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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 372 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Raguccia Teres'Alba, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Spoto Maria Luisa, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 13 maggio 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 24 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 10 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 maggio
2025 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che dal matrimonio non sono nati figli e considerato che le ulteriori condizioni non sono contrarie a norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso
- 2 - il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a Parte_1
OR (EN), il 13 ottobre 1967, e nato a [...], il 20 Controparte_1
giugno 1975, i quali hanno contratto matrimonio il 21 agosto 2012 a Terrasini, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Terrasini al n. 7, parte
I, dell'anno 2012, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- 3 - Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 372 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Raguccia Teres'Alba, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Spoto Maria Luisa, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 13 maggio 2025;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 24 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 10 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13 maggio
2025 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che dal matrimonio non sono nati figli e considerato che le ulteriori condizioni non sono contrarie a norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso
- 2 - il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a Parte_1
OR (EN), il 13 ottobre 1967, e nato a [...], il 20 Controparte_1
giugno 1975, i quali hanno contratto matrimonio il 21 agosto 2012 a Terrasini, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Terrasini al n. 7, parte
I, dell'anno 2012, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- 3 - Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -