CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dott. Marco Genna Consigliere relatore
Dott. Paolo Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5569 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 15.05.2025 e vertente
T R A
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Alberica de Lorenzo
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Direttore p.t. e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_3
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
r.g. n. 5569/2023 1 “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, preso atto di quanto descritto in premessa, in riforma dell'appellata sentenza:
1. accertata la lesione al diritto al nome ed all'identità personale operata dalle controparti in violazione degli obblighi di legge, condannarle all'inserimento nell'anagrafe tributaria e nella tessera sanitaria valida anche quale tesserino di codice fiscale dell'esatto cognome del ricorrente “ ”, al posto di quello Parte_1
indebitamente inserito ”, con conseguente condanna al risarcimento Parte_1
del danno, da liquidare in via equitativa;
2. in ogni caso, annullare la condanna dell'appellante alle spese del primo grado di giudizio;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati:
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di appello Voglia rigettare l'appello in quanto infondato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'Avv. ha adito nelle forme di cui all'art. 702bis c.p.c. il Parte_1
Tribunale di Roma, lamentando la lesione del suo diritto al nome e all'identità personale per essere stato il suo cognome non correttamente riportato sulla tessera sanitaria ricevuta nel dicembre 2021, essendo la particella “de” stata riportata con le lettere maiuscole anziché con quelle minuscole, e chiedendo il corretto inserimento del proprio cognome su detta tessera e nell'anagrafe tributaria e la condanna di e Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa.
[...]
Il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 30234/2023 del
24.10.2023, ha respinto la domanda, rilevando che la tessera sanitaria non è un documento di identità, non avendo la funzione di individuare il cittadino all'interno della comunità nazionale, ma regolando i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e che il suo rilascio era avvenuto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie che r.g. n. 5569/2023 2 impongono, tra l'altro, per il cognome riportato sulla tessera l'uso esclusivo del carattere maiuscolo.
L'indicata ordinanza, comunicata il 24.10.2023, è stata tempestivamente appellata dal soccombente Avv. : Parte_1
1. nella parte in cui aveva escluso che l'indicazione errata del cognome nella tessera sanitaria non costituiva una lesione del diritto al nome e all'identità personale, non trattandosi di un documento di riconoscimento;
invero, avendo la tessera sanitaria lo scopo di regolare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sussiste l'esigenza che il cittadino sia correttamente individuato ed appare comunque opportuno l'applicazione della normativa che consente l'utilizzo dei caratteri diacritici o la doppia scrittura del cognome;
2. nella parte in cui aveva ritenuto che la disciplina nazionale sulla tessera sanitaria costituisse attuazione della disciplina comunitaria, occupandosi invece il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 883/2004 e il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 987/2009 esclusivamente del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli
Stati dell'Unione e disciplinando comunque la decisione S2 della
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (d'ora in poi, TEAM), lasciando peraltro discrezionalità agli Stati membri circa l'indicazione del cognome del titolare della tessera. Ad avviso dell'appellante, inoltre, è errato il riferimento alla Circolare dell' n. 34 del Controparte_1
20.07.2011, che impone l'uso esclusivo di caratteri maiuscoli, non potendo una circolare sostituirsi a norme primarie o addirittura di rango costituzionale;
3. nella parte in cui lo aveva condannato a rifondere le spese, peraltro in misura non moderata, sussistendo invece giusti motivi che ne legittimavano la compensazione.
In data 08.02.2024 si sono tempestivamente costituiti e Controparte_1
che hanno chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello in quanto infondato.
r.g. n. 5569/2023 3 All'udienza del 15.05.2025, fissata ai sensi degli artt. 348bis e 350bis c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte si è riservata di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Deve innanzitutto ribadirsi che la tessera sanitaria non è documento di identità o di riconoscimento. Ai sensi dell'art. 35 DPR 445/2000 rientrano infatti in tale categoria, oltre alla carta di identità, “il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”.
Come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, la tessera sanitaria vale invece come strumento di riconoscimento digitale per l'accesso ai servizi sanitari online della Pubblica Amministrazione, oltre ad essere utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.
Se, dunque, come ha riconosciuto lo stesso appellante, la tessera sanitaria non è documento di riconoscimento e attiene ai rapporti tra il cittadino e la
Pubblica Amministrazione, ciò però avviene esclusivamente attraverso il codice fiscale, che pacificamente si compone di soli caratteri maiuscoli, e non mediante i dati anagrafici riportati sulla tessera. L'art. 2 DL n. 6/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 63/1993, rubricato “Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi”, prevede, infatti, che: “I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione”.
Quanto all'uso dei caratteri diacritici, al di là dell'infelice riferimento dell'appellante ai cittadini italiani (come se non possano essere tali anche i soggetti nel cui nome o cognome vi siano dei segni diacritici), occorre rilevare che sono acquisiti nell'anagrafe tributaria solo quelli riportati nella tabella r.g. n. 5569/2023 4 allegata alla circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 22 gennaio 2008 e che la stessa anagrafe tributaria non prevede la distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli, in quanto tutti i caratteri alfabetici sono acquisiti nella forma maiuscola.
Il secondo motivo di appello parimenti non è fondato.
La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), che è stata introdotta in
Italia a partire dal 01.11.2004 e che occupa un verso (il retro) della tessera sanitaria in uso nel nostro Paese, è una creazione del diritto comunitario, rappresentando, secondo le previsioni del Regolamento CE n. 883/2004 uno degli strumenti attraverso i quali l'Unione Europea intende garantire a qualsiasi individuo, in quanto beneficiario della disciplina in materia di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, un livello di tutela e di diritti “base” comune in tutta l'Unione, a prescindere dal luogo nel quale gli venga prestato il servizio.
Il successivo Regolamento CE n. 987/2009 dal canto suo individua i compiti e i poteri della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale, tra i quali rientra quello di fissare in modo tassativo le caratteristiche del documento che ciascuno Stato membro ha l'obbligo di rilasciare per consentire il concreto esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione dell'intera disciplina (per l'appunto, la TEAM).
In attuazione di tale previsione, l'indicata Commissione amministrativa nell'anno 2009 ha adottato le Decisioni S1 e S2.
La Decisione S1 ha istituito e disciplinato la TEAM ed ha stabilito che la tessera deve essere “conforme a un modello unico definito dalla commissione amministrativa” (Considerando n. 3), così da permettere e facilitare l'accesso alle cure sanitarie e nel contempo da impedire l'uso illegittimo, abusivo o fraudolento della tessera. La medesima Decisione ha altresì ribadito la necessità dell'uniformità della TEAM alle caratteristiche fissate dalla Commissione (e che la stessa Commissione ha indicato nella Decisione S2, come si dirà innanzi), in modo da consentire la lettura ad occhio nudo dei dati necessari alla fornitura delle cure sanitarie e al rimborso delle spese, tra i quali rientrano i dati identificativi (cognome e nome) del richiedente (Considerando n. 2).
Per l'appunto, la Decisione S2 del 2009 della stessa Commissione amministrativa ha definito il modello della TEAM, indicando tutte le r.g. n. 5569/2023 5 caratteristiche ed i dati che inderogabilmente devono comparire nella tessera, tra i quali il formato con il quale i dati identificativi del titolare della tessera devono essere riportati: Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, maiuscolo, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» (punto 3.5.2 dell'Allegato 1).
Al contrario di quanto dedotto dall'appellante, il margine di discrezionalità che detta Decisione ha riconosciuto agli Stati membri non riguarda affatto il formato ed il carattere del nome e del cognome del titolare della tessera, ma riguarda soltanto, nell'ipotesi in cui, come accade in Italia, la tessera riporti anche la tessera sanitaria nazionale sul lato verso, la possibilità di modificare l'ordine con cui vengono riportati i dati sulle due facciate e la facoltà di apportare limitate variazioni all'organizzazione grafica.
La disciplina comunitaria risulta peraltro pienamente conforme alla disciplina nazionale, di più risalente emanazione, avendo già rilevato come l'anagrafe tributaria, sin dalla sua istituzione con il DPR n. 605/1973, abbia previsto in via esclusiva l'uso indistinto dei caratteri maiuscoli.
E', infine, rimasta assorbita nella decisione di primo grado oggi gravata la questione afferente la ricorrenza o meno dei presupposti per la limitazione del diritto alla protezione dei dati personali, che è stata riproposta dall'appellante.
Ritiene la Corte, in consonanza con la difesa erariale, che sia la normativa interna che quella eurounitaria ammettono legittime limitazioni del diritto alla protezione dei dati personali, laddove tali limitazioni siano previste dalla legge, sia rispettato il contenuto essenziale del diritto e le misure restrittive siano necessarie, proporzionate ed effettivamente rispondenti alle finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione ovvero all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. L'art. 23 Regolamento UE n. 2016/679 al riguardo stabilisce che il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possa limitare, mediante misure legislative, ciascuno dei diversi diritti riconosciuti all'interessato dagli art. 12 e ss. (compreso quello alla rettifica dei propri dati personali) “qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: (…) e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro,
r.g. n. 5569/2023 6 in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
(…) i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui”.
Naturalmente, tali limitazioni devono rigorosamente rispettare i requisiti di necessità e proporzionalità, sicché la limitazione deve essere funzionale e direttamente conseguente alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità, considerati superiori in quanto collettivi, perseguiti dalla disposizione in rilievo e deve essere proporzionata alla legittima finalità perseguita, nel senso che i vantaggi derivanti dalla limitazione del diritto devono essere superiori agli svantaggi derivanti dall'esercizio del diritto.
Nel caso di specie, l'eventuale accoglimento della richiesta dell'appellante comporterebbe una violazione della normativa comunitaria e una differenziazione tra la tessera sanitaria nazionale e la TEAM con conseguenze perniciose per l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari oltre che per il funzionamento di gran parte delle amministrazioni pubbliche che basano i loro servizi sull'uso della tessera sanitaria. Inoltre, la disciplina nazionale assicura l'integrità e la correttezza dei dati anagrafici, atteso che quelli contenuti nel microchip sono costantemente aggiornati attraverso il corretto allineamento ai dati anagrafici registrati nell'Anagrafe nazionale.
Il terzo motivo di appello è manifestamente infondato.
La deroga alla regola della soccombenza, pianamente applicata dal
Tribunale, è infatti consentita, alla luce del dettato dell'art. 92 c.p.c. come integrato dal dictum del Giudice delle Leggi (sentenza n. 77/2018), anche al di fuori delle ipotesi tipiche contemplate da detta disposizione, in presenza tuttavia pur sempre di gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali non possono senz'altro annoverarsi l'oggetto o la peculiarità dell'oggetto della controversia, come sembra ritenere parte appellante (cfr. Cass. n. 7064/2024).
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e, in applicazione della regola della soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere agli appellati le spese di lite da questi anticipate, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022
(causa di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria, valori medi).
r.g. n. 5569/2023 7 Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite da questi anticipate, che liquida complessivamente in Euro 6.946,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso, in Roma, il 16 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. 5569/2023 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Presidente
Dott. Marco Genna Consigliere relatore
Dott. Paolo Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5569 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del 15.05.2025 e vertente
T R A
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e dall'Avv. Alberica de Lorenzo
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Direttore p.t. e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_3
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
r.g. n. 5569/2023 1 “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, preso atto di quanto descritto in premessa, in riforma dell'appellata sentenza:
1. accertata la lesione al diritto al nome ed all'identità personale operata dalle controparti in violazione degli obblighi di legge, condannarle all'inserimento nell'anagrafe tributaria e nella tessera sanitaria valida anche quale tesserino di codice fiscale dell'esatto cognome del ricorrente “ ”, al posto di quello Parte_1
indebitamente inserito ”, con conseguente condanna al risarcimento Parte_1
del danno, da liquidare in via equitativa;
2. in ogni caso, annullare la condanna dell'appellante alle spese del primo grado di giudizio;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati:
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di appello Voglia rigettare l'appello in quanto infondato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'Avv. ha adito nelle forme di cui all'art. 702bis c.p.c. il Parte_1
Tribunale di Roma, lamentando la lesione del suo diritto al nome e all'identità personale per essere stato il suo cognome non correttamente riportato sulla tessera sanitaria ricevuta nel dicembre 2021, essendo la particella “de” stata riportata con le lettere maiuscole anziché con quelle minuscole, e chiedendo il corretto inserimento del proprio cognome su detta tessera e nell'anagrafe tributaria e la condanna di e Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa.
[...]
Il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 30234/2023 del
24.10.2023, ha respinto la domanda, rilevando che la tessera sanitaria non è un documento di identità, non avendo la funzione di individuare il cittadino all'interno della comunità nazionale, ma regolando i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e che il suo rilascio era avvenuto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali e comunitarie che r.g. n. 5569/2023 2 impongono, tra l'altro, per il cognome riportato sulla tessera l'uso esclusivo del carattere maiuscolo.
L'indicata ordinanza, comunicata il 24.10.2023, è stata tempestivamente appellata dal soccombente Avv. : Parte_1
1. nella parte in cui aveva escluso che l'indicazione errata del cognome nella tessera sanitaria non costituiva una lesione del diritto al nome e all'identità personale, non trattandosi di un documento di riconoscimento;
invero, avendo la tessera sanitaria lo scopo di regolare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sussiste l'esigenza che il cittadino sia correttamente individuato ed appare comunque opportuno l'applicazione della normativa che consente l'utilizzo dei caratteri diacritici o la doppia scrittura del cognome;
2. nella parte in cui aveva ritenuto che la disciplina nazionale sulla tessera sanitaria costituisse attuazione della disciplina comunitaria, occupandosi invece il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 883/2004 e il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 987/2009 esclusivamente del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli
Stati dell'Unione e disciplinando comunque la decisione S2 della
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (d'ora in poi, TEAM), lasciando peraltro discrezionalità agli Stati membri circa l'indicazione del cognome del titolare della tessera. Ad avviso dell'appellante, inoltre, è errato il riferimento alla Circolare dell' n. 34 del Controparte_1
20.07.2011, che impone l'uso esclusivo di caratteri maiuscoli, non potendo una circolare sostituirsi a norme primarie o addirittura di rango costituzionale;
3. nella parte in cui lo aveva condannato a rifondere le spese, peraltro in misura non moderata, sussistendo invece giusti motivi che ne legittimavano la compensazione.
In data 08.02.2024 si sono tempestivamente costituiti e Controparte_1
che hanno chiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello in quanto infondato.
r.g. n. 5569/2023 3 All'udienza del 15.05.2025, fissata ai sensi degli artt. 348bis e 350bis c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte si è riservata di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Deve innanzitutto ribadirsi che la tessera sanitaria non è documento di identità o di riconoscimento. Ai sensi dell'art. 35 DPR 445/2000 rientrano infatti in tale categoria, oltre alla carta di identità, “il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”.
Come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, la tessera sanitaria vale invece come strumento di riconoscimento digitale per l'accesso ai servizi sanitari online della Pubblica Amministrazione, oltre ad essere utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.
Se, dunque, come ha riconosciuto lo stesso appellante, la tessera sanitaria non è documento di riconoscimento e attiene ai rapporti tra il cittadino e la
Pubblica Amministrazione, ciò però avviene esclusivamente attraverso il codice fiscale, che pacificamente si compone di soli caratteri maiuscoli, e non mediante i dati anagrafici riportati sulla tessera. L'art. 2 DL n. 6/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 63/1993, rubricato “Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi”, prevede, infatti, che: “I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione”.
Quanto all'uso dei caratteri diacritici, al di là dell'infelice riferimento dell'appellante ai cittadini italiani (come se non possano essere tali anche i soggetti nel cui nome o cognome vi siano dei segni diacritici), occorre rilevare che sono acquisiti nell'anagrafe tributaria solo quelli riportati nella tabella r.g. n. 5569/2023 4 allegata alla circolare del Ministero dell'Interno n. 1 del 22 gennaio 2008 e che la stessa anagrafe tributaria non prevede la distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli, in quanto tutti i caratteri alfabetici sono acquisiti nella forma maiuscola.
Il secondo motivo di appello parimenti non è fondato.
La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), che è stata introdotta in
Italia a partire dal 01.11.2004 e che occupa un verso (il retro) della tessera sanitaria in uso nel nostro Paese, è una creazione del diritto comunitario, rappresentando, secondo le previsioni del Regolamento CE n. 883/2004 uno degli strumenti attraverso i quali l'Unione Europea intende garantire a qualsiasi individuo, in quanto beneficiario della disciplina in materia di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, un livello di tutela e di diritti “base” comune in tutta l'Unione, a prescindere dal luogo nel quale gli venga prestato il servizio.
Il successivo Regolamento CE n. 987/2009 dal canto suo individua i compiti e i poteri della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale, tra i quali rientra quello di fissare in modo tassativo le caratteristiche del documento che ciascuno Stato membro ha l'obbligo di rilasciare per consentire il concreto esercizio dei diritti derivanti dall'applicazione dell'intera disciplina (per l'appunto, la TEAM).
In attuazione di tale previsione, l'indicata Commissione amministrativa nell'anno 2009 ha adottato le Decisioni S1 e S2.
La Decisione S1 ha istituito e disciplinato la TEAM ed ha stabilito che la tessera deve essere “conforme a un modello unico definito dalla commissione amministrativa” (Considerando n. 3), così da permettere e facilitare l'accesso alle cure sanitarie e nel contempo da impedire l'uso illegittimo, abusivo o fraudolento della tessera. La medesima Decisione ha altresì ribadito la necessità dell'uniformità della TEAM alle caratteristiche fissate dalla Commissione (e che la stessa Commissione ha indicato nella Decisione S2, come si dirà innanzi), in modo da consentire la lettura ad occhio nudo dei dati necessari alla fornitura delle cure sanitarie e al rimborso delle spese, tra i quali rientrano i dati identificativi (cognome e nome) del richiedente (Considerando n. 2).
Per l'appunto, la Decisione S2 del 2009 della stessa Commissione amministrativa ha definito il modello della TEAM, indicando tutte le r.g. n. 5569/2023 5 caratteristiche ed i dati che inderogabilmente devono comparire nella tessera, tra i quali il formato con il quale i dati identificativi del titolare della tessera devono essere riportati: Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, maiuscolo, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» (punto 3.5.2 dell'Allegato 1).
Al contrario di quanto dedotto dall'appellante, il margine di discrezionalità che detta Decisione ha riconosciuto agli Stati membri non riguarda affatto il formato ed il carattere del nome e del cognome del titolare della tessera, ma riguarda soltanto, nell'ipotesi in cui, come accade in Italia, la tessera riporti anche la tessera sanitaria nazionale sul lato verso, la possibilità di modificare l'ordine con cui vengono riportati i dati sulle due facciate e la facoltà di apportare limitate variazioni all'organizzazione grafica.
La disciplina comunitaria risulta peraltro pienamente conforme alla disciplina nazionale, di più risalente emanazione, avendo già rilevato come l'anagrafe tributaria, sin dalla sua istituzione con il DPR n. 605/1973, abbia previsto in via esclusiva l'uso indistinto dei caratteri maiuscoli.
E', infine, rimasta assorbita nella decisione di primo grado oggi gravata la questione afferente la ricorrenza o meno dei presupposti per la limitazione del diritto alla protezione dei dati personali, che è stata riproposta dall'appellante.
Ritiene la Corte, in consonanza con la difesa erariale, che sia la normativa interna che quella eurounitaria ammettono legittime limitazioni del diritto alla protezione dei dati personali, laddove tali limitazioni siano previste dalla legge, sia rispettato il contenuto essenziale del diritto e le misure restrittive siano necessarie, proporzionate ed effettivamente rispondenti alle finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione ovvero all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. L'art. 23 Regolamento UE n. 2016/679 al riguardo stabilisce che il diritto dell'Unione o il diritto di uno Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possa limitare, mediante misure legislative, ciascuno dei diversi diritti riconosciuti all'interessato dagli art. 12 e ss. (compreso quello alla rettifica dei propri dati personali) “qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: (…) e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro,
r.g. n. 5569/2023 6 in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
(…) i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui”.
Naturalmente, tali limitazioni devono rigorosamente rispettare i requisiti di necessità e proporzionalità, sicché la limitazione deve essere funzionale e direttamente conseguente alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità, considerati superiori in quanto collettivi, perseguiti dalla disposizione in rilievo e deve essere proporzionata alla legittima finalità perseguita, nel senso che i vantaggi derivanti dalla limitazione del diritto devono essere superiori agli svantaggi derivanti dall'esercizio del diritto.
Nel caso di specie, l'eventuale accoglimento della richiesta dell'appellante comporterebbe una violazione della normativa comunitaria e una differenziazione tra la tessera sanitaria nazionale e la TEAM con conseguenze perniciose per l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari oltre che per il funzionamento di gran parte delle amministrazioni pubbliche che basano i loro servizi sull'uso della tessera sanitaria. Inoltre, la disciplina nazionale assicura l'integrità e la correttezza dei dati anagrafici, atteso che quelli contenuti nel microchip sono costantemente aggiornati attraverso il corretto allineamento ai dati anagrafici registrati nell'Anagrafe nazionale.
Il terzo motivo di appello è manifestamente infondato.
La deroga alla regola della soccombenza, pianamente applicata dal
Tribunale, è infatti consentita, alla luce del dettato dell'art. 92 c.p.c. come integrato dal dictum del Giudice delle Leggi (sentenza n. 77/2018), anche al di fuori delle ipotesi tipiche contemplate da detta disposizione, in presenza tuttavia pur sempre di gravi ed eccezionali ragioni, tra le quali non possono senz'altro annoverarsi l'oggetto o la peculiarità dell'oggetto della controversia, come sembra ritenere parte appellante (cfr. Cass. n. 7064/2024).
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e, in applicazione della regola della soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere agli appellati le spese di lite da questi anticipate, che liquida come indicato in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022
(causa di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria, valori medi).
r.g. n. 5569/2023 7 Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite da questi anticipate, che liquida complessivamente in Euro 6.946,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso, in Roma, il 16 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. 5569/2023 8