Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.r.g. 1329/2024 promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ispodamia per mandato Parte 1 in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1
CONVENUTO contumace
Conclusioni del ricorrente: come in ricorso e da verbali udienze del 23/1/2025 e odierna
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio la Parte 1Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. per sentir accertare e dichiarare che “a far data dal società Controparte_1
Controparte_1 è stato inquadrato nel Ruolo Tecnico 01.02.19 da parte della C3 Operaio del vigente CCNL Metalmeccanici ma ha svolto mansioni riferibili al Ruolo Specialistico e Gestionale B2 del detto CCNL;
dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rapp.te protempore, a reinquadrarloControparte_1 nel Ruolo Specialistico e Gestionale B2 a far data dal 01.02.19, e a versargli la somma di € 18.490,89, del diverso importo meglio visto, a titolo di differenze retributive per il periodo 01.01.19-31.08.23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla debenza e sino al saldo, come da allegato conteggio". La società convenuta, non si è costituta in giudizio;
a detta udienza il difensore, stante l'ammissione della società alla procedura dell'Amministrazione Straordinaria, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare la notifica del ricorso al Commissario
Straordinario della procedura. Le domande attoree sono improponibili.
Al momento del deposito del ricorso (12/3/2024) la società convenuta era già stata ammessa alla procedura della Amministrazione Straordinaria (cfr. provvedimenti del 20/2/2024 e del 29/2/2024 di ammissione alla Procedura e dichiarazione dello stato di insolvenza, in atti, trasmessi dalla Procedura stessa) e dunque aveva già perso la capacità di stare in giudizio.
Anche la domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiore è improponibile in questa sede, in quanto strettamente funzionale a quella a contenuto economico avente ad oggetto la condanna alle consequenziali differenze retributive;
le domande attoree sono dunque devolute alla competenza funzionale del Giudice della liquidazione giudiziale, a seguito dell'apertura della stessa. L'evidente analogia tra l'art. 32 co. 1 c.c.i.i e la disposizione di cui al previgente art. 24 co. 1 1. fall. Consente di fare applicazione, anche in oggi, dei principi affermati dalla Suprema Corte in relazione alla seconda.
Ebbene, secondo la S.C., "Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum" (Cass. 23418/2017).
Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro...>> (Cass. ord. 7990/2018).
La Suprema Corte (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sent., 14 luglio 2020, n. 14975), in relazione alla previgente norma di cui alla 1. fall., ha ripetutamente affermato che la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa dei creditori e, pertanto, tale da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura concorsuale, onde assicurarne l'unità e garantire la par condicio creditorum. Sempre secondo i giudici di legittimità, nelle controversie di lavoro il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare risiede nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso (Cass. Cass. 30/03/2018, n. 7990; Cass. 16/10/2017, n.
24363); onde è necessario distinguere fra le azioni promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l'accertamento della nullità o l'annullamento del licenziamento); nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, mentre nel secondo caso viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 16/10/2017 n. 24363, in motivazione;
Cass. 3/2/2017, n. 2975, Cass. 29/9/2016
n. 19308, Cass. 29/3/2011 n. 7129);
Le domande avanzate dal ricorrente aventi ad oggetto accertamento di superiore inquadramento e conseguente condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive non involgono alcun profilo relativo allo status del lavoratore, ed il relativo. ed eventuale accoglimento è destinato a ripercuotersi direttamente sul riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell'ambito della procedura concorsuale;
di conseguenza dovranno essere azionate al più essere azionate a mezzo istanza di ammissione al passivo ed eventuale opposizione ove detta istanza sia respinta”. Né è stato del resto prospettata la sussistenza di un interesse specifico del lavoratore ricorrente all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato con le Controparte 1
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 27796/2024, in materia di liquidazione coatta amministrativa).
Nulla sulla spese stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza o domanda, dichiara l'improponibilità delle domande attoree
Nulla sulle spese.
Genova, 18/3/2025
Il Giudice
Margherita Bossi