Articolo 1 della Legge 10 marzo 1969, n. 78
Versione
23 aprile 1969
Art. 1. Articolo unico

L'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall' articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' esteso al personale degli Enti locali in attivita' di servizio, nella misura non superiore a quella prevista dalla citata disposizione, con decorrenza dal 1 marzo 1968.
L'assegno concesso al personale di cui al precedente comma sara' variato nella stessa misura e con la stessa decorrenza alla prima variazione dell'assegno integrativo mensile non pensionabile fruito dal personale delle amministrazioni dello Stato.
L'assegno di cui ai precedenti commi e' ridotto nella stessa misura della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

Entrata in vigore il 23 aprile 1969