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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 718/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26.09.2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberta Parte_1
Canal che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
- Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_2
Giovanni Costantino che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 270/22 del Tribunale di Venezia
In punto: sospensione – inadempimento obbligo vaccinale
Causa trattata all'udienza del 26.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) In primis rilevata la non manifesta infondatezza dei profili di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11,13, 16, 32, Cost., delle norme del D.L. 44/2021, poi convertito con Legge 28 maggio 2021 n.
76, voglia l'adita Corte rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2) in ulteriore via pregiudiziale ai sensi degli artt. 19, par. 3, lett. b 9 del
TUE e n. 267 del TUFE si chiede che venga disposto il rinvio alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 3, 21 e 52 CDFUE
e Regolamento UE 2021/953 del Parlamento europeo e dell'art. 8
CEDU sul l'interpretazione e/o validità del diritto europeo sul diritto nazionale;
3) in riforma integrale della sentenza n. 270 del
22.06.2022 del Tribunale di Venezia, Sezione del Lavoro, Giudice dott.ssa Anna Menegazzo, in via principale e nel merito voglia l'ad ita
Corte dichiarare che il provvedimento di sospensione prot. 214 de
16/9/2021 notificato a mano nella medesima data emesso dal direttore di struttura dott. dell Parte_2 Parte_3
nei confronti di , accertatane la illegittimità e
[...] Parte_1
violazione di legge per tutte le ragioni di cui al ricorso, è nullo, annullabile, illegittimo e di nessun effetto il provvedimento medesimo
e, per l'effetto, voglia condannare la
[...]
in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, previa disapplicazione e revoca degli atti illegittimamente emessi, alla reintegrazione del lavoratore sospeso con effetto immediato e conseguente ricollocazione della dipendente nel luogo di lavoro nella posizione precedentemente rivestita ovvero in quelle vacanti all'atto
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'adozione del provvedimento ovvero all'epoca dell'inizio degli atti procedimentali posti in essere dall'Amministrazione nei suoi confronti
o ancora in quel le resesi vacanti allo stato;
4) in riforma integrale della sentenza n. 270 del 22.06.2022 del Tribunale di Venezia,
Sezione del Lavoro, Giudice dott.ssa Anna Menegazzo, voglia, inoltre, riconoscere alla dipendente il risarcimento di tutti i Parte_1
danni patiti dalla medesima consistenti nelle retribuzioni non percepite dalla stessa dalla data del provvedimento di sospensione all'effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre ad ogni altro emolumento spettante per legge e ogni ulteriore importo dovuto ai sensi del CCNL di categoria vigente;
e ancora ogni altro danno di qualsiasi natura e specie da valutarsi anche in via equitativa per
l'illegittima condotta datoriale tenuta nei confronti della ricorrente;
Con vittoria di diritti, spese e onorari di entrambi i gradi del presente giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “In via principale:
- dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riammissione in servizio della signora essendo stata Pt_1
la stessa da tempo reintegrata come da documento che si allega
(all.6), come pure in relazione alle domande aventi ad oggetto la dedotta illegittimità costituzione della normativa in tema di obbligo vaccinale;
- rigettare integralmente l'avverso atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado e dunque la correttezza dell'operato dell'appellata;
In via subordinata:
- ridurre le differenze retributive pretese entro i limiti di legge e di equità. Si reiterano, per quanto occorrer possa, le istanze istruttorie già formulate in sede di memoria difensiva di primo grado, che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
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In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.09.2022 la sig.ra Pt_1
– dipendente della Provincia Lombardo Veneta – Ordine
[...]
ospedaliero di S. Giovanni di Dio, con qualifica di terapista della riabilitazione e referente del servizio di attenzione spirituale – ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha rigettato le domande svolte in primo grado volte ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa comunicatole il 16.09.2021 per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale anti e le Parte_4
conseguenti pronunce di condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perdute.
Il Giudice di prime cure ha rilevato come la ricorrente fosse destinataria dell'obbligo vaccinale e non vi avesse adempiuto.
Valutava come irrilevante e non valorizzabile dal datore di lavoro la pregressa infezione da Sars-cov2 atteso che l'accertamento dell'obbligo vaccinale era di competenza ed era stato compiuto dall'autorità sanitaria. Inoltre, la risalenza nel tempo di tale infezione
– ben oltre i sei mesi a ritroso dal provvedimento di sospensione – non poteva dirsi ostativa all'adempimento dell'obbligo vaccinale. Il
Tribunale, inoltre, ha confermato la prospettazione di parte resistente circa l'assenza di posti disponibili non implicanti contatti con utenti o colleghi, rilavando che, in ogni caso, a poco meno di un mese dalla sospensione era intervenuto il novellato art. 4bis d.l. n. 44/2021 che, in ogni caso, avrebbe precluso l'utilizzo della lavoratrice anche in mansioni non implicanti contatti personali. Ha, da ultimo, ritenuto
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manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente al pari della doglianza relativa al prospettato contrasto tra la disciplina di cui al d.l. n. 44/2021 e il regolamento UE n. 953/2021. Di qui il rigetto del ricorso.
Propone appello l'originaria ricorrente sulla base di sette motivi:
a) Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che la pregressa esposizione al virus Sars-cov2 nell'ottobre 2020 non fosse causa di sospensione dell'obbligo vaccinale in base alle circolari applicative del Controparte_4
da cui si ricaverebbe che la ricorrente non poteva
[...]
considerarsi inadempiente sino al decorso di un anno dalla guarigione.
b) Con il secondo censura la sentenza per non aver verificato se sussistesse il fondamento giuridico della delibera del
31.01.2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato e che costituiva fondamento per l'imposizione dell'obbligo vaccinale. Sostiene l'appellante che non potevano dirsi sussistenti i presupposti previsti dall'art. 7, co. 1, lett. c) e art. 24, co. 1, d.lgs. n. 1/2018 (codice della protezione civile).
c) Con il terzo motivo si duole della mancata disapplicazione dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 per conflitto con la disciplina comunitaria di cui al regolamento UE n. 953/2021, rilevando la sussistenza di una discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati.
d) Con motivi quarto e quinto, l'appellante argomenta in merito alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n.
44/2021 per aver irragionevolmente compromesso diritti inviolabili protetti dalla costituzione e per aver imposto l'obbligo vaccinale introducendo una disparità di trattamento tra
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lavoratori esentati dalla vaccinazione o per i quali è stato previsto il differimento e quelli che non si sono vaccinati, pur avendo acquisito un'immunizzazione naturale.
e) Con il sesto motivo censura la sentenza per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi in ragione della mancata vaccinazione.
f) Con il settimo censura la sentenza per non aver tenuto conto delle evidenze scientifiche secondo cui i vaccini anticovid non eviterebbero l'infezione dei vaccinati e, conseguentemente,
l'obbligo vaccinale non risulterebbe funzionale all'obiettivo di tutela della salute pubblica invocato per giustificare la compromissione del diritto al lavoro, alla retribuzione e all'autodeterminazione.
Si è costituita in giudizio la contestando Controparte_1
le ragioni di doglianza dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza gravata, dando conto anche dell'ormai intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di riammissione in servizio in ragione del venir meno dell'obbligo vaccinale stabilito dal legislatore con decorrenza 1.11.2022.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio e riassegnazione a un diverso consigliere relatore in ragione del transito ad altra giurisdizione del precedente, è stata discussa e decisa all'udienza del 26.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – L'art. 4, co. 1, d.l. n. 44/2021 – nella versione applicabile ratione temporis alla data di adozione dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – prevedeva che “In
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considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
Il successivo comma 2 prevedeva che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non presentasse un quadro clinico ostativo alla vaccinazione nei termini richiesti dal legislatore (neppure viene allegata tale condizione).
Parte appellante si limita a valorizzare la pregressa infezione per sostenere che alla data del 16.09.2021 (allorquando è stato comunicato il provvedimento di sospensione) non avrebbe potuto essere
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considerata inadempiente all'obbligo vaccinale atteso che non erano ancora decorsi 12 mesi dalla data di guarigione dell'infezione da Sars-
Cov2.
1.2 - Preliminarmente si deve rilevare che il si Controparte_4
era posto il problema se fosse possibile prevedere l'estensione o l'esenzione dall'uso delle certificazioni verdi per i soggetti in possesso di certificazione medica circa l'effettuazione di un test sierologico attestante la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 in quantità uguale o superiore ad un valore prestabilito e, sul punto,
l' ha fornito un'esauriente ed argomentata Controparte_5
relazione giungendo ad affermare che “sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove di un'infezione o vaccinazione pregressa e quindi di una possibile protezione, non esiste ad oggi un livello di anticorpi misurato secondo standard internazionali che assicuri una protezione nei confronti dell'infezione da Sars-Cov-2 nelle sue varianti e quanto essa duri;
di conseguenza, al momento attuale non è definibile un livello di anticorpi neutralizzanti che sia in grado di indicare se una persona debba o meno essere vaccinata/possa avere accesso o meno alla certificazione verde COVID-19” (cfr. relazione ISS del 25.01.2022 liberamente consultabile sul portale istituzionale del Controparte_4
www.salute.gov.it). Tanto premesso, è noto che il abbia CP_4
raccomandato, per i soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2, un'unica somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica: a far data da 3 mesi, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare Ministero della salute 3/3/2021); preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la
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malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare
21/7/2021). Controparte_4
Tale tempistica (non oltre 12 mesi dalla guarigione), tuttavia, è funzionale ad individuale un arco di tempo in cui la somministrazione della dose vaccinale può avere un effetto utile, ma non indica affatto il termine oltre il quale può ritenersi sussistente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sul punto va, piuttosto, valorizzata la circolare
3 marzo 2021 laddove si è affermato che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-
2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2
(decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
La circolare, dunque, equipara l'infezione da Covid-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose a partire dallo scadere dell'intervallo di tre mesi. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere somministrato, visto che si afferma la necessità del decorso di ameno tre mesi.
Conseguentemente, considerando che la prima data utile per la vaccinazione dei soggetti guariti si pone a distanza di tre mesi dall'infezione, la ricorrente doveva considerarsi inadempiente a far data dal giorno successivo ai tre mesi calcolati dalla data della documentata infezione. Non giova, pertanto, a parte ricorrente quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 che si limita ad estendere il periodo all'interno del quale può essere somministrata l'unica dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2. La circolare stabilisce che la vaccinazione debba avvenire entro i sei mesi dalla pregressa infezione e comunque non oltre dodici mesi, ma di certo non preclude la possibilità di
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eseguirla decorsi tre mesi, come già disposto dalla precedente circolare del 3.03.2021. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App.
Milano, sez. lav., 2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto
l'infezione da Covid il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur" - l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali
(mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”.
Ad ulteriore conforto di questa interpretazione appare opportuno richiamare anche l'art.
4-quater del d.l. n. 44/2021 che, per quanto sia norma entrata in vigore dopo l'adozione del provvedimento di sospensione che qui viene in rilievo, nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da Sars-Cov-2 chiarendo che:
“L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”.
Nel caso di specie, alla data di adozione del provvedimento di sospensione erano ormai decorsi quasi dodici mesi dalla guarigione dalla pregressa infezione.
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2 – Il secondo motivo d'appello è infondato e, in ogni caso, si fonda su presupposti errati.
2.1 – L'appellante sostiene che sarebbe illegittima la deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data
31.01.2020 e, per l'effetto, anche le successive norme che hanno imposto prima l'obbligo di green pass e poi l'obbligo vaccinale dovrebbero ritenersi illegittime per mancanza del presupposto giustificativo della deroga a diritti fondamentali quali quello al lavoro e alla retribuzione. Come anticipato, il motivo poggia su erronei presupposti. Le disposizioni normative che in questa sede vengono in rilievo (in primis l'art. 4 d.l. n. 44/2021) sono state introdotte con decreto legge, poi convertito dalle Camere, la cui legittimità va valutata in relazione alla Carta costituzionale e non può dipendere da un atto amministrativo quale la deliberazione dello stato di emergenza.
Inoltre, per quanto qui possa rilevare, tale deliberazione appare macroscopicamente coerente con le previsioni di legge che la giustificano. L'art. 24, co. 1 d.lgs. n. 1/2018 stabilisce che “Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, […], delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale”. Tali requisiti sono riportati all'art. 7, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018 laddove si fa riferimento a “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da
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impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”. Tenuto conto della diffusione su scala mondiale della pandemia da Covd19, della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020
(richiamata nel preambolo della deliberazione) e dei tristemente noti pericoli derivanti dalla diffusione del contagio, la pandemia da
Covid19 presenta i requisiti dell'evento calamitoso di origine naturale indicati nell'art. 7, co. 1, lett. c).
3 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
3.1 - Privi di pregio sono i dubbi di asserito contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria e, in particolare, con il regolamento
UE 953 del 2021. Infatti, tale regolamento, nell'introdurre un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'Unione durante la pandemia da COVID 19, si riferisce a una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale (che qui viene in rilievo), essendo finalizzata a facilitare la circolazione tra gli Stati superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenze emergenziali nazionali. D'altro canto, la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia. Come noto, il diritto europeo può prevalere su quello interno imponendo la disapplicazione solo nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione europea in ragione del principio di attribuzione di cui all'articolo 5 del TUE in virtù del quale “l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. A tale riguardo,
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chiarisce la Corte di Cassazione, che “Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa” (Cass. n. 23272 del 27/09/2018). Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione Europea. In materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure “intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri” e sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente nei casi in cui l'intervento dell'unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri.
Anche in ragione di tale presupposto in diritto, del tutto trascurato dal motivo d'appello, la Corte di Giustizia UE, proprio nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di DO (richiamato dall'appellante, in cui il giudice del rinvio ha chiesto se il regolamento
2021/953, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale contro la
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COVID-19 agli esercenti le professioni sanitarie laddove, da un lato, consente a una categoria di professionisti che ne sono esentati per ragioni mediche di continuare ad esercitare le loro attività rispettando i presidi di sicurezza previsti da tale normativa, senza tuttavia dare ai professionisti che non intendono assumere il vaccino la stessa possibilità, e, dall'altro, essa può parimenti applicarsi ai cittadini di altri Stati membri che esercitano un'attività lavorativa in Italia) ha dichiarato irricevibile la questione ed ha affermato: “per quanto riguarda i principi di proporzionalità e di non discriminazione menzionati dal giudice del rinvio, occorre rilevare che risulta dai considerando da 12 a 14 e dall'articolo 1 del regolamento 2021/953 che, benché detto regolamento intenda attuare tali principi, ciò avviene allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei titolari dello stesso diritto istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla
COVID-19. 51 Pertanto, tale regolamento non mira segnatamente, in applicazione di detti principi, a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 qualora esse siano tali da limitare la libera circolazione, come l'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021 di cui al procedimento principale, né ad agevolarne o incoraggiarne
l'adozione, dato che il considerando 36 del medesimo regolamento precisa che quest'ultimo «non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»” (Corte Giustizia
UE sez. II, 13/07/2023, n.765 in C-765/21).
4 – I motivi quarto, quinto e settimo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati anche alla luce delle recenti pronunce
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di costituzionalità adottate sulle medesime questioni sollevate nel presente giudizio.
4.1 – Può ritenersi corretta l'affermazione dell'appellante secondo cui la vaccinazione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo, ma dalle evidenze scientifiche a disposizione si deve ritenere che la riduca e che riduca, in particolare, i casi di sviluppo della malattia grave. Ciò non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino: del resto nessun vaccino elimina mai del tutto né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale. In questo senso anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 15/2023: “La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato
«tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari,
l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con
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ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza”.
4.2 - Nella stessa pronuncia la Consulta ha preso posizione anche in merito alla “ragionevolezza” e all'utilità dell'introduzione dell'obbligo vaccinale (messe qui in discussione dell'appellante al fine di invocare l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale):
“Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus.
Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (decreti del
Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza (art. 4, comma
1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)”
“11.1.– Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi Con dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione,
l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio
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rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo,
e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame
(nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.”
Parimenti, in merito al profilo della conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi – per sua libera scelta – si sia sottratto all'obbligo vaccinale, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/2023 ha avuto modo di esprimersi (sempre con riferimento agli esercenti professioni sanitarie): “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire
l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da
ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli Parte_4
specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità. Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35
Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma
7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole”. Di qui l'insussistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento – prospettata nel quinto motivo d'appello – tra soggetti esentati e soggetti che volontariamente hanno scelto di non vaccinarsi
(indipendentemente dalla pregressa infezione atteso che, per le ragioni
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
già esposte, tale circostanza non costituiva motivo di esenzione dall'obbligo di vaccinazione una volta decorso il termine di tre mesi dall'infezione stessa).
4.2.1 - Parte appellante, sempre nell'ambito del quinto motivo d'appello, fa generico richiamo alla possibilità di svolgere le proprie mansioni all'interno di un locale non a contatto con i pazienti e chiede l'ammissione di alcuni capitoli di prova orale (verosimilmente allo scopo di dimostrare che, al pari dei soggetti esentati dalla vaccinazione, rispetto ai quali sostiene esservi stata una illegittima disparità di trattamento, avrebbe potuto essere impiegata in mansioni non implicanti il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2).
Tuttavia, tali deduzioni non solo non incidono sulla valutazione di infondatezza del motivo di gravame (attesa – per quanto visto –
l'assenza di un'asserita disparità di trattamento tra soggetti esentati e non vaccinati per scelta) ma, in più, neppure censurano specificamente la parte motiva della decisione di primo grado nella parte in cui si afferma: che era conforme a legge la sospensione dalle mansioni di fisioterapista per mancanza del requisito essenziale della vaccinazione;
che, in base alla documentazione in atti (sulle cui risultanze parte appellante non muove alcun rilievo e non prende posizione, limitandosi a contestare – senza formulare puntuali ragioni di critica – la decisione del giudice di prime cure di fondare su di esse la propria valutazione sul contenuto delle mansioni svolte), le mansioni di referente del servizio spirituale consistevano in misura preponderante in attività a diretto contatto con pazienti, loro familiari ed operatori volontari e dipendenti, sicché il loro svolgimento avrebbe necessariamente comportato “prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”; che la ricorrente non
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
aveva specificamente contestato le deduzioni di parte resistente in merito all'assenza di altri posti disponibili in cui avrebbe potuto essere occupata, se non intervenendo sulla preordinata organizzazione aziendale e dunque a discapito di altro personale e del margine di discrezionalità consentito al datore di lavoro al fine di una proficua gestione dell'attività, tutelato dall'art. 41 Cost.; che, in ogni caso, poco tempo dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, con l'introduzione dell'art. 4bis del d.l n. 44/2021, non sarebbe più stato possibile utilizzare la ricorrente neppure in mansioni non a contatto con il pubblico o con altro personale.
4.3 - Nella sentenza n. 14/2023 il giudice delle leggi ha ulteriormente chiarito il rispetto del principio di proporzionalità nell'adozione della misura dell'obbligo vaccinale e del corretto bilanciamento dei diritti coinvolti (qui messo in discussione dall'appellante anche tramite il richiamo alla questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, cui la Consulta dà risposta): “Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus - funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività -, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di
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ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza
n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n.
10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n.
20 del 2019).
13.1.- Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per
l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-
CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
~ 21 ~ Corte d'Appello di Venezia
13.2.- Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”.
5 – Da ultimo, va respinto anche il sesto motivo d'appello con cui si prospetta l'incostituzionalità della disciplina emergenziale per non aver previsto la corresponsione dell'assegno alimentare, previsto per le ipotesi di sospensioni nell'ambito di procedimenti disciplinari
(ipotesi qui non ricorrenti atteso che la sospensione per l'inadempienza dell'obbligo vaccinale non ha riflessi disciplinari).
Non si può parlare di una irragionevole disparità di trattamento perché nelle ipotesi di sospensione disciplinare si impone ed è ragionevole una garanzia alimentare tenuto conto che il procedimento disciplinare ben potrebbe concludersi anche con l'archiviazione e la sospensione è comunque indipendente dalla volontà del lavoratore che la subisce.
~ 22 ~ Corte d'Appello di Venezia
Nel caso di specie, al contrario, è il volontario inadempimento all'obbligo vaccinale che ha determinato, come effetto previsto dalla legge, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'assenza di un requisito essenziale per l'esercizio della professione. Tale argomento trova avvallo anche nella sentenza n. 15/2023 della
Consulta: “La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n.
258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione.
Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi
e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
5.1 - Tali conclusioni - ha chiarito la Consulta - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva,
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dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa (Corte cost. n. 188/2024).
6 – Per le motivazioni esposte, l'appello va respinto, dovendosi comunque dare atto che, medio tempore, l'appellante è stata riammessa in servizio (doc. 6 appellata) in ragione della scelta legislativa di porre fine all'obbligo vaccinale con decorrenza
1.11.2022. Rimane assorbita la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura pari alle retribuzioni perdute durante il periodo di sospensione e degli ulteriori danni lamentati, trattandosi di domanda che, all'evidenza, presuppone l'illegittimità della sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale (qui esclusa).
Le spese di lite del grado vengono compensate tenuto conto della complessità interpretativa delle questioni di diritto oggetto del primo motivo d'appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
~ 24 ~ Corte d'Appello di Venezia
− Rigetta l'appello;
− Spese del grado compensate;
− Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 25 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26.09.2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberta Parte_1
Canal che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
- Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_2
Giovanni Costantino che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 270/22 del Tribunale di Venezia
In punto: sospensione – inadempimento obbligo vaccinale
Causa trattata all'udienza del 26.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) In primis rilevata la non manifesta infondatezza dei profili di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11,13, 16, 32, Cost., delle norme del D.L. 44/2021, poi convertito con Legge 28 maggio 2021 n.
76, voglia l'adita Corte rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
2) in ulteriore via pregiudiziale ai sensi degli artt. 19, par. 3, lett. b 9 del
TUE e n. 267 del TUFE si chiede che venga disposto il rinvio alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea degli artt. 3, 21 e 52 CDFUE
e Regolamento UE 2021/953 del Parlamento europeo e dell'art. 8
CEDU sul l'interpretazione e/o validità del diritto europeo sul diritto nazionale;
3) in riforma integrale della sentenza n. 270 del
22.06.2022 del Tribunale di Venezia, Sezione del Lavoro, Giudice dott.ssa Anna Menegazzo, in via principale e nel merito voglia l'ad ita
Corte dichiarare che il provvedimento di sospensione prot. 214 de
16/9/2021 notificato a mano nella medesima data emesso dal direttore di struttura dott. dell Parte_2 Parte_3
nei confronti di , accertatane la illegittimità e
[...] Parte_1
violazione di legge per tutte le ragioni di cui al ricorso, è nullo, annullabile, illegittimo e di nessun effetto il provvedimento medesimo
e, per l'effetto, voglia condannare la
[...]
in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, previa disapplicazione e revoca degli atti illegittimamente emessi, alla reintegrazione del lavoratore sospeso con effetto immediato e conseguente ricollocazione della dipendente nel luogo di lavoro nella posizione precedentemente rivestita ovvero in quelle vacanti all'atto
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
dell'adozione del provvedimento ovvero all'epoca dell'inizio degli atti procedimentali posti in essere dall'Amministrazione nei suoi confronti
o ancora in quel le resesi vacanti allo stato;
4) in riforma integrale della sentenza n. 270 del 22.06.2022 del Tribunale di Venezia,
Sezione del Lavoro, Giudice dott.ssa Anna Menegazzo, voglia, inoltre, riconoscere alla dipendente il risarcimento di tutti i Parte_1
danni patiti dalla medesima consistenti nelle retribuzioni non percepite dalla stessa dalla data del provvedimento di sospensione all'effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre ad ogni altro emolumento spettante per legge e ogni ulteriore importo dovuto ai sensi del CCNL di categoria vigente;
e ancora ogni altro danno di qualsiasi natura e specie da valutarsi anche in via equitativa per
l'illegittima condotta datoriale tenuta nei confronti della ricorrente;
Con vittoria di diritti, spese e onorari di entrambi i gradi del presente giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “In via principale:
- dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riammissione in servizio della signora essendo stata Pt_1
la stessa da tempo reintegrata come da documento che si allega
(all.6), come pure in relazione alle domande aventi ad oggetto la dedotta illegittimità costituzione della normativa in tema di obbligo vaccinale;
- rigettare integralmente l'avverso atto di appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado e dunque la correttezza dell'operato dell'appellata;
In via subordinata:
- ridurre le differenze retributive pretese entro i limiti di legge e di equità. Si reiterano, per quanto occorrer possa, le istanze istruttorie già formulate in sede di memoria difensiva di primo grado, che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.09.2022 la sig.ra Pt_1
– dipendente della Provincia Lombardo Veneta – Ordine
[...]
ospedaliero di S. Giovanni di Dio, con qualifica di terapista della riabilitazione e referente del servizio di attenzione spirituale – ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha rigettato le domande svolte in primo grado volte ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa comunicatole il 16.09.2021 per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale anti e le Parte_4
conseguenti pronunce di condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perdute.
Il Giudice di prime cure ha rilevato come la ricorrente fosse destinataria dell'obbligo vaccinale e non vi avesse adempiuto.
Valutava come irrilevante e non valorizzabile dal datore di lavoro la pregressa infezione da Sars-cov2 atteso che l'accertamento dell'obbligo vaccinale era di competenza ed era stato compiuto dall'autorità sanitaria. Inoltre, la risalenza nel tempo di tale infezione
– ben oltre i sei mesi a ritroso dal provvedimento di sospensione – non poteva dirsi ostativa all'adempimento dell'obbligo vaccinale. Il
Tribunale, inoltre, ha confermato la prospettazione di parte resistente circa l'assenza di posti disponibili non implicanti contatti con utenti o colleghi, rilavando che, in ogni caso, a poco meno di un mese dalla sospensione era intervenuto il novellato art. 4bis d.l. n. 44/2021 che, in ogni caso, avrebbe precluso l'utilizzo della lavoratrice anche in mansioni non implicanti contatti personali. Ha, da ultimo, ritenuto
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente al pari della doglianza relativa al prospettato contrasto tra la disciplina di cui al d.l. n. 44/2021 e il regolamento UE n. 953/2021. Di qui il rigetto del ricorso.
Propone appello l'originaria ricorrente sulla base di sette motivi:
a) Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che la pregressa esposizione al virus Sars-cov2 nell'ottobre 2020 non fosse causa di sospensione dell'obbligo vaccinale in base alle circolari applicative del Controparte_4
da cui si ricaverebbe che la ricorrente non poteva
[...]
considerarsi inadempiente sino al decorso di un anno dalla guarigione.
b) Con il secondo censura la sentenza per non aver verificato se sussistesse il fondamento giuridico della delibera del
31.01.2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato e che costituiva fondamento per l'imposizione dell'obbligo vaccinale. Sostiene l'appellante che non potevano dirsi sussistenti i presupposti previsti dall'art. 7, co. 1, lett. c) e art. 24, co. 1, d.lgs. n. 1/2018 (codice della protezione civile).
c) Con il terzo motivo si duole della mancata disapplicazione dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 per conflitto con la disciplina comunitaria di cui al regolamento UE n. 953/2021, rilevando la sussistenza di una discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati.
d) Con motivi quarto e quinto, l'appellante argomenta in merito alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n.
44/2021 per aver irragionevolmente compromesso diritti inviolabili protetti dalla costituzione e per aver imposto l'obbligo vaccinale introducendo una disparità di trattamento tra
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavoratori esentati dalla vaccinazione o per i quali è stato previsto il differimento e quelli che non si sono vaccinati, pur avendo acquisito un'immunizzazione naturale.
e) Con il sesto motivo censura la sentenza per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla mancata previsione di un assegno alimentare per i lavoratori sospesi in ragione della mancata vaccinazione.
f) Con il settimo censura la sentenza per non aver tenuto conto delle evidenze scientifiche secondo cui i vaccini anticovid non eviterebbero l'infezione dei vaccinati e, conseguentemente,
l'obbligo vaccinale non risulterebbe funzionale all'obiettivo di tutela della salute pubblica invocato per giustificare la compromissione del diritto al lavoro, alla retribuzione e all'autodeterminazione.
Si è costituita in giudizio la contestando Controparte_1
le ragioni di doglianza dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza gravata, dando conto anche dell'ormai intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di riammissione in servizio in ragione del venir meno dell'obbligo vaccinale stabilito dal legislatore con decorrenza 1.11.2022.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio e riassegnazione a un diverso consigliere relatore in ragione del transito ad altra giurisdizione del precedente, è stata discussa e decisa all'udienza del 26.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – L'art. 4, co. 1, d.l. n. 44/2021 – nella versione applicabile ratione temporis alla data di adozione dell'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – prevedeva che “In
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da
SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.
Il successivo comma 2 prevedeva che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non presentasse un quadro clinico ostativo alla vaccinazione nei termini richiesti dal legislatore (neppure viene allegata tale condizione).
Parte appellante si limita a valorizzare la pregressa infezione per sostenere che alla data del 16.09.2021 (allorquando è stato comunicato il provvedimento di sospensione) non avrebbe potuto essere
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
considerata inadempiente all'obbligo vaccinale atteso che non erano ancora decorsi 12 mesi dalla data di guarigione dell'infezione da Sars-
Cov2.
1.2 - Preliminarmente si deve rilevare che il si Controparte_4
era posto il problema se fosse possibile prevedere l'estensione o l'esenzione dall'uso delle certificazioni verdi per i soggetti in possesso di certificazione medica circa l'effettuazione di un test sierologico attestante la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 in quantità uguale o superiore ad un valore prestabilito e, sul punto,
l' ha fornito un'esauriente ed argomentata Controparte_5
relazione giungendo ad affermare che “sebbene il rilevamento di anticorpi in un test sierologico possa fornire prove di un'infezione o vaccinazione pregressa e quindi di una possibile protezione, non esiste ad oggi un livello di anticorpi misurato secondo standard internazionali che assicuri una protezione nei confronti dell'infezione da Sars-Cov-2 nelle sue varianti e quanto essa duri;
di conseguenza, al momento attuale non è definibile un livello di anticorpi neutralizzanti che sia in grado di indicare se una persona debba o meno essere vaccinata/possa avere accesso o meno alla certificazione verde COVID-19” (cfr. relazione ISS del 25.01.2022 liberamente consultabile sul portale istituzionale del Controparte_4
www.salute.gov.it). Tanto premesso, è noto che il abbia CP_4
raccomandato, per i soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2, un'unica somministrazione di vaccino nel rispetto della seguente tempistica: a far data da 3 mesi, decorsi dalla data in cui hanno contratto la malattia, e preferibilmente entro i 6 mesi dalla documentata infezione (Circolare Ministero della salute 3/3/2021); preferibilmente entro i 6 mesi dalla data in cui hanno contratto la
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
malattia e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione (Circolare
21/7/2021). Controparte_4
Tale tempistica (non oltre 12 mesi dalla guarigione), tuttavia, è funzionale ad individuale un arco di tempo in cui la somministrazione della dose vaccinale può avere un effetto utile, ma non indica affatto il termine oltre il quale può ritenersi sussistente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sul punto va, piuttosto, valorizzata la circolare
3 marzo 2021 laddove si è affermato che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-
2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2
(decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
La circolare, dunque, equipara l'infezione da Covid-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose a partire dallo scadere dell'intervallo di tre mesi. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere somministrato, visto che si afferma la necessità del decorso di ameno tre mesi.
Conseguentemente, considerando che la prima data utile per la vaccinazione dei soggetti guariti si pone a distanza di tre mesi dall'infezione, la ricorrente doveva considerarsi inadempiente a far data dal giorno successivo ai tre mesi calcolati dalla data della documentata infezione. Non giova, pertanto, a parte ricorrente quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021 che si limita ad estendere il periodo all'interno del quale può essere somministrata l'unica dose di vaccino ai soggetti con pregressa infezione da Sars-Cov2. La circolare stabilisce che la vaccinazione debba avvenire entro i sei mesi dalla pregressa infezione e comunque non oltre dodici mesi, ma di certo non preclude la possibilità di
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eseguirla decorsi tre mesi, come già disposto dalla precedente circolare del 3.03.2021. Di qui la necessaria conclusione che la condizione di inadempimento all'obbligo vaccinale si verifica con il decorso di tre mesi dall'infezione, cioè dal momento in cui l'adempimento dello stesso diviene esigibile senza che l'interessato vi provveda. Nello stesso senso si sono espresse anche Corte App.
Milano, sez. lav., 2666/2024; Corte App. Trieste, sez. lav., n. 33/2025 in cui, del tutto condivisibilmente, si rileva che “la circolare n.8284 del 3/3/2021 prevedeva che ai soggetti che avessero contratto
l'infezione da Covid il vaccino poteva essere somministrato non prima di tre mesi dall'infezione; e quindi, trascorso questo periodo di non esigibilità, anche per costoro tornava immediatamente operativo - secondo la regola tradizionale secondo cui "quod sine die debetur, statim debetur" - l'obbligo valido per tutti senza limiti temporali
(mentre il termine di sei mesi non aveva funzione dilatoria dell'obbligo, ma individuava solo il periodo entro cui era possibile effettuare la vaccinazione in un'unica dose)”.
Ad ulteriore conforto di questa interpretazione appare opportuno richiamare anche l'art.
4-quater del d.l. n. 44/2021 che, per quanto sia norma entrata in vigore dopo l'adozione del provvedimento di sospensione che qui viene in rilievo, nel prevedere l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, indica quale ipotesi di differimento legittimo della vaccinazione l'infezione da Sars-Cov-2 chiarendo che:
“L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”.
Nel caso di specie, alla data di adozione del provvedimento di sospensione erano ormai decorsi quasi dodici mesi dalla guarigione dalla pregressa infezione.
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
2 – Il secondo motivo d'appello è infondato e, in ogni caso, si fonda su presupposti errati.
2.1 – L'appellante sostiene che sarebbe illegittima la deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data
31.01.2020 e, per l'effetto, anche le successive norme che hanno imposto prima l'obbligo di green pass e poi l'obbligo vaccinale dovrebbero ritenersi illegittime per mancanza del presupposto giustificativo della deroga a diritti fondamentali quali quello al lavoro e alla retribuzione. Come anticipato, il motivo poggia su erronei presupposti. Le disposizioni normative che in questa sede vengono in rilievo (in primis l'art. 4 d.l. n. 44/2021) sono state introdotte con decreto legge, poi convertito dalle Camere, la cui legittimità va valutata in relazione alla Carta costituzionale e non può dipendere da un atto amministrativo quale la deliberazione dello stato di emergenza.
Inoltre, per quanto qui possa rilevare, tale deliberazione appare macroscopicamente coerente con le previsioni di legge che la giustificano. L'art. 24, co. 1 d.lgs. n. 1/2018 stabilisce che “Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, […], delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale”. Tali requisiti sono riportati all'art. 7, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018 laddove si fa riferimento a “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”. Tenuto conto della diffusione su scala mondiale della pandemia da Covd19, della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020
(richiamata nel preambolo della deliberazione) e dei tristemente noti pericoli derivanti dalla diffusione del contagio, la pandemia da
Covid19 presenta i requisiti dell'evento calamitoso di origine naturale indicati nell'art. 7, co. 1, lett. c).
3 – Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
3.1 - Privi di pregio sono i dubbi di asserito contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria e, in particolare, con il regolamento
UE 953 del 2021. Infatti, tale regolamento, nell'introdurre un certificato verde digitale a tutela della libera circolazione dei cittadini dell'Unione durante la pandemia da COVID 19, si riferisce a una misura diversa da quella decisa dal legislatore statale (che qui viene in rilievo), essendo finalizzata a facilitare la circolazione tra gli Stati superando eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenze emergenziali nazionali. D'altro canto, la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia. Come noto, il diritto europeo può prevalere su quello interno imponendo la disapplicazione solo nell'ambito delle competenze proprie dell'Unione europea in ragione del principio di attribuzione di cui all'articolo 5 del TUE in virtù del quale “l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. A tale riguardo,
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chiarisce la Corte di Cassazione, che “Ai fini dell'applicabilità dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una norma nazionale, per rientrare nella nozione di "attuazione del diritto dell'unione", ai sensi dell'articolo 51, § 1, della Carta di Nizza, deve avere un collegamento di una certa consistenza con il diritto europeo che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza esercitata da una materia sull'altra, occorrendo verificare se essa risponda allo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere, e se persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto unionale, quand'anche sia in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa unionale che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa” (Cass. n. 23272 del 27/09/2018). Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione Europea. In materia di sanità pubblica l'Unione interviene, nell'ambito delle azioni di sostegno di cui all'articolo 6, unicamente come misure “intese a sostenere, coordinare, completare l'azione degli Stati membri” e sotto il profilo della competenza concorrente disciplinata dall'articolo 5 solamente nei casi in cui l'intervento dell'unione rappresenta un valore aggiunto rispetto all'azione degli Stati membri.
Anche in ragione di tale presupposto in diritto, del tutto trascurato dal motivo d'appello, la Corte di Giustizia UE, proprio nel pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di DO (richiamato dall'appellante, in cui il giudice del rinvio ha chiesto se il regolamento
2021/953, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone un obbligo vaccinale contro la
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COVID-19 agli esercenti le professioni sanitarie laddove, da un lato, consente a una categoria di professionisti che ne sono esentati per ragioni mediche di continuare ad esercitare le loro attività rispettando i presidi di sicurezza previsti da tale normativa, senza tuttavia dare ai professionisti che non intendono assumere il vaccino la stessa possibilità, e, dall'altro, essa può parimenti applicarsi ai cittadini di altri Stati membri che esercitano un'attività lavorativa in Italia) ha dichiarato irricevibile la questione ed ha affermato: “per quanto riguarda i principi di proporzionalità e di non discriminazione menzionati dal giudice del rinvio, occorre rilevare che risulta dai considerando da 12 a 14 e dall'articolo 1 del regolamento 2021/953 che, benché detto regolamento intenda attuare tali principi, ciò avviene allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei titolari dello stesso diritto istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla
COVID-19. 51 Pertanto, tale regolamento non mira segnatamente, in applicazione di detti principi, a definire criteri che consentano di valutare la fondatezza delle misure sanitarie adottate dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 qualora esse siano tali da limitare la libera circolazione, come l'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto legge n. 44/2021 di cui al procedimento principale, né ad agevolarne o incoraggiarne
l'adozione, dato che il considerando 36 del medesimo regolamento precisa che quest'ultimo «non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»” (Corte Giustizia
UE sez. II, 13/07/2023, n.765 in C-765/21).
4 – I motivi quarto, quinto e settimo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati anche alla luce delle recenti pronunce
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di costituzionalità adottate sulle medesime questioni sollevate nel presente giudizio.
4.1 – Può ritenersi corretta l'affermazione dell'appellante secondo cui la vaccinazione non elimina la possibilità di contrarre il virus e di diffonderlo, ma dalle evidenze scientifiche a disposizione si deve ritenere che la riduca e che riduca, in particolare, i casi di sviluppo della malattia grave. Ciò non esclude il carattere di misura di prevenzione del vaccino: del resto nessun vaccino elimina mai del tutto né la possibilità di contrarre il virus, né la possibilità di sviluppare la malattia e perciò tale condizione non può ragionevolmente ergersi quale presupposto per la legittimità dell'obbligo vaccinale. In questo senso anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 15/2023: “La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato
«tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari,
l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con
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ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza”.
4.2 - Nella stessa pronuncia la Consulta ha preso posizione anche in merito alla “ragionevolezza” e all'utilità dell'introduzione dell'obbligo vaccinale (messe qui in discussione dell'appellante al fine di invocare l'illegittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale):
“Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus.
Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (decreti del
Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza (art. 4, comma
1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)”
“11.1.– Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi Con dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione,
l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio
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rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo,
e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame
(nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.”
