Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
Alberto Rizzo PRESIDENTE
Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL
Eugenio Bolondi GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA A. PLESSI 25/2 ANT. 41058 VIGNOLA, presso lo studio dell'avv. MUNARI ELEONORA, rappresentato e difeso dall'avv.
MUNARI ELEONORA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in v.le Carducci, 14/12 c/o avv. Saltini Daniele 41012 CARPI, presso lo studio dell'avv. PICCHIOTTI FABRIZIO, rappresentata e difesa dall'avv. PICCHIOTTI FABRIZIO
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
1
Come da verbale di udienza del 4.06.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 ha Parte_1
chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito indù in data 31.01.2007, trascritto al numero 8 del registro degli atti di matrimonio del Comune di San Prospero (MO) dell'anno 2021,
atto n. 8, parte II serie C.
Ha esposto che dal matrimonio erano nati tre figli nato in [...] il Per_1
25.11.2007, nato a [...] il [...] e nato a Per_2 Per_3
Modena il 3.10.2015; che era pendente giudizio di separazione giudiziale,
con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 19.11.2024; che in data 17.10.2023 era stata emessa sentenza non definitiva di separazione sul vincolo coniugale, passata in giudicato;
che si erano verificati i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, con il decorso del termine di 12
mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione giudiziale.
Ciò premesso, ha chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio,
con previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori, collocazione degli stessi presso la madre e regolamentazione delle visite paterne tramite il
Servizio Sociale territorialmente competente e con previsione a proprio
2 carico di un contributo al mantenimento dei figli di €. 600 mensili (€. 200
per ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Si è costituita la resistente, concordando nella richiesta di scioglimento del matrimonio ma chiedendo l'affidamento superesclusivo dei figli minori, con collocamento presso la madre ed assegnazione della casa familiare, nonché
la conferma dell'incarico di vigilanza sul nucleo familiare conferito al
Servizio Sociale;
sotto il profilo economico, ha domandato la previsione di un assegno divorzile in proprio favore di €. 150 mensili e, in favore dei figli,
un contributo di €. 750 mensili (€. 250 per ciascun figlio) a carico del padre ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa, nel corso della quale è stata acquisita relazione aggiornata a cura del Servizio Sociale, è passata in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4.06.2025.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in India in data
31/07/2007 con il rito indù deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre
1970 n.898, essendo stata pronunziata la separazione giudiziale fra i coniugi
(con sentenza non definitiva n. 1680 del 17.10.2023) ed essendo trascorsi più di 12 mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale di Modena in sede di separazione personale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato dalla separazione protrattasi per diversi anni, ed anche dal
3 fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Premesse queste considerazioni, deve rilevarsi che in data 17.10.2023 è stata emessa sentenza di separazione parziale sul vincolo coniugale, passata in giudicato, mentre in data 25.03.2025 il Tribunale ha pronunciato sentenza definitiva contenente le condizioni di separazione.
Al riguardo, stante l'esiguo lasso di tempo intercorso e l'assenza di mutamenti sostanziali nella situazione del nucleo familiare, il Collegio ritiene potersi confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza del
25.03.2025 e segnatamente la collocazione dei figli minori presso la madre,
cui va assegnata conseguentemente la casa familiare e l'affidamento in forma superesclusiva o rafforzata dei minori alla stessa.
Al riguardo si osserva che la Relazione del Servizio sociale Unione Comuni
Modenesi Area Nord, depositata in data 15.05.2025, ha confermato il netto rifiuto dei figli di incontrare il padre.
Appare dunque consigliabile confermare il regime di affidamento dei minori già stabilito con la sentenza di separazione, con delega al Servizio Sociale dei compiti di vigilanza sul nucleo famigliare meglio specificati in dispositivo;
ciò
in ragione delle fragilità riscontrate anche nella figura materna (cfr. relazioni in atti).
4 Al servizio sarà devoluta anche la regolamentazione dei rapporti e delle visite padre – figli.
Venendo ai provvedimenti di tipo economico, parimenti non si ravvisano mutamenti sostanziali nelle rispettive situazioni reddituali a far data dal marzo 2025 (il ricorrente è titolare di una pizzeria da asporto a Sorbara, con uno/due dipendenti e redditi annui dichiarati di euro 15.000 circa mentre la resistente e non risulta svolgere attività lavorativa), onde va confermato a carico del padre un contributo di €.200,00 euro mensili per ciascun figlio,
annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
Non sussistono le condizioni per disporre un assegno divorzile in favore del coniuge, alla luce delle precarie condizioni economiche del ricorrente e della possibilità per la sig.ra di reperire un'occupazione, in ragione CP_1
dell'età non avanzata e dell'assenza di particolari impedimenti fisici o di altro genere.
Peraltro la resistente, con specifico riferimento ai criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile (cfr. Cassaz. Sezioni Unite Sentenza n. 18287 del
11/07/2018), non ha allegato né provato specifiche circostanze atte a giustificarlo, onde la relativa domanda va disattesa.
La madre va autorizzata a percepire integralmente l'assegno unico universale da INPS.
5 In ragione dell'istruttoria espletata e della soccombenza reciproca le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa N.
3147/2024 R.G. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il
31/07/2007 a Moga (India) fra , nato in Parte_1
INDIA il 16/01/1981 e , nata in [...] il Controparte_1
09/08/1984, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
di San Prospero (MO) dell'anno 2021, atto n. 8, parte II serie C;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3. Affida i figli minori in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso l'abitazione materna;
4. Assegna la casa familiare alla sig.ra Controparte_1
5. Conferma la delega il Servizio Sociale territorialmente competente,
con compiti di vigilanza e monitoraggio sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori - figli, relazionando in particolar modo il
Tribunale in merito alla situazione scolastica, sanitaria, abitativa e in generale di vita dei minori, indicando i provvedimenti eventualmente da adottare per il caso di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli;
incarica il Servizio sociale dell'Unione
6 Comuni Modenesi Area Nord di regolamentare i rapporti tra il padre ed i figli, laddove questi ultimi intendano riprendere le frequentazioni;
6. Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di €. 600,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. Autorizza la sig.ra a percepire integralmente Controparte_1
l'assegno unico universale erogato da INPS;
8. Rigetta ogni altra domanda;
9. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio in data 05/06/2025.
Il Presidente
Alberto Rizzo
Il Giudice est.
Eleonora Ramacciotti
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