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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/10123
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/10123 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SABATO ANNA Parte_1 P.IVA_1
SILVIA con domicilio eletto presso il difensore contro
, E CP_1 C.F._1 CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
La domanda di parte attrice volta a render inefficace nei propri confronti l'atto di disposizione compiuto da parte convenuta, appare meritevole d'accoglimento. Dalla produzione documentale il contestato atto di disposizione risulta essere posteriore al debito contratto. Inoltre, chiaramente appare dagli atti la circostanza della insolvenza del debitore nei confronti del creditore.
Ratione temporis, l'atto di disposizione, così come indicato e descritto negli atti di causa prodotti dalla creditrice e la procedura esecutiva intentata, costituiscono prova idonea, fornita dall'onerata creditrice, dell'eventus damni, ossia del pregiudizio per la stessa creditrice, nel senso di cui all'art. 2901 del cod civ. In considerazione dell'anteriorità del debito rispetto all'atto, con il quale avendo modificato qualitativamente la propria consistenza patrimoniale, parte convenuta rende più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Infatti, secondo l'univoco orientamento della Corte di Cassazione in materia, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è sufficiente per il creditore provare la scientia fraudis. Ovvero la semplice conoscenza del pregiudizio (eventus damni) che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore. Conoscenza chiaramente evincibile, nel caso che ci occupa, in forza della produzione documentale, per la consistenza dei cespiti conferiti e l'ammontare dei debiti, sì da poterne inferire l'inidoneità a garantire i diritti del creditore. L'eventus damni, ai sensi dell'art. 2901 del cod. civ., si realizza anche quando semplicemente si sia creato, in forza dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, un pericolo di danno, consistente in una maggior difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito. Atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha lo scopo di ricostituire la garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. ( ex plurimis tra le altre: Cass. civ. n. 23326/2018, Cass. civ. n.
13172/2017, Cass. civ. n. 23891/2013, Cass. civ. n. 21503/2011, Cass. civ. n.
19207/2018, Cass. civ. n. 5269/2018). Peraltro, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. (Cass. civ. n. 16986/2007, Cass. civ. n. 19207/2018,
Cass. civ. n. 5269/2018, Cass. civ. n. 1366/2017, Cass. civ. n. 22915/2016).
L'ammontare del debito di cui risulta gravato il debitore in rapporto al suo patrimonio, appare dalla documentazione prodotta, di entità, tale da render evidente il potenziale pregiudizio recato dall'atto di disposizione a titolo gratuito alla possibilità del creditore di ottenere in via coattiva la soddisfazione del proprio credito (Cass. n. 11862 del 2015, ex plurimis: Cass. n. 24757/2008, Cass. n. 2530/2015, Cass. n. 2792/2002).
Secondo l'indirizzo preminente in giurisprudenza la nozione di "credito", ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, ex art. l'art. 2901 c.c., deve ritenersi abbastanza ampia tale da ricomprendere non solo le ragioni, ma anche le aspettative, senza richiedere le qualità della certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto l'azione non persegue fini recuperatori o restitutori, pertanto, risulta non rilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass. civ. n. 11755/2018, Cass. civ. n.
23208/2016). Persino un credito eventuale, sotto forma di credito litigioso di fonte contrattuale oggetto di controversia giudiziale o credito risarcitorio da fatto illecito è sufficiente per esperire l'azione revocatoria (Cass. civ. n. 9440/2004).
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati nella normartiva di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi degli artt.2901 e 2902 Cod. Civ., e revoca in favore del creditore l'atto di disposizione impugnato di cui agli atti del procedimento;
2. condanna parte convenuta in virtù del principio di soccombenza a rifondere integralmente le spese di causa in favore della parte attrice, liquidando le stesse nella misura di € 2.540,00 oltre IVA e CNPA e spese generali come per legge.
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 24/02/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2022/10123 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SABATO ANNA Parte_1 P.IVA_1
SILVIA con domicilio eletto presso il difensore contro
, E CP_1 C.F._1 CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
La domanda di parte attrice volta a render inefficace nei propri confronti l'atto di disposizione compiuto da parte convenuta, appare meritevole d'accoglimento. Dalla produzione documentale il contestato atto di disposizione risulta essere posteriore al debito contratto. Inoltre, chiaramente appare dagli atti la circostanza della insolvenza del debitore nei confronti del creditore.
Ratione temporis, l'atto di disposizione, così come indicato e descritto negli atti di causa prodotti dalla creditrice e la procedura esecutiva intentata, costituiscono prova idonea, fornita dall'onerata creditrice, dell'eventus damni, ossia del pregiudizio per la stessa creditrice, nel senso di cui all'art. 2901 del cod civ. In considerazione dell'anteriorità del debito rispetto all'atto, con il quale avendo modificato qualitativamente la propria consistenza patrimoniale, parte convenuta rende più difficile od incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Infatti, secondo l'univoco orientamento della Corte di Cassazione in materia, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è sufficiente per il creditore provare la scientia fraudis. Ovvero la semplice conoscenza del pregiudizio (eventus damni) che l'atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore. Conoscenza chiaramente evincibile, nel caso che ci occupa, in forza della produzione documentale, per la consistenza dei cespiti conferiti e l'ammontare dei debiti, sì da poterne inferire l'inidoneità a garantire i diritti del creditore. L'eventus damni, ai sensi dell'art. 2901 del cod. civ., si realizza anche quando semplicemente si sia creato, in forza dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, un pericolo di danno, consistente in una maggior difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito. Atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha lo scopo di ricostituire la garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. ( ex plurimis tra le altre: Cass. civ. n. 23326/2018, Cass. civ. n.
13172/2017, Cass. civ. n. 23891/2013, Cass. civ. n. 21503/2011, Cass. civ. n.
19207/2018, Cass. civ. n. 5269/2018). Peraltro, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. (Cass. civ. n. 16986/2007, Cass. civ. n. 19207/2018,
Cass. civ. n. 5269/2018, Cass. civ. n. 1366/2017, Cass. civ. n. 22915/2016).
L'ammontare del debito di cui risulta gravato il debitore in rapporto al suo patrimonio, appare dalla documentazione prodotta, di entità, tale da render evidente il potenziale pregiudizio recato dall'atto di disposizione a titolo gratuito alla possibilità del creditore di ottenere in via coattiva la soddisfazione del proprio credito (Cass. n. 11862 del 2015, ex plurimis: Cass. n. 24757/2008, Cass. n. 2530/2015, Cass. n. 2792/2002).
Secondo l'indirizzo preminente in giurisprudenza la nozione di "credito", ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, ex art. l'art. 2901 c.c., deve ritenersi abbastanza ampia tale da ricomprendere non solo le ragioni, ma anche le aspettative, senza richiedere le qualità della certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto l'azione non persegue fini recuperatori o restitutori, pertanto, risulta non rilevante la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass. civ. n. 11755/2018, Cass. civ. n.
23208/2016). Persino un credito eventuale, sotto forma di credito litigioso di fonte contrattuale oggetto di controversia giudiziale o credito risarcitorio da fatto illecito è sufficiente per esperire l'azione revocatoria (Cass. civ. n. 9440/2004).
La regolazione delle spese sì effettua in applicazione del principio di soccombenza, che si liquidano come in dispositivo secondo i parametri indicati nella normartiva di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi degli artt.2901 e 2902 Cod. Civ., e revoca in favore del creditore l'atto di disposizione impugnato di cui agli atti del procedimento;
2. condanna parte convenuta in virtù del principio di soccombenza a rifondere integralmente le spese di causa in favore della parte attrice, liquidando le stesse nella misura di € 2.540,00 oltre IVA e CNPA e spese generali come per legge.
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 24/02/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti