Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5187/2019 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Scerra (C.F.:
– pec: ed Emiliano C.F._5 Email_1
Scarantino (C.F.: – pec: C.F._6
), ed elettivamente domiciliati preso lo Email_2
studio di quest'ultimo in Roma, Via Caio Mario n. 8 (fax: 06.45668153), in virtù di procura in atti;
Appellanti
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, Dott. ,
[...] CP_2
difesa dall'Avv. Salvatore D'Urso (c.f. -p.e.c.: C.F._7
, presso il cui studio in Napoli, alla Via S. Lucia n. 15 è Email_3
elettivamente domiciliata , in virtù di mandato in atti;
Appellata
NONCHE'
società a responsabilità limitata unipersonale costituita in Italia ai Controparte_3
sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via
Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma P.IVA_2
iscritta al n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, in persona del rappresentante pro tempore, quale cessionaria dei crediti dalla , a mezzo atto Controparte_4
di cessione pubblicato sulla GURI Parte Seconda, n. 151 del 23/12/2017 e per essa, nella sua qualità di procuratrice, la con sede legale in , Via Aldo Parte_6 CP_4
Moro 13/15, iscritta nel Registro delle Imprese di con il numero di codice fiscale CP_4
e partita iva , in forza di procura del 31.08.2018 autenticata dal Notaio P.IVA_3
Dott. da Roma, Rep. 57298 – Racc. 29003, quest'ultima in persona del Persona_1
suo procuratore speciale Avv. , giusta procura del 21.11.2019, CP_5
autenticata dal Notaio di San Donato Milanese, Rep. 1083 Racc. Persona_2
686, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M.Cervantes n.55/5, presso lo studio dell'avvocato Antonio Ferrara ( CF ) dal quale è CodiceFiscale_8
rappresentata e difesa per mandato in atti;
Interventrice ex art 111 cpc
E
C.F.: , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentate pro tempore, con sede legale a in Piazza Salimbeni n. 3; CP_4 Appellata contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e hanno proposto opposizione al decreto Pt_4 Parte_5 Parte_3
ingiuntivo n. 760/17 rg. 839/17 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.01.17, depositato il 19.01.17 e notificato il 28.01.17, con il quale veniva ingiunto agli stessi di pagare in solido la somma di € 188.985,49, oltre interessi, spese legali e competenze professionali della fase monitoria. Gli opponenti deducevano: 1) nullità del ricorso monitorio e la carenza di legittimazione attiva;
2) estinzione della garanzia e nullità delle clausole;
3) infondatezza della domanda e violazione dell'art. 2697 c.c., disconoscimento ex art. 2719 c.c; 4) carenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione. Inoltre, chiedevano la chiamata in garanzia di CP_1
e
[...] Controparte_6
Si costituiva ritualmente la la quale contestava Controparte_4
integralmente la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
Alla prima udienza del 19.09.2017 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ed autorizzava la chiamata in causa della che si costituiva in CP_1
giudizio, illustrando varie difese. Esaurita la fase istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva introitata a sentenza con termini di legge
Con sentenza n. 4841/2019, pubblicata il 10/05/2019 RG, il giudice di prime cure così statuiva: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti a pagare alla banca opposta la somma di €. 156.088,7, oltre interessi ulteriori come da contratto del
04/06/2005 al soddisfo, pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte per la metà, condanna gli opponenti a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di opposizione, rigetta la domanda di garanzia proposta dagli opponenti nei confronti della chiamata in causa, condanna gli opponenti a rimborsare alla chiamata in causa le spese di giudizio. Con atto notificato ritualmente , Parte_1 Parte_2 [...]
, e proponevano appello a detta sentenza Pt_4 Parte_5 Parte_3
fondandolo sui seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza e rilevabilità d'ufficio della eccezione di nullità sollevata nel corso del giudizio;
2) erroneità della sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 1955 e 1956 cod civ. in relazione all'art. 2697 cod civile;
3) erroneità della sentenza per travisamento dei fatti per errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie.
Sulla scorta di tali motivazioni gli appellanti chiedevano sospendersi l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza appellata e, nel merito, riformarsi la sentenza gravata di primo grado accogliendo integralmente le domande di cui all'atto introduttivo di giudizio con condanna al pagamento delle spese del doppio grado.
Si costituiva la ID chiedendo: rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4841/2019; in via subordinata, condannare gli appellanti alla somma che il Collegio riterrà legittima in base alle risultanze processuali;
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali.
Non si costituiva la , bensì interveniva in giudizio Controparte_4
la società a responsabilità limitata unipersonale, la quale cessionaria Controparte_3
della predetta chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese. CP_4
In corso di causa, le parti costituite non comparivano all'udienza collegiale del
10.04.2025 sicchè la causa veniva rinviata all'udienza collegiale immediatamente successiva del 15.05.2025, ai sensi dell'art 309 cpc. Le parti non comparivano all'udienza del 15.05.2025 e la causa veniva immediatamente riservata in decisione senza termini.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti alle sopra indicate udienze di cui avevano legale conoscenza, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico delle parti appellate costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art
310 cpc;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16.05.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo