Articolo 26 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 25Articolo 27
Versione
9 marzo 1999
Art. 26. (Disposizioni in materia di revisione generale del catasto).
1. All' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , al comma 154, recante auto-rizzazione all'esercizio della potesta' regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unita' immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari e dei terreni";
b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni; e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli.".
2. Sono abrogati il comma 1-sexies dell'articolo 2 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 .
Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari e dei terreni e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi.
L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita' media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi al mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita' e' sita;
ebis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;
eter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente