TRIB
Decreto 19 aprile 2025
Decreto 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da e Parte_1 [...]
Pt_2
rilevato che i ricorrenti hanno proposto ricorso monitorio per questioni la cui complessità ed articolazione esige un giudizio di merito a cognizione piena;
osservato in particolare che la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 02.03.2022, invocata dai ricorrenti a fondamento della prova scritta del credito azionato, nel riformare la motivazione della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda restitutoria dei signori perché Parte_3
inammissibile in quanto tardivamente proposta, senza conseguentemente entrare nel merito della fondatezza della pretesa, dichiarando assorbite le questioni sollevate dalle parti riguardo alla validità del mandato a vendere e alla legittimità dell'operato della banca;
ritenuto dunque che, sulla base della documentazione versata in atti, il credito non risulta certo, liquido ed esigibile, e che la domanda dei ricorrenti postula un accertamento non sommario incompatibile con il presente giudizio e da effettuare nell'ambito di un giudizio a cognizione piena nel contraddittorio delle parti;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1462/2025.
Latina, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da e Parte_1 [...]
Pt_2
rilevato che i ricorrenti hanno proposto ricorso monitorio per questioni la cui complessità ed articolazione esige un giudizio di merito a cognizione piena;
osservato in particolare che la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 02.03.2022, invocata dai ricorrenti a fondamento della prova scritta del credito azionato, nel riformare la motivazione della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda restitutoria dei signori perché Parte_3
inammissibile in quanto tardivamente proposta, senza conseguentemente entrare nel merito della fondatezza della pretesa, dichiarando assorbite le questioni sollevate dalle parti riguardo alla validità del mandato a vendere e alla legittimità dell'operato della banca;
ritenuto dunque che, sulla base della documentazione versata in atti, il credito non risulta certo, liquido ed esigibile, e che la domanda dei ricorrenti postula un accertamento non sommario incompatibile con il presente giudizio e da effettuare nell'ambito di un giudizio a cognizione piena nel contraddittorio delle parti;
RIGETTA il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 1462/2025.
Latina, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale