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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5727 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 6.3.1949 in TORRE Parte_1
ANNUNZIATA ed ivi residente, C.F.: CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in TORRE ANNUNIATA al Corso UMBERTO I n.208, con gli avv.ti Nicola ORRICO e Nicola COPPOLA che lo rappresentano e difendono come da procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 26.10.2023 il sig. , sulla scorta dell'esito negativo della fase Parte_1
“amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti per i portatori di disabilità riconducibile alle previsioni della Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a CP_1 consulenza tecnica.
Il responso peritale veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la ricorrente contestava le conclusioni del C.T.U.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 10 ottobre 2024 il sig.
introduceva la domanda per il riconoscimento dei diritti Pt_1 connessi al solo requisito sanitario inerente l'indennità di accompagnamento, quello afferente i benefici previsto dalla Legge n.104/92, art. 3, com. 3°, essendo già emerso durante la fase preventiva.
Si costituiva anche nel giudizio “di merito” l' che CP_1 sollecitava il rigetto della avversa iniziativa giudiziale per esaustività del responso peritale.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4.4.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
2 = = = (2)
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 19.09.2024 a fronte del decreto di “avviso” comunicato il giorno 27.08.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 10.10.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della
“specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore.
3 Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla
“non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
4 Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nella fattispecie in esame la dr.ssa ha Persona_1 accertato, a carico del sig. , una condizione clinica Parte_1 così sintetizzata: Cod.: 9323 del D.M. 05/02/92 K vescicale in follow- up;
Cod.: 7348 del D.M. 05/02/92 Sindrome depressiva in Sospetto Parkinson;
Cod.: 4005 del D.M. 05/02/92 Ipoacusia bilaterale;
Cod.: 7010 del D.M. 05/02/92 Artrosi polidistrettuale con impaccio motorio. Il perito annetteva a dette patologie una percentuale invalidante pari al 100% senza tuttavia riconoscere anche i presupposti “qualitativi” del requisito sanitario inerente l'indennità di accompagnamento. Di contro riconosceva il requisito sanitario legittimante i benefici di cui all'art. 3, com. 3°, Lex n.104/1992, ritenuto sussistente fin da maggio 2024, id dest dalla visita medico legale eseguita il 6 maggio 2024. (5)
I rilievi attorei restano incentrati sulla mancata corretta valutazione del quadro menomativo complessivo, essenzialmente dedotta dalla non condivisa analisi del supporto documentale, da cui discenderebbe la denunciata erroneità del responso peritale finale. Insomma, il ricorrente individua nella documentazione medico- sanitaria in atti versata il dato rivelatore, da un lato, della asserita inaffidabilità dell'approfondimento consulenziale e, dall'altro, della evidenza -appunto cartolare- del requisito sanitario per cui è causa. Cioè a dire.
5 Il perito avrebbe omesso di -correttamente- esaminare tale supporto documentale in tal modo giungendo a conclusioni errate non sul versante della individuazione delle varie patologie, ma piuttosto su quello dell'apprezzamento della reale gravità del complessivo quadro menomativo. Si sollevano pertanto contestazioni specifiche all'elaborato peritale, che non ha correttamente considerato lo stato di salute del sig.
e si è limitato semplicemente ad affermare il mancato Pt_1 accoglimento dell'indennità di accompagnamento, senza far comprendere le motivazioni che avevano condotto alla mancata concessione della prestazione assistenziale. Di contro, gli scriventi avevano fornito in giudizio una ricca ed abbondante documentazione proveniente da strutture pubbliche, che testimoniavano l'impossibilità del ricorrente a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, tale quadro patologico è in continuo peggioramento come si può rilevare dalla certificazione che qui si allega.>
In realtà, l'unico rilievo dell'istante è quello basato su un diverso apprezzamento delle risultanze documentali, peraltro nemmeno illustrato da dati e/o riferimenti “tecnici” idonei a portare in emersione l'ipotetico vulnus che dovrebbe affliggere l'iter argomentato seguito dalla dr.ssa . Persona_1
Evidente, pertanto, si manifesta la erroneità dell'approccio alla tematica “tecnica” che segna ab origine la prospettazione attorea, appartenendosi al notorio che la metodica medico legale ordinaria resta incentrata sull'analisi, anche comparata, dei dati anamnestici, di quelli clinici e di quelli documentali. Insomma, è obiettivamente incontrovertibile che il compito del perito non può restare irretito nella sola analisi del supporto cartolare sanitario, dovendo, invece, necessariamente estendersi ad una verifica critica dello stesso condotta con la lente dell'esame obiettivo a sua volta valorizzato, per quanto di ragione, dalla raccolta anamnestica. Tale metodica è stata osservata dal C.T.U.
Da questa prima prospettiva non residuano margini di dubbio sul fatto che la valutazione conclusiva del perito va esente da critiche per quel che concerne il -denunciato- riduttivo apprezzamento della complessiva situazione clinica, sia essa fisica che psichica.
6 Ed invero, seppure a fronte di una sezione dedicata alle
“considerazioni medico-legali” piuttosto sintetica, l'elaborato redatto dalla dr.ssa rimanda ad un esame obiettivo ben delineato, Per_2 alla luce del quale sono state analizzate le risultanze documentali.
Si legge nella relazione peritale, per quel che concerne i passaggi di attuale interesse. Esame obiettivo: …Sistema Osteoarticolare: Limitazione funzionale a carico della flesso – estensione ed inclinazione laterale del rachide nel tratto dorso- lombo-sacrale di grado medio-grave. Sistema Nervoso: Riflessi osteotendinei normoelicitabili. Assenza di riflessi patologici. … Il Ricorrente da me visitato risulta affetto da una patologia oncologica di cui al punto a) della vescica in attuale follow-up e da un'affezione neurologica come sottolineato al punto b) caratterizzata da deflessione del tono dell'umore, anedonia, deficit della memoria di fissazione, astenia, disattenzione all'ambiente circostante;
è ulteriormente affetto come elencata al punto c) da una patologia otorinolaringoiatra che assieme alla patologia osteoarticolare di cui al punto d) estrinsecantesi in limitazione funzionale del rachide in toto atteggiato in flessione in avanti (captocormico) e ridus delle sincinesie pendolari con tremori intenzionale e a riposo, rallenta il normale svolgimento dei comuni atti quotidiani della vita.>
Pare, quindi, evidente che, in assenza di rilievi mirati vulneranti l'esame obiettivo e le sue risultanze siccome riportate in perizia, le critiche attoree non possono “aggredire” la sola valutazione del supporto documentale, la cui analisi necessita della “chiave di lettura” costituita dai rilievi clinici diretti. Che, deve segnalarsi, portavano in emersione, al 6 maggio 2024, una situazione generale sicuramente compromessa ma priva dei dati rivelatori del requisito sanitario in disamina. (6)
Deve, a questo punto, segnalarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato per l'indennità di accompagnamento deve ricorrere, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della
7 incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito, quest'ultimo, a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.)
<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente.
Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi
8 della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021; nonché le sentenze richiamate dal resistente nella memoria di costituzione (Cass. n.15882/2015; Cass. CP_1
n.8557/2018; Cass. n.4994/2021). Dunque.
Il responso medico legale licenziato dalla dr.ssa a Per_2 seguito dell'esame obiettivo condotto il 6 maggio 2024 resta immune da qualsiasi vulnus anche in ottica prettamente giuridico-ermeneutica. (7)
In una prospettiva di corretto approccio alla questione medico legale va ribadita la innegabile coerenza del dato clinico e di quello documentale all'epoca delle operazioni peritali. Ed invero, se si confrontano i referti del 18 novembre 2021 (geriatrico) e 28 marzo 2022 (neurologico) con l'esito della nuova visita geriatrica eseguita presso struttura pubblica il 19 settembre 2024 si afferra immediatamente l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente. Nel 2021-2022 i valori delle scale ADL e IADL, seppure già minimi, lasciavano intravedere margini di autonomia, del tutto scomparsi a settembre 2024.
9 Si appartiene al notorio che dalle scale valutative non possono desumersi conclusioni certe in chiave medico legale. Ed infatti, la lettura “cauta” di quella tipologia di responso necessita dell'esame dei dati “tecnici” contenuti nei due referti più “antichi”. Di guisa che si scoprono parametri quasi tutti riconducibili alla normalità nel referto neurologico del 28 marzo 2022 con diagnosi di sindrome depressiva reattiva accompagnata dalla attestazione di deambulazione nella norma.
A distanza di due anni il C.T.U. registra un evidente mutamento della situazione neurologica e osteoarticolare, segnalando tremori intenzionale e a riposo, rallentato svolgimento dei comuni atti quotidiani della vita e disattenzione all'ambiente circostante. Il diverso quadro clinico, all'epoca della visita medico legale non accompagnato da documentazione idonea a disvelare maggiori criticità, ha indotto il perito a riconoscere dal maggio 2024 il requisito sanitario legittimante i benefici della “104 grave”, senza tuttavia giungere alla stessa conclusione per quello inerente l'indennità di accompagnamento. Correttamente, alla luce dei parametri giuridico- ermeneutici di cui si è data contezza. Va, in argomento, aggiunto che un tale epilogo dell'accertamento tecnico non reca in sé alcuna anomalia atteso che i requisiti sanitari in disamina non sono affatto sovrapponibili, per come fra l'altro desumibile dalla circostanza che vengono scrutinati da due diverse Commissioni Mediche.
Se non che è accaduto che nel giudizio “post dissenso” il ricorrente ha allegato e documentato un ulteriore aggravamento della sua condizione clinica come da referto geriatrico del 26 settembre 2024. Che, fra l'altro, attesta:
… severo parkinsonismo aterosclerotico con tremori, rallentamento ideo-motorio, andatura incerta a rischio cadute accidentali>.
Non è necessaria una lettura “scientifica” del documento per concludere che esso fotografa in maniera oggettiva una evoluzione clinica peggiorativa del tutto coerente con la progressione degli accadimenti desumibile dall'elaborato peritale.
10 (8)
Ora, il dato “nuovo” è costituito da una generale degenerazione delle condizioni del sig. tale da esporlo in Pt_1 concreto, id est obiettivamente al costante pericolo di cadute, anche in ambito domestico. Trattasi -ripetesi- di una situazione che rispecchia il progressivo mutamento in pejus del quadro clinico già riscontrato dalla dr.ssa
[...]
a maggio 2024, quando tuttavia la novità del “pericolo di Per_2 cadute accidentali” non era ancora emersa nella sua obiettività appunto clinica, seppure venivano in emersione i primi segni premonitori (rallentamento/tremori/disattenzione all'ambiente circostante;
cfr. supra).
Deve, pertanto, concludersi che si è al cospetto di una condizione clinica compromessa sia in un'ottica deambulatoria in senso stretto, sia da una prospettiva sensibile agli improvvisi cedimenti della sfera neurologica. In un caso e nell'altro, l'orientamento dei Giudici di legittimità è nel senso della necessità di neutralizzare ab origine la situazione di obiettivo pericolo in cui versa la persona, che va salvaguardata nella sua incolumità.
Cioè a dire. Quando la criticità in senso lato deambulatoria raggiunge il livello del concreto rischio di cadute può e deve ritenersi emersa la “necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore”. Il complesso delle emergenze di causa consente, rectius: impone, una lettura unidirezionalmente orientata del referto neurologico del 19 settembre 2024.
Va allora riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza 19 settembre 2024, epoca in cui viene fotografata in maniera precisa una situazione psico-fisica che rimanda oggettivamente alla necessità di assistenza continua anche inframuraria in favore di soggetto evidentemente non autonomo.
In questi termini, la domanda attorea va accolta. Le spese di lite vanno compensate, il requisito sanitario essendo emerso a “fase preventiva” sostanzialmente definita con la
11 veicolazione dell'atto di dissenso che, in maniera sintomatica, reca la stessa data del referto geriatrico di cui si è detto. Del resto, il requisito sanitario inerente i benefici previsti dall'art. 3, com. 3°, era stato già riconosciuto dal C.T.U., da epoca comunque successiva alla formalizzazione del ricorso in ATP. Consegue che il giudizio “di merito” è stato innescato per la sola indennità di accompagnamento. Emersa successivamente alle operazioni peritali.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 19 settembre 2024 e del requisito sanitario legittimante i benefici di cui alla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°, a decorrere dal maggio 2024;
3. compensa fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 inerenti la consulenza tecnica espletata, liquidate come da pregresso provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5727 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 6.3.1949 in TORRE Parte_1
ANNUNZIATA ed ivi residente, C.F.: CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in TORRE ANNUNIATA al Corso UMBERTO I n.208, con gli avv.ti Nicola ORRICO e Nicola COPPOLA che lo rappresentano e difendono come da procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 26.10.2023 il sig. , sulla scorta dell'esito negativo della fase Parte_1
“amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti per i portatori di disabilità riconducibile alle previsioni della Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a CP_1 consulenza tecnica.
Il responso peritale veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto la ricorrente contestava le conclusioni del C.T.U.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 10 ottobre 2024 il sig.
introduceva la domanda per il riconoscimento dei diritti Pt_1 connessi al solo requisito sanitario inerente l'indennità di accompagnamento, quello afferente i benefici previsto dalla Legge n.104/92, art. 3, com. 3°, essendo già emerso durante la fase preventiva.
Si costituiva anche nel giudizio “di merito” l' che CP_1 sollecitava il rigetto della avversa iniziativa giudiziale per esaustività del responso peritale.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 4.4.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
2 = = = (2)
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 19.09.2024 a fronte del decreto di “avviso” comunicato il giorno 27.08.2024;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 10.10.2024 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene, almeno formalmente, la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della
“specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore.
3 Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla
“non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice.
4 Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Oppure, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nella fattispecie in esame la dr.ssa ha Persona_1 accertato, a carico del sig. , una condizione clinica Parte_1 così sintetizzata: Cod.: 9323 del D.M. 05/02/92 K vescicale in follow- up;
Cod.: 7348 del D.M. 05/02/92 Sindrome depressiva in Sospetto Parkinson;
Cod.: 4005 del D.M. 05/02/92 Ipoacusia bilaterale;
Cod.: 7010 del D.M. 05/02/92 Artrosi polidistrettuale con impaccio motorio. Il perito annetteva a dette patologie una percentuale invalidante pari al 100% senza tuttavia riconoscere anche i presupposti “qualitativi” del requisito sanitario inerente l'indennità di accompagnamento. Di contro riconosceva il requisito sanitario legittimante i benefici di cui all'art. 3, com. 3°, Lex n.104/1992, ritenuto sussistente fin da maggio 2024, id dest dalla visita medico legale eseguita il 6 maggio 2024. (5)
I rilievi attorei restano incentrati sulla mancata corretta valutazione del quadro menomativo complessivo, essenzialmente dedotta dalla non condivisa analisi del supporto documentale, da cui discenderebbe la denunciata erroneità del responso peritale finale. Insomma, il ricorrente individua nella documentazione medico- sanitaria in atti versata il dato rivelatore, da un lato, della asserita inaffidabilità dell'approfondimento consulenziale e, dall'altro, della evidenza -appunto cartolare- del requisito sanitario per cui è causa. Cioè a dire.
5 Il perito avrebbe omesso di -correttamente- esaminare tale supporto documentale in tal modo giungendo a conclusioni errate non sul versante della individuazione delle varie patologie, ma piuttosto su quello dell'apprezzamento della reale gravità del complessivo quadro menomativo. Si sollevano pertanto contestazioni specifiche all'elaborato peritale, che non ha correttamente considerato lo stato di salute del sig.
e si è limitato semplicemente ad affermare il mancato Pt_1 accoglimento dell'indennità di accompagnamento, senza far comprendere le motivazioni che avevano condotto alla mancata concessione della prestazione assistenziale. Di contro, gli scriventi avevano fornito in giudizio una ricca ed abbondante documentazione proveniente da strutture pubbliche, che testimoniavano l'impossibilità del ricorrente a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, tale quadro patologico è in continuo peggioramento come si può rilevare dalla certificazione che qui si allega.>
In realtà, l'unico rilievo dell'istante è quello basato su un diverso apprezzamento delle risultanze documentali, peraltro nemmeno illustrato da dati e/o riferimenti “tecnici” idonei a portare in emersione l'ipotetico vulnus che dovrebbe affliggere l'iter argomentato seguito dalla dr.ssa . Persona_1
Evidente, pertanto, si manifesta la erroneità dell'approccio alla tematica “tecnica” che segna ab origine la prospettazione attorea, appartenendosi al notorio che la metodica medico legale ordinaria resta incentrata sull'analisi, anche comparata, dei dati anamnestici, di quelli clinici e di quelli documentali. Insomma, è obiettivamente incontrovertibile che il compito del perito non può restare irretito nella sola analisi del supporto cartolare sanitario, dovendo, invece, necessariamente estendersi ad una verifica critica dello stesso condotta con la lente dell'esame obiettivo a sua volta valorizzato, per quanto di ragione, dalla raccolta anamnestica. Tale metodica è stata osservata dal C.T.U.
Da questa prima prospettiva non residuano margini di dubbio sul fatto che la valutazione conclusiva del perito va esente da critiche per quel che concerne il -denunciato- riduttivo apprezzamento della complessiva situazione clinica, sia essa fisica che psichica.
6 Ed invero, seppure a fronte di una sezione dedicata alle
“considerazioni medico-legali” piuttosto sintetica, l'elaborato redatto dalla dr.ssa rimanda ad un esame obiettivo ben delineato, Per_2 alla luce del quale sono state analizzate le risultanze documentali.
Si legge nella relazione peritale, per quel che concerne i passaggi di attuale interesse. Esame obiettivo: …Sistema Osteoarticolare: Limitazione funzionale a carico della flesso – estensione ed inclinazione laterale del rachide nel tratto dorso- lombo-sacrale di grado medio-grave. Sistema Nervoso: Riflessi osteotendinei normoelicitabili. Assenza di riflessi patologici. … Il Ricorrente da me visitato risulta affetto da una patologia oncologica di cui al punto a) della vescica in attuale follow-up e da un'affezione neurologica come sottolineato al punto b) caratterizzata da deflessione del tono dell'umore, anedonia, deficit della memoria di fissazione, astenia, disattenzione all'ambiente circostante;
è ulteriormente affetto come elencata al punto c) da una patologia otorinolaringoiatra che assieme alla patologia osteoarticolare di cui al punto d) estrinsecantesi in limitazione funzionale del rachide in toto atteggiato in flessione in avanti (captocormico) e ridus delle sincinesie pendolari con tremori intenzionale e a riposo, rallenta il normale svolgimento dei comuni atti quotidiani della vita.>
Pare, quindi, evidente che, in assenza di rilievi mirati vulneranti l'esame obiettivo e le sue risultanze siccome riportate in perizia, le critiche attoree non possono “aggredire” la sola valutazione del supporto documentale, la cui analisi necessita della “chiave di lettura” costituita dai rilievi clinici diretti. Che, deve segnalarsi, portavano in emersione, al 6 maggio 2024, una situazione generale sicuramente compromessa ma priva dei dati rivelatori del requisito sanitario in disamina. (6)
Deve, a questo punto, segnalarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato per l'indennità di accompagnamento deve ricorrere, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della
7 incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito, quest'ultimo, a più riprese rimarcato dai Giudici di legittimità. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.)
<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936.
Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente.
Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi
8 della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana. Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021; nonché le sentenze richiamate dal resistente nella memoria di costituzione (Cass. n.15882/2015; Cass. CP_1
n.8557/2018; Cass. n.4994/2021). Dunque.
Il responso medico legale licenziato dalla dr.ssa a Per_2 seguito dell'esame obiettivo condotto il 6 maggio 2024 resta immune da qualsiasi vulnus anche in ottica prettamente giuridico-ermeneutica. (7)
In una prospettiva di corretto approccio alla questione medico legale va ribadita la innegabile coerenza del dato clinico e di quello documentale all'epoca delle operazioni peritali. Ed invero, se si confrontano i referti del 18 novembre 2021 (geriatrico) e 28 marzo 2022 (neurologico) con l'esito della nuova visita geriatrica eseguita presso struttura pubblica il 19 settembre 2024 si afferra immediatamente l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente. Nel 2021-2022 i valori delle scale ADL e IADL, seppure già minimi, lasciavano intravedere margini di autonomia, del tutto scomparsi a settembre 2024.
9 Si appartiene al notorio che dalle scale valutative non possono desumersi conclusioni certe in chiave medico legale. Ed infatti, la lettura “cauta” di quella tipologia di responso necessita dell'esame dei dati “tecnici” contenuti nei due referti più “antichi”. Di guisa che si scoprono parametri quasi tutti riconducibili alla normalità nel referto neurologico del 28 marzo 2022 con diagnosi di sindrome depressiva reattiva accompagnata dalla attestazione di deambulazione nella norma.
