'art.1227 comma 1 c.c. e chiedeva una riduzione del risarcimento preteso
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e TU medico-legale
All'odierna udienza il procuratore del ricorrente esibiva provvedimento 23.9.2024 dell'INAIL che ha riconosciuto, a seguito del ricorso amministrativo del sig. un danno biologico del Pt_1
6% liquidando a suo favore al suddetto titolo la somma di euro 7.284,89 e la causa veniva quindi discussa e decisa .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Sulla base della documentazione in atti e , in particolare del verbale 30.3.2023 dell'AST
Valpadana e sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte è possibile ricostruire la dinamica dell'incidente nei seguenti termini
Il ricorrente, dipendente della CA Saldatura in data 15.10.22 , verso le 12, si trovava presso l'unità locale di Poggio Rusco della che aveva appaltato alla datrice di lavoro del CP_1 lavori di saldatura “specializzata” e dopo aver saldato un pezzo metallico di circa di Pt_1 circa 100 kg ha deciso di spostarlo utilizzando un carroponte ed un'apposita pinza.
Durante la movimentazione del pezzo metallico , esso, per motivi rimasti ignoti , si è sganciato ed caduto sul piede sinistro del ricorrente procurandogli le lesioni certificate in atti .
Tutti i testi escussi hanno dichiarato che il ricorrente non era autorizzato ad utilizzare il carroponte e che nello stabilimento di Poggio Rusco vi era un distinto settore deputato alle operazioni di saldatura appaltate all'impresa appaltatrice datrice di lavoro del ricorrente ,
“distante” ( ma non separato ) dalla zona in cui erano collocati i due carroponti utilizzati per la movimentazione dei pezzi pesanti lavorati dai dipendenti della società appaltante .
Tutti i testi che hanno dichiarato quanto sopra sono stati denunciati dal ricorrente per falsa testimonianza e tuttavia le circostanze testè descritte riferite dagli stessi non sono dirimenti a fini di escludere la responsabilità delle convenute ma potrebbero , al piu' , rilevare solo ai fini della valutazione di un eventuale concorso di colpa di cui si tratterà appresso .
L'infortunio si è infatti pacificamente verificato nei locali aziendali ed è rimasto totalmente sfornito di prova l'assunto delle convenute - peraltro oggettivamene inverosimile - secondo le quali il avrebbe utilizzato il carroponte per motivi personali e avrebbe, quindi, Pt_1
pag. 7 movimentato un pezzo di ferro pesantissimo di sua iniziativa e per scopi avulsi dal suo rapporto di lavoro.
La tesi è stata , peraltro, smentita dal teste che ha infatti dichiarato che ha Tes_3 Pt_1
prima saldato e poi movimentato un pezzo di circa 400 kg e che si trattava di un componente di un macchinario.
Conseguentemente deve affermarsi , con un tasso di probabilità vicino al certezza , che il ricorrente sia stato incaricato dal datore di lavoro o dalla committente di svolgere le mansioni a seguito delle quali ha subito l'infortunio per cui è causa.
Non ha pertanto pregio alcuno l'asserto volto ad accreditare l'abnormità del comportamento del lavoratore
Occorre infatti muovere dal consolidato principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro
( o dal soggetto titolare della posizione di garanzia)
Sulla scorta di questo principio si é altresì affermato che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore
Nel caso di specie, l'infortunio é avvenuto mentre il lavoratore era impegnato in un'attività propria delle mansioni a lui affidate , quantomeno, quel giorno e dunque nell'ambito del rischio governato dal datore di lavoro o dall'utilizzatore finale quali garanti della sua sicurezza – ed ha posto in essere una condotta tutt'altro che imprevedibile.
Vi è da aggiungere che è palese, come stimato dagli UPG dell'AST Valpadana, la violazione da parte delle società convenute degli articoli 28 comma 2 lett a e 26 comma 3 del d.lvo 81/08 , nonché la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 18 comma 1 lett c della medesima fonte normativa in quanto non è stato valutato il rischio di movimentazione dei carichi mediante l'utilizzo del carroponte con relativi accessori , in quanto il committente non ha provveduto alla redazione del DUVRI e giacchè il era sprovvisto di idoneità alla mansione specifica . Pt_1
pag. 8 Il datore di lavoro e la committente sono venuti meno altresì al generale obbligo di vigilanza teso ad impedire che il lavoratore svolga mansioni pericolose e senza adottare la dovuta diligenza e prudenza .
Inoltre, la violazione dell'art. 2087 c.c. non merita un particolare approfondimento nel caso di specie.
E' noto infatti che in ordine alla colpa del datore di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale, opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso, ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa.
Il datore di lavoro non ha sicuramente adottato le cautele necessarie ad evitare il danno .
, titolare della ditta individuale C.A. UR DI AN CP_2
AM ha indubbiamente violato specifiche norme antiinfortunistiche previste dal TU
81/2008 , prima fra tutte l'art. 71 ai sensi del quale “ Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia' in uso. . Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche': a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso; (…)
Per non parlare poi , come anticipato, degli obblighi di vigilanza dei quali nessuno fa cenno e dei quali non vi è traccia in atti.
A prescindere dall'esperienza maturata dal lavoratore, il datore di lavoro non ha inoltre minimamente provato di aver formato il , omissione tanto piu' grave se si considera la Pt_1 intrinseca pericolosità della attività svolta dalla committente , in plateale violazione dell'art. artt.
37 comma 1 del d.lvo 81/08
Del pari indubbia appare la responsabilità della committente in quanto proprietaria del carroponte che ha causato le lesioni del ricorrente , nonché dei locali ove è avvenuto l'infortunio ed anche in quanto il legale rappresentante di Controparte_1 Persona_1
pag. 9 era presente in azienda al momento dell'infortunio ed è stato , molto verosimilmente, il soggetto che ha ordinato al ricorrente di saldare e poi movimentare il pezzo di metallo che è caduto sul piede del lavoratore o, quanto meno, che, nonostante l'assenza del datore di lavoro , nulla ha fatto per impedire che il dipendente della società appaltatrice svolgesse mansioni per le quali non era abilitato e per le quali non era stato assunto da C.A. UR DI AN
AM.
E' pacifico infatti che GE RO non si trovava in loco allorchè il ricorrente si è infortunato
In conclusione non vi è dubbio che anche debba rispondere delle CP_1 conseguenze dell'infortunio occorso al Pt_4
Per orientamento giurisprudenziale consolidato , in caso di ingerenza del committente nei lavori condotti da altre imprese, la stipulazione di contratti d'appalto non vale a sollevare il primo da eventuali responsabilità, continuando a gravare sull'appaltante l'obbligo di controllare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
E' inoltre oramai massima ricorrente quella per la quale: “in tema d'infortuni sul lavoro, l'art.
2087 c.c., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi” (Cass. 21694//11, Cass.
14207/13 e 25758/13) .
Accertata la responsabilità delle due società convenute non resta che stabilire se il ricorrente ha subito un danno e di che entità .
Nel caso in esame il c.t.u. ha verificato la sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente e li ha valutati secondo le tabelle in uso per la liquidazione del danno biologico c.d. civilistico nella misura del 6% ; ha quantificato poi il periodo di temporanea biologica in complessivi gg. 9 a Totale, in ulteriori gg 31 a parziale al 75%, quindi in gg. 30 a parziale al
50% ed infine in gg 76 a minima al 25%
pag. 10 Le conclusioni del TU , meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente richiamata .
Vi è da aggiungere che il dott. ha efficacemente replicato alle osservazioni del CP_6
procuratore delle convenute in ordine alla mancata considerazione del precedente infortunio in tesi occorso al nel medesimo piede nell'anno 2012 Pt_1
Il TU infatti, dopo aver sottolineato che dalla documentazione medica non emerge alcun riferimento a pregresse menomazioni concorrenti;
che il riferimento riportato nell'elaborato peritale dal CTP Dr. risulta del tutto aspecifico e non consente di comprendere Per_3
l'entità delle preesistenze né la tipologia delle stesse né la sede della stessa ( piede o caviglia?) e che l'intera documentazione medica recensita non fa alcun riferimento a pregressa lesività, ha ribadito come la valutazione prospettata pari al 6% sia pienamente giustificata dalla lesioni riportate nel sinistro in oggetto
Quest'ultima valutazione è decisiva e rende del tutto superflua l'acquisizione della documentazione relativa al dedotto primo infortunio richiesta anche in data odierna dal procuratore delle società convenute .
Il TU ha richiamato le linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico con previsione di DBP per frattura del I metatarso nella fascia 2-4% e per le fratture dei restanti metatarsi una previsione di DBP nella fascia 1-2% per ciascun metatarso;
ancora da considerare la sussistenza di un allegato danno estetico ed infine la componente di danno funzionale che eccede l'ipotetica limitazione funzionale per tale tipologia lesiva , ha ulteriormente specificato come la valutazione debba essere prospettata nell'ottica di una valutazione complessiva della funzionalità del piede rifuggendo dall'applicazione di un mero criterio sommatorio ribadendo che su tali presupposti è del tutto giustificata la valutazione di
Danno Biologico Permanente formulata e peraltro condivisa dai colleghi delle parti in sede di operazioni peritali .
Venendo alla determinazione del danno non patrimoniale si assumono quale parametro le tabelle elaborate dai giudici del Tribunale di Milano “aggiornate” al 2024, che - anche secondo la S. C.
(Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011) - costituiscono valido e necessario criterio di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale, nonché “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”..
E' noto che le tabelle del Tribunale di Milano non hanno “cancellato” il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione pag. 11 permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè alla “liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale (cfr. in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18641 del 12/09/2011).
Si deve, quindi, in primo luogo considerare, ai fini della determinazione del danno, il danno biologico permanente : esso, avuto riguardo all'età che il sig. aveva all'epoca del sinistro Pt_1 occorsogli il 15.10 22 , ossia 41 anni (essendo nato il [...] ), ammonta, all'attualità ad
11.495,00 (6%)
Quanto al danno morale, come anticipato , la tabella di Milano dei valori monetari medi tiene già conto dell'incidenza standard non solo degli aspetti anatomo funzionali, ma anche degli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva. Il valore del “punto” di invalidità è comprensivo del danno biologico permanente relativo all'integrità psicofisica aumentato di una percentuale ponderata della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale).
Si ritiene di non accordare alcun aumento del risarcimento a titolo di “personalizzazione” poiché il caso concreto non presenta peculiarità allegate e provate dal danneggiato per quanto attiene agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ed agli aspetti di sofferenza soggettiva .
In relazione al danno da invalidità temporanea, le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano indicano il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta in euro 115,00, con possibilità di aumento personalizzato fino ad un massimo del 50%; tenuto conto del caso concreto si ritiene equo utilizzare, quale parametro per la liquidazione del danno da invalidità temporanea , il valore minimo di 115, 00 euro al giorno, il che porta a riconoscere al ricorrente euro 7.618,75 così ripartito :
Invalidità temporanea totale € 1.035,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.673,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.185,00
Pertanto, per effetto dell'applicazione dei criteri civilistici di liquidazione del danno non patrimoniale, si ottiene a titolo di danno biologico la somma complessiva di euro 19.113,75
Si dovrà infine aggiungere la somma di euro 400,00 a titolo di spese documentate in quanto la
Cassazione ha ripetutamente affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte
(CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
pag. 12 Tuttavia, poiché l'infortunio è accaduto sotto il vigore del d.lgs.38/2000, le somma come sopra quantificata va ridotta di quanto erogato dall'Inail al lavoratore a titolo di danno biologico
Nella specie, è documentato in causa che il lavoratore ha ottenuto dall'Inail, per il fatto per cui è causa, un risarcimento del danno biologico permanente di importo pari ad € 7.284,89 .
La somma da riconoscere al lavoratore a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale
“differenziale” ammonta pertanto ad € 12.228,86
Veniamo da ultimo a affrontare la questione del dedotto ( in via subordinata) concorso di colpa del ricorrente
E noto che la Cassazione ha enunciano da tempo i principi utili ad individuare le ipotesi di esclusione del concorso colposo della vittima che ha piu' volte statuito che “Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c. c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza;
oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo una delle tre ipotesti alternative l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante”.
Per quanto detto sopra non vi è spazio alcuno per una riduzione del risarcimento
In conclusione le società convenute devono essere condannate, in via solidale , a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 12.228,86 a titolo di danno non patrimoniale subito a causa dell'infortunio occorsogli in data 15.10.2022
Sulla complessiva somma così liquidata in valori attuali devono poi essere corrisposti gli interessi in misura legale dall'evento al saldo.
Le spese di TU , liquidate con separato decreto , devono essere poste a carico delle società convenute in solido fra loro
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede :
Co a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto, condanna CP_1
e , titolare della ditta individuale C.A. UR DI
[...] CP_2
AN AM, in via solidale fra loro, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 12.228,86 a titolo di risarcimento danni oltre ad interessi legali dal giorno dell'infortunio al saldo;
pag. 13 b) pone definitivamente le spese di TU a carico delle società convenute, in via solidale fra loro c) condanna e , titolare della ditta Controparte_1 CP_2
individuale C.A. UR DI AN AM alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 , oltre rimb. forf, IVA e CPA di legge
Così deciso in AN , il 9.1.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
pag. 14
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. STRULLATO ARTURO Parte_1
Contro
con l'avv PIRANI DAVIDE + 1 Controparte_1
Oggi 09/01/2025 sono comparsi l'avv. Corazzari e l'avv. Strullato che si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Corazzari insiste affinche' venga acquisita documentazione medica afferente al primo sinistro occorso al ricorrente nel 2013 come già richiesto nella comparsa di risposta.
L'avv. Strullato esibisce provvedimento 23.9.2024 dell'INAIL che ha riconosciuto, a seguito del ricorso amministrativo del sig. un danno biologico del 6% liquidando a suo favore a quel titolo la somma di euro Pt_1
7.284,89, nonché documentazione relativa al calcolo del danno subito dal ricorrente anche alla luce dei fatti sopravvenuti , nonché nota spese e chiede di poter produrre il tutto in via telematica.
L'avv. Corazzari non si oppone alla produzione e il giudice autorizza il deposito in via telematica della documentazione di cui sopra da effettuarsi in data odierna
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione pag. 1 N. R.G. 713/023
TRIBUNALE DI MANTOVA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 9.1.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data
26.10.2023 da assistito e rappresentato dall'avv. Arturo Strullato Parte_1
RICORRENTE
contro
e C.A. in persona del Controparte_1 Controparte_2
titolare , rappresentati e difesi dall'avv. Davide Pirani e dall'avv. Marcello Corazzari
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
- Accertarsi la responsabilità di , titolare di C.A. CP_2 [...]
e/o di nella persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 pro tempore ed in solido fra loro, per l'infortunio sul lavoro occorso al Sig.ra in Parte_1 data 15.10.2022, per la violazione dell'art. 2087 c.c., e delle previsioni del D. Lgs. 81/08 citate in ricorso e/o delle altre norme che verranno accertate in corso di causa;
- per l'effetto condannarsi , titolare di C.A. CP_2 Controparte_2
e/o nella persona del legale rappresentante pro tempore ed
[...] Controparte_3 in solido fra loro, a risarcire i danni patiti dal Sig. conseguenti all'infortunio, Parte_1 quantificati in complessivi € 29.468,00, di cui € 400,00 di rimborso spese, sulla base del metodo pag. 2 tabellare adottato dal Tribunale di Milano ovvero nel diverso importo che risulterà in corso di causa, previa se del caso l'espletamento di TU medico legale;
- compensi professionali del presente giudizio interamente rifusi, oltre IVA e CPA come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di AN – Sez. Lavoro adìto:
• Contrariis rejectis;
• Con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di Legge;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare che il comportamento del Sig. , per tutte le ragioni, Parte_1
motivazioni e deduzioni esposte in fatto ed in diritto, costituisce rischio elettivo e/o eccentrico e/o abnorme, tanto da configurarsi quale causa esclusiva dell'evento lesivo;
- Per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente nei confronti di
[...]
e . Controparte_1 Controparte_4
IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare la corresponsabilità del Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1227 C.c. per aver concorso colpevolmente a cagionare il danno a lui arrecato;
- Per l'effetto, diminuire l'entità del risarcimento secondo la gravità della colpa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, a C.P.A. ed IVA come per Legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.23 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
AN la e , titolare della ditta individuale Controparte_1 CP_2
C.A. UR DI AN AM per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe .
Il procuratore del ricorrente esponeva che si occupa di lavorazione di Controparte_1
strutture metalliche per conto terzi mentre C.A. UR DI AN AM si occupa di saldatura specializzata e svolge alcune fasi della produzione presso l'unità locale di in Poggio Rusco (MN); che il sig. è stato assunto in Controparte_1 Parte_1
data 24.02.2022 da C.A. UR DI AN AM con contratto a termine sino al 30.10.2022, poi prorogato più volte sino al 31.03.2023 ed assegnato subito alla sede
[...]
corrente in via Galilei, 10 Poggio Rusco (MN) come operaia di 2° Controparte_1
livello in applicazione del CCNL Metalmeccanici Artigiani senza alcuna preventiva formazione;
pag. 3 che il giorno 15/10/2022 stava svolgendo la sua attività presso la ditta e, CP_1
in particolare, stava saldando un pezzo metallico (braccio); che una volta terminata la lavorazione verso le 12:00 stava spostando il pezzo del peso di circa 100 kg utilizzando un carroponte ed un'apposita pinza e durante la movimentazione del pezzo, in prossimità del portone, il pezzo metallico si sganciava e cadeva sul piede sinistro;
che , nel momento del sinistro, erano presenti il titolare della Sig. che era Controparte_1 Persona_1
nelle vicinanze del collega il quale ha dichiarato agli Ufficiali di P.G Sigg.ri Persona_2
e dello PSAL dell'ATS di AN, in data 07.03.2023 quanto Tes_1 Testimone_2 segue “Sono dipendente della da circa 5 anni con mansione di carpentiere. Parte_2
Al momento dell'infortunio mi trovavo in prossimità dell'area di lavoro di e mi Parte_1
accorgevo che il pezzo che stava movimentando era agganciato con una sola pinza. Preciso però che anche utilizzando quel tipo di pinza, lo spostamento poteva essere fatto in quanto era di dimensione più grande. ADR: non ho visto cos'è accaduto al momento dell'infortunio perché mi ero allontanato per prendere un caffè. ADR: non ricordo se, dopo la caduta, la pinza era a terra
o era rimasta attaccata al gancio” (doc.3, dichiarazioni del 07.03.2023); Persona_2 che il ricorrente è stato accompagnato da un collega di lavoro al vicino P.S. dell'Ospedale di
Pieve di Coriano ove gli è stato diagnosticato un trauma da schiacciamento ed una frattura delle ossa del metatarso I-II-III-IV; che in data 20.10.2022 è stata eseguito un intervento di riduzione e sintesi con fili di K, con steccatura gessata;
che l'INAIL ha riconosciuto l'infortunio e un periodo di astensione dal lavoro, via via prorogato nel tempo e cessato il giorno 28.02.2023, con la possibilità della ripresa lavorativa e con il riconoscimento di postumi permanenti nella misura del 4%; che non hanno formato il dipendente in Controparte_5 materia di igiene e sicurezza sul lavoro , né lo hanno addestrato per l'utilizzo del carroponte;
che il Sig. al momento dell'infortunio era sprovvisto di idoneità alla mansione specifica e Pt_1 dalla documentazione prodotta dall'ATS Val Padana in Procura della Repubblica in data
30.03.2023, in seguito ad un accesso presso il luogo dell'infortunio, risulta che all'interno della
Valutazione dei Rischi della non è stato valutato il rischio dovuto alla CP_1
movimentazione dei carichi con il carroponte e che sul Documento Unico di Valutazione del
Rischio Interferenziale (DUVRI) richiesto alle società convenute, la data sul documento viene riportata “a biro” (ed pertanto privo di data “certa”) e non risulta alcuna firma della ditta esecutrice ovvero CA UR, neanche per “presa visione” ; che non è stata reperita quindi dall'ATS Val Padana alcuna procedura di lavoro aziendale o istruzione operativa rispetto a tale mansione/operazione lavorativa introdotta e che risulta pertanto ingiustificabile da parte del Datore di lavoro e del Committente, come verbalizzato dai Funzionari ATS Val Padana, la pag. 4 non conoscenza del contesto e la palese pericolosità della postazione di lavoro;
che il Sig. Pt_1
non ha ripreso il lavoro perché alla scadenza del contratto a tempo determinato il 31.03.2023 è stato licenziato;
che in seguito ad accertamento medico legale di parte, il Dott. Per_3
ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea totale per 10 (dieci) giorni, parziale
[...]
