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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2323 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 08.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 29.10.1984) e (cod. fisc.: Parte_2
nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Giuseppe Perrone, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC), alla via B.
Sergi n. 5, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 24.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21.08.2020;
-considerato che con decreto del 07.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 22.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 21.08.2020 dal quale è nata una figlia,
(11.01.2021), minorenne;
b) con decreto n. 2076/2022, depositato il Per_1
25.11.2022, il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 13.10.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
13.10.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
07.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il
24.09.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21.08.2020 tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria parte 2, serie A, u.1, n.69 anno 2020, alle seguenti condizioni:
“- disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati ma nel reciproco rispetto;
- confermare il decreto di omologa del verbale di separazione consensuale nonché le statuizioni in esso contenute, nonché ancora gli accordi declinati nel ricorso introduttivo che in questa sede si intendono richiamati;
-compensare le spese legali tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel. dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2323 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 08.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 29.10.1984) e (cod. fisc.: Parte_2
nato a [...] il [...]), entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Giuseppe Perrone, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Melito di Porto Salvo (RC), alla via B.
Sergi n. 5, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso congiunto depositato il 24.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21.08.2020;
-considerato che con decreto del 07.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 22.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino alla data dell'udienza sostituita per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 21.08.2020 dal quale è nata una figlia,
(11.01.2021), minorenne;
b) con decreto n. 2076/2022, depositato il Per_1
25.11.2022, il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del
Tribunale il 13.10.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
13.10.2022 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
07.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il
24.09.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21.08.2020 tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria parte 2, serie A, u.1, n.69 anno 2020, alle seguenti condizioni:
“- disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati ma nel reciproco rispetto;
- confermare il decreto di omologa del verbale di separazione consensuale nonché le statuizioni in esso contenute, nonché ancora gli accordi declinati nel ricorso introduttivo che in questa sede si intendono richiamati;
-compensare le spese legali tra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel. dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna