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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 10 giugno
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2790/21 r. g., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Parte_1
Ambrosino, presso la quale elettivamente domiciliata, in San Giorgio del Sannio, via T. Rossi
n. 3
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Controparte_1 CP_2
Addivinola, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, via Santa Lucia n. 81
APPELLATA nel contraddittorio anche del:
, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_2
Saggese, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la società indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 21 del 2021 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 68 del 2014, per un importo di euro 27.625,00, della
[...]
, irrogatale quale obbligata solidale con il Sindaco Controparte_3 del per violazione degli artt. 101 e 133 del d.l.vo n. 152 del 2006, per l'avvenuta Parte_2 effettuazione di uno scarico in corpo idrico ricettore, senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3, all. 5, parte III del d.l.vo n. 152 del 2006.
Avverso la medesima ordinanza ingiunzione veniva proposta opposizione anche dal Parte_2
tuttavia dichiarata inammissibile nella medesima predetta sentenza , in quanto il soggetto
[...] intimato era stato il Sindaco quale persona fisica e non il Comune.
Censurava detta pronuncia, lamentando che il primo Giudice non aveva considerato l'illegittimità della sanzione impugnata, per l'assenza di colpa, in quanto l'illecito contestato era stato dovuto a carenze strutturali degli impianti comunali di depurazione siti nelle località “Stratola” e “Baruso”, quindi ai limiti delle dotazioni impiantistiche, preesistenti alla presa di consegna dell'impianto.
Alcuna responsabilità, pertanto, ricadeva su di essa esponente società.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento della sanzione opposta.
Si costituiva la resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, per mancanza di specificità.
Si costituiva, altresì, il anch'esso evocato nel giudizio di appello, il quale Parte_2 proponeva appello incidentale, regolarmente notificato, avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado.
Successivamente alla costituzione della il predetto Comune ha dichiarato di non Controparte_1 avere più interesse all'appello incidentale proposto.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla appellata. CP_1
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., n. 13293 del 2020) l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (qui qui ratione temporis applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
2 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass. n. 21824 del 2019).
Nella fattispecie al vaglio il gravame presenta un fondamentale specifico motivo di impugnazione, pur riproduttivo del ricorso originario, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idoneo a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello va rigettato.
La società appellante richiama, fondamentalmente quale unico motivo di censura, e con ampie argomentazioni, la sua posizione di mero gestore dell'impianto, addebitando il fatto contestato a carenze strutturali del depuratore comunale.
L'assunto non ha pregio.
L'art. 133 del d.l.vo n. 152 del 2006 pone la sanzione ivi prevista a carico di “chiunque comunque effettui" o "continui ad effettuare o mantenere" scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124.
Alla luce di un tale inequivoco tenore letterale della norma il gestore operativo è certamente da ritenere l'autore materiale, o quantomeno il corresponsabile della condotta vietata. A prescindere, infatti, dall'individuazione del soggetto titolare dell'impianto nonché del soggetto a cui spetti richiedere l'autorizzazione allo scarico e, quindi, assumere ogni decisione in ordine all'inoltro di detta richiesta, il gestore operativo risponde in ogni caso della propria condotta, che consiste nell'effettuare o mantenere lo scarico in assenza del necessario provvedimento autorizzativo.
In tale contesto la S.C. (cfr. Cass. n. 3176 del 2006) pur con riferimento alla fattispecie di cui al previgente art. 54 del d.l.vo n. 152 del 1999 che puniva "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie… senza l'autorizzazione", ha affermato che l'infrazione in questione "non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata;
ne consegue che, nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi, della violazione non risponde il soggetto che, pur essendo rimasto formale
3 intestatario dell'autorizzazione, abbia di fatto trasferito l'impianto, ma unicamente l'autore materiale della condotta illecita").
Ancor più nettamente la (cfr. Cass. n. 28653 del 2011) ha sottolineato che in tema di Parte_3 violazioni amministrative relative agli scarichi delle acque reflue da depuratore comunale,
l'affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferito, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, con la conseguenza che, in caso di commissione di violazioni amministrative, solo all'interno della struttura di quest'ultimo può operare il principio della solidarietà di cui all'art. 6 l. 24 novembre 1981 n. 689; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.
Dunque, a prescindere da qualsivoglia contenuto, peraltro da alcuno dedotto, della convenzione tra la società e il il gestore dell'impianto ha assunto una responsabilità di posizione per le illecite Pt_2 immissioni sanzionate, dovendo controllare e prevenire e, in caso di effettiva impossibilità, di intervenire per ragioni strutturali non immediatamente fronteggiabili, segnalare tempestivamente il problema.
Ne discende, pertanto, che l'illecito è addebitabile (certamente almeno anche) alla società appellante, che alla luce di quanto esposto ha tenuto una condotta assistita da colpa.
Peraltro, in tema di sanzioni amministrative, l'onere della prova dell'elemento soggettivo incombe sul contravventore, in quanto: "Il principio posto dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente." (così Cass n. 664 del
2000).
In conclusione, e alla luce delle considerazioni svolte, l'appello principale va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata nei confronti della società appellante.
Per il resto si è già esposto in premessa che il in seguito alla costituzione della Parte_2
ha dichiarato la sua sopravvenuta carenza di interesse all'appello incidentale, profilo sul CP_1 quale alcuna altra parte ha fatto osservazioni e del quale questa Corte prende atto.
In considerazione del complessivo sviluppo del processo nella presente fase, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
4 Va precisato, infine, che ricorrono per l'appellante principale le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale;
dichiara la sopravvenuta carenza di interesse all'appello incidentale;
per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono, per l'appellante principale, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 10 giugno
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2790/21 r. g., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Parte_1
Ambrosino, presso la quale elettivamente domiciliata, in San Giorgio del Sannio, via T. Rossi
n. 3
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Controparte_1 CP_2
Addivinola, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, via Santa Lucia n. 81
APPELLATA nel contraddittorio anche del:
, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_2
Saggese, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la società indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 21 del 2021 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 68 del 2014, per un importo di euro 27.625,00, della
[...]
, irrogatale quale obbligata solidale con il Sindaco Controparte_3 del per violazione degli artt. 101 e 133 del d.l.vo n. 152 del 2006, per l'avvenuta Parte_2 effettuazione di uno scarico in corpo idrico ricettore, senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3, all. 5, parte III del d.l.vo n. 152 del 2006.
Avverso la medesima ordinanza ingiunzione veniva proposta opposizione anche dal Parte_2
tuttavia dichiarata inammissibile nella medesima predetta sentenza , in quanto il soggetto
[...] intimato era stato il Sindaco quale persona fisica e non il Comune.
Censurava detta pronuncia, lamentando che il primo Giudice non aveva considerato l'illegittimità della sanzione impugnata, per l'assenza di colpa, in quanto l'illecito contestato era stato dovuto a carenze strutturali degli impianti comunali di depurazione siti nelle località “Stratola” e “Baruso”, quindi ai limiti delle dotazioni impiantistiche, preesistenti alla presa di consegna dell'impianto.
Alcuna responsabilità, pertanto, ricadeva su di essa esponente società.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento della sanzione opposta.
Si costituiva la resistendo all'appello, del quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità, per mancanza di specificità.
Si costituiva, altresì, il anch'esso evocato nel giudizio di appello, il quale Parte_2 proponeva appello incidentale, regolarmente notificato, avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado.
Successivamente alla costituzione della il predetto Comune ha dichiarato di non Controparte_1 avere più interesse all'appello incidentale proposto.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla appellata. CP_1
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., n. 13293 del 2020) l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (qui qui ratione temporis applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
2 la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass. n. 21824 del 2019).
Nella fattispecie al vaglio il gravame presenta un fondamentale specifico motivo di impugnazione, pur riproduttivo del ricorso originario, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idoneo a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello va rigettato.
La società appellante richiama, fondamentalmente quale unico motivo di censura, e con ampie argomentazioni, la sua posizione di mero gestore dell'impianto, addebitando il fatto contestato a carenze strutturali del depuratore comunale.
L'assunto non ha pregio.
L'art. 133 del d.l.vo n. 152 del 2006 pone la sanzione ivi prevista a carico di “chiunque comunque effettui" o "continui ad effettuare o mantenere" scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124.
Alla luce di un tale inequivoco tenore letterale della norma il gestore operativo è certamente da ritenere l'autore materiale, o quantomeno il corresponsabile della condotta vietata. A prescindere, infatti, dall'individuazione del soggetto titolare dell'impianto nonché del soggetto a cui spetti richiedere l'autorizzazione allo scarico e, quindi, assumere ogni decisione in ordine all'inoltro di detta richiesta, il gestore operativo risponde in ogni caso della propria condotta, che consiste nell'effettuare o mantenere lo scarico in assenza del necessario provvedimento autorizzativo.
In tale contesto la S.C. (cfr. Cass. n. 3176 del 2006) pur con riferimento alla fattispecie di cui al previgente art. 54 del d.l.vo n. 152 del 1999 che puniva "chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie… senza l'autorizzazione", ha affermato che l'infrazione in questione "non costituisce un illecito "proprio", atteso che essa non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, che può identificarsi non solo nel titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che apra nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata;
ne consegue che, nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi, della violazione non risponde il soggetto che, pur essendo rimasto formale
3 intestatario dell'autorizzazione, abbia di fatto trasferito l'impianto, ma unicamente l'autore materiale della condotta illecita").
Ancor più nettamente la (cfr. Cass. n. 28653 del 2011) ha sottolineato che in tema di Parte_3 violazioni amministrative relative agli scarichi delle acque reflue da depuratore comunale,
l'affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferito, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, con la conseguenza che, in caso di commissione di violazioni amministrative, solo all'interno della struttura di quest'ultimo può operare il principio della solidarietà di cui all'art. 6 l. 24 novembre 1981 n. 689; vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.
Dunque, a prescindere da qualsivoglia contenuto, peraltro da alcuno dedotto, della convenzione tra la società e il il gestore dell'impianto ha assunto una responsabilità di posizione per le illecite Pt_2 immissioni sanzionate, dovendo controllare e prevenire e, in caso di effettiva impossibilità, di intervenire per ragioni strutturali non immediatamente fronteggiabili, segnalare tempestivamente il problema.
Ne discende, pertanto, che l'illecito è addebitabile (certamente almeno anche) alla società appellante, che alla luce di quanto esposto ha tenuto una condotta assistita da colpa.
Peraltro, in tema di sanzioni amministrative, l'onere della prova dell'elemento soggettivo incombe sul contravventore, in quanto: "Il principio posto dall'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente." (così Cass n. 664 del
2000).
In conclusione, e alla luce delle considerazioni svolte, l'appello principale va senz'altro disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata nei confronti della società appellante.
Per il resto si è già esposto in premessa che il in seguito alla costituzione della Parte_2
ha dichiarato la sua sopravvenuta carenza di interesse all'appello incidentale, profilo sul CP_1 quale alcuna altra parte ha fatto osservazioni e del quale questa Corte prende atto.
In considerazione del complessivo sviluppo del processo nella presente fase, reputa il Collegio equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado.
4 Va precisato, infine, che ricorrono per l'appellante principale le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello principale;
dichiara la sopravvenuta carenza di interesse all'appello incidentale;
per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono, per l'appellante principale, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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