Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Taranto n. 729 del 27.03.2023 Oggetto: impugnativa licenziamento contratto a tempo determinato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Spinelli ed Emilia Velletri Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 16.07.2022 -premesso di: essere stato assunto quale Parte_1 docente di sostegno nella materia educazione musicale (classe di concorso A030) presso l'Istituto
“De Carolis” di Taranto in virtù di contratto di lavoro a termine della durata prevista dal 06.09.2021 al 30.06.2022; aver ricevuto, in data 14.12.2021, contestazione disciplinare in relazione a diversi addebiti (-adesione allo sciopero a oltranza proclamato dall'O.S. FISI nei giorni 10, 11, 12 e 15 novembre 2021 e nei giorni 25, 26, 29 e 30 novembre 2021, dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia;
-ingresso nell'edificio scolastico senza valido green pass nella giornata del 24.11.2021, quando si era introdotto nella scuola eludendo i controlli, improvvisando agli alunni un discorso sulle liberà violate e utilizzando modi e toni non rispettosi verso una collega;
-dichiarazione non veritiera in merito alla propria residenza in occasione della richiesta di permessi ex lege n. 104/92); aver
1
aver ricevuto, in data
17.05.2022, provvedimento di esclusione permanente dalla II fascia GPS e dalla III fascia delle
Graduatorie di Istituto per la classe di concorso A030- chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità, nullità e inefficacia del licenziamento e del successivo provvedimento di esclusione della graduatorie.
A sostegno della domanda deduceva l'infondatezza dei fatti contestati in quanto: -le assenze del
29.09.2021 e del 24.11.2021, in cui era privo di green pass, erano prive di rilevanza disciplinare, ai sensi del comma 6 dell'art.1 d.l. n.127/2021; -nelle giornate del 10, 11, 12, e 15 novembre 2021 e del
25, 26, 29 e 30 novembre 2021 egli aveva partecipato allo sciopero proclamato dall' sulla CP_2
cui legittimità egli aveva fatto incolpevolmente affidamento;
-la contestazione dell'addebito avrebbe dovuto essere limitata ai soli due giorni (12 e 15 novembre 2021) successivi alla comunicazione di illegittimità dello sciopero trasmessa dalla Dirigente scolastica l'11 novembre;
-la contestazione relativa alla dichiarazione non veritiera di residenza era infondata in quanto egli aveva presentato la richiesta di cambio residenza nella stessa data della domanda di congedo parentale. Contestava, inoltre, il provvedimento di esclusione permanente dalle GPS, di cui eccepiva la tardività -poiché emesso oltre il termine di 120 giorni dalla contestazione del 14.12.2021- nonché l'ingiustizia, la sproporzione e la illegittimità, in quanto derivante da un licenziamento illegittimo, adottato quando il rapporto di lavoro era ormai cessato ed emesso sulla base di una disciplina (O.M. n.112 del
06.05.2022), successiva ai fatti e contrastante con le disposizioni normative primarie e contrattuali.
Costituitosi in giudizio, il (di seguito ) eccepiva Controparte_1 CP_1
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, accertata la sussistenza della giurisdizione e della propria competenza e respinta l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevata dal
, rigettava il ricorso ritenendo specifica e fondata la contestazione disciplinare mossa al CP_1
lavoratore in relazione alle assenze ingiustificate per otto giornate. Il Tribunale osservava che al lavoratore era stato contestato, tra l'altro, di aver aderito a uno sciopero, indetto dall'O.S. che CP_2
la Commissione di Garanzia, con deliberazione n. 21/256 del 4.11.2021, aveva dichiarato illegittimo, sicché risultavano perfezionati tutti i presupposti per l'attivazione del procedimento disciplinare, considerato che la delibera non era stata impugnata da parte dell'O.S. Deduceva, inoltre, che il
Dirigente scolastico non aveva alcun obbligo di comunicare la determinazione della Commissione di
Garanzia al lavoratore e che non si poteva configurare alcun affidamento incolpevole in capo al lavoratore, che era stato reso edotto dell'illegittimità dello sciopero e delle possibili conseguenze disciplinari. Riteneva, quindi, che la fondatezza della contestazione disciplinare relativa alle assenze ingiustificate dal servizio per più di tre giorni nel biennio costituisse di per sé idonea giustificazione del provvedimento di recesso ex art. 55-quater comma 1, lett. b) d.lgs.165/2001, anche nel rispetto
2 del principio di proporzionalità; di conseguenza riteneva assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza. In ultimo, rigettava le eccezioni relative al provvedimento del 17.05.2022 di esclusione permanente dalle
GPS, ritenendo che non si fosse in presenza di un provvedimento disciplinare in senso stretto, ma di una conseguenza accessoria del licenziamento, già prevista nel provvedimento disciplinare del
29.04.2022, che trovava fondamento normativo negli artt. 535 e 537 d.lgs. n. 297/1994 e che, in quanto tale, non era soggetta al termine perentorio previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n.
165/2001, ma era un atto vincolato conseguente al licenziamento.
Avverso la suddetta decisione, ha proposto appello , lamentandone l'erroneità per Parte_1
vari e articolati motivi che si sintetizzano nei punti che seguono:
1) il Tribunale aveva errato nel ritenere che le otto giornate di assenza per adesione allo sciopero rappresentassero, da sole, motivo sufficiente a configurare la giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 55-quater comma 1 lett. b) d.lgs. n.165/2001, in quanto aveva omesso di considerare l'esistenza di una preesistente causa di sospensione del rapporto di lavoro, rappresentata, ai sensi dell'art. 1, comma 6 d.l. n. 127/2021, dal mancato possesso di un green pass valido nelle giornate del
24.09.2021 e del 29.11.2021, entrambe antecedenti le giornate di assenza;
2) il Tribunale aveva errato nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dell'affidamento incolpevole riposto dal lavoratore nell'operato dell' la quale era una O.S. che aveva una CP_2 rappresentatività nazionale, aveva già indetto altri scioperi, aveva contestato con diffida all'
[...]
, per conto dell'appellante, il giudizio di delegittimazione della Commissione di Garanzia, CP_3
e lo aveva assistito in tutte le comunicazioni inoltrate all'Istituto “De Carolis”. Siffatte circostanze dimostravano l'insussistenza del fatto o, comunque, il difetto di proporzionalità della sanzione, considerata la non intenzionalità della condotta Ha lamentato inoltre, la violazione dell'art. 4 l.n.
146/1990, che, nelle ipotesi ivi previste, vieta l'irrogazione della sanzione del licenziamento;
3) il Tribunale aveva errato nel valutare i fatti, in quanto, con la lettera di contestazione disciplinare, non era stata addebitata al lavoratore la mera assenza ingiustificata, ma il fatto di essersi assentato
“nonostante” che la Dirigente avesse comunicato l'illegittimità dell'astensione, laddove la Dirigente aveva effettuato tale comunicazione solo nel pomeriggio dell'11 novembre (sicché potevano ritenersi ingiustificate solo le assenze del 12 e 13 novembre) e non l'aveva effettuata affatto per l'adesione allo sciopero nei giorni 25, 26, 29 e 30 novembre;
4) la decisione era errata anche nella parte in cui aveva omesso di valutare gli ulteriori fatti contestati, rispetto ai quali reiterava i motivi di impugnazione già svolti nel giudizio di primo grado e insisteva nell'ammissione della prova testimoniale;
5) il Tribunale aveva errato nel ritenere la natura di sanzione accessoria del provvedimento di esclusione permanente dalle GPS, in quanto “l'esclusione definitiva dall'insegnamento” prevista dall'art. 3 535 d.lgs. n. 297/1994, con il conseguente effetto dell'esclusione dai concorsi a cattedre ex art. 537 del medesimo decreto, doveva considerarsi sanzione disciplinare a sé stante e diversa da quella del licenziamento per assenza ingiustificata ex art. 55-quater comma 1, lett.b) d.lgs. n.165/2001 e totalmente illegittima per le ragioni già esposte in primo grado;
6) la sentenza era comunque errata anche in relazione al capo relativo alla condanna alle spese di lite, in quanto non si era tenuto conto della complessità e novità delle questioni trattate, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di giudizio.
Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'infondatezza delle censure mosse con l'atto di CP_1
appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di doglianza riportati sub nn. da 1 a 3 della premessa in fatto vanno trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, in quanto riferiti alla contestazione dell'assenza ingiustificata dal servizio nelle giornate del 10, 11, 12, 15 e del 25, 26, 29 e 30 novembre 2021, in relazione alle quali l'appellante ha comunicato all'amministrazione datrice di lavoro l'adesione allo sciopero indetto dalla
CP_2
In relazione a tale addebito, dalla produzione documentale in atti emerge quanto segue:
-in data 10.11.2021 l'appellante presentò alla Dirigente scolastica dichiarazione di adesione allo sciopero per i giorni 10, 11, 12 e 15 novembre (allegato n. 2 degli atti del MINISTERO in primo grado);
-in data 11.11.2021 la Dirigente scolastica comunicò all'appellante il contenuto nella nota CP_4
prot. 35364 del 5.11.2021 e della deliberazione n. 21/256 della Commissione di Garanzia ex lege n.
146/90, che, per la durata complessiva e per le modalità di partecipazione, aveva ritenuto lo sciopero indetto dall'O.S. FISI estraneo alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 Cost., precisando che “conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti”.
Nella comunicazione a firma della Dirigente scolastica si precisava anche che “Questa Istituzione scolastica dovrà attenersi alla nota e alle relative norme contenute in essa, inclusa la deliberazione n. 21/256
4 della Commissione di Garanzia ex legge 146/90, allegata alla presente, considerando valida l'adesione del lavoratore ad una sola giornata di sciopero. L'adesione alle successive giornate sarà considerata assenza ingiustificata e si attiveranno i rimedi sanzionatori per inadempimento, ai sensi art. 55-quater D.lgs.
165/2001” (allegato n. 3 degli atti del MINISTERO in primo grado);
- in data 24.11.2021 l'appellante presentò alla Dirigente scolastica comunicazione di adesione allo sciopero per i giorni 25, 26, 29 e 30 novembre (allegato n. 6 degli atti del MINISTERO in primo grado).
Vale ancora precisare che nella deliberazione n. 21/256, resa nota al lavoratore con la comunicazione della Dirigente dell'11.11.2021 e alla stessa allegata, si prevedeva espressamente che la Commissione
“non procederà ad esaminare questa terza proclamazione [ndr. dal 1° al 15 novembre 2021] ed eventuali successive astensioni indette dalla Sindacati Intercategoriali, per le medesime Controparte_5 motivazioni, in quanto non ritenute riconducibili nell'alveo della fattispecie prevista dall'articolo 40 della
Costituzione; conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti” (cfr. allegato n. 21 degli atti del MINISTERO in primo grado)
▪ Fatte tali necessarie premesse, deve essere disatteso l'argomento esposto dall'appellante, secondo cui -al momento dell'adesione allo sciopero- il rapporto di lavoro doveva intendersi sospeso a causa del mancato possesso di un valido green pass nelle precedenti giornate del
24.09.2021 e del 29.11.2021.
Invero, l'assenza dell'appellante nei due giorni predetti -da valutarsi come ingiustificata senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ai sensi della normativa emergenziale all'epoca vigente (che richiedeva il possesso di certificazioni verdi COVID-
19, comprovanti o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, o la guarigione dall'infezione, o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, cfr. d.l. n. 52/2021, convertito in l. n. 87/2021, per come modificato dal d.l. n. 127/2021)- non è tale da produrre effetti sul rapporto di lavoro determinandone la sospensione.
Ne consegue che le assenze effettuate dall'appellante nelle giornate di adesione allo sciopero -in quanto dallo stesso imputate a tale motivo e non, invece, al mancato possesso di certificazione verde- non possono in alcun modo rientrare nella disciplina prevista dalla normativa emergenziale.
▪ Deve pure essere disatteso l'argomento con il quale l'appellante sostiene l'insussistenza del fatto o il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, a causa dell'affidamento riposto
5 nella legittimità dello sciopero, in quanto proclamato da una O.S. che aveva rappresentatività nazionale e che lo aveva assistito in tutte le comunicazioni inoltrate all'Istituto scolastico.
In primo luogo, non può dubitarsi della sussistenza del fatto contestato, visto che l'astensione, cui l'appellante ha aderito, è stata riconosciuta illegittima dalla Commissione di garanzia, in quanto non rientrante “nell'alveo della fattispecie prevista dall'articolo 40 della Costituzione”.
Sul punto devono ritenersi condivisibili i principi già espressi dal Tribunale, che, richiamando pronunce conformi della Suprema Corte (Cass. n. 11365/2022 e n. 24633/2019), ha precisato che nell'ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (qual è quello che occupa), il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che aderiscono a uno sciopero proclamato dalle OO.SS., senza il rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure previste dall'art. 2, comma 2, l.n. 146/90, come modificata dalla l.n. 83/2000, è subordinato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) della legge citata, alla valutazione negativa del comportamento delle parti collettive ad opera della Commissione di garanzia, e l'apertura del procedimento disciplinare è, in tal caso, doverosa.
Nella specie, la Commissione di Garanzia, con la delibera sopra richiamata, ha affermato l'illegittimità dell'astensione proclamante dalla O.S. FISI dall'1 al 15 novembre 2021 e delle
“eventuali successive astensioni indette dalla per le medesime Controparte_6 motivazioni, in quanto non ritenute riconducibili nell'alveo della fattispecie prevista dall'articolo 40 della
Costituzione”.
Pertanto, per un verso, l'assenza dell'appellante per tutti i giorni in cui ha aderito alla predetta astensione dal lavoro (10, 11, 12 e 15 novembre 2021 e nei giorni 25, 26, 29 e 30 novembre 2021) deve ritenersi ingiustificata, non essendo riconducibile a esercizio del diritto di sciopero, nella specie insussistente, e dunque disciplinarmente sanzionabile. Per altro verso, non configurandosi -per le ragioni indicate dalla Commissione di Garanzia- una fattispecie riconducibile all'art. 40 Cost., neppure può invocarsi la disciplina dell'art. 4, comma 1, l. n. 146/90, che -prevedendo la punibilità dei comportamenti dei lavoratori non conformi alle disposizioni di cui all'art. 2 della stessa legge con sanzioni conservative- presuppone l'esistenza di una fattispecie di astensione riconducibile a quella prevista dall'art. 40 Cost., che nella specie non ricorre.
Quanto, poi, all'elemento soggettivo, non può ritenersi che l'appellante non fosse consapevole della illegittimità della condotta posta in essere, visto che, quantomeno dall'11 novembre -attraverso la nota trasmessagli dalla Dirigente scolastica, e il richiamo ivi contenuto alla delibera della
Commissione di Garanzia- egli aveva avuto consapevolezza della illegittimità dello sciopero indetto sino al 15 novembre e delle “eventuali successive astensioni indette dalla Federazione Italiana Sindacati
6 Intercategoriali, per le medesime motivazioni, in quanto non ritenute riconducibili nell'alveo della fattispecie prevista dall'articolo 40 della Costituzione”. Ciò nonostante egli ha protratto la propria assenza
(ingiustificata) per i giorni del 12 e 15 novembre e si è nuovamente assentato (senza giustificazione) nelle successive giornate del 25, 26, 29 e 30 novembre, pur essendo stato reso edotto del fatto che l'astensione proclamata dalla O.S. per le medesime motivazioni delle precedenti astensioni CP_2
sarebbe stata ritenuta illegittima, e che la sua assenza sarebbe stata ritenuta ingiustificata.
▪ Le suesposte motivazioni inducono a disattendere anche gli argomenti svolti con il terzo motivo, a proposito del travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Tribunale per non aver tenuto conto che, nella lettera di contestazione disciplinare, non era stato addebitato al lavoratore il solo fatto di essersi assentato, ma di averlo fatto “nonostante” che la Dirigente avesse comunicato l'illegittimità dell'astensione. Invero, ove anche si volesse interpretare il contenuto della contestazione disciplinare nel senso voluto da parte appellante, in ogni caso, come già detto, la nota della Dirigente scolastica dell'11 novembre 2021, attraverso il richiamo delle determinazioni adottate dalla Commissione di Garanzia, aveva già informato il lavoratore dell'illegittimità della astensione in corso e anche delle eventuali successive assenze effettuate in adesione allo sciopero illegittimo, avvertendolo che le stesse sarebbero state oggetto di valutazione disciplinare, ai sensi dell'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001.
***
Alla luce delle suesposte motivazioni -e così disattendendo anche l'argomento esposto nel motivo riportato sub n.
4- deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia valutato i fatti addebitati con riferimento alla assenza ingiustificata dal lavoro per più di tre giorni quali integranti la fattispecie di cui all'art. 54-quater d.lgs. n. 165/2001, e di gravità tale da giustificare, già da soli, la sanzione del licenziamento.
Siffatto giudizio deve essere condiviso anche in questa sede, in quanto la condotta posta in essere dall'appellante appare di particolare gravità ove si consideri che il lavoratore ha agito sapendo di adottare una condotta contraria alle norme di legge e ai propri doveri nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, essendo stato informato in merito alla illegittimità del suo comportamento e alle conseguenze in caso di reiterazione. Nonostante ciò, egli ha perseverato nella condotta illegittima, rimanendo assente dal servizio anche nei giorni immediatamente successivi alla comunicazione della Dirigente scolastica e reiterando la condotta più avanti, in occasione della nuova adesione allo sciopero già dichiarato illegittimo, così ponendo in essere un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Ciò porta a formulare un giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta addebitata, laddove, come è noto, la valutazione circa la proporzionalità della sanzione espulsiva
7 rispetto ai fatti contestati deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti, tenendo conto anche della portata soggettiva dei fatti stessi, ossia dei motivi del loro verificarsi e dell'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (cfr. in fattispecie analoghe Cass. n. 31220/2024, n.
15528/2018, n. 1977/2016, n. 1351/2016).
L'accertata fondatezza dell'addebito relativo alla assenza ingiustificata per più di tre giorni rappresenta già da sola -e a prescindere dalle ulteriori contestazioni- giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2109 c.c. (cfr., tra le tante Cass. n. 2579/2009); ciò induce a disattendere, anche in questa sede, le richieste istruttorie formulate da parte appellante in merito agli ulteriori fatti oggetto di contestazione.
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Appare infondato anche il motivo di doglianza riportato sub n. 5 della premessa in fatto, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la natura di sanzione accessoria del provvedimento del 17.05.2022, con cui è stata disposta la “esclusione permanente dalla II fascia GPS e dalla III fascia delle Graduatorie di Istituto, per la classe di concorso A030 – Educazione musicale nella scuola secondaria di I grado”.
Sul punto deve condividersi quanto ritenuto dal Tribunale a proposito della natura accessoria di tale sanzione, che è prevista, dall'art. 537 d.lgs. n. 297/94, quale conseguenza del licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore e che era già stata anticipata nella lettera prot. n. 6504 del 29 aprile 2022, con cui è stata irrogata “la sanzione del licenziamento, con conseguente esclusione, attesa lo status del medesimo di docente a tempo determinato, dalle graduatorie per le supplenze” (così nella lettera prot. n.
6504/2022).
Da quanto detto consegue che appaiono infondate le eccezioni di parte appellante in merito alla ritenuta tardività del provvedimento del 17.05.2022 e alla violazione del termine del procedimento di cui all'art. 52-bis d.lgs n. 165/2001, in quanto al predetto provvedimento non può attribuirsi la natura di provvedimento disciplinare.
Né la validità di tale provvedimento appare inficiata dal richiamo, in esso contenuto, all'art. 6, comma
2, lett. e) dell'O.M. n. 112 del 16.05.2022 (che esclude dall'aggiornamento delle GPS “coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione”). Si ribadisce, in proposito, che la cancellazione dalle graduatorie è un effetto accessorio del licenziamento che trova fondamento nelle disposizioni normative sopra richiamate, sicché nessuna rilevanza può avere nella specie il fatto che l'O.M. sia un atto di normazione secondaria e sia stata emessa in epoca successiva al licenziamento. 8 ***
In ultimo, devono essere disattesi anche i motivi riportati sub n. 6) della premessa in fatto, con cui parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte relativa alla regolazione delle spese, per non avere il Tribunale considerato che la complessità e novità delle questioni trattate avrebbero giustificato la compensazione delle spese di giudizio
Sul punto va detto che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nella specie non ricorrono i suddetti presupposti, sicché la sentenza deve esser confermata anche sotto tale profilo.
Per tutto quanto detto, allora, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.09.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del 27.03.2023 n. 729 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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