A distanza di due anni il C.T.U. registra un evidente mutamento della situazione neurologica e osteoarticolare, segnalando tremori intenzionale e a riposo, rallentato svolgimento dei comuni atti quotidiani della vita e disattenzione all'ambiente circostante. Il diverso quadro clinico, all'epoca della visita medico legale non accompagnato da documentazione idonea a disvelare maggiori criticità, ha indotto il perito a riconoscere dal maggio 2024 il requisito sanitario legittimante i benefici della “104 grave”, senza tuttavia giungere alla stessa conclusione per quello inerente l'indennità di accompagnamento. Correttamente, alla luce dei parametri giuridico- ermeneutici di cui si è data contezza. Va, in argomento, aggiunto che un tale epilogo dell'accertamento tecnico non reca in sé alcuna anomalia atteso che i requisiti sanitari in disamina non sono affatto sovrapponibili, per come fra l'altro desumibile dalla circostanza che vengono scrutinati da due diverse Commissioni Mediche.
Se non che è accaduto che nel giudizio “post dissenso” il ricorrente ha allegato e documentato un ulteriore aggravamento della sua condizione clinica come da referto geriatrico del 26 settembre 2024. Che, fra l'altro, attesta:
… severo parkinsonismo aterosclerotico con tremori, rallentamento ideo-motorio, andatura incerta a rischio cadute accidentali>.
Non è necessaria una lettura “scientifica” del documento per concludere che esso fotografa in maniera oggettiva una evoluzione clinica peggiorativa del tutto coerente con la progressione degli accadimenti desumibile dall'elaborato peritale.
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Ora, il dato “nuovo” è costituito da una generale degenerazione delle condizioni del sig. tale da esporlo in Pt_1 concreto, id est obiettivamente al costante pericolo di cadute, anche in ambito domestico. Trattasi -ripetesi- di una situazione che rispecchia il progressivo mutamento in pejus del quadro clinico già riscontrato dalla dr.ssa
[...]
a maggio 2024, quando tuttavia la novità del “pericolo di Per_2 cadute accidentali” non era ancora emersa nella sua obiettività appunto clinica, seppure venivano in emersione i primi segni premonitori (rallentamento/tremori/disattenzione all'ambiente circostante;
cfr. supra).
Deve, pertanto, concludersi che si è al cospetto di una condizione clinica compromessa sia in un'ottica deambulatoria in senso stretto, sia da una prospettiva sensibile agli improvvisi cedimenti della sfera neurologica. In un caso e nell'altro, l'orientamento dei Giudici di legittimità è nel senso della necessità di neutralizzare ab origine la situazione di obiettivo pericolo in cui versa la persona, che va salvaguardata nella sua incolumità.
Cioè a dire. Quando la criticità in senso lato deambulatoria raggiunge il livello del concreto rischio di cadute può e deve ritenersi emersa la “necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore”. Il complesso delle emergenze di causa consente, rectius: impone, una lettura unidirezionalmente orientata del referto neurologico del 19 settembre 2024.
Va allora riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento con decorrenza 19 settembre 2024, epoca in cui viene fotografata in maniera precisa una situazione psico-fisica che rimanda oggettivamente alla necessità di assistenza continua anche inframuraria in favore di soggetto evidentemente non autonomo.
In questi termini, la domanda attorea va accolta. Le spese di lite vanno compensate, il requisito sanitario essendo emerso a “fase preventiva” sostanzialmente definita con la
11 veicolazione dell'atto di dissenso che, in maniera sintomatica, reca la stessa data del referto geriatrico di cui si è detto. Del resto, il requisito sanitario inerente i benefici previsti dall'art. 3, com. 3°, era stato già riconosciuto dal C.T.U., da epoca comunque successiva alla formalizzazione del ricorso in ATP. Consegue che il giudizio “di merito” è stato innescato per la sola indennità di accompagnamento. Emersa successivamente alle operazioni peritali.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato provvedimento, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 19 settembre 2024 e del requisito sanitario legittimante i benefici di cui alla Legge n.104/1992, art. 3, com. 3°, a decorrere dal maggio 2024;
3. compensa fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 inerenti la consulenza tecnica espletata, liquidate come da pregresso provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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