al 75% per gg. 30 (sessanta), parziale al 50% per gg. 50 (sessanta) e parziale al 25% per gg. 60
(cinquanta), oltre ad un danno biologico quantificabile nella misura del 8 % e, infine, che pende presso il Tribunale di AN il proc. penale n.1315/2023 Mod.21 RGNR a carico degli
Amministratori della due società convenute, in cui il ricorrente risulta parte offesa
Tanto premesso rivendicava , con ampie e motivate argomentazioni , il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per il grave infortunio occorso nel 15.10.2022 che quantificava in complessivi euro 29.068,00 .
Si costituivano ritualmente entrambe le società convenute contestando la fondatezza del ricorso .
In punto di fatto il procuratore della convenute esponeva che in data 01.09.2022,
[...]
e hanno stipulato un contratto di Controparte_1 Parte_3
appalto con il quale la prima ha commissionato alla seconda la saldatura di componenti per il movimento terra, ovvero di componentistica metallica medio pesante, in quanto “il servizio svolto dall'Impresa [esecutrice] caratterizzato dall'altissima precisione tecnico-professionale, permette alla Committente un miglioramento dello standard qualitativo-produttivo” ; che prima della firma del contratto di appalto, la ha fornito alla la Controparte_1 CP_4
documentazione necessaria e richiesta per legge volta a descrivere dettagliatamente le informazioni inerenti ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, le misure di prevenzione e di emergenza;
che il Sig. nell'anno dell'infortunio, poteva contare su di una Pt_1
comprovata esperienza lavorativa nel proprio settore di competenza, avendo ricoperto da dodici anni per più ditte la mansione di saldatore;
che è una struttura aziendale Controparte_1
complessa ove ogni singolo operaio ha lo specifico compito di svolgere unicamente le funzioni che gli sono attribuite e per le quali gli viene impartita specifica istruzione e formazione;
che il ciclo produttivo della prevede diverse fasi: in un primo momento i Controparte_1
carpentieri hanno il compito di tagliare i singoli pezzi che provvedono poi ad unire;
successivamente, in ragione del peso complessivo molto elevato, i carrellisti/magazzinieri trasportano il prodotto assemblato presso i punti di saldatura (appunto quello del Sig. ; che Pt_1
il termine della fase di saldatura, gli stessi carrellisti/magazzinieri trasportano il prodotto assemblato e saldato presso altri reparti, per la prosecuzione delle lavorazioni richieste dal committente;
che il Sig. era impiegato solo ed esclusivamente quale saldatore, senza avere Pt_1
la mansione di carpentiere, né di carrellista/magazziniere e che la circostanza è pacificamente pag. 5 desumibile anche dal tenore letterale del contratto poiché la aveva Controparte_1
necessità di appaltare la sola attività di saldatura e non anche le altre funzioni aziendali,
Descriveva di seguito struttura e funzionamento del carroponte utilizzato dal ricorrente e deduceva che al Sig. era impedito di fare uso del carroponte e che, quindi, egli si è Pt_1
esposto con colpa grave ad un pericolo dallo stesso provocato per due ordini di ragioni: in primo luogo per aver fatto uso di strumenti aziendali per i quali non vi era stata autorizzazione e, in secondo luogo, per essersi posto perfettamente sotto lo spazio di manovra del pezzo metallico ( egli infatti si trovava non solo nella prossimità dello spazio di manovra, ma addirittura “sotto” il pezzo da lui stesso trasportato mentre razionalità e buon senso impongono, da sempre, di non transitare e/o sostare sotto carichi pendenti) ; che il giorno dell'incidente, il 15 ottobre 2022
(sabato alle ore 12.00), il Sig. si trovava all'interno dei locali della al Pt_1 Controparte_1 di fuori dei consueti orari di lavoro dell'azienda committente;
che il tipo di pezzo trasportato dal
Sig. non rientra nel novero dei semi-lavorati che egli avrebbe dovuto saldare né quel Pt_1
giorno, né per quanto oggetto di contratto posto che lavora soltanto dei pezzi che CP_1
pesano tonnellate (occupandosi di carpenteria pesante), i quali cadendo avrebbero causato la morte, non certo la frattura di un piede all'operaio; che il senza alcuna autorizzazione, Pt_1
probabilmente in esecuzione di motivazioni personali, trasportava una lastra di metallo (che verosimilmente gli apparteneva) che non aveva alcuna inerenza con il tipo di lavorazioni commissionate e che , in ogni caso , nella perizia medica di parte si dà atto di un precedente infortunio patito dal ricorrente, con la conseguenza che sarà necessario eseguire degli approfondimenti al fine di una più corretta valutazione del danno e , che, in definitiva, il ricorrente si è esposto con colpa grave, in violazione degli ordini impartiti e senza rispettare le proprie mansioni, ad un rischio molto più che evitabile, poiché nessuna persona dotata di buon senso andrebbe a posizionarsi al di sotto di un carico sospeso.
In punto di diritto deduceva che il sinistro occorso al ricorrente è riconducibile ad una condotta assolutamente abnorme ed imprevedibile, nonché evitabile, del lavoratore, ribadendo che il di propria iniziativa, non solo svolgeva mansioni non autorizzate (carrellista/magazziniere Pt_1 in luogo di saldatore) ma si poneva volontariamente nella massima “posizione” di pericolo evitabile (sotto il pezzo che stava movimentando) attraverso il corretto uso del radiocomando del carroponte (che è privo del filo proprio per dare la possibilità a chi lo sta utilizzando di posizionarsi distante dall'area di manovra); che tale condotta è ritenersi "assolutamente anomala ed imprevedibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali (verosimilmente saldare e movimentare un pezzo di sua
pag. 6 proprietà), avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed evento lesivo".
Escludeva quindi la responsabilità dei resistenti nella causazione del sinistro invocando precedenti giurisprudenziali
In via subordinata invocava l'applicazione dell'art.1227 comma 1 c.c. e chiedeva una riduzione del risarcimento preteso
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e TU medico-legale
All'odierna udienza il procuratore del ricorrente esibiva provvedimento 23.9.2024 dell'INAIL che ha riconosciuto, a seguito del ricorso amministrativo del sig. un danno biologico del Pt_1
6% liquidando a suo favore al suddetto titolo la somma di euro 7.284,89 e la causa veniva quindi discussa e decisa .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Sulla base della documentazione in atti e , in particolare del verbale 30.3.2023 dell'AST
Valpadana e sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte è possibile ricostruire la dinamica dell'incidente nei seguenti termini
Il ricorrente, dipendente della CA Saldatura in data 15.10.22 , verso le 12, si trovava presso l'unità locale di Poggio Rusco della che aveva appaltato alla datrice di lavoro del CP_1 lavori di saldatura “specializzata” e dopo aver saldato un pezzo metallico di circa di Pt_1 circa 100 kg ha deciso di spostarlo utilizzando un carroponte ed un'apposita pinza.
Durante la movimentazione del pezzo metallico , esso, per motivi rimasti ignoti , si è sganciato ed caduto sul piede sinistro del ricorrente procurandogli le lesioni certificate in atti .
Tutti i testi escussi hanno dichiarato che il ricorrente non era autorizzato ad utilizzare il carroponte e che nello stabilimento di Poggio Rusco vi era un distinto settore deputato alle operazioni di saldatura appaltate all'impresa appaltatrice datrice di lavoro del ricorrente ,
“distante” ( ma non separato ) dalla zona in cui erano collocati i due carroponti utilizzati per la movimentazione dei pezzi pesanti lavorati dai dipendenti della società appaltante .
Tutti i testi che hanno dichiarato quanto sopra sono stati denunciati dal ricorrente per falsa testimonianza e tuttavia le circostanze testè descritte riferite dagli stessi non sono dirimenti a fini di escludere la responsabilità delle convenute ma potrebbero , al piu' , rilevare solo ai fini della valutazione di un eventuale concorso di colpa di cui si tratterà appresso .
L'infortunio si è infatti pacificamente verificato nei locali aziendali ed è rimasto totalmente sfornito di prova l'assunto delle convenute - peraltro oggettivamene inverosimile - secondo le quali il avrebbe utilizzato il carroponte per motivi personali e avrebbe, quindi, Pt_1
pag. 7 movimentato un pezzo di ferro pesantissimo di sua iniziativa e per scopi avulsi dal suo rapporto di lavoro.
La tesi è stata , peraltro, smentita dal teste che ha infatti dichiarato che ha Tes_3 Pt_1
prima saldato e poi movimentato un pezzo di circa 400 kg e che si trattava di un componente di un macchinario.
Conseguentemente deve affermarsi , con un tasso di probabilità vicino al certezza , che il ricorrente sia stato incaricato dal datore di lavoro o dalla committente di svolgere le mansioni a seguito delle quali ha subito l'infortunio per cui è causa.
Non ha pertanto pregio alcuno l'asserto volto ad accreditare l'abnormità del comportamento del lavoratore
Occorre infatti muovere dal consolidato principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro
( o dal soggetto titolare della posizione di garanzia)
Sulla scorta di questo principio si é altresì affermato che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore
Nel caso di specie, l'infortunio é avvenuto mentre il lavoratore era impegnato in un'attività propria delle mansioni a lui affidate , quantomeno, quel giorno e dunque nell'ambito del rischio governato dal datore di lavoro o dall'utilizzatore finale quali garanti della sua sicurezza – ed ha posto in essere una condotta tutt'altro che imprevedibile.
Vi è da aggiungere che è palese, come stimato dagli UPG dell'AST Valpadana, la violazione da parte delle società convenute degli articoli 28 comma 2 lett a e 26 comma 3 del d.lvo 81/08 , nonché la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 18 comma 1 lett c della medesima fonte normativa in quanto non è stato valutato il rischio di movimentazione dei carichi mediante l'utilizzo del carroponte con relativi accessori , in quanto il committente non ha provveduto alla redazione del DUVRI e giacchè il era sprovvisto di idoneità alla mansione specifica . Pt_1
pag. 8 Il datore di lavoro e la committente sono venuti meno altresì al generale obbligo di vigilanza teso ad impedire che il lavoratore svolga mansioni pericolose e senza adottare la dovuta diligenza e prudenza .
Inoltre, la violazione dell'art. 2087 c.c. non merita un particolare approfondimento nel caso di specie.
E' noto infatti che in ordine alla colpa del datore di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale, opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso, ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa.
Il datore di lavoro non ha sicuramente adottato le cautele necessarie ad evitare il danno .
, titolare della ditta individuale C.A. UR DI AN CP_2
AM ha indubbiamente violato specifiche norme antiinfortunistiche previste dal TU
81/2008 , prima fra tutte l'art. 71 ai sensi del quale “ Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia' in uso. . Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche': a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso; (…)
Per non parlare poi , come anticipato, degli obblighi di vigilanza dei quali nessuno fa cenno e dei quali non vi è traccia in atti.
A prescindere dall'esperienza maturata dal lavoratore, il datore di lavoro non ha inoltre minimamente provato di aver formato il , omissione tanto piu' grave se si considera la Pt_1 intrinseca pericolosità della attività svolta dalla committente , in plateale violazione dell'art. artt.
37 comma 1 del d.lvo 81/08
Del pari indubbia appare la responsabilità della committente in quanto proprietaria del carroponte che ha causato le lesioni del ricorrente , nonché dei locali ove è avvenuto l'infortunio ed anche in quanto il legale rappresentante di Controparte_1 Persona_1
pag. 9 era presente in azienda al momento dell'infortunio ed è stato , molto verosimilmente, il soggetto che ha ordinato al ricorrente di saldare e poi movimentare il pezzo di metallo che è caduto sul piede del lavoratore o, quanto meno, che, nonostante l'assenza del datore di lavoro , nulla ha fatto per impedire che il dipendente della società appaltatrice svolgesse mansioni per le quali non era abilitato e per le quali non era stato assunto da C.A. UR DI AN
AM.
E' pacifico infatti che GE RO non si trovava in loco allorchè il ricorrente si è infortunato
In conclusione non vi è dubbio che anche debba rispondere delle CP_1 conseguenze dell'infortunio occorso al Pt_4
Per orientamento giurisprudenziale consolidato , in caso di ingerenza del committente nei lavori condotti da altre imprese, la stipulazione di contratti d'appalto non vale a sollevare il primo da eventuali responsabilità, continuando a gravare sull'appaltante l'obbligo di controllare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.
E' inoltre oramai massima ricorrente quella per la quale: “in tema d'infortuni sul lavoro, l'art.
2087 c.c., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi” (Cass. 21694//11, Cass.
14207/13 e 25758/13) .
Accertata la responsabilità delle due società convenute non resta che stabilire se il ricorrente ha subito un danno e di che entità .
Nel caso in esame il c.t.u. ha verificato la sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente e li ha valutati secondo le tabelle in uso per la liquidazione del danno biologico c.d. civilistico nella misura del 6% ; ha quantificato poi il periodo di temporanea biologica in complessivi gg. 9 a Totale, in ulteriori gg 31 a parziale al 75%, quindi in gg. 30 a parziale al
50% ed infine in gg 76 a minima al 25%
pag. 10 Le conclusioni del TU , meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente richiamata .
Vi è da aggiungere che il dott. ha efficacemente replicato alle osservazioni del CP_6
procuratore delle convenute in ordine alla mancata considerazione del precedente infortunio in tesi occorso al nel medesimo piede nell'anno 2012 Pt_1
Il TU infatti, dopo aver sottolineato che dalla documentazione medica non emerge alcun riferimento a pregresse menomazioni concorrenti;
che il riferimento riportato nell'elaborato peritale dal CTP Dr. risulta del tutto aspecifico e non consente di comprendere Per_3
l'entità delle preesistenze né la tipologia delle stesse né la sede della stessa ( piede o caviglia?) e che l'intera documentazione medica recensita non fa alcun riferimento a pregressa lesività, ha ribadito come la valutazione prospettata pari al 6% sia pienamente giustificata dalla lesioni riportate nel sinistro in oggetto
Quest'ultima valutazione è decisiva e rende del tutto superflua l'acquisizione della documentazione relativa al dedotto primo infortunio richiesta anche in data odierna dal procuratore delle società convenute .
Il TU ha richiamato le linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico con previsione di DBP per frattura del I metatarso nella fascia 2-4% e per le fratture dei restanti metatarsi una previsione di DBP nella fascia 1-2% per ciascun metatarso;
ancora da considerare la sussistenza di un allegato danno estetico ed infine la componente di danno funzionale che eccede l'ipotetica limitazione funzionale per tale tipologia lesiva , ha ulteriormente specificato come la valutazione debba essere prospettata nell'ottica di una valutazione complessiva della funzionalità del piede rifuggendo dall'applicazione di un mero criterio sommatorio ribadendo che su tali presupposti è del tutto giustificata la valutazione di
Danno Biologico Permanente formulata e peraltro condivisa dai colleghi delle parti in sede di operazioni peritali .
Venendo alla determinazione del danno non patrimoniale si assumono quale parametro le tabelle elaborate dai giudici del Tribunale di Milano “aggiornate” al 2024, che - anche secondo la S. C.
(Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011) - costituiscono valido e necessario criterio di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale, nonché “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”..
E' noto che le tabelle del Tribunale di Milano non hanno “cancellato” il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione pag. 11 permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, e cioè alla “liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale (cfr. in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18641 del 12/09/2011).
Si deve, quindi, in primo luogo considerare, ai fini della determinazione del danno, il danno biologico permanente : esso, avuto riguardo all'età che il sig. aveva all'epoca del sinistro Pt_1 occorsogli il 15.10 22 , ossia 41 anni (essendo nato il [...] ), ammonta, all'attualità ad
11.495,00 (6%)
Quanto al danno morale, come anticipato , la tabella di Milano dei valori monetari medi tiene già conto dell'incidenza standard non solo degli aspetti anatomo funzionali, ma anche degli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva. Il valore del “punto” di invalidità è comprensivo del danno biologico permanente relativo all'integrità psicofisica aumentato di una percentuale ponderata della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale).
Si ritiene di non accordare alcun aumento del risarcimento a titolo di “personalizzazione” poiché il caso concreto non presenta peculiarità allegate e provate dal danneggiato per quanto attiene agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ed agli aspetti di sofferenza soggettiva .
In relazione al danno da invalidità temporanea, le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano indicano il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta in euro 115,00, con possibilità di aumento personalizzato fino ad un massimo del 50%; tenuto conto del caso concreto si ritiene equo utilizzare, quale parametro per la liquidazione del danno da invalidità temporanea , il valore minimo di 115, 00 euro al giorno, il che porta a riconoscere al ricorrente euro 7.618,75 così ripartito :
Invalidità temporanea totale € 1.035,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.673,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.185,00
Pertanto, per effetto dell'applicazione dei criteri civilistici di liquidazione del danno non patrimoniale, si ottiene a titolo di danno biologico la somma complessiva di euro 19.113,75
Si dovrà infine aggiungere la somma di euro 400,00 a titolo di spese documentate in quanto la
Cassazione ha ripetutamente affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte
(CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1 cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
pag. 12 Tuttavia, poiché l'infortunio è accaduto sotto il vigore del d.lgs.38/2000, le somma come sopra quantificata va ridotta di quanto erogato dall'Inail al lavoratore a titolo di danno biologico
Nella specie, è documentato in causa che il lavoratore ha ottenuto dall'Inail, per il fatto per cui è causa, un risarcimento del danno biologico permanente di importo pari ad € 7.284,89 .
La somma da riconoscere al lavoratore a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale
“differenziale” ammonta pertanto ad € 12.228,86
Veniamo da ultimo a affrontare la questione del dedotto ( in via subordinata) concorso di colpa del ricorrente
E noto che la Cassazione ha enunciano da tempo i principi utili ad individuare le ipotesi di esclusione del concorso colposo della vittima che ha piu' volte statuito che “Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c. c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza;
oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo una delle tre ipotesti alternative l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante”.
Per quanto detto sopra non vi è spazio alcuno per una riduzione del risarcimento
In conclusione le società convenute devono essere condannate, in via solidale , a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di euro 12.228,86 a titolo di danno non patrimoniale subito a causa dell'infortunio occorsogli in data 15.10.2022
Sulla complessiva somma così liquidata in valori attuali devono poi essere corrisposti gli interessi in misura legale dall'evento al saldo.
Le spese di TU , liquidate con separato decreto , devono essere poste a carico delle società convenute in solido fra loro
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede :
Co a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto, condanna CP_1
e , titolare della ditta individuale C.A. UR DI
[...] CP_2
AN AM, in via solidale fra loro, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 12.228,86 a titolo di risarcimento danni oltre ad interessi legali dal giorno dell'infortunio al saldo;
pag. 13 b) pone definitivamente le spese di TU a carico delle società convenute, in via solidale fra loro c) condanna e , titolare della ditta Controparte_1 CP_2
individuale C.A. UR DI AN AM alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 , oltre rimb. forf, IVA e CPA di legge
Così deciso in AN , il 9.1.2025
Il Giudice dott. Simona Gerola
pag. 14