Parimenti, in merito al profilo della conseguente sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi – per sua libera scelta – si sia sottratto all'obbligo vaccinale, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 15/2023 ha avuto modo di esprimersi (sempre con riferimento agli esercenti professioni sanitarie): “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente
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giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire
l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da
ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli Parte_4
specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità. Per effetto del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, che ha fatto venir meno il dovere datoriale di repêchage a mansioni disponibili non comportanti un rischio di contagio (se non per i soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute), il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa, pertanto, in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa. 13.6.– Il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35
Cost., realizzato dal legislatore nella individuazione dei tempi e dei modi della vaccinazione, risulta perciò esercitato negli artt. 4, comma
7, e 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in modo non irragionevole”. Di qui l'insussistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento – prospettata nel quinto motivo d'appello – tra soggetti esentati e soggetti che volontariamente hanno scelto di non vaccinarsi
(indipendentemente dalla pregressa infezione atteso che, per le ragioni
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già esposte, tale circostanza non costituiva motivo di esenzione dall'obbligo di vaccinazione una volta decorso il termine di tre mesi dall'infezione stessa).
4.2.1 - Parte appellante, sempre nell'ambito del quinto motivo d'appello, fa generico richiamo alla possibilità di svolgere le proprie mansioni all'interno di un locale non a contatto con i pazienti e chiede l'ammissione di alcuni capitoli di prova orale (verosimilmente allo scopo di dimostrare che, al pari dei soggetti esentati dalla vaccinazione, rispetto ai quali sostiene esservi stata una illegittima disparità di trattamento, avrebbe potuto essere impiegata in mansioni non implicanti il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2).
Tuttavia, tali deduzioni non solo non incidono sulla valutazione di infondatezza del motivo di gravame (attesa – per quanto visto –
l'assenza di un'asserita disparità di trattamento tra soggetti esentati e non vaccinati per scelta) ma, in più, neppure censurano specificamente la parte motiva della decisione di primo grado nella parte in cui si afferma: che era conforme a legge la sospensione dalle mansioni di fisioterapista per mancanza del requisito essenziale della vaccinazione;
che, in base alla documentazione in atti (sulle cui risultanze parte appellante non muove alcun rilievo e non prende posizione, limitandosi a contestare – senza formulare puntuali ragioni di critica – la decisione del giudice di prime cure di fondare su di esse la propria valutazione sul contenuto delle mansioni svolte), le mansioni di referente del servizio spirituale consistevano in misura preponderante in attività a diretto contatto con pazienti, loro familiari ed operatori volontari e dipendenti, sicché il loro svolgimento avrebbe necessariamente comportato “prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”; che la ricorrente non
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aveva specificamente contestato le deduzioni di parte resistente in merito all'assenza di altri posti disponibili in cui avrebbe potuto essere occupata, se non intervenendo sulla preordinata organizzazione aziendale e dunque a discapito di altro personale e del margine di discrezionalità consentito al datore di lavoro al fine di una proficua gestione dell'attività, tutelato dall'art. 41 Cost.; che, in ogni caso, poco tempo dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, con l'introduzione dell'art. 4bis del d.l n. 44/2021, non sarebbe più stato possibile utilizzare la ricorrente neppure in mansioni non a contatto con il pubblico o con altro personale.
4.3 - Nella sentenza n. 14/2023 il giudice delle leggi ha ulteriormente chiarito il rispetto del principio di proporzionalità nell'adozione della misura dell'obbligo vaccinale e del corretto bilanciamento dei diritti coinvolti (qui messo in discussione dall'appellante anche tramite il richiamo alla questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, cui la Consulta dà risposta): “Verificata, dunque, in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino nei sensi sopra esaminati, l'idoneità dell'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, rispetto alla finalità di ridurre la circolazione del virus - funzionale al duplice scopo, sopra ricordato, di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività -, e quindi la non irragionevolezza del ricorso ad esso, va ora valutato il profilo concernente l'osservanza del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Come già affermato da questa Corte, quando si è in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, «il giudizio di
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ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza
n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137 del 2018, n.
10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)» (sentenza n.
20 del 2019).
13.1.- Sotto tale aspetto, la misura deve ritenersi non sproporzionata, in primo luogo, perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ámbiti più generali, per
l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-
CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata (e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico-organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati.
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13.2.- Sempre con riferimento al rispetto della proporzionalità, va, altresì, rilevato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica.
La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione”.
5 – Da ultimo, va respinto anche il sesto motivo d'appello con cui si prospetta l'incostituzionalità della disciplina emergenziale per non aver previsto la corresponsione dell'assegno alimentare, previsto per le ipotesi di sospensioni nell'ambito di procedimenti disciplinari
(ipotesi qui non ricorrenti atteso che la sospensione per l'inadempienza dell'obbligo vaccinale non ha riflessi disciplinari).
Non si può parlare di una irragionevole disparità di trattamento perché nelle ipotesi di sospensione disciplinare si impone ed è ragionevole una garanzia alimentare tenuto conto che il procedimento disciplinare ben potrebbe concludersi anche con l'archiviazione e la sospensione è comunque indipendente dalla volontà del lavoratore che la subisce.
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Nel caso di specie, al contrario, è il volontario inadempimento all'obbligo vaccinale che ha determinato, come effetto previsto dalla legge, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l'assenza di un requisito essenziale per l'esercizio della professione. Tale argomento trova avvallo anche nella sentenza n. 15/2023 della
Consulta: “La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n.
258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione.
Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi
e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
5.1 - Tali conclusioni - ha chiarito la Consulta - non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva,
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dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa (Corte cost. n. 188/2024).
6 – Per le motivazioni esposte, l'appello va respinto, dovendosi comunque dare atto che, medio tempore, l'appellante è stata riammessa in servizio (doc. 6 appellata) in ragione della scelta legislativa di porre fine all'obbligo vaccinale con decorrenza
1.11.2022. Rimane assorbita la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura pari alle retribuzioni perdute durante il periodo di sospensione e degli ulteriori danni lamentati, trattandosi di domanda che, all'evidenza, presuppone l'illegittimità della sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale (qui esclusa).
Le spese di lite del grado vengono compensate tenuto conto della complessità interpretativa delle questioni di diritto oggetto del primo motivo d'appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
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− Rigetta l'appello;
− Spese del grado compensate;
− Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Venezia, 26.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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