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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1541/2024
tra
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SALVATORE LUCCHESI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del presidente legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 14.3.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 10.4.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 19.9.2022 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa del
17.5.2022
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità
civile e/o all'assegno mensile di invalidità civile e soggetto portatore di handicap ai
sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla domanda amministrativa del 12.04.2021.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata l'1.11.2023 ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetto dalle Parte_1
seguenti infermità: “[…] Artrite reumatoide in buon compenso farmacologico, Esiti
chirurgici protesi gomito dx. Limitazione funzionale spalla dx in esiti chirurgici
cuffia rotatori […]. Alla luce di quanto affermato si può concludere che a carico del
II periziato la patologia degenerativa artrosica non ha avuto un Parte_1
progressivo aggravamento tale da incidere sulla validità per il raggiungimento delle
percentuali invalidanti, necessarie per il riconoscimento dell'inabilità civile richiesta;
pertanto in atto, le menomazioni conseguenti a tale infermità incidono sulle capacità
lavorative generiche del soggetto, in misura percentualistica pari al 68% (sessantotto
per cento), pertanto non sussistono requisiti sanitari di cui alla L.118/81 e al D.Lgs
509/88 richiesti per l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetto il ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata il Persona_2
17.12.2024, ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da Parte_1
“Artrite reumatoide. Esiti di intervento ricostruttivo della cuffia dei rotatori alla
spalla destra e di intervento di artroprotesi gomito destro. Postumi di recente
intervento di artrodesi talo-calcaneare destro. In risposta ai quesiti postimi posso
affermare che tali affezioni determinano, nel loro complesso, una riduzione della
capacità lavorativa valutabile complessivamente nella misura del 74 % (settantaquattro
%). La decorrenza della maturazione dei requisiti medico-legali necessari per il
raggiungimento della soglia invalidante va riconosciuta, sotto il profilo medico-legale,
a far data dall'Aprile 2024, epoca dell'intervento di artrodesi talo-calcaneare destro.
Ritengo, inoltre, che alla data della visita collegiale del 15/04/2022 e della domanda
III amministrativa del 12/4/2021, non sussistessero i requisiti medico-legali richiesti per il
superamento della soglia percentuale prevista né quelli previsti per il riconoscimento
della condizione di “Soggetto portatore di Handicap ai sensi del comma 3, art. 3, legge
104/92”. Pertanto, il giudizio clinico e medico legale espresso dalla Commissione della
di Siracusa in data 15/04/2022, è da considerare corretto. In relazione alla Pt_2
possibilità di una stabilizzazione del complesso patologico e di un miglioramento
funzionale, appare necessaria una nuova valutazione di verifica del requisito sanitario
nel Settembre 2025”.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né
rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al ricorrente una condizione di invalidità pari al 74%, con decorrenza a far data dall'aprile 2024.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (aprile 2024), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (15.4.2022) sussistono giustificati
IV motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr 1541/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
10.4.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente il requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 17.12.2024 dal dott.
[...]
Per_2
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 5.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V