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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru all'udienza del 14/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8950/2024: tra con l'avv. Parte_1 Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. MALPICA Controparte_1
CHIARA
Parte convenuta ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c ha pronunziato la presente
SENTENZA dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
-1-
Con atto depositato il 04.03.2024 l'avv. proponeva Parte_1 ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n° 097 2023 02282015
16 000 pervenuta a mezzo pec il giorno 23 gennaio 2023 con la quale la gli richiedeva il pagamento Parte_2 della somma di € 19.025,29 a titolo di contribuzione minima soggettiva ed integrativa degli anni 2016 e 2017, la contribuzione minima soggettiva dell'anno 2018, il contributo di maternità degli anni dal 2016 al 2018, il contributo integrativo eccedente il minimo dell'anno 2015, la contribuzione soggettiva ed integrativa eccedente il minimo degli anni 2016 e 2017 e la contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi.
Nel merito contestava la pretesa deducendo la insussistenza di un obbligo di versamento di quanto richiesto.
Si costituiva la che eccepiva in via preliminare Parte_2 la tardività dell'opposizione e nel merito contestava il ricorso chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna la causa, esaurita la discussione orale è stata decisa con la seguente sentenza contestuale.
-2-
Come eccepito dalla difesa convenuta il ricorso in opposizione è stato depositato in data 04.03.2024 oltre il termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica della cartella avvenuta a mezzo pec il 23 gennaio
2024.
Considerato, infatti, che il 2024 è anno bisestile, il termine di 40 giorni scadeva domenica 03 febbraio 2024.
Secondo il disposto di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il termine per il compimento di uno specifico atto che va a scadere in un giorno festivo e/o di sabato, è prorogato al primo giorno feriale utile.
Tale proroga ex lege si applica tanto nel caso di termine con scadenza successiva quanto nel caso di termini a ritroso.
l'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, disciplina specificamente l'opposizione ai ruoli esattoriali, prevedendo espressamente che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'Ente impositore ed al concessionario”.
Il termine si computa "a ritroso", come tutti i termini contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che i commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14767 del 30/06/2014; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/201;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023; Cassazione civile sez. II,
09/05/2024, n.12689).
Come detto il termine di 40 giorni, a ritroso, è scaduto in data
03.02.2024. Il 3 febbraio cadeva nella giornata di domenica e, ai sensi del quinto comma dell'art. 155 cod. proc. civ., il dies ad quem è stato prorogato al primo giorno non festivo antecedente, cioè a venerdì 01.02.2024.
Il termine di 40 giorni per l'opposizione deve senz'altro essere considerato un termine perentorio di decadenza, con conseguente impossibilità di conoscere il merito dell'opposizione che deve perciò essere dichiarata inammissibile.
In virtù del principio di soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da liquidazione in dispositivo.
P. Q. M.
Respinge il ricorso e condanna l'avv. alla rifusione delle Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre 15% per spese forfettarie.
Roma, 14/01/2025
Il Giudice
Tiziana Orru