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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 811 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. La Banca Antonio Carmine
OPPONENTE
E
- già in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, PI , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Marco Pesenti
OPPOSTA
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 07 ottobre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/2020 (n. Parte_1
292/2020 RGAC) emesso dal Tribunale di Castrovillari, con cui gli si intimava il pagamento della somma di € 8.906,35, oltre interessi e spese di proc edura, in favore di eccependo il difetto di titolarità del credito azionato , la Controparte_1 mancata produzione degli estratti conto , la mancata corrispondenza tra il
TAEG/ISC indicato nei rispettivi contratti , l'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di mora e il superamento del tasso soglia di usura;
concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda avversa con le ulteriori richieste di cui all'atto di opposizione.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa che contestava le Controparte_1 avverse richieste sia nella prospettazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Istruita la causa, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte opposta, in quanto sono presenti in atti i contratti di cessione del credito e la banca ha dedotto l'avvenuta pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
In ogni caso, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica del decreto ingiuntivo vale anche ai sensi dell'art. 1264 c.c.
(cfr. Cass. civ., n. 1770/2014).
A ciò si aggiunga la seguente produzione documentale. in riferimento al contratto Findomestic Banca s.p.a. risulta prodotto:
1) copia del contrato di cessione;
2) copia dell'estratto dell'allegato alla predetta cessione recante l'elenco dei nominativi ceduti tra i quali figura quello di interesse;
3) copia della raccomandata recante comunicazione di intervenuta cessione e contestuale diffida al pagamento.
- in riferimento ai due contratti Compass Banca s.p.a. risulta prodotto:
1) copia del contratto di cessione;
2) copia dell'estratto dell'allegato alla predetta cessione recante l'elenco dei nominativi ceduti tra i quali figura quello di interesse;
Pagina 2 di 5 3) copia della raccomandata recante comunicazione di intervenuta cessione e contestuale diffida al pagamento.
Segue che la produzione in giudizio dei contratti di cessioni, delle comunicazioni di cessione e della prova dell'inclusione dei singoli crediti azionati nelle predette cessioni, prova la legittimazione attiva di e per essa Controparte_1
Controparte_2
[...]
Quanto al merito.
È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 de l 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ademp imento”.
Pagina 3 di 5 D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Detto che la società creditrice ha, versato in atti copia dei contratti di finanziamento, ed estratto conto analitico che rappresentano tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra l'odierno opponente e la banca creditrice.
In tal modo l'opposta ha assolto il proprio onere probatorio.
Tali estratti conto, la cui produzione in giudizio equivale a trasmissione degli stessi nella accezione di cui all'art. 1832 c.c., non risultano essere stati oggetto di analitica contestazione, in riferimento a singole movimentazioni contabili , da parte dell'opponente, sicchè in applicazione del principio di cui al novellato art. 115
c.p.c. devono ritenersi ammesse le movimentazioni contabili ivi riprodotte .
L' opponente, si è limitato ad avanzare contestazioni del tutto generiche in ordine al credito azionato, non offrendo alcuna prova circa il puntuale adempimento o alla sussistenza di circostanze modificative od estintive delle obbligazioni assunte. La
Suprema Corte, al riguardo, secondo un orientamento consolidato, ha dato rilevanza al detto comportamento in ipotesi di pregress o raggiungimento della prova del credito da parte della “Banca”, ritenendo che l'opponente debba formulare contestazioni specifiche e che sia onere dell'opponente -convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Di recente, la Corte di
Cassazione (con sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597) ha statuito che
"Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di un' allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.".
Sulla base delle dette emergenze processuali, l'opposizione deve essere rigettata.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo debba essere confermato e dichiarato esecutivo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione .
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Pagina 4 di 5 La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 811/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 91/2020; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 2.500.00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 02 aprile 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 811 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. La Banca Antonio Carmine
OPPONENTE
E
- già in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, PI , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Marco Pesenti
OPPOSTA
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 07 ottobre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/2020 (n. Parte_1
292/2020 RGAC) emesso dal Tribunale di Castrovillari, con cui gli si intimava il pagamento della somma di € 8.906,35, oltre interessi e spese di proc edura, in favore di eccependo il difetto di titolarità del credito azionato , la Controparte_1 mancata produzione degli estratti conto , la mancata corrispondenza tra il
TAEG/ISC indicato nei rispettivi contratti , l'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di mora e il superamento del tasso soglia di usura;
concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda avversa con le ulteriori richieste di cui all'atto di opposizione.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa che contestava le Controparte_1 avverse richieste sia nella prospettazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Istruita la causa, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte opposta, in quanto sono presenti in atti i contratti di cessione del credito e la banca ha dedotto l'avvenuta pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
In ogni caso, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica del decreto ingiuntivo vale anche ai sensi dell'art. 1264 c.c.
(cfr. Cass. civ., n. 1770/2014).
A ciò si aggiunga la seguente produzione documentale. in riferimento al contratto Findomestic Banca s.p.a. risulta prodotto:
1) copia del contrato di cessione;
2) copia dell'estratto dell'allegato alla predetta cessione recante l'elenco dei nominativi ceduti tra i quali figura quello di interesse;
3) copia della raccomandata recante comunicazione di intervenuta cessione e contestuale diffida al pagamento.
- in riferimento ai due contratti Compass Banca s.p.a. risulta prodotto:
1) copia del contratto di cessione;
2) copia dell'estratto dell'allegato alla predetta cessione recante l'elenco dei nominativi ceduti tra i quali figura quello di interesse;
Pagina 2 di 5 3) copia della raccomandata recante comunicazione di intervenuta cessione e contestuale diffida al pagamento.
Segue che la produzione in giudizio dei contratti di cessioni, delle comunicazioni di cessione e della prova dell'inclusione dei singoli crediti azionati nelle predette cessioni, prova la legittimazione attiva di e per essa Controparte_1
Controparte_2
[...]
Quanto al merito.
È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 de l 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ademp imento”.
Pagina 3 di 5 D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Detto che la società creditrice ha, versato in atti copia dei contratti di finanziamento, ed estratto conto analitico che rappresentano tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra l'odierno opponente e la banca creditrice.
In tal modo l'opposta ha assolto il proprio onere probatorio.
Tali estratti conto, la cui produzione in giudizio equivale a trasmissione degli stessi nella accezione di cui all'art. 1832 c.c., non risultano essere stati oggetto di analitica contestazione, in riferimento a singole movimentazioni contabili , da parte dell'opponente, sicchè in applicazione del principio di cui al novellato art. 115
c.p.c. devono ritenersi ammesse le movimentazioni contabili ivi riprodotte .
L' opponente, si è limitato ad avanzare contestazioni del tutto generiche in ordine al credito azionato, non offrendo alcuna prova circa il puntuale adempimento o alla sussistenza di circostanze modificative od estintive delle obbligazioni assunte. La
Suprema Corte, al riguardo, secondo un orientamento consolidato, ha dato rilevanza al detto comportamento in ipotesi di pregress o raggiungimento della prova del credito da parte della “Banca”, ritenendo che l'opponente debba formulare contestazioni specifiche e che sia onere dell'opponente -convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. Di recente, la Corte di
Cassazione (con sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597) ha statuito che
"Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di un' allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità
e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.".
Sulla base delle dette emergenze processuali, l'opposizione deve essere rigettata.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo debba essere confermato e dichiarato esecutivo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione .
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Pagina 4 di 5 La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 811/2020 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 91/2020; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 2.500.00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 02 aprile 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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