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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/11/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2673/2024
HALIN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marina Pugliese Presidente rel.
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili /
scioglimento di matrimonio promosso congiuntamente da: C.F. 1 nata a [...], il [...], residente in [...]1 C.F.
,
GARIBALDI 523 10604 NE [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
TRESCHI ELISABETTA (C.F. C.F. 2 ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti e Parte 2 C.F. C.F. 3 nato a [...], il [...], residente in NE 10604 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TRESCHI
ELISABETTA (C.F. C.F. 2 ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento di matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CARASCO il 13/03/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più
ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. il Sig. Parte 2 si obbliga a liberare entro il corrente anno 2024 l'abitazione Ne (Ge) ove attualmente risiede e che attualmente occupa senza titolo l'azienda agricola e agrituristica di 2) il Sig. Parte 2 trasferirà alla Signora Parte 1
Parte 2 avente sede in Né in via cui è titolare denominata "Quelli della locanda Barbin "di
Risorgimento 30/3 p.i P.IVA 1 libera e franca di ogni debito, peso e vincolo e senza nulla '
pretendere dalla stessa Parte 1 entro e non oltre l'anno 2025.
Parte 13) I coniugi si danno reciprocamente atto che con detto trasferimento la Signora
subentrerà quindi di diritto nelle agevolazioni contributive Regionali supra richiamate già ottenute dal Sig. Parte_2
4) i coniugi si dichiarano autonomi economicamente rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento
- PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
A definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, il Signor Parte 2 si impegna e obbliga a trasferire, nel quadro della definizione della crisi coniugale insorta, al coniuge Signora Parte 1 che, sempre a suddetto titolo, sin d'ora accetta, la quota pari a 1/1 della piena proprietà dei seguenti beni immobili peraltro riconoscendo espressamente di averli acquistati con denari anticipati dalla moglie a titolo di prestito infruttifero :
A Catasto fabbricati Comune di Né (Ge) Proprietà per 1/1 NE(GE) VIA RISORGIMENTO n. 38 Piano
2 foglio 46 part 1049 sub 2 Cat.C/2 classe 01 consistenza 28 mq rendita catastale Euro: 20,25
A Catasto Terreni Comune di Né (GE) Proprieta' per 1/1NE(GE) foglio 46 part 55 SEMIN ARBOR
classe 03 consistenza 600 mq R.D. Euro: 1,70 R.A. Euro: 2,17
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 242 SEM IRR ARB classe 03 consistenza 290 mq R.D. Euro:
2,55 R.A. Euro: 1,35
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 243 SEM IRR ARB classe 03 consistenza 240 mq R.D. Euro:
2,11 R.A. Euro: 1,12
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 244 SEM IRR ARB classe 03 consistenza 950 mq R.D. Euro:
8,34 R.A. Euro: 4,42 Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 343 SEM IRR ARB classe 04 consistenza 190 mq R.D. Euro:
1,23 R.A. Euro: 0,59
Proprieta' per 1/1NE (GE) foglio 56 part 344 SEM IRR ARB classe 04 consistenza 340 mq R.D. Euro:
2,19 R.A. Euro: 1,05
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 345 Pt 3 classe 02 consistenza 440 mq R.D. Euro:
1,48 R.A. Euro: 1,25
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 705 SEM IRR ARB classe 04 consistenza 460 mq R.D. Euro:
2,97 R.A. Euro: 1,43
Il Sig. Parte 2 dichiara e garantisce che gli immobili di cui sopra verranno trasferiti franchi e liberi da censi, livelli, pesi, servitù passive, prelazioni, oneri reali in genere, debiti, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi, iscrizioni anche ipotecarie. I suddetti trasferimenti avverranno mediante sottoscrizione di idoneo rogito notarile entro il termine di 120 gg dal deposito della sentenza che omologa la separazione dei coniugi;
In riferimento al mutuo garantito da titoli cointestati ai coniugi il Sig. Parte 2 riconosce che
l'importo erogatogli costituisce suo debito esclusivo e che pertanto provvederà all'estinzione del debito conseguente con propri denari liberando e tenendo indenne la moglie da ogni impegno fideiussorio nei confronti della Banca stessa e tenendo la Signora indenne da ogniParte 1
eventuale pretesa, spesa e anticipazione.
I coniugi si danno atto che la Trattrice agricola snodata targata BM 3550 intestata a azienda agricola Parte 2 verrà trasferita e intestata alla Signora Parte 1 che sopporterà le spese di tale trasferimento entro il termine di 120 gg dal deposito della sentenza che omologa la separazione dei coniugi.
I coniugi si danno reciprocamente atto che, a seguito detto trasferimento proprietà trattrice,
l'autovettura Peugeot targata FL367WB cointestata ad entrambe i coniugi rimarrà di esclusiva proprietà del Sig. Parte 2 che sopporterà le spese di trasferimento.
I coniugi dichiarano che tutti i trasferimenti mobiliari e immobiliari di cui supra e come sopra convenuti costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I coniugi invocano sin d'ora l'esenzione fiscale riferita alla totalità dei tributi afferenti i trasferimenti così come previsti nella separazione personale consensuale, rientrando nel trattamento di favore,
oltre alle tasse ed alle imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e ogni altra imposta diretta e/o indiretta ex art. 19 Legge 6 marzo 1987 n° 74 e relativa abrogazione art. 8 lett.
f) Tariffa I Parte I D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, così come interpretata dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 154 del 10 maggio 1999.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Dispone che la causa venga rimessa sul ruolo con separata ordinanza per concessione del temine per il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti ai fini pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, decorso il temine di legge
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza di separazione consensuale dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di '
matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
HALIN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione IV civ.
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marina Pugliese Presidente rel.
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento cumulativo di separazione personale e di cessazione degli effetti civili /
scioglimento di matrimonio promosso congiuntamente da: C.F. 1 nata a [...], il [...], residente in [...]1 C.F.
,
GARIBALDI 523 10604 NE [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
TRESCHI ELISABETTA (C.F. C.F. 2 ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti e Parte 2 C.F. C.F. 3 nato a [...], il [...], residente in NE 10604 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TRESCHI
ELISABETTA (C.F. C.F. 2 ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento di matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CARASCO il 13/03/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più
ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. il Sig. Parte 2 si obbliga a liberare entro il corrente anno 2024 l'abitazione Ne (Ge) ove attualmente risiede e che attualmente occupa senza titolo l'azienda agricola e agrituristica di 2) il Sig. Parte 2 trasferirà alla Signora Parte 1
Parte 2 avente sede in Né in via cui è titolare denominata "Quelli della locanda Barbin "di
Risorgimento 30/3 p.i P.IVA 1 libera e franca di ogni debito, peso e vincolo e senza nulla '
pretendere dalla stessa Parte 1 entro e non oltre l'anno 2025.
Parte 13) I coniugi si danno reciprocamente atto che con detto trasferimento la Signora
subentrerà quindi di diritto nelle agevolazioni contributive Regionali supra richiamate già ottenute dal Sig. Parte_2
4) i coniugi si dichiarano autonomi economicamente rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento
- PRENDE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
A definizione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, il Signor Parte 2 si impegna e obbliga a trasferire, nel quadro della definizione della crisi coniugale insorta, al coniuge Signora Parte 1 che, sempre a suddetto titolo, sin d'ora accetta, la quota pari a 1/1 della piena proprietà dei seguenti beni immobili peraltro riconoscendo espressamente di averli acquistati con denari anticipati dalla moglie a titolo di prestito infruttifero :
A Catasto fabbricati Comune di Né (Ge) Proprietà per 1/1 NE(GE) VIA RISORGIMENTO n. 38 Piano
2 foglio 46 part 1049 sub 2 Cat.C/2 classe 01 consistenza 28 mq rendita catastale Euro: 20,25
A Catasto Terreni Comune di Né (GE) Proprieta' per 1/1NE(GE) foglio 46 part 55 SEMIN ARBOR
classe 03 consistenza 600 mq R.D. Euro: 1,70 R.A. Euro: 2,17
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 242 SEM IRR ARB classe 03 consistenza 290 mq R.D. Euro:
2,55 R.A. Euro: 1,35
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 243 SEM IRR ARB classe 03 consistenza 240 mq R.D. Euro:
2,11 R.A. Euro: 1,12
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 244 SEM IRR ARB classe 03 consistenza 950 mq R.D. Euro:
8,34 R.A. Euro: 4,42 Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 343 SEM IRR ARB classe 04 consistenza 190 mq R.D. Euro:
1,23 R.A. Euro: 0,59
Proprieta' per 1/1NE (GE) foglio 56 part 344 SEM IRR ARB classe 04 consistenza 340 mq R.D. Euro:
2,19 R.A. Euro: 1,05
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 345 Pt 3 classe 02 consistenza 440 mq R.D. Euro:
1,48 R.A. Euro: 1,25
Proprieta' per 1/1 NE (GE) foglio 56 part 705 SEM IRR ARB classe 04 consistenza 460 mq R.D. Euro:
2,97 R.A. Euro: 1,43
Il Sig. Parte 2 dichiara e garantisce che gli immobili di cui sopra verranno trasferiti franchi e liberi da censi, livelli, pesi, servitù passive, prelazioni, oneri reali in genere, debiti, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi, iscrizioni anche ipotecarie. I suddetti trasferimenti avverranno mediante sottoscrizione di idoneo rogito notarile entro il termine di 120 gg dal deposito della sentenza che omologa la separazione dei coniugi;
In riferimento al mutuo garantito da titoli cointestati ai coniugi il Sig. Parte 2 riconosce che
l'importo erogatogli costituisce suo debito esclusivo e che pertanto provvederà all'estinzione del debito conseguente con propri denari liberando e tenendo indenne la moglie da ogni impegno fideiussorio nei confronti della Banca stessa e tenendo la Signora indenne da ogniParte 1
eventuale pretesa, spesa e anticipazione.
I coniugi si danno atto che la Trattrice agricola snodata targata BM 3550 intestata a azienda agricola Parte 2 verrà trasferita e intestata alla Signora Parte 1 che sopporterà le spese di tale trasferimento entro il termine di 120 gg dal deposito della sentenza che omologa la separazione dei coniugi.
I coniugi si danno reciprocamente atto che, a seguito detto trasferimento proprietà trattrice,
l'autovettura Peugeot targata FL367WB cointestata ad entrambe i coniugi rimarrà di esclusiva proprietà del Sig. Parte 2 che sopporterà le spese di trasferimento.
I coniugi dichiarano che tutti i trasferimenti mobiliari e immobiliari di cui supra e come sopra convenuti costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I coniugi invocano sin d'ora l'esenzione fiscale riferita alla totalità dei tributi afferenti i trasferimenti così come previsti nella separazione personale consensuale, rientrando nel trattamento di favore,
oltre alle tasse ed alle imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e ogni altra imposta diretta e/o indiretta ex art. 19 Legge 6 marzo 1987 n° 74 e relativa abrogazione art. 8 lett.
f) Tariffa I Parte I D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, così come interpretata dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 154 del 10 maggio 1999.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Dispone che la causa venga rimessa sul ruolo con separata ordinanza per concessione del temine per il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti ai fini pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio, decorso il temine di legge
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza di separazione consensuale dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di '
matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 1, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri