Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 11349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11349 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05153/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5153 del 2024, proposto da
Starks S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant'Ippolito e Maria Sole Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Vision Distribution S.p.a., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Fapav - Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Molino, Stefano Previti, Giuseppe Rossi e Vincenzo Colarocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Previti in Roma, via Cicerone 60;
per l'annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare collegiale,
della Delibera A.g.com. n. 39/24/CSP ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 80/13/cons e s.m.i.;
di ogni altro atto, anche non cognito, connesso, conseguente, coordinato, precedente o successivo agli atti impugnati in via principale, e in particolare: della Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14017, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 3 1990, n. 241. (Procedimento n. 2102/DDA/AM) mai comunicata né notificata all'istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la Starks S.r.l.s. ha impugnato la Delibera n. 39/24/CSP adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale – in applicazione degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lettera d) del Regolamento sulla tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica – è stato ordinato alla società di disabilitare l’accesso al sito web “http://giardiniblog.it”.
In particolare, alla società veniva contestata la promozione, tramite il sito in oggetto, di piattaforme di streaming che diffondevano opere protette da diritto d’autore senza la necessaria autorizzazione dei titolari dei diritti.
Il ricorso è affidato a cinque motivi di impugnazione, con cui la Starks S.r.l.s. contesta: i) la violazione del principio del ne bis in idem , in quanto per le medesime violazioni era già stato emesso un provvedimento di archiviazione; ii) l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, non essendo stato notificato alcun avviso alla ricorrente, proprietaria del sito interessato; iii) la mancata previsione di adeguati strumenti di difesa, quali una procedura di reclamo o un meccanismo di riesame della misura; iv) la lesione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, trattandosi di un sito di informazione specializzato in campo tecnologico, privo di collegamento con l’attività di pirateria; v) la violazione dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura. Ha pertanto chiesto l’annullamento della delibera impugnata e il risarcimento dei danni subiti.
È intervenuta ad opponendum la Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali, rappresentativa dell'interesse degli associati alla tutela dei diritti d’autore, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle more del presente giudizio, l’A.g.com., avvedutasi della mancata instaurazione del contraddittorio con la proprietaria del sito, ha annullato, in autotutela, la Delibera impugnata. L’amministrazione ha pertanto chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Con la memoria finale, la Starks S.r.l.s. ha rappresentato di avere in ogni caso interesse all’accoglimento del ricorso, sia in quanto il provvedimento di autotutela non era stato comunicato alla ricorrente né pubblicato sul sito dell’Autorità, sia perché, nel riconoscere la fondatezza del solo motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale, il provvedimento di riesame non aveva esaurito integralmente le ragioni del ricorso. Ha in ogni caso insistito per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
All'udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la delibera impugnata è stata annullata in autotutela dall’Amministrazione, con provvedimento presidenziale n. 3/24/PRES del 10 maggio 2024, notificato in pari data alle parti e ratificato con delibera della Commissione n. 61/24/CSP del 15 maggio 2024. Entrambi i provvedimenti sono stati inoltre pubblicati sul sito dell’Autorità, al link https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-61-24-csp, ove risultano liberamente accessibili.
Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, l’adozione di un provvedimento di autotutela, comportando la rimozione dell’atto impugnato, esaurisce l’interesse della parte alla decisione sulla domanda di annullamento, in quanto l’azione è comunque finalizzata a tutelare esclusivamente l’interesse sostanziale del privato al bene della vita, e non un interesse meramente astratto alla giustizia.
Sulla base di tanto, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta e va senz’altro dichiarata cessata la materia del contendere.
Persiste, invece, l’interesse della Starks S.r.l.s. ad ottenere la pronuncia sulla pretesa risarcitoria.
La domanda deve essere tuttavia rigettata perché infondata, in quanto la società non ha offerto una prova rigorosa e puntuale del nocumento che asserisce di aver subito a causa del provvedimento impugnato.
É opportuno al riguardo richiamare l’orientamento costanemente espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui “ il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé ” (Cass. civ., 8 febbraio 2021, n. 2968).
Ed è del tutto evidente che l’odierna ricorrente - al di là di aver denunciato “il fatto in sé” - non ha provato, neppure per presunzioni, il pregiudizio asseritamente subìto.
In definitiva, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento, mentre la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell’amministrazione, che ha riesaminato la vicenda solamente in corso di causa, e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento e respinge la richiesta risarcitoria.
Condanna l’amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione ai procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giulia La Malfa | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO