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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 3916/2017 Verbale di Udienza del giorno 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 28 maggio 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “Voglia Ill.mo Giudice adito, accertata la realizzazione dei lavori svolti dall'attore in favore dei convenuti sull'immobile di Via Petragna di AL, accertati è determinati dal Direzione dei Lavori, i lavori fatti nella misura di € 25.769,16, oltre iva AL 4% €.1030,76, = 26.799,76, detratto l'acconto ricevuto di €.13.100,00, condannare i convenuti con il vincolo solidale tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di €.13.669,76. Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Atteso che la causa è contumaciale, si rinuncia espressamente ai termini di cui all'art.190 CPC, dovendo considerare S.V. LE PRESENTI NOTE COME NOTE CONCLUSIONALI. Chiede la decisione della causa” Rilevato che con ordinanza del 26/03/2025 è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3916/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto appalto:altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. e vertente
T R A
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso – in virtù di mandato in calce all'atto di citazione dall'
[...]
avv. G. Di Trolio (C.F. ), elettivamente domiciliati, come in CodiceFiscale_2
atti
ATTORE
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 [...]
; e , nato a [...] il [...], C.F._3 Controparte_2
C.F. , CodiceFiscale_4
CONVENUTI CONTUMACI
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo del dott. nella Controparte_3
fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice all'udienza del 26/03/2025 rinviava all' odierna udienza al 28/05/2025 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di aver svolto Parte_1
lavori edili a favore dei sig. e sulla loro unità Controparte_2 Controparte_1
abitativa sita nel Comune di AL (Av) alla C.da Petragna, ricostruita con i fondi ex L.219/81, buono contributo N°1551/3227 del 28.05.1983 e per i quali in data,
30.11.2006 emetteva fattura N°06, per la somma di €.16.432,00 . Il Comune
[...]
, in data 28.12.2006 emetteva ordinativo di pagamento in favore della sig.ra CP_4
per la somma di €.15.800,00, regolarmente incassato dalla titolare Controparte_1
che corrispondeva al sig. la somma di €.13.100,00, rimanendo quindi PT
creditore per €.2.700,00.
Successivamente, in attesa del saldo fattura, il sig. ha continuato i lavori PT
provvedendo alla muratura, alla tramezzatura interna ed esterna, intonaco, copertura tetto, opere di lattoneria, per la somma di €.25.769,16, così come accertato dal direttore dei Lavori. Con nota del 27/02/2017 la sig.ra , informava il sig. Controparte_1
di aver trasferito il buono contributo e quindi l'immobile, in favore del fratello PT
. Infine, con lettera racc. a.r. del 30.05.2017, l'attore informava i Controparte_2
germani , che da analitica contabilità svolta sul fabbricato, anche per lavori CP_1
svolti successivamente al II° S.A.L., la somma dovuta era superiore a quanto determinato, e si chiedeva agli stessi, di effettuare un sopralluogo sul posto al fine di accertare i lavori e di quantificarne l'importo preciso, richiesta rimasta senza esito.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia Ill.mo Giudice adito, accertata la realizzazione dei lavori in favore dei convenuti sull'immobile di Via Petragna di AL, condannarli in solido tra loro, al netto delle somme ricevute,al pagamento della somma di € 22.316,13.Accertato inoltre che il buono contributo ex L. 219/81 sull'immobile dei convenuti non è stato interamente incassato, autorizzare l'attore all'incasso di quanto ancora dovuto dal in favore di e , nei limiti di Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2
quanto richiesto con la citazione, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento da farsi all'istante. Condannare inoltre i convenuti al pagamento delle spese diritti ed onorari di lite, oltre alle spese generali iva e cnap da attribuirsi al sottoscritto procuratore”.
I convenuti e , benchè ritualmente citati, non si Controparte_1 Controparte_2
costituivano in giudizio per cui all'udienza del 10/09/2018 veniva dichiarata la loro contumacia e concessi all'attore i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva ammessa ed espletata la prova orale richiesta e al termine dell'istruttoria, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30/11/2020. Dopo numerosi rinvii, la causa, nelle more assegnata alla scrivente, viene assunta in decisione all'odierna udienza.
DIRITTO
Il presente giudizio trae origine dal rapporto contrattuale intercorso, all'epoca, fra le parti in causa, rapporto avente ad oggetto la commissione in appalto della realizzazione di lavori edili su un fabbricato ricostruito con i fondi ex L. 219/81.
Lamenta l'attore di non avere ricevuto il corrispettivo per le opere eseguite.
Il rapporto intercorso fra gli attuali contendenti non era regolato, secondo quanto accertato in giudizio da alcun contratto o accordo scritto, forma comunque non richiesta dalla legge in materia di appalto
Pertanto, l'appaltatore, o il prestatore d'opera ex art. 2222 c.c. , che agisce con azione di esatto adempimento per il pagamento del corrispettivo derivante dall'esecuzione dell'opera commissionata è specificamente onerato, in base ai principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori ex art. 2697 c.c. a provare la fonte del suo diritto
(ossia, l'avvenuta conclusione con la controparte di un contratto avente un determinato oggetto), nonché di avere integralmente eseguito l'opera stessa, qualora la parte committente ne eccepisca il mancato completamento. Spesso, specie quando l'opera si presenta di considerevole entità, l'onere della prova del titolo è assolta attraverso la produzione del contratto scritto tra le parti e dei relativi allegati volti ad individuarne lo specifico oggetto (costituiti da elaborati grafici e capitolati ovvero, per le opere meno complesse, anche solo dai computi metrici estimativi utilizzati in sede di trattativa).
Qualora invece, come nel caso di specie, non sia stato stipulato un contratto scritto, la prova del fatto storico della sua conclusione (se contestata) e del suo specifico oggetto
- di norma difficoltosa - può essere offerta attraverso tutti i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, non essendo contemplata in tali casi la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. La natura peculiare del contratto ricollega poi all'assolvimento dei citati oneri la possibilità di ritenere esigibile il credito per il corrispettivo. Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729
c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ., Sez. I, 24.5.2018, n. 12971).
L'art. 2729 c.c. ammette, infatti, solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto,
l'indizio, che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. civ. Sez. II,
Ord., (ud. 02/11/2022) 26-01-2023, n. 2386; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del
29/01/2019). Inoltre, è altrettanto pacifico che l'appaltatore o il prestatore d'opera, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/12/2016) 30-01-2017, n. 2303)
Sempre in merito alla richiesta di corrispettivo per l'opera prestata, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr.Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 27/09/2018) 04-
01-2019, n. 98).
Con specifico riferimento al contratto di appalto, cui può essere associato il contratto d'opera, in ultima analisi, si ricorda che “in materia di corrispettivo dovuto per
l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato
a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (cfr. già Cass. n.
10860 del 11.05.2007).
Sul punto, si ricorda, inoltre, che di recente la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (cfr. Cass. n. 26801 del 21.10.2019). Se questo appena descritto è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale delle singole tematiche che qui vengono in considerazione, deve rilevarsi che PT
, sul quale gravava il relativo onere, ha convincentemente dimostrato che
[...] [...]
abbia effettivamente commissionato la realizzazione delle opere eseguite CP_1
nell'immobile di sua proprietà per come descritte dall'attore.
Ed invero, va detto, innanzitutto, che in atti è rinvenibile documentazione che comprova l'esistenza di un rapporto contrattuale instauratosi tra le parti in relazione ai lavori oggetto di contestazione. L'attore ha difatti prodotto lo S.A.L. n.2 inoltrato al
Comune di AL a fronte del quale il Comune ha emesso il certificato di pagamento del 02/03/2007 in favore di e in cui è chiaramente Controparte_1
indicata quale impresa esecutrice dei lavori , computo metrico del Parte_1
26/04/2017, messa in mora inoltrata ai germani in data 30/05/2017, riscontro CP_1
alla detta missiva da parte di nella quale si dà atto della voltura della Controparte_1
concessione del contributo ex L. 219/81 in favore di . Controparte_2
E' quindi provato documentalmente il rapporto tra le parti e l'inadempimento dei committenti in assenza di ogni contestazione o prova contraria, fatto salvo un acconto di € 13.100,00 come riconosciuto dallo stesso attore.
Anche la prova testimoniala assunta ha fornito prova idonea dell'accordo tra le parti in causa circa l'entità dei lavori commissionati. Il teste ha confermato Testimone_1
le circostanze indicate dall'attore dichiarando altresì: ” Ho redatto la contabilità dei lavori nel 2017. Il mi disse che i lavori risalivano al 2006, per cui per la PT
contabilità ho usato il prezzario della regione Campania del 2006. A febbraio 2019 il convenuto mi ha nominato direttore dei lavori;
per cui, leggendo i Controparte_2
documenti, ho visto che per l'immobile era stato concesso il cd. buono contributo ex legge 219/81 utilizzando la tariffa della regione Campania in vigore del 1.6.1982 maggiorata del 49%. Pertanto ho rifatto il computo metrico, arrivando alla somma di €
25.769,16, oltre iva. Tale nuovo computo metrico è stato redatto in contraddittorio con l'impresa e con il committente”. E' quindi accertata la realizzazione dei lavori svolti dall'attore in favore dei convenuti sull'immobile di Via Petragna di AL e determinata dal Direttore dei Lavori nella misura di € 25.769,16, oltre iva AL 4% €.1030,76. Pertanto i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 13.669,76, già detratto l'acconto versato di €.13.100,00.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) privilegiando il valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente svolta in questa sede e con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)Accoglie la domanda proposta da , titolare dell'omonima impresa Parte_1
edile;
2)Per l'effetto, condanna e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma di € 13.669,76 in favore dell'attore, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente € 4.227,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%,
CAP ed IVA se dovuta, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino il 28 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale