Articolo 10 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 9Articolo 11
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1 luglio 1962
Art. 10.
Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 (dicembre 1959, n. 1229, sono costituiti dal seguenti:

Art. 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40".

Art. 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120".

Art. 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80".

Art. 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dallo articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:
a) per gli atti relativi ad affari di valore sino a lire 100.000, lire 200;
b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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